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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/10/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
11962 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11962 2025 VG promossa
DA nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
NO ER
e nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. STANGHELLINI GIAMPAOLO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Il figlio minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne Persona_1 cureranno l'educazione e l'istruzione di concerto per le scelte più importanti, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente, allorquando il minore starà con l'uno o l'altro genitore.
2. Il minore avrà la propria prevalente collocazione presso la madre, con diritto- Persona_1 dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé, preferibilmente (rispetto agli impegni di lavoro del padre) per il pomeriggio del mercoledi di ogni settimana dalle ore 16.30 alle ore 21.00 (durante il corso dell'anno scolastico) e per un'intera giornata alla settimana sempre il giorno del mercoledi, dalle ore 9.00 alle 21.30 (durante il periodo di vacanze scolastiche), salvo impegni dello stesso, nonché a fine settimana alternati dal venerdi alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.00;
trascorrerà, inoltre, con il padre metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando Persona_1 di anno in anno il giorno di Natale od il 31 dicembre e metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo; le parti concorderanno, inoltre, un'equa suddivisione degli ulteriori giorni di vacanza scolastica (ponti, festività etc.), prevedendo che il minore rimanga in compagnia del padre per almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo con individuazione del periodo che il padre vorrà comunicare alla madre entro il 15 maggio di ogni anno..
Le parti prestano sin d'ora consenso a che le mansioni e/o gli incombenti attinenti al figlio (quali ad esempio il risveglio, la cura personale, la somministrazione dei pasti, l'accompagnamento e il ritiro in occasione di impegni scolastici, sportivi, sanitari, di svago, ecc…) possano, in caso di loro impegni lavorativi e non e/o di impedimenti, essere delegati, come già avviene ai nonni paterni del minore o alle sorelle della signora e/o ad altri famigliari, e/o parenti, e/o persone di loro fiducia che Parte_1 potranno prendersi cura del minore anche presso il loro domicilio.
3. Il sig. sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_2 Persona_1 mediante la corresponsione mensile alla signora per il minore, dell'importo di € Parte_1
400,00 a far data dall'1.07.2025, da aggiornarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese accessorie e straordinarie, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona aggiornato al 13.12.2024 e di seguito riportate:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica, come,
a mero titolo esemplificativo lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00) tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES) ; centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzattura;
corsi di lingue;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Si precisa che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), chi dei due ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice, fermo restando che nel caso di spese mediche sanitarie urgenti, dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
-L'assegno unico universale od altro equipollente sarà interamente percepito dalla signora Parte_1
, per accordo fra le parti, fermo restando che il figlio minore , in forza del contributo
[...] Per_1 di mantenimento corrisposto dal padre, si intende comunque a carico di entrambe le parti al cinquanta per cento ciascuna.
4) Le parti danno atto, inoltre, di regolamentare pregressi rapporti economici fra loro intervenuti mediante il versamento in un'unica soluzione alla signora da parte del sig. Parte_1 Pt_2
dell'importo di € 10.000, da versarsi mediante assegno circolare contestualmente al deposito
[...] del presente ricorso.
A fronte della sopraindicata dazione, e delle obbligazioni contributive in favore del figlio minore, le parti non avranno null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione connessa al disciolto rapporto di convivenza.
5) Le parti dichiarano che non sono tra esse pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande a esso connesse.
6) Spese legali compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/09/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore (nato il [...]). Persona_1
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dello stesso.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dello stesso.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando tra le parti:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Persona_1 Prende atto delle restanti domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/10/25.
La Giudice relatrice
EF RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11962 2025 VG promossa
DA nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
NO ER
e nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. STANGHELLINI GIAMPAOLO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Il figlio minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne Persona_1 cureranno l'educazione e l'istruzione di concerto per le scelte più importanti, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente, allorquando il minore starà con l'uno o l'altro genitore.
2. Il minore avrà la propria prevalente collocazione presso la madre, con diritto- Persona_1 dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé, preferibilmente (rispetto agli impegni di lavoro del padre) per il pomeriggio del mercoledi di ogni settimana dalle ore 16.30 alle ore 21.00 (durante il corso dell'anno scolastico) e per un'intera giornata alla settimana sempre il giorno del mercoledi, dalle ore 9.00 alle 21.30 (durante il periodo di vacanze scolastiche), salvo impegni dello stesso, nonché a fine settimana alternati dal venerdi alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.00;
trascorrerà, inoltre, con il padre metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando Persona_1 di anno in anno il giorno di Natale od il 31 dicembre e metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo; le parti concorderanno, inoltre, un'equa suddivisione degli ulteriori giorni di vacanza scolastica (ponti, festività etc.), prevedendo che il minore rimanga in compagnia del padre per almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo con individuazione del periodo che il padre vorrà comunicare alla madre entro il 15 maggio di ogni anno..
Le parti prestano sin d'ora consenso a che le mansioni e/o gli incombenti attinenti al figlio (quali ad esempio il risveglio, la cura personale, la somministrazione dei pasti, l'accompagnamento e il ritiro in occasione di impegni scolastici, sportivi, sanitari, di svago, ecc…) possano, in caso di loro impegni lavorativi e non e/o di impedimenti, essere delegati, come già avviene ai nonni paterni del minore o alle sorelle della signora e/o ad altri famigliari, e/o parenti, e/o persone di loro fiducia che Parte_1 potranno prendersi cura del minore anche presso il loro domicilio.
3. Il sig. sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_2 Persona_1 mediante la corresponsione mensile alla signora per il minore, dell'importo di € Parte_1
400,00 a far data dall'1.07.2025, da aggiornarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese accessorie e straordinarie, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona aggiornato al 13.12.2024 e di seguito riportate:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica, come,
a mero titolo esemplificativo lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00) tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES) ; centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzattura;
corsi di lingue;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Si precisa che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), chi dei due ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice, fermo restando che nel caso di spese mediche sanitarie urgenti, dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
-L'assegno unico universale od altro equipollente sarà interamente percepito dalla signora Parte_1
, per accordo fra le parti, fermo restando che il figlio minore , in forza del contributo
[...] Per_1 di mantenimento corrisposto dal padre, si intende comunque a carico di entrambe le parti al cinquanta per cento ciascuna.
4) Le parti danno atto, inoltre, di regolamentare pregressi rapporti economici fra loro intervenuti mediante il versamento in un'unica soluzione alla signora da parte del sig. Parte_1 Pt_2
dell'importo di € 10.000, da versarsi mediante assegno circolare contestualmente al deposito
[...] del presente ricorso.
A fronte della sopraindicata dazione, e delle obbligazioni contributive in favore del figlio minore, le parti non avranno null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione connessa al disciolto rapporto di convivenza.
5) Le parti dichiarano che non sono tra esse pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande a esso connesse.
6) Spese legali compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/09/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore (nato il [...]). Persona_1
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dello stesso.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dello stesso.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando tra le parti:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Persona_1 Prende atto delle restanti domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/10/25.
La Giudice relatrice
EF RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra