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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 38765 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
n. a Roma, il 22/09/1998, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, alla via del Viminale, n. 43, presso lo studio dell'avv. Luciacristina
ARQUILLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana dell , rappresentato e difeso dall'avv. Gu- CP_2
stavo IANDOLO in virtù di mandato generale alle liti per notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, n. 37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: assegno – pensione – pensione di inabilità ex art. 12 l. n.
118/1971 – assegno mensile ex art. 13 l. n. 118/1971 – esonero dal contribu- to alla spesa sanitaria
1 ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, già in- Parte_1
valido nella misura dell'85%, ha esposto che, sottoposto a visita di revisione e ritenuto invalido soltanto nella misura del 50%, ha proposto giudizio di accer- tamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (RG n. 27667/2023), per otte- nere il riconoscimento delle condizioni di salute necessarie per conseguire il beneficio della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971,
l'esonero dal contributo alla spesa sanitaria e il riconoscimento dello stato di handicap grave;
e che il CTU, dott. , ha ritenuto sussisten- Persona_2
te un grado di invalidità del 67% utile ai fini dell'esenzione del c.d. ticket ex art. 5, comma 3, L. n. 407/1990 e art. 6, D.M. Sanità del 1.2.1991.
Ha quindi chiesto che, essendo erronea sotto più profili la valutazione espressa dal CTU, egli sia dichiarato invalido civile al 100% ai sensi degli artt.
2 e 12 della l. n. 118 del 1971, a decorrere dall'epoca della revisione ammini- strativa del 30/03/2023 ovvero da data successiva ritenuta in giustizia con la corresponsione della relativa indennità dovuta per legge;
che sia dichiarato in- valido civile al 74% ai sensi degli artt. 2 e 13 della l. n. 118 del 1971, da detta decorrenza con la corresponsione della indennità dovuta;
e che, in caso di mancata omologa parziale da parte del Giudice della fase di ATP, che siano accertati il grado di invalidità del 67% ed il diritto alla esenzione dal contribu- to alla spesa sanitaria.
Costituitosi in giudizio il 2 dicembre 2024, l' ha eccepito che il CP_1
ricorso è improponibile in quanto non contiene le indicazioni necessarie sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, rendendo così impossibile l'accertamento del rispetto del termine perentorio di 30 giorni per il deposito del ricorso;
che inoltre è inammissibile in quanto non reca specifiche contesta- zioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
infine, che non risulta provata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dei benefici richiesti;
e che non è ammissibile la doman-
2 da di accertamento del diritto alla prestazione e di condanna al pagamento di ratei.
Il CTU, dott. nominato con ordinanza del 5 gennaio Persona_3
2025, con nota del 23 febbraio 2025, ha rappresentato la mancata presentazio- ne del ricorrente per essere sottoposto a visita.
Fissata l'udienza del 20 marzo 2025, con le forme previste dall'art. 127- ter c.p.c., al fine di sentire le parti in merito a tale comunicazione, il ricorrente ha omesso di depositare le note di trattazione scritta, mentre il convenuto le ha depositate il 13 marzo 2025, chiedendo la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Innanzitutto, è infondata l'eccezione di improponibilità del ricorso giacché il ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclu- sioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo in data 27 settembre 2024 ed ha quindi proposto il presente giudizio il 24 ottobre 2024, cioè entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
2. - Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di specifici motivi di contestazione poiché il ricorrente non si è limitato a formu- lare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali siano i punti della relazione di CTU meritevoli di censura, dolendosi della errata valutazio- ne della gravità di una patologia, della mancata considerazione dei dati risul- tanti da un accertamento specialistico, della carente motivazione del giudizio.
3. - Quanto al merito, occorre premettere che, nella prima fase di giudi- zio, è stato emesso decreto in data 23 ottobre 2024 con il quale il giudice, sull'erroneo presupposto della assenza di contestazioni, ha omologato
“l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indi- cate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: non sussistono i requisiti di cui all'art 13 legge 118/71”.
Come detto, invece, il ricorrente già il 27 settembre 2024 aveva presenta- to dichiarazione di contestazione parziale delle conclusioni cui era giunto il
3 CTU, dott. , chiedendo emettersi “omologa parziale per il ricono- Per_2
scimento accertato dal CTU in capo al ricorrente ovvero dell'invalidità civile al 67% ai sensi degli articoli 2 e 13 della legge numero 118 del 1971, ai fini dell'esenzione del ticket ex art.5, c.3 L.407/90 e art. 6, Decr. M. Sanità del
1.2.1991”.
A prescindere dalla considerazione che “Non è configurabile un'omologa parziale dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., preclusa dalle contestazioni anche solo parziali mosse alla CTU” (Cass. 20/06/2024, n.
17090), tuttavia l'omologa negativa, emessa erroneamente nonostante la pre- sentazione di dichiarazione di dissenso, deve considerarsi “travolta” dalla pre- sente pronuncia (Cass. civ. sez. VI, 09/10/2019, n. 25399: “In tema di accer- tamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la pendenza del ricorso ordi- nario tra le parti impedisce di ritenere definitiva la statuizione contenuta nell'eventuale decreto di omologa che sia stato nel frattempo emesso in quan- to è destinata ad essere travolta dalla decisione che sarà assunta in sede di giudizio ordinario;
ne consegue che avverso quel decreto non è proponibile ricorso per cassazione e che l'erronea omologazione potrà essere rilevata nel giudizio di merito”).
4. - Il ricorrente non si è presentato dinanzi al CTU dott. per es- Per_3
sere sottoposto a visita, né ha offerto alcuna giustificazione.
Si ricorda che “In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne conse- gue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello – anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado
e favorevole al ricorrente – comporta il rigetto della domanda per difetto di
4 prova. […]” (Cass. civ. sez. VI, 29/01/2019, n. 2361; v. anche Cass. civ. sez. lav., 26/08/2013, n. 19577; Id., 11/12/1995, n. 12662).
In mancanza di prova dei presupposti di fatto delle domande, le stesse devono essere interamente respinte.
Secondo l'orientamento già richiamato (Cass., 20/06/2024, n. 17090),
“Le contestazioni anche solo parziali all'accertamento tecnico preventivo pre- cludono l'emissione del decreto di omologa, non essendo possibile una “omo- loga parziale”. Pertanto, il giudice adito a seguito di ricorso deve accertare tutte le condizioni legittimanti la pretesa fatta valere e non solo i motivi di op- posizione. Conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere scissa in relazione alle due fasi, ma deve essere valutata con riferimen- to all'esito complessivo del giudizio, nel rispetto della nozione di soccomben- za”.
Dunque, deve escludersi anche la possibilità di accertare se sussista il grado di invalidità occorrente per fruire dell'esonero dal contributo alla spesa sanitaria (cfr. cit. Cass. 2361/2019).
5. - Le spese del presente giudizio di opposizione e della precedente fase di accertamento tecnico devono essere dichiarate irripetibili dall' , stante CP_1
il tenore della dichiarazione allegata al ricorso da cui risulta che il ricorrente non ha goduto nell'anno 2023 di redditi familiari superiori al limite di legge di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/02, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come so- stituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269/03, conv. in l. n. 326/03.
Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste intera- mente a carico dell' , ferma restando la liquidazione di quelle della prima CP_1
fase disposta con decreto del 23.10.2024.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, così provvede: Parte_1
1. - rigetta la domanda;
5 2. - dichiara irripetibili le spese di lite;
3. - pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecni- CP_1
ca d'ufficio liquidate con separato decreto;
4. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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