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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2019
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Istruttore Dr.ssa
Angela Giunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1318 /2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Loris Maria Nisi, Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Saline Joniche alla via Nazionale, trav. I, n. 1, giusta procura in atti;
-Attore –
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Felice Domenico Retez, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, al civico
26/f della via Paolo Pellicano, giusta procura in atti;
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Mazzacuva, giusta procura generale alle liti in atti;
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_3
patrocinio degli avv.ti Antonello Bevilacqua e Francesco Bevilacqua, con studio in via A. Anile n. 3,
Lamezia Terme, giusta procura in atti;
pagina 1 di 13 ( ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_4
tempore con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Adamo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla via R. Misasi 83, giusta procura in atti;
- Convenuti –
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1 Pt_2
la , la e l' ,
[...] Parte_3 CP_1 Controparte_2
esponendo di essere creditore della Parte_2
Parte attrice premette in fatto che l'ing. e l'ing. (che non è parte del presente Pt_1 CP_3
giudizio) venivano incaricati dalla della direzione dei lavori finalizzati a realizzare un Parte_2
complesso immobiliare da destinare ad attività ricettiva/alberghiera in Montebello NI (RC), frazione Saline Joniche, loc. Pantanelle, via Sottostazione. Tali lavori avvenivano con l'ausilio di un finanziamento della , incentivo di cui alla legge regionale n. 13/85 “Organizzazione e Parte_3 sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della Legge n. 217 del 17 maggio 1983”, del quale la era risultata beneficiaria. Le opere edilizie venivano ultimate in data 20.06.1998. Parte_2
A seguito di indagine apertasi nel 2007, la Guardia di Finanza inviava CNR datata 21.02.2007, con la quale annotava varie irregolarità nella gestione dell'appalto e nella (ritenuta) indebita erogazione del contributo. In data 01.03.2008, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del Sig. dei Direttori dei Lavori Parte_4
e , dei membri della Commissione di collaudo Ragonese Parte_5 Parte_1
Sebastian Antony, , , e e della Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_2
per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv e 640 bis c.p.
[...]
Il procedimento si concludeva con sentenza n. 197 del 16.02.2009, con la quale il Tribunale di Reggio
Calabria disponeva il non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati per intervenuta prescrizione dei fatti loro ascritti.
Successivamente, su segnalazione della Guardia di Finanza, la Procura Regionale della Corte dei Conti avviava un giudizio di responsabilità nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili di danno erariale alla per € 955.284,13, pari al finanziamento indebitamente percepito dalla Parte_3 Pt_2
e non restituito a seguito della revoca dello stesso da parte dell'Ente erogante. Chiamati a
[...]
rispondere furono tutti coloro che risultavano indagati nel procedimento penale, poi definitosi per pagina 2 di 13 intervenuta prescrizione. All'esito di tale procedimento, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la , con la sentenza n. 518/2011, depositata in data 6.10.2011, condannava i direttori Parte_3
dei lavori, e in solido con i sigg. e con la Parte_1 Parte_5 Parte_4
al pagamento della complessiva somma di “€ 955.284,13 oltre interessi e oltre Parte_2 rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT”.
Nella ricostruzione di parte attrice, la successivamente alla sentenza divenuta Parte_2 definitiva, si spogliava della proprietà dell'immobile, unico bene di proprietà della stessa, con atto di compravendita rogato in data 7.04.2014, dinanzi al notaio , rep 32537, racc. 16986, Persona_1 in tal modo privando la creditrice dell'unico bene sul quale la stessa si sarebbe potuta Parte_3
soddisfare.
Parte attrice si ritiene creditrice della seppure in via eventuale per il regresso per la quota Parte_2
parte di debito della società.
In tesi di parte attrice, ricorrono nel caso di specie tutte le condizioni necessarie per la proposizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto oltre al presupposto dell'esistenza del credito, ricorre il requisito dell'eventus damni consistente nella sottrazione mirata dal patrimonio del debitore dell'ultimo suo cespite di valore rilevante. Inoltre, parte attrice deduce che sussiste sia in capo all'alienante debitore che in capo all'acquirente, la consapevolezza del danno che CP_1
con il contratto di compravendita in esame si reca alle pretese creditorie. Ciò in quanto anche il terzo acquirente era a conoscenza della situazione di grave decozione economica del venditore.
Tutto quanto sopra premesso, parte attrice formula le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa, accogliere la domanda proposta dall'attore agente in proprio ed, anche in via surrogatoria, nell'interesse della e dell'agente di riscossione, e, per l'effetto, revocare l'atto di Parte_3
compravendita rogato in data 7.04.2014, dal notaio , rep 32537, racc. 16986 Persona_1
stipulato in data 7 aprile 2017 tra la e la ichiarando inefficace nei confronti Parte_2 CP_1
dell'attore e/o della e/o di , l'atto di disposizione del Parte_3 Controparte_2 patrimonio della . Parte_2
In data 04.07.2019 si costituisce la eccependo, innanzitutto, l'intervenuta Parte_2 prescrizione dell'azione. A tal fine, rileva che l'atto di compravendita di cui parte attrice chiede la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti è stato posto in essere in data 07.04.2014 e che l'atto introduttivo di questo procedimento, è stato consegnato all' lunedì 8 aprile 2019, e notificato CP_4 alla ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con formalità eseguite il 9 aprile 2019. Pertanto, la Parte_2
pagina 3 di 13 convenuta eccepisce che fra la data di formazione della compravendita per cui è causa e la data in cui si
è perfezionata la notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della sarebbe Parte_2 decorso oltre un quinquennio, sicché l'azione revocatoria dovrebbe ritenersi prescritta, ai sensi dell'art. 2903 cod. civ..
In secondo luogo, parte convenuta eccepisce che l'attore non è creditore della ed è, Parte_3
pertanto, privo di legittimazione ad agire in surrogatoria.
La convenuta osserva, poi, che la compravendita per notar del 07.04.2014 non è Persona_1 soggetta a revoca, trattandosi di atto posto in essere dall'alienante al fine di estinguere un debito scaduto.
A tal fine, procede alle pagg.
2-7 della comparsa di costituzione (cui si rinvia) a ricostruire la complessa vicenda fattuale che ha condotto la ad acquistare l'immobile accollandosi il CP_1
debito derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato con atto notarile del 23.01. 1998.
In ultimo, parte convenuta eccepisce che la compravendita per notar del 07.04.2014 Persona_1
2014 non è soggetta a revoca, non sussistendo in capo all'attore alcuna situazione meritevole di tutela, non sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 2901 sia sub sepcie di eventus damni sia con riferimento all'elemento soggettivo, dovendosi escludere tanto la scientia fraudis che la scientia damni. Parte convenuta formula, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis e per le superiori ragioni, dichiarare prescritta
l'azione revocatoria, dichiarare inammissibile l'azione surrogatoria o comunque rigettare le avverse domande siccome assolutamente infondate, tanto in fatto che in diritto, con, in ogni caso, ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, vittoria di spese e competenze.”
In data 04.07.2019 si costituisce confermando la ricostruzione della CP_1 Parte_2 secondo cui l'atto di compravendita di cui parte attrice chiede la declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c. non sarebbe revocabile, essendo stato posto in essere in adempimento di un debito scaduto (vds. pagg.
6-8 della comparsa di costituzione della;
debito in relazione al quale era stata CP_1
anche instaurata procedura esecutiva immobiliare. La pertanto, iniziava una trattativa con Parte_2
per la vendita dello stesso immobile previa soddisfazione della banca creditrice. Così CP_1
si accollava il debito verso la banca e provvedeva a pagare quanto dovuto, al punto che veniva CP_1
prima sospeso il procedimento esecutivo con provvedimento del G.E. del 23.01.2013 e poi estinto il procedimento medesimo.
La convenuta contesta poi nel merito la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, osservando che non vi è un credito dell'attore verso la non vi è un pregiudizio Parte_2
pagina 4 di 13 derivante dall'atto dispositivo e non vi è dolosa preordinazione al pregiudizio e nemmeno la semplice conoscenza dello stesso. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la si premurò, prima CP_1 dell'acquisto, di estinguere il cospicuo debito che la aveva verso il Banco di Napoli s.p.a. Parte_2
erogatrice del mutuo fondiario. In considerazione di ciò, la convenuta osserva che il prezzo corrisposto per l'acquisto non potrebbe ritenersi inferiore al valore di mercato, per come affermato dall'attore, atteso che occorre considerare sia l'accollo dle debito, sia le condizioni non solo giudiziarie ma anche di fatto dell'immobile. A tal fine, la deduce di aver dovuto effettuare sul fabbricato diversi CP_1
lavori tra questi: consolidamento statico, eliminazione di infiltrazioni di umidità e lavori di ripristino e rifacimento a regola d'arte dell'intero stabile.
In merito al prospettato diritto di regresso nei confronti della osserva come il medesimo Parte_2 sorge solo dopo che questi abbia pagato. Si evidenzia, infine, la mancanza sia dell'elemento oggettivo dell'eventus damni sia dell'elemento soggettivo del consilium fraudis e/o della scientia damni, essendo la (cfr pagg. 11-13- della comparsa di costituzione). CP_1
La convenuta eccepisce, inoltre, che parte attrice non è legittimata ad agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. non essendo creditore della . Parte_3
In ultimo luogo, la in caso di accoglimento della domanda di revocazione avversaria, CP_1 formula domanda riconvenzionale nei confronti della chiedendo, nell'ipotesi di Parte_2 accoglimento dell'azione revocatoria, di essere ristorata da quest'ultima del danno derivante dalla revoca dell'atto di compravendita, con condanna della stessa al pagamento della somma versata di €
1.400.000,00 equivalente al prezzo di vendita dell'immobile oltre interessi e rivalutazione.
La formula, pertanto, le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'on. Tribunale adito, previo differimento eventuale dell'udienza di prima comparizione già fissata a- in via principale dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
b- in via gradata ed in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversaria domanda di revoca dell'atto di compravendita indicato in citazione, accertare e dichiarare che la
è obbligata tenere indenne la per la diminuzione patrimoniale derivante Parte_2 CP_1 dalla revoca medesima, e per l'effetto condannare la a corrispondere alla Parte_2 CP_1 la somma di € 1.400.000,00 ovvero l'altra, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia quale rifusione del prezzo pagato, nonché l'altra somma di € 1.500.000,00 ovvero l'altra, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia, per tutti i lavori eseguiti sull'immobile, con interessi di mora e rivalutazione monetaria;
pagina 5 di 13 c- in via ancor più gradata e sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che, in caso di espropriazione dell'immobile da parte di ovvero da parte degli altri convenuti, la Parte_1
dovrà tenere indenne la per il danno subito e dovrà essere all'uopo condannata a Pt_2 CP_1
pagare le medesime somme di cui sopra;
condannare parte attrice alla rifusione delle spese e delle competenze del giudizio.”
In data 04.07.2019, si costituisce ad adiuvandum la , confermando quanto statuito da Parte_3 parte attrice in atto di citazione circa la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, ed affermando come sussista anche in capo alla l'interesse ad ottenere la revocatoria Parte_3 dell'atto di compravendita rogato in data 07.04.2014.
La formula, pertanto, le seguenti conclusioni: Parte_3
“Voglia codesto Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti sia in narrativa che nel ricorso proposto dal Sig. , disporre la revocatoria dell'atto di Parte_1
compravendita rogato in data 7/04/2014 dal Notaio rep. n. 32537 racc. 16986 Persona_1
stipulato in data 7 aprile 2017 tra la e la dichiarando inefficace nei Parte_2 CP_5 confronti della l'atto di disposizione del patrimonio da parte della Parte_3 Parte_2
In data 05.07.2019 si costituisce l' associandosi Controparte_6 all'azione revocatoria avanzata dall'attore e a tutte le difese svolte dallo stesso in atto di citazione e rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la proposta azione revocatoria, dichiarando inefficace, ex art. art. 2901 c.c. nei confronti anche dell' Controparte_7
, con ogni effetto di legge dell'atto di compravendita rogato in data 07/04/2014 dal notaio
[...]
, rep. 32537, racc. 16986, stipulato tra la e la e revocarlo Persona_1 Parte_2 CP_1 anche nei confronti dell' ”. Controparte_6
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.06.24 le parti precisavano le conclusioni ed il GI concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando all'esito la decisione.
In merito all'esperimento dell'azione surrogatoria il Tribunale osserva quanto segue.
L'odierno attore con l'atto introduttivo del presente giudizio dichiara di agire in via Parte_1
surrogatoria in luogo della A tal fine, deduce di essere in virtù della sentenza di Parte_3
condanna della Corte dei Conti n. 518/2011 condebitore solidale unitamente a Parte_4 Pt_2
e nei confronti della , essendo stati tutti condannati in solido
[...] Parte_5 Parte_3 al pagamento in favore dell'ente regionale della somma di € 955.284,13.
pagina 6 di 13 Sennonchè nelle more la ha ceduto l'unico bene di sua proprietà alla con Parte_2 CP_1
atto di compravendita del 07.04.2014. In tesi di parte attrice, la mancata impugnazione di tale atto da parte della , unitamente alla mancata richiesta di escussione delle polizze assicurative Parte_3 costituirebbe motivo legittimante l'azione surrogatoria in luogo della . In particolare, Parte_3
afferma di avere interesse ad agire, surrogandosi all'inerte , per la Parte_1 Parte_3 revocatoria dell'atto di alienazione immobiliare. Nelle conclusioni dell'atto di citazione aggiunge di agire in via surrogatoria nell'interesse della ed anche dell'agente di riscossione, Parte_3 citando in giudizio oltre che l'ente regionale anche l' . Controparte_2
Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, difettano i presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. In particolare, difetta in capo al sig. che proclama di Parte_1
agire in via surrogatoria, il requisito della qualità di creditore nei confronti della . Parte_3
A tal fine, è sufficiente osservare che l'azione surrogatoria è lo strumento che la legge accorda al creditore per impedire gli effetti pregiudizievoli che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.
Nel caso di specie, non è creditore della , ma suo debitore e non è, Parte_1 Parte_3
quindi, legittimato ad esercitare i diritti e le azioni che spetterebbero alla e/o Parte_3 all'Agente della Riscossione. Infatti, l'art. 2900 c.c. contempla un'ipotesi eccezionale di interferenza nella sfera giuridica del debitore che sia anche creditore nei confronti di un terzo soggetto, la quale può essere proposta solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge. Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, atteso che difetta il presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria, vale a dire la qualità di creditore del soggetto rimasto inerte.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'azione ex art. 2900 c.c. esperita dall'attore Pt_1
non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettata per difetto dei presupposti legittimati
[...]
l'esercizio dell'azione surrogatoria.
Passando ad esaminare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. che l'odierno attore proclama di esercitare anche in proprio si osserva quanto segue.
Preliminarmente occorre osservare che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Pt_2
non è meritevole di accoglimento, atteso che l'atto di compravendita oggetto della presente azione
[...]
revocatoria è stato trascritto, per come documentato in atti, in data 05.05.2014 ed il termine di prescrizione quinquennale decorre da tale data e non, per come sostenuto dalla convenuta, dalla data di stipula dell'atto di compravendita e cioè il 07.04.2014. Ne deriva che essendo stato l'atto introduttivo del presente giudizio notificato dall'attore alla in data 09.04.2019, in Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 13 tale momento non erano ancora decorsi 5 anni dalla data di trascrizione dell'atto di compravendita. Sul punto, è sufficiente osservare che la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo ( Cassazione Civile, sentenza n. 5889 del 24.03.2016; sentenza n. 11758 del 15.05.2018).
Ciò premesso si osserva che nel merito l'azione revocatoria non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente è opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice può, per ragioni di economia processuale, ispirarsi al principio della ragione più liquida. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; vds. anche Cass. civ., sez. un., n. 9936 del 2014).
In applicazione di tale principio, il Tribunale, in assorbimento di ogni altra doglianza sollevata dalle parti, osserva che la domanda attorea deve nel merito essere rigettata per la ragione più evidente, che di seguito si espone.
La convenuta eccepisce che la compravendita stipulata per atto notarile del 07.04.2014 Parte_2 non è soggetta a revoca, in quanto si tratta di atto dispositivo posto in essere dall'alienante al fine di estinguere un debito scaduto.
A tal fine, deduce e documenta che con atto notarile del 23.01.1998 n. 95606 Rep. E n.
6.050 Racc,
Banco di Napoli S.p.A. concedeva a titolo di mutuo alla un finanziamento di credito Parte_2 fondiario per l'importo di un miliardo di lire, a garanzia del quale la parte mutuataria aveva costituito ipoteca a favore del Banco di Napoli avente ad oggetto l'immobile di sua esclusiva proprietà sito nel
Comune di Montebello Ionico (fg. di mappa 61, particella 151).
Parte convenuta precisa che con atto di erogazione e quietanza, risultando completamente erogato l'intero importo del mutuo di € 516.456,90 venne previsto il rimborso “in 20 semestralità posticipate pagina 8 di 13 fisse e costanti”, “calcolate e definite in Euro 36.338,46”, “a decorrere dal 1° luglio 2007” secondo apposito piano di ammortamento.
Sennonchè, la mutuataria, costretta a prendere atto dell'assoluta impossibilità di onorare le obbligazioni assunte, si attivò al fine di reperire un potenziale acquirente dell'immobile suindicato, proponendosi, in tal modo, di ricavare le somme necessarie per estinguere il debito derivante dal contratto di mutuo fondiario, previa definizione in via transattiva della vertenza insorta con Banco di Napoli s.r.l., a causa dell'inadempimento della Parte_2
In questo contesto, la manifestò interesse all'acquisto e si aprì, per come ampiamente CP_1 dedotto e descritto da parte convenuta nell'esposizione in fatto della comparsa di costituzione, un procedimento di espropriazione immobiliare nel cui ambito la società Banco di Napoli quantificò in complessivi € 690.994,28 l'ammontare del proprio credito.
A seguito delle trattative con nota del 9 ottobre 2012 (all. 8), ormai pendente il procedimento esecutivo, la , mandataria “di , a sua volta Controparte_8 Controparte_9
“cessionaria del credito vantato dal Banco di Napoli S.p.A.”, comunicò “l'adesione alla proposta” formulata dalla convenuta al fine di addivenire alla formazione di “Accordo transattivo Parte_2 avente ad oggetto l'esposizione debitoria derivante da del 23/01/1998 rep. 95606 Parte_10
racc. 6050 a rogito del notaio dott. / Ipoteca Volontaria iscritta presso la CC.RR.II. di Persona_2
Reggio Calabria al n. 1490 di reg. gen ed al n. 40 di reg. part. / Atto di erogazione e quietanza del
04/09/2007 rep. 104863 racc. 12475 a rogito del notaio dott. / Procedura esecutiva Persona_2 immobiliare n. RGE 11/2012 del Tribunale di Reggio Calabria”;
In particolare, l'accordo transattivo prevedeva la corresponsione, “a saldo stralcio e transazione di quanto dovuto”, dell'importo complessivo di € 350.000,00, “da effettuarsi nelle modalità di seguito indicate”:
- “€ 25.000,00 entro 3 giorni dalla” “accettazione” in rassegna,
- “€ 125.000,00 attraverso n. 5 rata mensili di € 25.000,00 cadauna a decorrere 20/11/2012”,
- “€ 165.000,00 da corrispondersi attraverso n ro 5 rate mensili del valore di € 33.000,00 cadauna a decorrere dal 20/04/2013” ed
- “€ 35.000,00 da corrispondersi entro e non oltre il 30/09/2013”;
Avendo la manifestato il proprio interesse all'acquisto, la stessa si dichiarò disponibile a CP_1 corrispondere, nei limiti fissati dall'accordo transattivo e nei tempi ivi specificati, quota parte del pagina 9 di 13 relativo prezzo direttamente alla cessionaria del credito vantato dal Banco di Controparte_9
Napoli S.p.A.
Pertanto, eseguito, mediante bonifico bancario dell'8 novembre 2012 (all. 9), il primo pagamento da parte della “ in favore della ”, per € 25.000,00, il CP_1 Controparte_9 creditore procedente formulò istanza di sospensione dell'esecuzione, disposta dal G.E. con provvedimento del 23 gennaio 2013” (all. 10).
Successivamente, intervenuto, il 9 dicembre 2013 (all. 11), anche l'ultimo dei pagamenti da eseguirsi direttamente in favore della creditrice procedente, quest'ultima, in data 23 dicembre 2013, formalizzò la propria rinunzia agli atti ed il procedimento esecutivo fu, conseguentemente, il 2 gennaio 2014, dichiarato estinto.
Di conseguenza, il 7 aprile 2014, le odierne convenute e formarono, per Parte_2 CP_1 notar , l'atto di compravendita oggetto della presente azione revocatoria, indicando Persona_1
“il complessivo prezzo di Euro 1.400.000,00”, corrisposto, come segue:
- “Euro 25.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 8 novembre 2012” “a favore della società , “a diminuzione del credito vantato CP_9 Controparte_9 dalla detta società nei confronti” di questa “venditrice in virtù del contratto di mutuo” “di Lire
1.000.000.000”, “concesso con atto a rogito Notaio del 23 gennaio 1998”; Persona_2
- “Euro 25.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 17 dicembre 2012” “a favore della citata società , “Euro 25.000,00” “mediante Controparte_9 disposizione di bonifico effettuata in data 23 gennaio 2013” “a favore della società
[...]
; Controparte_9
- “Euro 25.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 26 febbraio 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 25.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 27 marzo 2013” “a favore della società ; CP_9 Controparte_9
- “Euro 25.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 24 aprile 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 33.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 11 giugno 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 33.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 2 luglio 2013” “a favore della società ; Controparte_9 pagina 10 di 13 - “Euro 33.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 11 settembre 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 33.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 15 ottobre 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 33.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 20 novembre 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 35.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 9 dicembre 2013” “a favore della società . Controparte_9
La convenuta ha, inoltre, allegato ulteriore documentazione (vds. certificato ipotecario Parte_2
allegato 3 alla memoria del 12 ottobre 2022), al fine di documentare che la a far tempo Parte_2 dalla data della propria costituzione (ossia dal “19/09/1991”, giusta indicazione risultante dal R.I., cfr. la visura C.C.I.A.A. allegata come documento numero 1 alla medesima memoria del 12 ottobre 2022), non fu proprietaria e non dispose di beni diversi da quello oggetto della compravendita per notar del 7 aprile 2014, nonché “bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013” (cfr. allegato Persona_1
n. 2 alla memoria del 12 ottobre 2022) al fine di attestare che l'unica risorsa alla quale la Parte_2
avrebbe potuto far ricorso al fine di estinguere il debito, scaduto, nei confronti del creditore pignorante era rappresentata soltanto dall'immobile alienato a favore della CP_1
Orbene, ritiene il Tribunale che la convenuta abbia compiutamente dimostrato che la Parte_2
compravendita del bene dalla medesima alienato in favore della rivesta carattere di CP_1
strumentalità necessaria rispetto al pagamento del debito scaduto derivante dal contratto di mutuo fondiario del 23.01.1998 e da cui è scaturita anche la complessa procedura esecutiva immobiliare.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava
l'unico modo per poter saldare il debito” (Cass. n. 31941 del 16/11/2023; nello stesso senso vds.
Cass. n. 14420 del 07/06/2013 secondo cui “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, terzo comma, cod. civ., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 cod. civ., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa
pagina 11 di 13 rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca”; Cass. n. 16756 del 21/07/2006 “L'adempimento di un debito scaduto non è, ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, cod. civ., soggetto a revocazione e tale esenzione trova la sua ragione giustificatrice nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all'art. 1209 cod. civ. . Questa esclusione trova applicazione anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, atteso che, in tale ipotesi, la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad impedire la revocabilità dell'atto di disposizione, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua”; Cass. n. 11764 del
06/08/2002 “Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato impiegato dall'acquirente per il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore per conto di quest'ultimo (nell'esercizio, cioè, di funzioni rappresentative o delegatorie), non applicandosi all'azione pauliana di cui all'art. 2901 cod. civ. il principio della "par condicio" sancito, per converso, a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale”.
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, il Tribunale osserva che dalla complessiva documentazione allegata in atti dalla e dal tenore dello stesso atto di Parte_2
compravendita del 07.04.2014 emerge il collegamento necessario e funzionale della compravendita oggetto della presente azione revocatoria rispetto al pagamento dei debiti scaduti derivanti dalla stipula del contratto di mutuo fondiario e successiva erogazione del medesimo di cui in atti.
Infatti, nello stesso contratto di compravendita del 07.04.2014 di cui si chiede la declaratoria di inefficacia espressamente si chiarisce che il corrispettivo e le somme ivi dettagliatamente indicate vengono corrisposte dall'acquirente a favore della società Oasis Securitisatisation s.r.l. a CP_1
diminuzione del credito vantato dalla predetta società nei confronti della parte venditrice Parte_2
in virtù del contratto di mutuo stipulato con atto notarile del 23.01.1998, credito ceduto dalla stessa
Banca creditrice alla citata società in virtù di atti di cessione crediti in blocco.
Si è in presenza, pertanto, di una operazione contrattuale avente finalità solutoria, la cui causa concreta
è quella precipua di estinguere un debito scaduto. Peraltro, la complessiva documentazione e pagina 12 di 13 ricostruzione dell'operazione contrattuale per come effettuata da parte convenuta non risulta specificamente contestata dall'odierno attore se non con deduzioni che sul punto si rivelano generiche ed in ogni caso non in grado di sconfessare l'assunto di parte convenuta in merito alla ravvisata strumentalità necessaria rispetto all'adempimento del debito scaduto.
Ne consegue che l'atto di alienazione del bene immobile del 07.04.2014 non è assoggettabile ad azione revocatoria con conseguente rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. formulata in proprio da Pt_1
.
[...]
Le medesime ragioni consentono di ritenere non meritevole di accoglimento le domande con cui la e l' , associandosi alla domanda attorea, hanno Parte_3 Controparte_6 chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita in esame anche nei loro confronti.
Le superiori ragioni di rigetto consentono, inoltre, di ritenere assorbite le domande proposte in via gradata e riconvenzionale dalla CP_1
Per quanto riguarda le spese di lite nei rapporti con la convenuta esse seguono la Parte_2
soccombenza di parte attrice e sono liquidate come di seguito tenendo conto del valore della controversia.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nei confronti della della Parte_3
e della in considerazione delle ragioni della decisione. Controparte_6 CP_1
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Angela Giunta, definitivamente pronunziando, nel giudizio n.1318/2019, così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- rigetta le domande formulate dalla e dall' ; Parte_3 Controparte_6
- condanna parte attrice al rimborso in favore della convenuta in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 18.977,00 per compensi oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
- compensa le spese di lite nei confronti della , dell' Parte_3 Controparte_6
e della CP_1
Si comunichi.
Reggio Calabria, 05.02.25 Il Giudice
Dott.ssa Angela Giunta
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Istruttore Dr.ssa
Angela Giunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1318 /2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Loris Maria Nisi, Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Saline Joniche alla via Nazionale, trav. I, n. 1, giusta procura in atti;
-Attore –
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Felice Domenico Retez, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, al civico
26/f della via Paolo Pellicano, giusta procura in atti;
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Mazzacuva, giusta procura generale alle liti in atti;
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_3
patrocinio degli avv.ti Antonello Bevilacqua e Francesco Bevilacqua, con studio in via A. Anile n. 3,
Lamezia Terme, giusta procura in atti;
pagina 1 di 13 ( ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_4
tempore con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Adamo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla via R. Misasi 83, giusta procura in atti;
- Convenuti –
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1 Pt_2
la , la e l' ,
[...] Parte_3 CP_1 Controparte_2
esponendo di essere creditore della Parte_2
Parte attrice premette in fatto che l'ing. e l'ing. (che non è parte del presente Pt_1 CP_3
giudizio) venivano incaricati dalla della direzione dei lavori finalizzati a realizzare un Parte_2
complesso immobiliare da destinare ad attività ricettiva/alberghiera in Montebello NI (RC), frazione Saline Joniche, loc. Pantanelle, via Sottostazione. Tali lavori avvenivano con l'ausilio di un finanziamento della , incentivo di cui alla legge regionale n. 13/85 “Organizzazione e Parte_3 sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della Legge n. 217 del 17 maggio 1983”, del quale la era risultata beneficiaria. Le opere edilizie venivano ultimate in data 20.06.1998. Parte_2
A seguito di indagine apertasi nel 2007, la Guardia di Finanza inviava CNR datata 21.02.2007, con la quale annotava varie irregolarità nella gestione dell'appalto e nella (ritenuta) indebita erogazione del contributo. In data 01.03.2008, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del Sig. dei Direttori dei Lavori Parte_4
e , dei membri della Commissione di collaudo Ragonese Parte_5 Parte_1
Sebastian Antony, , , e e della Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_2
per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv e 640 bis c.p.
[...]
Il procedimento si concludeva con sentenza n. 197 del 16.02.2009, con la quale il Tribunale di Reggio
Calabria disponeva il non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati per intervenuta prescrizione dei fatti loro ascritti.
Successivamente, su segnalazione della Guardia di Finanza, la Procura Regionale della Corte dei Conti avviava un giudizio di responsabilità nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili di danno erariale alla per € 955.284,13, pari al finanziamento indebitamente percepito dalla Parte_3 Pt_2
e non restituito a seguito della revoca dello stesso da parte dell'Ente erogante. Chiamati a
[...]
rispondere furono tutti coloro che risultavano indagati nel procedimento penale, poi definitosi per pagina 2 di 13 intervenuta prescrizione. All'esito di tale procedimento, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la , con la sentenza n. 518/2011, depositata in data 6.10.2011, condannava i direttori Parte_3
dei lavori, e in solido con i sigg. e con la Parte_1 Parte_5 Parte_4
al pagamento della complessiva somma di “€ 955.284,13 oltre interessi e oltre Parte_2 rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT”.
Nella ricostruzione di parte attrice, la successivamente alla sentenza divenuta Parte_2 definitiva, si spogliava della proprietà dell'immobile, unico bene di proprietà della stessa, con atto di compravendita rogato in data 7.04.2014, dinanzi al notaio , rep 32537, racc. 16986, Persona_1 in tal modo privando la creditrice dell'unico bene sul quale la stessa si sarebbe potuta Parte_3
soddisfare.
Parte attrice si ritiene creditrice della seppure in via eventuale per il regresso per la quota Parte_2
parte di debito della società.
In tesi di parte attrice, ricorrono nel caso di specie tutte le condizioni necessarie per la proposizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto oltre al presupposto dell'esistenza del credito, ricorre il requisito dell'eventus damni consistente nella sottrazione mirata dal patrimonio del debitore dell'ultimo suo cespite di valore rilevante. Inoltre, parte attrice deduce che sussiste sia in capo all'alienante debitore che in capo all'acquirente, la consapevolezza del danno che CP_1
con il contratto di compravendita in esame si reca alle pretese creditorie. Ciò in quanto anche il terzo acquirente era a conoscenza della situazione di grave decozione economica del venditore.
Tutto quanto sopra premesso, parte attrice formula le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa, accogliere la domanda proposta dall'attore agente in proprio ed, anche in via surrogatoria, nell'interesse della e dell'agente di riscossione, e, per l'effetto, revocare l'atto di Parte_3
compravendita rogato in data 7.04.2014, dal notaio , rep 32537, racc. 16986 Persona_1
stipulato in data 7 aprile 2017 tra la e la ichiarando inefficace nei confronti Parte_2 CP_1
dell'attore e/o della e/o di , l'atto di disposizione del Parte_3 Controparte_2 patrimonio della . Parte_2
In data 04.07.2019 si costituisce la eccependo, innanzitutto, l'intervenuta Parte_2 prescrizione dell'azione. A tal fine, rileva che l'atto di compravendita di cui parte attrice chiede la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti è stato posto in essere in data 07.04.2014 e che l'atto introduttivo di questo procedimento, è stato consegnato all' lunedì 8 aprile 2019, e notificato CP_4 alla ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con formalità eseguite il 9 aprile 2019. Pertanto, la Parte_2
pagina 3 di 13 convenuta eccepisce che fra la data di formazione della compravendita per cui è causa e la data in cui si
è perfezionata la notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della sarebbe Parte_2 decorso oltre un quinquennio, sicché l'azione revocatoria dovrebbe ritenersi prescritta, ai sensi dell'art. 2903 cod. civ..
In secondo luogo, parte convenuta eccepisce che l'attore non è creditore della ed è, Parte_3
pertanto, privo di legittimazione ad agire in surrogatoria.
La convenuta osserva, poi, che la compravendita per notar del 07.04.2014 non è Persona_1 soggetta a revoca, trattandosi di atto posto in essere dall'alienante al fine di estinguere un debito scaduto.
A tal fine, procede alle pagg.
2-7 della comparsa di costituzione (cui si rinvia) a ricostruire la complessa vicenda fattuale che ha condotto la ad acquistare l'immobile accollandosi il CP_1
debito derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato con atto notarile del 23.01. 1998.
In ultimo, parte convenuta eccepisce che la compravendita per notar del 07.04.2014 Persona_1
2014 non è soggetta a revoca, non sussistendo in capo all'attore alcuna situazione meritevole di tutela, non sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 2901 sia sub sepcie di eventus damni sia con riferimento all'elemento soggettivo, dovendosi escludere tanto la scientia fraudis che la scientia damni. Parte convenuta formula, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis e per le superiori ragioni, dichiarare prescritta
l'azione revocatoria, dichiarare inammissibile l'azione surrogatoria o comunque rigettare le avverse domande siccome assolutamente infondate, tanto in fatto che in diritto, con, in ogni caso, ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, vittoria di spese e competenze.”
In data 04.07.2019 si costituisce confermando la ricostruzione della CP_1 Parte_2 secondo cui l'atto di compravendita di cui parte attrice chiede la declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c. non sarebbe revocabile, essendo stato posto in essere in adempimento di un debito scaduto (vds. pagg.
6-8 della comparsa di costituzione della;
debito in relazione al quale era stata CP_1
anche instaurata procedura esecutiva immobiliare. La pertanto, iniziava una trattativa con Parte_2
per la vendita dello stesso immobile previa soddisfazione della banca creditrice. Così CP_1
si accollava il debito verso la banca e provvedeva a pagare quanto dovuto, al punto che veniva CP_1
prima sospeso il procedimento esecutivo con provvedimento del G.E. del 23.01.2013 e poi estinto il procedimento medesimo.
La convenuta contesta poi nel merito la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, osservando che non vi è un credito dell'attore verso la non vi è un pregiudizio Parte_2
pagina 4 di 13 derivante dall'atto dispositivo e non vi è dolosa preordinazione al pregiudizio e nemmeno la semplice conoscenza dello stesso. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la si premurò, prima CP_1 dell'acquisto, di estinguere il cospicuo debito che la aveva verso il Banco di Napoli s.p.a. Parte_2
erogatrice del mutuo fondiario. In considerazione di ciò, la convenuta osserva che il prezzo corrisposto per l'acquisto non potrebbe ritenersi inferiore al valore di mercato, per come affermato dall'attore, atteso che occorre considerare sia l'accollo dle debito, sia le condizioni non solo giudiziarie ma anche di fatto dell'immobile. A tal fine, la deduce di aver dovuto effettuare sul fabbricato diversi CP_1
lavori tra questi: consolidamento statico, eliminazione di infiltrazioni di umidità e lavori di ripristino e rifacimento a regola d'arte dell'intero stabile.
In merito al prospettato diritto di regresso nei confronti della osserva come il medesimo Parte_2 sorge solo dopo che questi abbia pagato. Si evidenzia, infine, la mancanza sia dell'elemento oggettivo dell'eventus damni sia dell'elemento soggettivo del consilium fraudis e/o della scientia damni, essendo la (cfr pagg. 11-13- della comparsa di costituzione). CP_1
La convenuta eccepisce, inoltre, che parte attrice non è legittimata ad agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. non essendo creditore della . Parte_3
In ultimo luogo, la in caso di accoglimento della domanda di revocazione avversaria, CP_1 formula domanda riconvenzionale nei confronti della chiedendo, nell'ipotesi di Parte_2 accoglimento dell'azione revocatoria, di essere ristorata da quest'ultima del danno derivante dalla revoca dell'atto di compravendita, con condanna della stessa al pagamento della somma versata di €
1.400.000,00 equivalente al prezzo di vendita dell'immobile oltre interessi e rivalutazione.
La formula, pertanto, le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'on. Tribunale adito, previo differimento eventuale dell'udienza di prima comparizione già fissata a- in via principale dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
b- in via gradata ed in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversaria domanda di revoca dell'atto di compravendita indicato in citazione, accertare e dichiarare che la
è obbligata tenere indenne la per la diminuzione patrimoniale derivante Parte_2 CP_1 dalla revoca medesima, e per l'effetto condannare la a corrispondere alla Parte_2 CP_1 la somma di € 1.400.000,00 ovvero l'altra, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia quale rifusione del prezzo pagato, nonché l'altra somma di € 1.500.000,00 ovvero l'altra, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia, per tutti i lavori eseguiti sull'immobile, con interessi di mora e rivalutazione monetaria;
pagina 5 di 13 c- in via ancor più gradata e sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che, in caso di espropriazione dell'immobile da parte di ovvero da parte degli altri convenuti, la Parte_1
dovrà tenere indenne la per il danno subito e dovrà essere all'uopo condannata a Pt_2 CP_1
pagare le medesime somme di cui sopra;
condannare parte attrice alla rifusione delle spese e delle competenze del giudizio.”
In data 04.07.2019, si costituisce ad adiuvandum la , confermando quanto statuito da Parte_3 parte attrice in atto di citazione circa la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, ed affermando come sussista anche in capo alla l'interesse ad ottenere la revocatoria Parte_3 dell'atto di compravendita rogato in data 07.04.2014.
La formula, pertanto, le seguenti conclusioni: Parte_3
“Voglia codesto Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti sia in narrativa che nel ricorso proposto dal Sig. , disporre la revocatoria dell'atto di Parte_1
compravendita rogato in data 7/04/2014 dal Notaio rep. n. 32537 racc. 16986 Persona_1
stipulato in data 7 aprile 2017 tra la e la dichiarando inefficace nei Parte_2 CP_5 confronti della l'atto di disposizione del patrimonio da parte della Parte_3 Parte_2
In data 05.07.2019 si costituisce l' associandosi Controparte_6 all'azione revocatoria avanzata dall'attore e a tutte le difese svolte dallo stesso in atto di citazione e rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la proposta azione revocatoria, dichiarando inefficace, ex art. art. 2901 c.c. nei confronti anche dell' Controparte_7
, con ogni effetto di legge dell'atto di compravendita rogato in data 07/04/2014 dal notaio
[...]
, rep. 32537, racc. 16986, stipulato tra la e la e revocarlo Persona_1 Parte_2 CP_1 anche nei confronti dell' ”. Controparte_6
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.06.24 le parti precisavano le conclusioni ed il GI concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando all'esito la decisione.
In merito all'esperimento dell'azione surrogatoria il Tribunale osserva quanto segue.
L'odierno attore con l'atto introduttivo del presente giudizio dichiara di agire in via Parte_1
surrogatoria in luogo della A tal fine, deduce di essere in virtù della sentenza di Parte_3
condanna della Corte dei Conti n. 518/2011 condebitore solidale unitamente a Parte_4 Pt_2
e nei confronti della , essendo stati tutti condannati in solido
[...] Parte_5 Parte_3 al pagamento in favore dell'ente regionale della somma di € 955.284,13.
pagina 6 di 13 Sennonchè nelle more la ha ceduto l'unico bene di sua proprietà alla con Parte_2 CP_1
atto di compravendita del 07.04.2014. In tesi di parte attrice, la mancata impugnazione di tale atto da parte della , unitamente alla mancata richiesta di escussione delle polizze assicurative Parte_3 costituirebbe motivo legittimante l'azione surrogatoria in luogo della . In particolare, Parte_3
afferma di avere interesse ad agire, surrogandosi all'inerte , per la Parte_1 Parte_3 revocatoria dell'atto di alienazione immobiliare. Nelle conclusioni dell'atto di citazione aggiunge di agire in via surrogatoria nell'interesse della ed anche dell'agente di riscossione, Parte_3 citando in giudizio oltre che l'ente regionale anche l' . Controparte_2
Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, difettano i presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. In particolare, difetta in capo al sig. che proclama di Parte_1
agire in via surrogatoria, il requisito della qualità di creditore nei confronti della . Parte_3
A tal fine, è sufficiente osservare che l'azione surrogatoria è lo strumento che la legge accorda al creditore per impedire gli effetti pregiudizievoli che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.
Nel caso di specie, non è creditore della , ma suo debitore e non è, Parte_1 Parte_3
quindi, legittimato ad esercitare i diritti e le azioni che spetterebbero alla e/o Parte_3 all'Agente della Riscossione. Infatti, l'art. 2900 c.c. contempla un'ipotesi eccezionale di interferenza nella sfera giuridica del debitore che sia anche creditore nei confronti di un terzo soggetto, la quale può essere proposta solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge. Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, atteso che difetta il presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria, vale a dire la qualità di creditore del soggetto rimasto inerte.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'azione ex art. 2900 c.c. esperita dall'attore Pt_1
non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettata per difetto dei presupposti legittimati
[...]
l'esercizio dell'azione surrogatoria.
Passando ad esaminare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. che l'odierno attore proclama di esercitare anche in proprio si osserva quanto segue.
Preliminarmente occorre osservare che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Pt_2
non è meritevole di accoglimento, atteso che l'atto di compravendita oggetto della presente azione
[...]
revocatoria è stato trascritto, per come documentato in atti, in data 05.05.2014 ed il termine di prescrizione quinquennale decorre da tale data e non, per come sostenuto dalla convenuta, dalla data di stipula dell'atto di compravendita e cioè il 07.04.2014. Ne deriva che essendo stato l'atto introduttivo del presente giudizio notificato dall'attore alla in data 09.04.2019, in Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 13 tale momento non erano ancora decorsi 5 anni dalla data di trascrizione dell'atto di compravendita. Sul punto, è sufficiente osservare che la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo ( Cassazione Civile, sentenza n. 5889 del 24.03.2016; sentenza n. 11758 del 15.05.2018).
Ciò premesso si osserva che nel merito l'azione revocatoria non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente è opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice può, per ragioni di economia processuale, ispirarsi al principio della ragione più liquida. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; vds. anche Cass. civ., sez. un., n. 9936 del 2014).
In applicazione di tale principio, il Tribunale, in assorbimento di ogni altra doglianza sollevata dalle parti, osserva che la domanda attorea deve nel merito essere rigettata per la ragione più evidente, che di seguito si espone.
La convenuta eccepisce che la compravendita stipulata per atto notarile del 07.04.2014 Parte_2 non è soggetta a revoca, in quanto si tratta di atto dispositivo posto in essere dall'alienante al fine di estinguere un debito scaduto.
A tal fine, deduce e documenta che con atto notarile del 23.01.1998 n. 95606 Rep. E n.
6.050 Racc,
Banco di Napoli S.p.A. concedeva a titolo di mutuo alla un finanziamento di credito Parte_2 fondiario per l'importo di un miliardo di lire, a garanzia del quale la parte mutuataria aveva costituito ipoteca a favore del Banco di Napoli avente ad oggetto l'immobile di sua esclusiva proprietà sito nel
Comune di Montebello Ionico (fg. di mappa 61, particella 151).
Parte convenuta precisa che con atto di erogazione e quietanza, risultando completamente erogato l'intero importo del mutuo di € 516.456,90 venne previsto il rimborso “in 20 semestralità posticipate pagina 8 di 13 fisse e costanti”, “calcolate e definite in Euro 36.338,46”, “a decorrere dal 1° luglio 2007” secondo apposito piano di ammortamento.
Sennonchè, la mutuataria, costretta a prendere atto dell'assoluta impossibilità di onorare le obbligazioni assunte, si attivò al fine di reperire un potenziale acquirente dell'immobile suindicato, proponendosi, in tal modo, di ricavare le somme necessarie per estinguere il debito derivante dal contratto di mutuo fondiario, previa definizione in via transattiva della vertenza insorta con Banco di Napoli s.r.l., a causa dell'inadempimento della Parte_2
In questo contesto, la manifestò interesse all'acquisto e si aprì, per come ampiamente CP_1 dedotto e descritto da parte convenuta nell'esposizione in fatto della comparsa di costituzione, un procedimento di espropriazione immobiliare nel cui ambito la società Banco di Napoli quantificò in complessivi € 690.994,28 l'ammontare del proprio credito.
A seguito delle trattative con nota del 9 ottobre 2012 (all. 8), ormai pendente il procedimento esecutivo, la , mandataria “di , a sua volta Controparte_8 Controparte_9
“cessionaria del credito vantato dal Banco di Napoli S.p.A.”, comunicò “l'adesione alla proposta” formulata dalla convenuta al fine di addivenire alla formazione di “Accordo transattivo Parte_2 avente ad oggetto l'esposizione debitoria derivante da del 23/01/1998 rep. 95606 Parte_10
racc. 6050 a rogito del notaio dott. / Ipoteca Volontaria iscritta presso la CC.RR.II. di Persona_2
Reggio Calabria al n. 1490 di reg. gen ed al n. 40 di reg. part. / Atto di erogazione e quietanza del
04/09/2007 rep. 104863 racc. 12475 a rogito del notaio dott. / Procedura esecutiva Persona_2 immobiliare n. RGE 11/2012 del Tribunale di Reggio Calabria”;
In particolare, l'accordo transattivo prevedeva la corresponsione, “a saldo stralcio e transazione di quanto dovuto”, dell'importo complessivo di € 350.000,00, “da effettuarsi nelle modalità di seguito indicate”:
- “€ 25.000,00 entro 3 giorni dalla” “accettazione” in rassegna,
- “€ 125.000,00 attraverso n. 5 rata mensili di € 25.000,00 cadauna a decorrere 20/11/2012”,
- “€ 165.000,00 da corrispondersi attraverso n ro 5 rate mensili del valore di € 33.000,00 cadauna a decorrere dal 20/04/2013” ed
- “€ 35.000,00 da corrispondersi entro e non oltre il 30/09/2013”;
Avendo la manifestato il proprio interesse all'acquisto, la stessa si dichiarò disponibile a CP_1 corrispondere, nei limiti fissati dall'accordo transattivo e nei tempi ivi specificati, quota parte del pagina 9 di 13 relativo prezzo direttamente alla cessionaria del credito vantato dal Banco di Controparte_9
Napoli S.p.A.
Pertanto, eseguito, mediante bonifico bancario dell'8 novembre 2012 (all. 9), il primo pagamento da parte della “ in favore della ”, per € 25.000,00, il CP_1 Controparte_9 creditore procedente formulò istanza di sospensione dell'esecuzione, disposta dal G.E. con provvedimento del 23 gennaio 2013” (all. 10).
Successivamente, intervenuto, il 9 dicembre 2013 (all. 11), anche l'ultimo dei pagamenti da eseguirsi direttamente in favore della creditrice procedente, quest'ultima, in data 23 dicembre 2013, formalizzò la propria rinunzia agli atti ed il procedimento esecutivo fu, conseguentemente, il 2 gennaio 2014, dichiarato estinto.
Di conseguenza, il 7 aprile 2014, le odierne convenute e formarono, per Parte_2 CP_1 notar , l'atto di compravendita oggetto della presente azione revocatoria, indicando Persona_1
“il complessivo prezzo di Euro 1.400.000,00”, corrisposto, come segue:
- “Euro 25.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 8 novembre 2012” “a favore della società , “a diminuzione del credito vantato CP_9 Controparte_9 dalla detta società nei confronti” di questa “venditrice in virtù del contratto di mutuo” “di Lire
1.000.000.000”, “concesso con atto a rogito Notaio del 23 gennaio 1998”; Persona_2
- “Euro 25.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 17 dicembre 2012” “a favore della citata società , “Euro 25.000,00” “mediante Controparte_9 disposizione di bonifico effettuata in data 23 gennaio 2013” “a favore della società
[...]
; Controparte_9
- “Euro 25.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 26 febbraio 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 25.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 27 marzo 2013” “a favore della società ; CP_9 Controparte_9
- “Euro 25.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 24 aprile 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 33.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 11 giugno 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 33.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 2 luglio 2013” “a favore della società ; Controparte_9 pagina 10 di 13 - “Euro 33.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 11 settembre 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 33.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 15 ottobre 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 33.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 20 novembre 2013” “a favore della società ; Controparte_9
- “Euro 35.000,00” “mediante disposizione di bonifico effettuata in data 9 dicembre 2013” “a favore della società . Controparte_9
La convenuta ha, inoltre, allegato ulteriore documentazione (vds. certificato ipotecario Parte_2
allegato 3 alla memoria del 12 ottobre 2022), al fine di documentare che la a far tempo Parte_2 dalla data della propria costituzione (ossia dal “19/09/1991”, giusta indicazione risultante dal R.I., cfr. la visura C.C.I.A.A. allegata come documento numero 1 alla medesima memoria del 12 ottobre 2022), non fu proprietaria e non dispose di beni diversi da quello oggetto della compravendita per notar del 7 aprile 2014, nonché “bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013” (cfr. allegato Persona_1
n. 2 alla memoria del 12 ottobre 2022) al fine di attestare che l'unica risorsa alla quale la Parte_2
avrebbe potuto far ricorso al fine di estinguere il debito, scaduto, nei confronti del creditore pignorante era rappresentata soltanto dall'immobile alienato a favore della CP_1
Orbene, ritiene il Tribunale che la convenuta abbia compiutamente dimostrato che la Parte_2
compravendita del bene dalla medesima alienato in favore della rivesta carattere di CP_1
strumentalità necessaria rispetto al pagamento del debito scaduto derivante dal contratto di mutuo fondiario del 23.01.1998 e da cui è scaturita anche la complessa procedura esecutiva immobiliare.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava
l'unico modo per poter saldare il debito” (Cass. n. 31941 del 16/11/2023; nello stesso senso vds.
Cass. n. 14420 del 07/06/2013 secondo cui “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, terzo comma, cod. civ., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 cod. civ., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa
pagina 11 di 13 rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca”; Cass. n. 16756 del 21/07/2006 “L'adempimento di un debito scaduto non è, ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, cod. civ., soggetto a revocazione e tale esenzione trova la sua ragione giustificatrice nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all'art. 1209 cod. civ. . Questa esclusione trova applicazione anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, atteso che, in tale ipotesi, la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad impedire la revocabilità dell'atto di disposizione, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua”; Cass. n. 11764 del
06/08/2002 “Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato impiegato dall'acquirente per il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore per conto di quest'ultimo (nell'esercizio, cioè, di funzioni rappresentative o delegatorie), non applicandosi all'azione pauliana di cui all'art. 2901 cod. civ. il principio della "par condicio" sancito, per converso, a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale”.
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, il Tribunale osserva che dalla complessiva documentazione allegata in atti dalla e dal tenore dello stesso atto di Parte_2
compravendita del 07.04.2014 emerge il collegamento necessario e funzionale della compravendita oggetto della presente azione revocatoria rispetto al pagamento dei debiti scaduti derivanti dalla stipula del contratto di mutuo fondiario e successiva erogazione del medesimo di cui in atti.
Infatti, nello stesso contratto di compravendita del 07.04.2014 di cui si chiede la declaratoria di inefficacia espressamente si chiarisce che il corrispettivo e le somme ivi dettagliatamente indicate vengono corrisposte dall'acquirente a favore della società Oasis Securitisatisation s.r.l. a CP_1
diminuzione del credito vantato dalla predetta società nei confronti della parte venditrice Parte_2
in virtù del contratto di mutuo stipulato con atto notarile del 23.01.1998, credito ceduto dalla stessa
Banca creditrice alla citata società in virtù di atti di cessione crediti in blocco.
Si è in presenza, pertanto, di una operazione contrattuale avente finalità solutoria, la cui causa concreta
è quella precipua di estinguere un debito scaduto. Peraltro, la complessiva documentazione e pagina 12 di 13 ricostruzione dell'operazione contrattuale per come effettuata da parte convenuta non risulta specificamente contestata dall'odierno attore se non con deduzioni che sul punto si rivelano generiche ed in ogni caso non in grado di sconfessare l'assunto di parte convenuta in merito alla ravvisata strumentalità necessaria rispetto all'adempimento del debito scaduto.
Ne consegue che l'atto di alienazione del bene immobile del 07.04.2014 non è assoggettabile ad azione revocatoria con conseguente rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. formulata in proprio da Pt_1
.
[...]
Le medesime ragioni consentono di ritenere non meritevole di accoglimento le domande con cui la e l' , associandosi alla domanda attorea, hanno Parte_3 Controparte_6 chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita in esame anche nei loro confronti.
Le superiori ragioni di rigetto consentono, inoltre, di ritenere assorbite le domande proposte in via gradata e riconvenzionale dalla CP_1
Per quanto riguarda le spese di lite nei rapporti con la convenuta esse seguono la Parte_2
soccombenza di parte attrice e sono liquidate come di seguito tenendo conto del valore della controversia.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nei confronti della della Parte_3
e della in considerazione delle ragioni della decisione. Controparte_6 CP_1
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Angela Giunta, definitivamente pronunziando, nel giudizio n.1318/2019, così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- rigetta le domande formulate dalla e dall' ; Parte_3 Controparte_6
- condanna parte attrice al rimborso in favore della convenuta in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 18.977,00 per compensi oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
- compensa le spese di lite nei confronti della , dell' Parte_3 Controparte_6
e della CP_1
Si comunichi.
Reggio Calabria, 05.02.25 Il Giudice
Dott.ssa Angela Giunta
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