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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16071 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato ex
art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. R.G. 21059/2025 instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
decies c.p.c. e vertente tra
(già , in persona legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Tumbarello e Roberto Adinolfi, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 23.4.2025 la Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti del sig. nelle forme del procedimento
[...] CP_1
semplificato di cognizione, al fine di ottenere la condanna del predetto al pagamento in suo favore dell'importo di € 10.180,99, a titolo di canoni insoluti, interessi di mora e capitale residuo in relazione al contratto di locazione finanziaria n. 800D52/73 (rif. int. n. 2131171) sottoscritto in data 23.5.2018 con la e nell'ambito del quale il sig. si era Controparte_2 CP_1
costituito fidejussore fino a concorrenza dell'importo di € 58.336,91; nonostante rituale notifica, il resistente non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 5.11.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, rientrante nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 281 decies c.p.c., in considerazione della sua natura prettamente documentale stante la possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata decisa nelle forme del rito semplificato per le motivazioni che seguono.
L'azione introdotta dalla con il presente ricorso trae origine dalla vicenda Parte_1
relativa alla stipula del contratto di locazione finanziaria n. 800D52/73 (rif. int. n. 2131171)
sottoscritto in data 23.5.2018 con la avente ad oggetto la locazione Controparte_2
finanziaria, da parte di quest'ultima, di un tagliamuri a filo DS WS15 3x400V PR e, sul presupposto del mancato pagamento dei canoni mensili a far data dal maggio 2024, ha ad oggetto la declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi del relativo art. 12 e la condanna del resistente, nella qualità di fidejussore della al Controparte_2
pagamento dei canoni insoluti e della penale contrattuale di cui al menzionato articolo delle condizioni generali di contratto.
La domanda proposta dalla società ricorrente attrice risulta fondata e, come tale, merita accoglimento.
Le circostanze fattuali su cui trova fondamento la domanda sono documentalmente comprovate,
oltre che avvalorate dal complessivo comportamento processuale della parte convenuta che,
nonostante regolare notifica, non ha inteso costituirsi in giudizio, così precludendosi la possibilità
di muovere qualsivoglia contestazione alle domande avverse: è in atti il contratto di locazione finanziaria del 23.5.2018 con le relative condizioni generali;
è in atti il verbale di consegna del bene;
è in atti il contratto di fidejussione del 23.5.2018; è in atti la lettera di risoluzione del
28.8.2024 ed è in atti l'estratto conto relativo al contratto oggetto di causa.
A mente dell'art. 12 del contratto di locazione finanziaria “…l'inadempimento dell'utilizzatore
anche di una sola delle obbligazioni contenute negli articoli di seguito elencati potrà dare luogo,
in considerazione del valore alle stesse attribuito, alla risoluzione di diritto della locazione
finanziaria ai sensi dell'art. 1456 c.c…” e nel novero delle obbligazioni inadempiute suscettibili di dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto è annoverata quella relativa al pagamento del corrispettivo.
Risultando, quindi, in punto di fatto provato dalla documentazione in atti (e non contestato dalla parte resistente) l'inadempimento contrattuale della ex utilizzatrice alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione per cui è causa, si rileva, in punto di diritto, che l'operatività della clausola risolutiva espressa necessita, quale presupposto sostanziale e processuale, di una dichiarazione della parte di volersene avvalere, secondo l'insegnamento della S.C. “...la
risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero
inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata
pattuita la clausola risolutiva comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con
manifestazione che, in assenza di espressa previsione formale, può essere consacrata anche in
un atto giudiziale...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 7178 del 16.05.2002); ed ancora: “...in tema di
contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere
la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare
l'importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può
essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel
contratto dichiara di volersene avvalere...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 16993 dell'1.8.2007).
Nel caso di specie, parte ricorrente, con comunicazione del 28.8.2024 (notificata a mezzo PEC
in data 29.8.2024), espressamente contestava alla utilizzatrice l'inadempimento nel versamento dei canoni e, nel ratificare alla stessa la risoluzione del contratto, formulava istanza di pagamento dei canoni insoluti e della penale contrattuale, con diffida all'immediata riconsegna dei beni, così
espressamente dando atto di volersi avvalere della clausola di cui all'art. 12 del contratto di riferimento, ed esercitando il suo diritto potestativo ad avvalersi di detta previsione, senza che possa a questo punto assumere rilevanza alcuna la valutazione dell'importanza e della gravità
dell'inadempimento del convenuto, essendo stata già pattiziamente prevista e predeterminata la tipologia dell'inadempimento idonea a determinare la risoluzione di diritto del contratto.
Risultano, pertanto, dovuti i canoni maturati fino al momento della risoluzione contrattuale;
risulta pure dovuta la penale di cui al medesimo art. 12, a mente del quale “…l'Utilizzatore dovrà restituire il bene e pagare immediatamente i corrispettivi periodici maturati fino alla data della
risoluzione maggiorati dei relativi interessi di mora…nonché ogni spesa, onere o tributo che il
Concedente abbia sopportato in ragione di detta risoluzione …(omissis) …al concedente spetta il
risarcimento dei danni subiti, il cui ammontare, fatto salvo il danno ulteriore, sarà determinato
dalla somma di tutti i canoni con scadenza successiva alla data della risoluzione del contratto
attualizzati all'Euribor 3 mesi…oltre al valore residuo…”.
Sul piano del quantum appaiono corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente per il complessivo importo di € 10.180,99, per i titoli di cui al ricorso.
Ritenuta, in conclusione, fondata la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 281
undecies c.p.c., è necessario provvedere alla regolamentazione delle spese di giudizio che,
liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico di parte resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.
depositato in data 17.1.2025, nei confronti di , così provvede: CP_1
- in accoglimento della domanda, condanna il resistente al pagamento, in favore di controparte,
del complessivo importo di € 10.180,99, per i titoli di cui al ricorso, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
- condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi
€ 2.540,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 17.11.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi