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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/10/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4397/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ciullo, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Vetromile, come da mandato in atti; CP_1
- RESISTENTE-
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 24.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e il contraevano matrimonio in data 26.06.1999, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Pt_2 CP_1
Stato civile di Taviano (Le) al n. 32 parte II Serie A anno 1999, dal quale nascevano due figlie, in data, 01.05.2001 e in data 19.04.2005, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
All'udienza di comparizione, esperito il tentativo di conciliazione, venivano emanati i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi;
quindi, veniva fissata udienza di comparizione e trattazione. All'udienza del 24.09.2025, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole:
• I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e quindi rinunciano reciprocamente ad un contributo al mantenimento;
• nulla si dispone in merito all'affidamento delle figlie, stante la maggiore età delle stesse;
• La casa coniugale sita in Taviano alla Via Regina Margherita n. 246, di esclusiva proprietà del Sig. padre Parte_3 della Sig.ra , viene assegnata a quest'ultima, in ragione della collocazione delle figlie maggiorenni ma Parte_1 economicamente non autonome;
• Il sig. si obbliga a corrispondere un importo mensile pari ad €400,00 (€ 200,00 per ciascuna delle CP_1 figlie), con rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento per le figlie e Persona_1 Persona_2
comprensivi di eventuali assegni familiari, da corrispondersi, entro il giorno cinque di ogni mese, direttamente alle
[...] figlie, conviventi con la madre;
• le spese straordinarie sono ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Lecce;
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 26.06.1999 in Taviano (Le) (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 32 parte II Serie A, anno 1999), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Lecce, 8.10.25 Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4397/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ciullo, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Vetromile, come da mandato in atti; CP_1
- RESISTENTE-
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 24.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e il contraevano matrimonio in data 26.06.1999, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Pt_2 CP_1
Stato civile di Taviano (Le) al n. 32 parte II Serie A anno 1999, dal quale nascevano due figlie, in data, 01.05.2001 e in data 19.04.2005, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
All'udienza di comparizione, esperito il tentativo di conciliazione, venivano emanati i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi;
quindi, veniva fissata udienza di comparizione e trattazione. All'udienza del 24.09.2025, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole:
• I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e quindi rinunciano reciprocamente ad un contributo al mantenimento;
• nulla si dispone in merito all'affidamento delle figlie, stante la maggiore età delle stesse;
• La casa coniugale sita in Taviano alla Via Regina Margherita n. 246, di esclusiva proprietà del Sig. padre Parte_3 della Sig.ra , viene assegnata a quest'ultima, in ragione della collocazione delle figlie maggiorenni ma Parte_1 economicamente non autonome;
• Il sig. si obbliga a corrispondere un importo mensile pari ad €400,00 (€ 200,00 per ciascuna delle CP_1 figlie), con rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento per le figlie e Persona_1 Persona_2
comprensivi di eventuali assegni familiari, da corrispondersi, entro il giorno cinque di ogni mese, direttamente alle
[...] figlie, conviventi con la madre;
• le spese straordinarie sono ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Lecce;
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 26.06.1999 in Taviano (Le) (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 32 parte II Serie A, anno 1999), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Lecce, 8.10.25 Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore