Sentenza 12 giugno 2025
Decreto collegiale 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01053/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2025, proposto da
AF RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Natale, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via P. E. Stasi 7;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, AF Tedone, Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della sentenza n. 410/2024 pubblicata in data 19.7.2024, resa dalla Corte di Appello civile di Lecce, Sez. Lavoro e per la conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso presentato al Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, il ricorrente chiedeva che fosse accertato il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi della legge n. 222/84, con condanna dell’Inps al pagamento del dovuto;
- con sentenza n. 894 del 23.5.2023, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l’Istituto al pagamento delle relative somme a far data dalla domanda amministrativa;
- avverso tale decisione proponeva appello l’Inps;
- con sentenza n. 410 del 19.7.2024, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’appello;
- il predetto titolo giudiziale è passato in giudicato in data 29.9.2024;
Premesso, altresì, che:
- con l’odierno ricorso, notificato e depositato in data 4.2.2025, il sig. RO ha agito dinanzi a questo Tar per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) invitare, diffidare e ordinare all’Istituto Previdenziale di eseguire la sentenza n. 410/2024 pubblicata il 19.7.2024 resa dalla Corte di Appello civile di Lecce, Sez. Lavoro e, per gli effetti 2) ordinare la liquidazione della pensione di inabilità civile ex lege 222/1984 dal 1.5.2020, come statuito dal Giudice del merito 3) annullare e/o disapplicare qualsiasi provvedimento amministrativo che sia di impedimento all’esatta esecuzione, e ove occorra 4) nominare un commissario ad acta per l’esecuzione della stessa; 5) condannare parte intimata al pagamento di spese e compensi professionali, con distrazione a favore dello scrivente procuratore”;
- con memoria difensiva del 6.4.2025, l’Inps ha riferito che “In data 7.2.2025 l’Ufficio ha provveduto alla liquidazione in favore del ricorrente della pensione ordinaria d'inabilità in esecuzione della sentenza 894/23 del 23.5.2023 (RG 2752/2021) del Tribunale di Brindisi. Si allega a conferma il modello TE08 della liquidazione effettuata e la comunicazione inviata al legale di controparte. Con il rateo di marzo 2025 è partito il pagamento del rateo aggiornato, invece, l’accredito degli arretrati è avvenuto unitamente al rateo di aprile 2025”;
- le predette circostanze sono state confermate dal ricorrente con memoria difensiva in data 19.4.2025;
Considerato che il soddisfacimento della pretesa sostanziale attivata in giudizio determina la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che la soccombenza virtuale dell’Amministrazione - che ha provveduto a eseguire la sentenza del Giudice ordinario soltanto a seguito del deposito del ricorso - comporta la condanna dell’Inps al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate complessivamente nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO