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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito PRESIDENTE
Dott.ssa Consiglia Invitto CONSIGLIERE
Dott. Giovanni Surdo CONSIGLIERE rel.
nel procedimento iscritto al n. 229/2025 R.G., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Esaminata l'istanza di sospensione della sentenza n. 273/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 19.2.25, pubblicata in pari data, proposta nell'interesse di ed altri nei confronti di e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
premesso che l'art. 283 c.p.c., ai fini dell'accoglimento dell'istanza di inibitoria, richiede la sussistenza di motivi di impugnazione "manifestamente fondati", cosi rimarcando la necessità di una valutazione estesa al "merito" della decisione appellata (dovendo l'appello apprezzarsi sulla base di censure dotate, appunto, di assoluta ed immediata fondatezza), oppure, sul piano delle conseguenze dell'esecuzione, il profilarsi di un “pregiudizio grave e irreparabile”, vale a dire difficilmente emendabile, espressamente riferito dalla norma anche “alla possibilità di insolvenza di una delle parti”; rilevato che l'istanza di sospensione concerne il capo della sentenza di 1° grado relativo alla condanna dei convenuti appellanti, nonché del Controparte_1
e di al pagamento dell'importo complessivo di euro
[...] Controparte_2 60.000, quale risarcimento per l'azione di spoglio e violazione del sepolcro familiare;
nonché la condanna dei convenuti in solido “al ripristino Pt_2 della nuova intestazione del sepolcro in luogo della sostituita Pt_2 intestazione ; la condanna dei convenuti in solido “alla tumulazione Parte_1 della salma di , esumata e non riseppelita, e di altre salme Persona_1 eventualmente estromesse dal sepolcro della Famiglia ad opera dei Pt_2 Convenuti tutti, di e del ”; infine Controparte_2 Controparte_1 la condanna dei convenuti e del , in solido fra loro, Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate in complessivi euro 20.000 per onorari e ad euro 1.000 per spese, oltre accessori;
ritenuto che
nella specie appaiono sussistere i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., ai fini dell'accoglimento, in via prudenziale, dell'istanza di inibitoria sotto l'aspetto del periculum, in considerazione sia della natura delle prestazioni di facere ingiunte agli appellanti e sia della entità delle somme oggetto di condanna (nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna motivazione in ordine alla determinazione della somma accordata a titolo di risarcimento del danno), tenuto conto altresì della valutazione in termini comparativi delle condizioni economiche e della posizione delle parti;
rilevato che in questa fase non occorre statuire in ordine alle spese, in quanto il relativo regolamento va rimesso alla sentenza di merito;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza di cui in premessa e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva della sentenza n. 273/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 19.2.25, pubblicata in pari data, oggetto di impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosi deciso in Lecce in data 1.4.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Giovanni Surdo Dott. Antonio F. Esposito
pag. 2/2
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito PRESIDENTE
Dott.ssa Consiglia Invitto CONSIGLIERE
Dott. Giovanni Surdo CONSIGLIERE rel.
nel procedimento iscritto al n. 229/2025 R.G., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Esaminata l'istanza di sospensione della sentenza n. 273/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 19.2.25, pubblicata in pari data, proposta nell'interesse di ed altri nei confronti di e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
premesso che l'art. 283 c.p.c., ai fini dell'accoglimento dell'istanza di inibitoria, richiede la sussistenza di motivi di impugnazione "manifestamente fondati", cosi rimarcando la necessità di una valutazione estesa al "merito" della decisione appellata (dovendo l'appello apprezzarsi sulla base di censure dotate, appunto, di assoluta ed immediata fondatezza), oppure, sul piano delle conseguenze dell'esecuzione, il profilarsi di un “pregiudizio grave e irreparabile”, vale a dire difficilmente emendabile, espressamente riferito dalla norma anche “alla possibilità di insolvenza di una delle parti”; rilevato che l'istanza di sospensione concerne il capo della sentenza di 1° grado relativo alla condanna dei convenuti appellanti, nonché del Controparte_1
e di al pagamento dell'importo complessivo di euro
[...] Controparte_2 60.000, quale risarcimento per l'azione di spoglio e violazione del sepolcro familiare;
nonché la condanna dei convenuti in solido “al ripristino Pt_2 della nuova intestazione del sepolcro in luogo della sostituita Pt_2 intestazione ; la condanna dei convenuti in solido “alla tumulazione Parte_1 della salma di , esumata e non riseppelita, e di altre salme Persona_1 eventualmente estromesse dal sepolcro della Famiglia ad opera dei Pt_2 Convenuti tutti, di e del ”; infine Controparte_2 Controparte_1 la condanna dei convenuti e del , in solido fra loro, Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate in complessivi euro 20.000 per onorari e ad euro 1.000 per spese, oltre accessori;
ritenuto che
nella specie appaiono sussistere i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., ai fini dell'accoglimento, in via prudenziale, dell'istanza di inibitoria sotto l'aspetto del periculum, in considerazione sia della natura delle prestazioni di facere ingiunte agli appellanti e sia della entità delle somme oggetto di condanna (nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna motivazione in ordine alla determinazione della somma accordata a titolo di risarcimento del danno), tenuto conto altresì della valutazione in termini comparativi delle condizioni economiche e della posizione delle parti;
rilevato che in questa fase non occorre statuire in ordine alle spese, in quanto il relativo regolamento va rimesso alla sentenza di merito;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza di cui in premessa e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva della sentenza n. 273/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 19.2.25, pubblicata in pari data, oggetto di impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosi deciso in Lecce in data 1.4.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Giovanni Surdo Dott. Antonio F. Esposito
pag. 2/2