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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/10/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5236/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza straordinaria del 13.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5236 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra nella qualità di erede legittima del sig. Parte_1 [...]
(21.1.1964 - c.f.: - domiciliata come in atti;
rappresentata e Per_1 C.F._1 difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Francesco Giampaolo), l Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura
[...] in calce alla memoria di costituzione dall' avv. Sabrina Palmieri) unitamente all'
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile per sopravvenuta Parte_1
carenza di un interesse concreto e attuale ex art.100 c.p.c.
1 A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi per le ragioni ivi meglio esplicate non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420199007361746/000, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09420020005465875000, 09420030006540113000,
09420050007541340000, 09420060002023385000, 09420080021403844000,
09420090038008872000 e all' avviso di addebito n.39420120001863146000, relativi all'omesso versamento di contributi IVS OTD per un importo complessivo pari ad €
512.496,23.
L'intimazione di pagamento in questione, però, è stata notificata alla ricorrente in data
24.9.2019.
Il ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede è stato depositato solo in data 25.11.2022: in un momento, quindi, in cui la predetta intimazione aveva perso la propria efficacia (evento che si determina trascorso un anno dalla notifica ex art.50 D.P.R. 602/1973 per come modificato dall'art.26 co.18 D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/2020).
La domanda della ricorrente si traduce pertanto, in pratica, in un'azione di accertamento negativo su somme portate dal ruolo.
Essa, infatti, può avere il solo effetto di sentir dichiarare non dovute somme riportate su quest'ultimo: in assenza, però, di attuali pretese o iniziative esecutive del titolare del credito o del soggetto deputato alla sua riscossione.
In tali termini, però, detto ricorso deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art.100 c.p.c. (dovendo, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, risultare permanente al momento della definizione della causa un interesse giuridicamente rilevante ad un bene della vita concretamente ottenibile).
L'art. 3 bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L.215/2021 in novella dell'art.12 D.P.R. 602/1973, ha infatti statuito che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”.
Tale disposizione sancisce quindi il principio per cui, in assenza di concrete iniziative volte alla riscossione del carico contributivo gravante sull'interessato, quest'ultimo non ha un interesse giuridicamente rilevante ex art.100 c.p.c. a sentirlo dichiarare inesistente (in tali termini, con ampia ricostruzione esegetica condivisa dal giudicante, Cass., Sez. Un., 26283/2022).
A giudizio del decidente, tale disposizione ha inteso in buona sostanza (punti 12, 12.1, 18
Cass., Sez. Un., 26283/2022, cit.) plasmare – superando le molteplici incertezze interpretative sul punto – l'interesse ad agire in subjecta materia ponendo come punti cardine i seguenti principi: a) l'attivazione del contribuente avverso carichi contributivi semplicemente scoperti come presenti sull'estratto di ruolo ed in assenza di concrete iniziative volte alla riscossione
2 dello stesso costituisce “abuso di misura giudiziaria ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori e pertanto non meritevole di tutela giuridica” (cit. Corte Cost.,
113/1963), volto a “far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima (…)”; b) ove tali concrete iniziative vi siano - o vi siano state -, è – oppure sarebbe stato - onere del contribuente stesso proporre opposizione avverso le stesse nelle forme di legge, senza che si possa quindi riconoscere alla cd. impugnativa dell'estratto di ruolo (più correttamente da definirsi azione di accertamento negativo su debiti contributivi iscritti a ruolo) alcuna funzione recuperatoria;
c) è possibile tuttavia che il contribuente possa voler lamentare un'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, eventualmente rilevante anche ai fini della prescrizione quinquennale ex L.335/1995: in questo caso, però, avrà l'onere di allegare in modo specifico e dimostrare la sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dal già citato art.3 bis D.L.
146/2021 introdotto dalla L.215/2021 (pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici;
perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.).
Il dato di fatto secondo cui iniziative volte alla riscossione vi siano eventualmente state, anche nel recente passato, non costituisce ad opinione del Tribunale un elemento idoneo a superare la chiara intenzione del legislatore della L.215/2021 di delimitare in senso restrittivo, e per come appena sopra ricostruito, la nozione di interesse ad agire in subjecta materia.
2. La norma in questione, come chiarito dalle medesime Sezioni Unite della Corte di
Cassazione appena menzionate, si applica anche ai processi in corso atteso che la sussistenza di un interesse ad agire, come già evidenziato, è condizione che “ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (…) e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione” (Cass., Sez. Un.,
26283/2022, cit.).
3. Da ciò discende la già richiamata declaratoria di inammissibilità del ricorso, con compensazione integrale delle spese di lite attesa la novità legislativa e la controvertibilità in diritto dei limiti e della portata della stessa, testimoniata dal recente intervento in materia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui si è detto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella qualità di Parte_1
erede legittima del sig. nei confronti dell' Persona_1 Controparte_3
[...
[...] in persona del l.r.p.t. e dell' in persona
[...] Controparte_1
del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni espresse in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 13.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza straordinaria del 13.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5236 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra nella qualità di erede legittima del sig. Parte_1 [...]
(21.1.1964 - c.f.: - domiciliata come in atti;
rappresentata e Per_1 C.F._1 difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Francesco Giampaolo), l Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura
[...] in calce alla memoria di costituzione dall' avv. Sabrina Palmieri) unitamente all'
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile per sopravvenuta Parte_1
carenza di un interesse concreto e attuale ex art.100 c.p.c.
1 A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi per le ragioni ivi meglio esplicate non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420199007361746/000, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09420020005465875000, 09420030006540113000,
09420050007541340000, 09420060002023385000, 09420080021403844000,
09420090038008872000 e all' avviso di addebito n.39420120001863146000, relativi all'omesso versamento di contributi IVS OTD per un importo complessivo pari ad €
512.496,23.
L'intimazione di pagamento in questione, però, è stata notificata alla ricorrente in data
24.9.2019.
Il ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede è stato depositato solo in data 25.11.2022: in un momento, quindi, in cui la predetta intimazione aveva perso la propria efficacia (evento che si determina trascorso un anno dalla notifica ex art.50 D.P.R. 602/1973 per come modificato dall'art.26 co.18 D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/2020).
La domanda della ricorrente si traduce pertanto, in pratica, in un'azione di accertamento negativo su somme portate dal ruolo.
Essa, infatti, può avere il solo effetto di sentir dichiarare non dovute somme riportate su quest'ultimo: in assenza, però, di attuali pretese o iniziative esecutive del titolare del credito o del soggetto deputato alla sua riscossione.
In tali termini, però, detto ricorso deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art.100 c.p.c. (dovendo, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, risultare permanente al momento della definizione della causa un interesse giuridicamente rilevante ad un bene della vita concretamente ottenibile).
L'art. 3 bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L.215/2021 in novella dell'art.12 D.P.R. 602/1973, ha infatti statuito che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”.
Tale disposizione sancisce quindi il principio per cui, in assenza di concrete iniziative volte alla riscossione del carico contributivo gravante sull'interessato, quest'ultimo non ha un interesse giuridicamente rilevante ex art.100 c.p.c. a sentirlo dichiarare inesistente (in tali termini, con ampia ricostruzione esegetica condivisa dal giudicante, Cass., Sez. Un., 26283/2022).
A giudizio del decidente, tale disposizione ha inteso in buona sostanza (punti 12, 12.1, 18
Cass., Sez. Un., 26283/2022, cit.) plasmare – superando le molteplici incertezze interpretative sul punto – l'interesse ad agire in subjecta materia ponendo come punti cardine i seguenti principi: a) l'attivazione del contribuente avverso carichi contributivi semplicemente scoperti come presenti sull'estratto di ruolo ed in assenza di concrete iniziative volte alla riscossione
2 dello stesso costituisce “abuso di misura giudiziaria ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori e pertanto non meritevole di tutela giuridica” (cit. Corte Cost.,
113/1963), volto a “far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima (…)”; b) ove tali concrete iniziative vi siano - o vi siano state -, è – oppure sarebbe stato - onere del contribuente stesso proporre opposizione avverso le stesse nelle forme di legge, senza che si possa quindi riconoscere alla cd. impugnativa dell'estratto di ruolo (più correttamente da definirsi azione di accertamento negativo su debiti contributivi iscritti a ruolo) alcuna funzione recuperatoria;
c) è possibile tuttavia che il contribuente possa voler lamentare un'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, eventualmente rilevante anche ai fini della prescrizione quinquennale ex L.335/1995: in questo caso, però, avrà l'onere di allegare in modo specifico e dimostrare la sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dal già citato art.3 bis D.L.
146/2021 introdotto dalla L.215/2021 (pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici;
perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.).
Il dato di fatto secondo cui iniziative volte alla riscossione vi siano eventualmente state, anche nel recente passato, non costituisce ad opinione del Tribunale un elemento idoneo a superare la chiara intenzione del legislatore della L.215/2021 di delimitare in senso restrittivo, e per come appena sopra ricostruito, la nozione di interesse ad agire in subjecta materia.
2. La norma in questione, come chiarito dalle medesime Sezioni Unite della Corte di
Cassazione appena menzionate, si applica anche ai processi in corso atteso che la sussistenza di un interesse ad agire, come già evidenziato, è condizione che “ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (…) e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione” (Cass., Sez. Un.,
26283/2022, cit.).
3. Da ciò discende la già richiamata declaratoria di inammissibilità del ricorso, con compensazione integrale delle spese di lite attesa la novità legislativa e la controvertibilità in diritto dei limiti e della portata della stessa, testimoniata dal recente intervento in materia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui si è detto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella qualità di Parte_1
erede legittima del sig. nei confronti dell' Persona_1 Controparte_3
[...
[...] in persona del l.r.p.t. e dell' in persona
[...] Controparte_1
del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni espresse in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 13.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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