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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara in grado di appello,
all'udienza del 09 Aprile 2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 810 dell'anno 2023 avente ad oggetto “appello - opposizione violazioni del
CdS”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Carmine Gruosso e Anna Attanasio, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliato in , Via Roma presso il Palazzo di Città – Settore Pt_1
Avvocatura;
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Rosa CP_1 C.F._1
Mosca giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Scafati (SA), Via della Resistenza n. 17/21;
- Appellato –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.1.2023, il ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di n. 6033/2022 pubblicata in data 7.12.2022 e non Pt_1 notificata, con cui il Giudice di Pace di accoglieva l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
e annullava i verbali di infrazione al CdS nn. 3478571/2021/V, CP_1
3478584/2021/V, 3478839/2022/V, 3478823/2022/V, 3478881/2022/V, 3479007/2022/V,
3478178/2021/V, 3478410/2021/V e 3478437/2021/V.
Parte appellante, eccepiva che tale pronuncia era errata ed ingiusta per il seguente motivo:
il Giudice di prime cure nel condividere la contestazione mossa dall'originario appellante relativa al mancato rispetto della distanza prevista tra la segnaletica di avvertimento e il varco di accesso alla ZTL ove sono state commesse violazioni anche per la mancanza di segnaletica luminosa indicante il “varco attivo” ha commesso un errore, innanzitutto aveva imputato alla appellante una omessa prova documentale che in realtà gravava sull'originaria opponente;
inoltre, in atti non esisteva alcuna dimostrazione tecnica che la segnaletica fosse apposta in modo difforme alle previsione dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del CdS, essendo dalla stessa norma al co. 4 fatta espressa deroga per il Comune
dell'apposizione della segnaletica di preavviso a mt. 80 rispetto alla zona interessa,
consentendo, viceversa la riduzione di detta misura;
altra pronuncia errata appariva quella relativa all'assenza di segnaletica luminosa di varco attivo.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accogliere il presente gravame e, in
integrale riforma della sentenza n. 6033/2022, confermare la piena legittimità dei verbali opposti;
b)
vittoria di spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri riflessi al
23,8% (in luogo di IVA e CPA) essendo i legali qui costituiti dipendenti dell' ”. Parte_2
Con comparsa depositata il 04.09.2023, si costituiva in giudizio contestando CP_1
in fatto ed in diritto l'appello avversario ed eccependo: l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, co. 3 c.p.c.; l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.; il verbale era nullo in quanto non era rispettata la distanza minima fra la segnaletica di avvertimento e lo strumento di rilevazione dell'accesso a zona ZTL e non vi era segnaletica luminosa in varo attivo ; il verbale era nullo in quanto la segnaletica non era chiara rispetto alle prescrizione imposte all'automobilista; il verbale era nullo in quanto non indicava da quale ordinanza era stata istituita la ZTL;
la nullità del verbale per violazione di legge. Concludeva chiedendo: “Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia rigettare integralmente l'appello e, per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata ovvero: In via preliminare dichiarare inammissibile
l'appello per tutti i motivi indicati nel presente atto;
annullare Verbali di accertamento di violazione
alle norme del codice della strada: n. 3478178/2021/V pr. 80542/2021 del 21/12/2021, notificato il
02/03/2022, perché il veicolo tg. DW008LM transitava in ZTL senza autorizzazione rilevamento
effettuato con sistema automatico di controllo;
n. 3478410/2021/V pr. 80776/2021 del 27/12/2021,
notificato il 02/03/2022, perché il veicolo tg. DW008LM transitava in ZTL senza autorizzazione
rilevamento effettuato con sistema automatico di controllo;
n. 3478437/2021/V pr. 80803/2021 del
28/12/2021, notificato il 02/03/2022, perché il veicolo tg. DW008LM transitava in ZTL senza
autorizzazione rilevamento effettuato con sistema automatico di controllo;
n. 3478571/2021/V pr.
80937/2021 del 30/12/2021, notificato il 02/03/2022, perché il veicolo tg. DW008LM transitava in
ZTL senza autorizzazione rilevamento effettuato con sistema automatico di controllo;
n.
3478584/2021/V pr. 80950/2021 del 31/12/2021, notificato il 2/03/2022, perché il veicolo tg.
DW008LM transitava in ZTL senza autorizzazione rilevamento effettuato con sistema automatico
di controllo;
n. 3478839/2022/V pr. 5144/2022 del 03/01/2022, notificato il 02/03/2022, perché il
veicolo tg. DW008LM transitava in ZTL senza autorizzazione rilevamento effettuato con sistema
automatico di controllo;
n. 3478823/2022/V pr. 5128/2022 del 05/01/2022, notificato il 02/03/2022,
perché il veicolo tg. DW008LM transitava in ZTL senza autorizzazione rilevamento effettuato con
sistema automatico di controllo;
n. 3478881/2022/V pr. 5187/2022 del 08/01/2022, notificato il
02/03/2022, perché il veicolo tg. DW008LM transitava in ZTL senza autorizzazione rilevamento
effettuato con sistema automatico di controllo;
n. 3479007/2022/V pr. 6153/2022 del 10/01/2022,
notificato il 02/03/2022, perché il veicolo tg. DW008LM transitava in ZTL senza autorizzazione
rilevamento effettuato con sistema automatico di controllo;
con vittoria di spese, diritti ed onorario
del primo e del secondo grado di giudizio da attribuirsi alla scrivente procuratrice per dichiarato
anticipo e da liquidarsi secondo le tariffe professionali vigenti”.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per discussione e decisione,
sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In via del tutto preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente, entro il termine c.d. “lungo” di cui all'articolo 327 c.p.c., non essendo stata notificata la sentenza e, come tale, è ammissibile.
Con l'unico motivo di appello parte appellante si duole che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nell'aver condiviso unicamente le contestazioni mosse dall'originario opponente relative a un preteso, mancato rispetto della distanza prevista tra la segnaletica di avvertimento e il varco di accesso alla ZTL ove sono state commesse le violazioni e una pretesa mancanza di segnaletica luminosa indicante il “varco attivo”.
L'appello è infondato e va rigettato.
Ai sensi dell'art. 79 reg. C.d.S., nei commi da 1 a 4, è previsto: “1. Per ciascun segnale deve
essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli
per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la
presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di
segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.
2. Sono segnali sul posto
quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.
3. Le
misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono
indicativamente le seguenti: Tipi di strade Segnali di pericolo Segnali di prescrizione Autostrade e
strade extraurbane principali m 150 m 250 Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento
(con velocità superiore a 50 km/h) m 100 m 150 Altre strade m 50 m 80 Le misure minime dello
spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.
4. Nei casi di
disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3,
le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito
pannello modello 1, definito all'articolo 83”.
Dalla lettura della norma in discorso emerge con chiarezza come la distanza di mt. 80
prevista per i segnali di prescrizione, quale quello qui in oggetto, sia prescritta quale misura minima che l'ente deve rispettare nell'apposizione della segnaletica.
Nel caso di specie, il , con riferimento alla possibilità di ridurre lo spazio Parte_1
di avvistamento di cui al comma 4, non ha fornito la prova di avere collocato precedente segnale “identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83”. Deve concludersi pertanto, in via assorbente, avuto riguardo ai motivi di appello, che correttamente il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso avverso i verbali di accertamento in questione, atteso che la segnaletica apposta per indicare l'istituita Zona a Traffico
Limitato, in quanto collocata a distanza inferiore allo spazio di avvistamento prescritto, non era idonea a consentire al guidatore, in relazione al limite di velocità previsto, una tempestiva e rapida informazione in ordine ai percorsi soggetti a limitazione del traffico.
Inoltre, come precisato sia dalla giurisprudenza di legittimità che di merito: “La rilevanza
della dedotta carenza di segnaletica del divieto di accedere ai varchi della zona a traffico limitato e
l'inidoneità di tale segnaletica, in quanto non posta a distanza adeguata dal luogo in cui è posto il
dispositivo di rilevazione automatica, nel caso de quo, va valutata anche in relazione alla necessità
che la preventiva segnalazione, per spiegare l'effetto di avvertimento, dovrebbe essere posta, a congrua
distanza tra l'intersezione e la successiva postazione, gravando sulla amministrazione l'onere di
provare tale circostanza” (cfr. Cass. n. 608 del 2011) ed ancora, “la segnaletica stradale sia di
preavviso che di inizio della ZTL viola l'art. 79 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. poiché è
poco visibile per quanto attiene, segnatamente, alla indicazione degli orari”, ed inoltre “la segnaletica
di preavviso è posta in una posizione che non rispetta la distanza di 80 m dall'inizio del varco e non
vi è prova idonea che gli 80 m tra il segnale di preavviso e quello di inizio della ZTL sia dovuto al
fatto che non sono disponibili tali metri di avvistamento” (cfr. Trib. Tivoli nn. 1333/2019;
1372/2019).
L'appello proposto, pertanto, deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua non complessità, tale da giustificare la riduzione ai minimi tariffari.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione,
anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 6033/2022 emessa dal
Giudice di Pace di . Pt_1
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio liquidiate in € 232,00 (fase studio € 66,00; fase introduttiva € 66,00; fase decisionale
€ 100,00) per il presente giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara