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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 664/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
GR PP, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7633/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione Sicilia - . 90100 Palermo PA
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Via Dei Mille, Isol.221, N.65 98100 Messina ME
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - . 98100 Messina ME
Difeso da Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Via Dei Mille, Isol.221, N.65 98100 Messina ME
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250019017135 NZ ITL ME 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 372/2026 depositato il 27/01/2026
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate delle Entrate Riscossione, alla Regione Siciliana,
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ed al Dipartimento Regionale del
Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, Servizio XX – Ispettorato
Territoriale del Lavoro, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in intestazione, emessa in virtù di iscrizione a ruolo effettuata dal predetto Assessorato, per sanzioni irrogate dall'Ispettorato del Lavoro, ai sensi della L. 689/81.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione, la litispendenza con processo civile avendo esso ricorrente depositato presso il Tribunale di Messina un ricorso, avverso all'Ordinanza Ingiunzione n. 24/0130 ITL
Messina, prot. n. 2024/9948 del 13.5.2024, sottesa all'iscrizione, la mancata notifica degli atti prodromici, la carenza di indicazione degli estremi della violazione, la natura di “atto vessatorio” della cartella, attesa la pendenza di altro giudizio, la violazione del principio del neminem laedere, ex art. 2043 c.c..Ha concluso, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione in via cautelare.
È rimasta contumace l'ADER, mentre si è costituita l'Avvocatura dello Stato, per conto del predetto
Assessorato Regionale e della Prefettura di Messina, eccependo il difetto di notifica del ricorso, non indirizzato a detta Avvocatura ma direttamente alle amministrazioni, nonché il difetto di giurisdizione della Corte tributaria adita, trattandosi controversa inerente il potere cognitivo del Tribunale ordinario.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Non assume rilevanza l'eccezione di difetto di notifica formulata dall'Avvocatura, atteso che, essendo stato il ricorso senz'altro ritualmente notificato all'ADER, in presenza di un difetto di notifica riguardante altre parti, questa Corte dovrebbe ordinare la rinnovazione della notifica in favore dell'Avvocatura, che si è comunque costituita, difendendosi nel merito, sanando ex art. 156 c.p.c. eventuali vizi.
Deve poi rilevarsi il difetto di legittimazione processuale della Prefettura, costituitasi in giudizio, sebbene non indicata nel ricorso nel novero delle controparti.
La controversia in oggetto, riguardante un ruolo inerente sanzioni irrogate dall'Ispettorato del lavoro, esula, con tutta evidenza, dall'ambito della giurisdizione delle Corti tributarie, come peraltro chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità [Sez. 5, Sentenza n. 24079 del 12/11/2014 (Rv. 633633 - 01): “Per effetto della sentenza n. 130 del 2008 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448), le controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie non sono più devolute alla giurisdizione del giudice tributario.” ].
È, peraltro, oltremodo singolare che il ricorrente abbia adito questa Corte tributaria, deducendo al contempo il difetto di giurisdizione dell'A.G. che essa parte ha deciso di investire della causa.
Resta salva, ovviamente, la facoltà per il ricorrente di riassumere il giudizio dinanzi all'A.G.O., ai sensi dell'art. 59 L. 69/09.
La definizione del giudizio importa la necessità di provvedere sulle spese, che vanno poste, in virtù del principio di soccombenza, a carico della parte ricorrente che ha malamente individuato l'A.G. munita di giurisdizione, sebbene essa individuazione non presentasse profili controversi. La relativa liquidazione è effettata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione processuale della Prefettura di Messina.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, inerendo la controversia alla sfera giurisdizionale dell'A.G.O.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sostenute dall'Assessorato Regionale costituito, liquidate in euro 1.300,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il Presidente relatore
RE AG
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
GR PP, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7633/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione Sicilia - . 90100 Palermo PA
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Via Dei Mille, Isol.221, N.65 98100 Messina ME
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - . 98100 Messina ME
Difeso da Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Via Dei Mille, Isol.221, N.65 98100 Messina ME
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250019017135 NZ ITL ME 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 372/2026 depositato il 27/01/2026
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate delle Entrate Riscossione, alla Regione Siciliana,
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ed al Dipartimento Regionale del
Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, Servizio XX – Ispettorato
Territoriale del Lavoro, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in intestazione, emessa in virtù di iscrizione a ruolo effettuata dal predetto Assessorato, per sanzioni irrogate dall'Ispettorato del Lavoro, ai sensi della L. 689/81.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione, la litispendenza con processo civile avendo esso ricorrente depositato presso il Tribunale di Messina un ricorso, avverso all'Ordinanza Ingiunzione n. 24/0130 ITL
Messina, prot. n. 2024/9948 del 13.5.2024, sottesa all'iscrizione, la mancata notifica degli atti prodromici, la carenza di indicazione degli estremi della violazione, la natura di “atto vessatorio” della cartella, attesa la pendenza di altro giudizio, la violazione del principio del neminem laedere, ex art. 2043 c.c..Ha concluso, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione in via cautelare.
È rimasta contumace l'ADER, mentre si è costituita l'Avvocatura dello Stato, per conto del predetto
Assessorato Regionale e della Prefettura di Messina, eccependo il difetto di notifica del ricorso, non indirizzato a detta Avvocatura ma direttamente alle amministrazioni, nonché il difetto di giurisdizione della Corte tributaria adita, trattandosi controversa inerente il potere cognitivo del Tribunale ordinario.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Non assume rilevanza l'eccezione di difetto di notifica formulata dall'Avvocatura, atteso che, essendo stato il ricorso senz'altro ritualmente notificato all'ADER, in presenza di un difetto di notifica riguardante altre parti, questa Corte dovrebbe ordinare la rinnovazione della notifica in favore dell'Avvocatura, che si è comunque costituita, difendendosi nel merito, sanando ex art. 156 c.p.c. eventuali vizi.
Deve poi rilevarsi il difetto di legittimazione processuale della Prefettura, costituitasi in giudizio, sebbene non indicata nel ricorso nel novero delle controparti.
La controversia in oggetto, riguardante un ruolo inerente sanzioni irrogate dall'Ispettorato del lavoro, esula, con tutta evidenza, dall'ambito della giurisdizione delle Corti tributarie, come peraltro chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità [Sez. 5, Sentenza n. 24079 del 12/11/2014 (Rv. 633633 - 01): “Per effetto della sentenza n. 130 del 2008 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448), le controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie non sono più devolute alla giurisdizione del giudice tributario.” ].
È, peraltro, oltremodo singolare che il ricorrente abbia adito questa Corte tributaria, deducendo al contempo il difetto di giurisdizione dell'A.G. che essa parte ha deciso di investire della causa.
Resta salva, ovviamente, la facoltà per il ricorrente di riassumere il giudizio dinanzi all'A.G.O., ai sensi dell'art. 59 L. 69/09.
La definizione del giudizio importa la necessità di provvedere sulle spese, che vanno poste, in virtù del principio di soccombenza, a carico della parte ricorrente che ha malamente individuato l'A.G. munita di giurisdizione, sebbene essa individuazione non presentasse profili controversi. La relativa liquidazione è effettata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione processuale della Prefettura di Messina.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, inerendo la controversia alla sfera giurisdizionale dell'A.G.O.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sostenute dall'Assessorato Regionale costituito, liquidate in euro 1.300,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il Presidente relatore
RE AG