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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7290 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 14/10/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 24000/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1 LUGARA'ROSSELLA e BALDISERRA ANTONIO, presso il cui studio in Scandale (KR) elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dal Dirigente
[...] dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'8.11.2024 la ricorrente dichiarava di aver svolto servizio didattico in qualità di supplente temporaneo in favore del , in virtù di contratti a tempo Controparte_1 determinato per l'anno scolastico 2021/2022 (dal 27.09.2021 al 10.12.2021; dal 13.12.2021 al 13.04.2022; dal 20.04.2022 al 22.04.2022; dal 26.04.2022 al 29.04.2022; dal 02.05.2022 al 28.06.2022 al 30.06.2022). Lamentava di non aver mai percepito la retribuzione professionale docenti (R.P.D.) prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, di cui denunciava l'illegittimità nella parte in cui prevede la corresponsione dell'emolumento solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico, escludendo di fatto coloro che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali, con ciò violando il principio di non discriminazione, come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Adduceva, a sostegno delle proprie ragioni, che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del citato CCNL in relazione ai servizi prestati nell'anno scolastico 2021/2022 in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso e, per l'effetto, condannare il al pagamento in suo favore delle differenze CP_1 retributive maturate a tale titolo, comprensive di interessi legali, anche ai fini del trattamento di fine rapporto, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi. Si costituiva parte resistente che chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, deducendo che la retribuzione professionale docenti non compete a coloro che effettuano supplenze brevi e temporanee e ciò sia per esigenze di contenimento della spesa pubblica, sia per la sussistenza di ragioni oggettive che giustificano la differente disciplina, in quanto afferente a situazioni diverse. Difatti, sosteneva che le esperienze personali dei docenti di ruolo e di coloro che effettuavano supplenze annuali non possono essere interamente comparate a quelle dei docenti con supplenza temporanea, essendo diverse anche le attività svolte, atteso che questi ultimi, lavorando per brevi periodi nell'anno, non partecipano ad attività relative alla preparazione e programmazione dell'anno scolastico e a quelle finalizzate all'erogazione dell'offerta formativa.
Il ricorso è fondato a va pertanto accolto. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n 20015 del 2018, nonché a quanto statuito da ultimo dalla più recente pronuncia n. 12309 /2024 della Cassazione civile sez. lav., in assenza di ragioni per discostarsi da quanto da esse statuito, va rilevato come l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando va le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.). In particolare, tali differenti condizioni possono essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in 'elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti' che consentono di verificare 'se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa pt. 50-51 e precedenti in essa Per_1 richiamati). Parte resistente ha invocato, a sostegno delle proprie ragioni, pronunce antecedenti al detto pronunciato della Suprema Corte, e non ha allegato concrete ragioni che possano giustificare nel caso de quo una significativa diversificazione del trattamento economico applicato. A tal fine non può rilevare infatti che la durata dei contratti a firma della parte istante non sia stata di almeno 180 giorni per l'anno scolastico 2021/2022, non evidenziandosi in ciò quelle ragioni oggettive di differenziazione del rapporto che consentirebbero la mancata corresponsione della RPD. Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Pertanto si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”. In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", parte ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica va condannata al relativo adempimento, vertendo le contestazioni di parte resistente unicamente sul principio di diritto applicabile. Sulla somma riconosciuta come spettante decorrono i soli interessi legali. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) dichiara il diritto di a percepire il trattamento di cui all'art 7 del Parte_1 CCNL 15.3.2001 per il periodo meglio indicato in motivazione, e condanna l'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati nell'anno scolastico 2021/2022 come indicati in motivazione, oltre gli interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie mensilmente maturate al soddisfo;
b) condanna parti resistenti al rimborso delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.313,00, oltre €. 49,00 per esborsi ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione in favore dei legali antistatari. Napoli, 14.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 14/10/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 24000/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1 LUGARA'ROSSELLA e BALDISERRA ANTONIO, presso il cui studio in Scandale (KR) elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dal Dirigente
[...] dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'8.11.2024 la ricorrente dichiarava di aver svolto servizio didattico in qualità di supplente temporaneo in favore del , in virtù di contratti a tempo Controparte_1 determinato per l'anno scolastico 2021/2022 (dal 27.09.2021 al 10.12.2021; dal 13.12.2021 al 13.04.2022; dal 20.04.2022 al 22.04.2022; dal 26.04.2022 al 29.04.2022; dal 02.05.2022 al 28.06.2022 al 30.06.2022). Lamentava di non aver mai percepito la retribuzione professionale docenti (R.P.D.) prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, di cui denunciava l'illegittimità nella parte in cui prevede la corresponsione dell'emolumento solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico, escludendo di fatto coloro che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali, con ciò violando il principio di non discriminazione, come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Adduceva, a sostegno delle proprie ragioni, che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del citato CCNL in relazione ai servizi prestati nell'anno scolastico 2021/2022 in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso e, per l'effetto, condannare il al pagamento in suo favore delle differenze CP_1 retributive maturate a tale titolo, comprensive di interessi legali, anche ai fini del trattamento di fine rapporto, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi. Si costituiva parte resistente che chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, deducendo che la retribuzione professionale docenti non compete a coloro che effettuano supplenze brevi e temporanee e ciò sia per esigenze di contenimento della spesa pubblica, sia per la sussistenza di ragioni oggettive che giustificano la differente disciplina, in quanto afferente a situazioni diverse. Difatti, sosteneva che le esperienze personali dei docenti di ruolo e di coloro che effettuavano supplenze annuali non possono essere interamente comparate a quelle dei docenti con supplenza temporanea, essendo diverse anche le attività svolte, atteso che questi ultimi, lavorando per brevi periodi nell'anno, non partecipano ad attività relative alla preparazione e programmazione dell'anno scolastico e a quelle finalizzate all'erogazione dell'offerta formativa.
Il ricorso è fondato a va pertanto accolto. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n 20015 del 2018, nonché a quanto statuito da ultimo dalla più recente pronuncia n. 12309 /2024 della Cassazione civile sez. lav., in assenza di ragioni per discostarsi da quanto da esse statuito, va rilevato come l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando va le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.). In particolare, tali differenti condizioni possono essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in 'elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti' che consentono di verificare 'se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa pt. 50-51 e precedenti in essa Per_1 richiamati). Parte resistente ha invocato, a sostegno delle proprie ragioni, pronunce antecedenti al detto pronunciato della Suprema Corte, e non ha allegato concrete ragioni che possano giustificare nel caso de quo una significativa diversificazione del trattamento economico applicato. A tal fine non può rilevare infatti che la durata dei contratti a firma della parte istante non sia stata di almeno 180 giorni per l'anno scolastico 2021/2022, non evidenziandosi in ciò quelle ragioni oggettive di differenziazione del rapporto che consentirebbero la mancata corresponsione della RPD. Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Pertanto si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”. In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", parte ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica va condannata al relativo adempimento, vertendo le contestazioni di parte resistente unicamente sul principio di diritto applicabile. Sulla somma riconosciuta come spettante decorrono i soli interessi legali. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) dichiara il diritto di a percepire il trattamento di cui all'art 7 del Parte_1 CCNL 15.3.2001 per il periodo meglio indicato in motivazione, e condanna l'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati nell'anno scolastico 2021/2022 come indicati in motivazione, oltre gli interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie mensilmente maturate al soddisfo;
b) condanna parti resistenti al rimborso delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.313,00, oltre €. 49,00 per esborsi ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione in favore dei legali antistatari. Napoli, 14.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Roberta Manzon