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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30247 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 22/12/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GENTILE ANTONELLA e dell'avv. GENTILE ALFONSO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 25/01/1974), con il patrocinio CP_1
dell'avv. MANTOVANI BIANCAMARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 13/09/2008 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e che CP_1
dall'unione nascevano le figlie (Roma, 4/6/2010) e (Roma, Per_1 Per_2
14/2/2013), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile tanto che lo stesso si era già allontanato dall'abitazione familiare sita in
Roma Via del Calcio n. 1, immobile di proprietà della di lui madre concessogli in comodato, e chiedeva, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, all'esito del decorso del termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 20/11/2023 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e rinviava la causa per il prosieguo:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
e dispone che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3
affida le figlie minori (04/06/2010) e Per_3 Persona_4
(14/02/2013) ad entrambi i genitori in modo condiviso con residenza presso
la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti
l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle
decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute
e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti il padre vedrà e terrà con sé Per_1
e : a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì Per_2
mattina; b) il mercoledì pomeriggio fino alle ore 21.30 (dopo cena) nelle
settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana con il padre e fino al
giovedì mattina nelle settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana
con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in
modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni
per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali nonché in
coincidenza con il compleanno delle minori e le festività nazionali o locali
infrasettimanali; e) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive,
da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a
condizione di reciprocità con la madre medesima, con la precisazione che
in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé le figlie dal 1° al 15 dei
mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e
agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che a far data dal mese di luglio 2023 il padre corrisponda
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e , Per_1 Per_2
la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), da
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2023, e 4
condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 Pt_1 CP_1
di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti le due figlie con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via del Calcio n. 1 alla
resistente dando atto che il coniuge se ne è allontanato. CP_1
Rinvia la causa per la decisione sullo status di separazione
all'udienza del 12/03/2024, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui
all'art. 473bis.28 c.p.c.
Fissa sin d'ora per la remissione della causa in decisione anche sulla
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'udienza del
17/12/2024, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 5269 del 2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 17/12/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
13/09/2008, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 5
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcun coniuge ha proposto domanda di mantenimento e assegno divorzile e che non vi è
contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori delle parti ad entrambi i genitori con residenza presso la madre alla quale va conseguentemente assegnata la casa familiare sita in Roma Via del Calcio n.
1, immobile divenuto di esclusiva proprietà del a seguito del decesso Pt_1
della di lui madre, il collegio reputa di poter confermare in questa sede le condizioni afferenti i tempi di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore come fissati in via provvisoria, salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti e con contestuale invito dei genitori ad intraprendere un percorso di mediazione e/o coordinazione genitoriale presso un centro o un professionista scelto di comune intesa, anche previa consultazione dello
Spazio Famiglie e Minori del Tribunale, tenuto conto delle criticità,
evidenziate da ambo le parti, emerse nel rapporto tra il padre e la figlia primogenita in età adolescenziale. Per_1
Fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, il collegio reputa, altresì, equo porre a carico del padre, a far data dal mese di gennaio
2025, l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di assegno perequativo,
la somma mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2025,
tenuto conto dell'età delle figlie, dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e della situazione economico-patrimoniale delle parti.
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta emerge che il è titolare all'attualità di un reddito netto mensile pari a circa euro Pt_1
3.000,00 su dodici mensilità, è pieno proprietario della casa familiare, 6
assegnata alla nudo proprietario unitamente alla di lui sorella e in CP_1
ragione del 50% ciascuno di un immobile in Massa d'Albe (AQ) e onerato dal pagamento di un canone locatizio di euro 880,00 mensili, giusta contratto in atti;
la dal canto suo, è titolare di un reddito netto CP_1
mensile pari a circa euro 1.400,00 su dodici mensilità, proprietaria di un appartamento e relativo box pertinenziale in Arcinazzo e non sostiene oneri alloggiativi per l'abitazione di Roma.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti le due figlie con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale in data 17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30247/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 13/09/2008 tra (ROMA (RM), 22/12/1970) Parte_1
e (ROMA (RM), 25/01/1974) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1021, Parte II, Serie
A04, Anno 2008, alle seguenti condizioni:
le figlie minori (Roma, 4/6/2010) e (Roma, Per_1 Per_2
14/2/2013) sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con 7
residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in motivazione, salvo diverso accordo tra le parti;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di gennaio 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e la somma mensile di Per_1 Per_2
euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2025, e condanna il Pari al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei CP_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti le figlie con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via del Calcio n. 1 alla resistente CP_1
invita ambo le parti ad intraprendere un percorso di mediazione e/o coordinazione genitoriale presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori
del Tribunale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024 8
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30247 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 22/12/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GENTILE ANTONELLA e dell'avv. GENTILE ALFONSO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 25/01/1974), con il patrocinio CP_1
dell'avv. MANTOVANI BIANCAMARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 13/09/2008 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e che CP_1
dall'unione nascevano le figlie (Roma, 4/6/2010) e (Roma, Per_1 Per_2
14/2/2013), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile tanto che lo stesso si era già allontanato dall'abitazione familiare sita in
Roma Via del Calcio n. 1, immobile di proprietà della di lui madre concessogli in comodato, e chiedeva, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, all'esito del decorso del termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 20/11/2023 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e rinviava la causa per il prosieguo:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
e dispone che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3
affida le figlie minori (04/06/2010) e Per_3 Persona_4
(14/02/2013) ad entrambi i genitori in modo condiviso con residenza presso
la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti
l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle
decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute
e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti il padre vedrà e terrà con sé Per_1
e : a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì Per_2
mattina; b) il mercoledì pomeriggio fino alle ore 21.30 (dopo cena) nelle
settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana con il padre e fino al
giovedì mattina nelle settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana
con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in
modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni
per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali nonché in
coincidenza con il compleanno delle minori e le festività nazionali o locali
infrasettimanali; e) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive,
da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a
condizione di reciprocità con la madre medesima, con la precisazione che
in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé le figlie dal 1° al 15 dei
mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e
agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che a far data dal mese di luglio 2023 il padre corrisponda
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e , Per_1 Per_2
la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), da
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2023, e 4
condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 Pt_1 CP_1
di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti le due figlie con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via del Calcio n. 1 alla
resistente dando atto che il coniuge se ne è allontanato. CP_1
Rinvia la causa per la decisione sullo status di separazione
all'udienza del 12/03/2024, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui
all'art. 473bis.28 c.p.c.
Fissa sin d'ora per la remissione della causa in decisione anche sulla
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'udienza del
17/12/2024, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 5269 del 2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 17/12/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
13/09/2008, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 5
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcun coniuge ha proposto domanda di mantenimento e assegno divorzile e che non vi è
contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori delle parti ad entrambi i genitori con residenza presso la madre alla quale va conseguentemente assegnata la casa familiare sita in Roma Via del Calcio n.
1, immobile divenuto di esclusiva proprietà del a seguito del decesso Pt_1
della di lui madre, il collegio reputa di poter confermare in questa sede le condizioni afferenti i tempi di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore come fissati in via provvisoria, salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti e con contestuale invito dei genitori ad intraprendere un percorso di mediazione e/o coordinazione genitoriale presso un centro o un professionista scelto di comune intesa, anche previa consultazione dello
Spazio Famiglie e Minori del Tribunale, tenuto conto delle criticità,
evidenziate da ambo le parti, emerse nel rapporto tra il padre e la figlia primogenita in età adolescenziale. Per_1
Fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, il collegio reputa, altresì, equo porre a carico del padre, a far data dal mese di gennaio
2025, l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di assegno perequativo,
la somma mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2025,
tenuto conto dell'età delle figlie, dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e della situazione economico-patrimoniale delle parti.
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta emerge che il è titolare all'attualità di un reddito netto mensile pari a circa euro Pt_1
3.000,00 su dodici mensilità, è pieno proprietario della casa familiare, 6
assegnata alla nudo proprietario unitamente alla di lui sorella e in CP_1
ragione del 50% ciascuno di un immobile in Massa d'Albe (AQ) e onerato dal pagamento di un canone locatizio di euro 880,00 mensili, giusta contratto in atti;
la dal canto suo, è titolare di un reddito netto CP_1
mensile pari a circa euro 1.400,00 su dodici mensilità, proprietaria di un appartamento e relativo box pertinenziale in Arcinazzo e non sostiene oneri alloggiativi per l'abitazione di Roma.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti le due figlie con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale in data 17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30247/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 13/09/2008 tra (ROMA (RM), 22/12/1970) Parte_1
e (ROMA (RM), 25/01/1974) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1021, Parte II, Serie
A04, Anno 2008, alle seguenti condizioni:
le figlie minori (Roma, 4/6/2010) e (Roma, Per_1 Per_2
14/2/2013) sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con 7
residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in motivazione, salvo diverso accordo tra le parti;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di gennaio 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e la somma mensile di Per_1 Per_2
euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2025, e condanna il Pari al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei CP_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti le figlie con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via del Calcio n. 1 alla resistente CP_1
invita ambo le parti ad intraprendere un percorso di mediazione e/o coordinazione genitoriale presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori
del Tribunale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024 8
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi