Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 novembre 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 febbraio 2008 |
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Il termine di decadenza di tre anni per la proposizione di domanda di indennizzo del danno da vaccino decorre dal momento della conoscenza, in capo al danneggiato, della indennizzabilità del danno. Su queste premesse la Corte Costituzionale, con la sentenza 6 marzo 2023, n. 35, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, Legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui fa decorrere il termine triennale dalla sola conoscenza del danno e non anche della sua indennizzabilità. La vicenda processuale e l'ordinanza di remissione I Giudici del merito avevano ritenuto corretto applicarsi all'indennizzo per danno vaccinale, richiesto …
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Riferimenti normativi: L. n. 210 del 1992, art 2; L. n. 362 del 14 ottobre 1999, art 3, comma 3; L. n. 695 del 30 Luglio 1959; L. 4 Febbraio, n.51, art 5. Precedenti giurisprudenziali: Cass. n. 11339/2018; Cass. n. 25119/2017 Fatto A seguito delle gravi lesioni riportate dal minore dopo essersi sottoposto alla vaccinazione antipolio, la madre del bambino adiva il Tribunale di primo grado per vedersi riconosciuto l'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, ex art 2 e L. n. 362, art 3, comma 3, a decorrere dal maggio 2006, ottenendo una pronuncia ad ella favorevole. La sentenza veniva, poi, appellata dal Ministero della Salute, ma la Corte d'Appello confermava la pronuncia del Giudice …
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Giurisprudenza • 88
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Versioni del testo
- Art. 1. (Quaderno di campagna) 1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217 , e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all' articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000, eccetto che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del predetto decreto ministeriale, come sostituito dall' articolo 2 del decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 436 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217 (Regolamento per l'attuazione dell' art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati), e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Le schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.
2. La prima dichiarazione di cui al comma 1 va effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta della Repubblica.
3. Le schede di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice esemplare alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti, in relazione al luogo di utilizzazione dei prodotti.
4. Le unita' sanitarie locali trattengono un esemplare e trasmettono gli altri due rispettivamente, alla Regione e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste s.i.a.n. entro il 31 maggio di ciascun anno.
5. Tale dichiarazione potra' essere sostituita da un supporto mag netico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.
6. Ai fini della compilazione delle schede di cui al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di prima e seconda tossicologica, la copia dei moduli d'acquisto di cui all' art. 22, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e, per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle relative bo lle di accompagnamento. "
"Art. 5. - 1 Sempre ai fini di cui all' art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , gli utilizzatori effettuano le annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni successivi a ciascuna operazione di trattamento.
2. Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dall'unita' sanitaria locale competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria, previa comunicazione all'unita' sanitaria locale, che puo' in ogni momento verificare la regolarita' della tenuta.
3. L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1 decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta della Repubblica.".
- L' articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell' art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ), e' il seguente:
"Art. 21. (Sanzioni) (Omissis).
4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.".
- L'articolo 6 del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 , nel testo modificato dall' articolo 2 del decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 436 , e' il seguente:
"Art. 6. - Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all' art. 2 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 , e di altre informazioni eventualmente disponibili, il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza i soggetti interessati dagli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 , in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale. Il primo provvedimento viene emanato entro il 31 luglio 1993; esso viene aggiornato periodicamente a seconda delle necessita'". - Art. 2. (Acque di balneazione) 1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , e' sostituita dalla seguente:
"b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente.
Tale individuazione e' portata a conoscenza del Ministero della sanita' e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonche' delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;".
Nota all' art. 2 :
- L' articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione), e' il seguente:
"Art. 4. (Omissis)
b) la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovra' essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;) . - Art. 3. (Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per
gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo- americano sulla terapia dei tumori) 1. A decorrere dall'anno 1999, per le finalita' di prevenzione e
cura della fibrosi cistica di cui alla legge 23 dicembre 1993, n. 548 , e' autorizzato a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il finanziamento di lire 8.500.000.000 annue, quale quota a destinazione vincolata da ripartire tra le regioni in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 548 del 1993 . A tal fine il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e' integrato in misura pari a lire 8.500.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238 , e' soppresso.
3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 , spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695 . I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unita' sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238 , presentano le relative domande alla azienda unita' sanitaria locale competente.
5. Per la prosecuzione del programma di cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America di cui all' articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 , e' autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a lire 43.600.000.000 per l'anno 1999, a lire 43.700.000.000 per l'anno 2000 ed a lire 43.800.000.000 a decorrere dall'anno 2001, agli oneri derivanti dal comma 3, pari a lire 6.500.000.000 per l'anno 1999 ed a lire 600.000.000 annue a decorrere dall'anno 2000, nonche' agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando quanto a lire 54.100.000.000 per l'anno 1999, a lire 48.300.000.000 per l'anno 2000 e a lire 48.400.000.000 per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 3 :
- L' articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica), e' il seguente:
"Art. 10. (Entrata in vigore e copertura finanziaria). (Omissis).
4. I finanziamenti sono ripartiti in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonche' alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attivita' specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca.".
- Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 , in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati) era il seguente:
"Art. 1. (Omissis).
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano limitatamente all'anno 1997.".
- L' articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
- La legge 30 luglio 1959, n. 695 recante provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica e' stata abrogata dall' articolo 5 della legge 4 febbraio 1966, n 51 (Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica).
- L'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 238/97 , e' il seguente:
"Art. 1. - (Omissis).
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 , sia derivata la morte, l'avente diritto puo' optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali e' stato gia' corrisposto l'assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.".
- L' articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 , e' il seguente:
"Art. 5. - 1. A modifica dell' articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attivita' a destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla lettera a), e' rideterminata in complessive lire 500 miliardi.
2. E autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori
3. Il coordinamento del programma e' affidato al Ministro della sanita' che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalita' previste dall' articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ; il Ministro della sanita' tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanita' e della collaborazione dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e la cura dei tumori, degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli, di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonche' del Consiglio nazionale delle ricerche.
4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Programma cooperativo italo- americano sulla terapia dei tumori". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanita' per la lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca disposte dal Ministro della sanita', con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalita' previste dall' art. 2, L. 7 agosto 1973, n. 519 . I relativi programmi di attivita' sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanita'. Parimenti con decreto del Ministro della sanita' sono approvati gli anzidetti programmi.
7. Le unita' sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unita' di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unita' risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unita' di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanita' vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalita' per l'esecuzione del predetto test.
8. (Comma soppresso dalla legge di conversione, n.d.r.).
9. La riduzione prevista dall' articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584 , a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.
10. A modifica dell' articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, effettivamente introitate dalle unita' sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente con utilizzou' prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale.
11. II Ministro della sanita', con proprio decreto, dispone, caso per caso, che stituto superiore di sanita' trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che collaborino alle attivita' attinenti ai compiti dell'Istituto, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , e dell' art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , fondi destinati alla copertura delle spese di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , con esclusione di compensi o retribuzioni a ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati alle ricerche. E fatto obbligo agli istituti ed enti che abbiano ricevuto finanziamenti di presentare all'Istituto superiore di sanita' il rendiconto annuale della gestione e quello finale dei programmi svolti, che saranno assoggettati ai controlli previsti."