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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/10/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 600/25 V.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….....Consigliere dott.ssa Daniela Urbani……..…………………….Consigliere dott.ssa Cinzia Calì………………………………..Esperta dott. Giuseppe Crisafulli……….…………………..Esperto ha emesso il seguente DECRETO nel procedimento instaurato con reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Messina emesso in data 17 giugno 2025 proposto da:
nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
d'Orlando via Trazzera Marina n. 232, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Portale del Foro di Patti presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RECLAMANTE nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
RESISTENTE Nonché di , nato a [...] li 25.07.1977, residente CP_1 in Capo d'Orlando Via Trazzera Marina n. 232, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Euticchio del Foro di Patti;
RESISTENTE Nonché dell'avv. Concetta Miasi n.q. di curatore speciale della minore Per_1
RESISTENTE
***** Con il decreto emesso in data 17.06.2025 il Tribunale per i Minorenni di Messina disponeva l'affido della minore, in limitazione della responsabilità Per_1 genitoriale di entrambi i genitori, ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la necessaria opera di aiuto e sostegno con l'attivazione dell'Educativa Domiciliare, disponendo, al contempo,
- che i Servizi Sociali, in collaborazione col Consultorio Familiare competente, elaborino un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
- la presa in carico della minore da parte della NPIA di riferimento;
- la presa in carico del CSM e del Ser.D della madre e del da parte del padre. Pt_2
Prescriveva, infine, ai Servizi interessati di redigere apposite relazioni da inviare al Tribunale entro il termine di mesi quattro dalla comunicazione del provvedimento. ***** Avverso il decreto è stato proposto reclamo da parte di Parte_1
lamentando, con il primo motivo, l'omesso esame della comparsa di
[...] costituzione della predetta con il nuovo difensore;
si osserva, al riguardo, che le problematiche familiari sono da ricondurre al parto podalico, foriero del dramma causato da tale nascita. Gli addetti ai servizi non hanno mai chiesto relazioni al pediatra sulle patologie della minore, non è stato mai effettuato alcun aggiornamento sull'inesistente uso di alcool da parte della reclamante ed è sfuggita la documentazione del rapporto di lavoro della donna. Con il secondo motivo si lamenta il mancato aggiornamento sullo stato di salute della bambina, la mancata identificazione della problematica della patologia del parto e la disponibilità da parte dei genitori per una visita della minore presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma. Con il terzo motivo si evidenzia l'assenza di iscrizioni di denunce e/o querele a carico della reclamante. Si chiede quindi la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali o, in subordine, qualificare il disposto affidamento come mandato di vigilanza e supporto.
***** Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del reclamo. CP_1
Si rileva, al riguardo, che il decreto impugnato rappresenta una misura necessaria e proporzionata per tutelare l'interesse superiore della minore;
la decisione del CP_1 di denunciare i comportamenti violenti della moglie è stata dettata esclusivamente dalla preoccupazione per il benessere della figlia, dimostrando senso di responsabilità genitoriale. L'affidamento ai Servizi Sociali, lungi dal rappresentare una "deminutio" ingiustificata, costituisce lo strumento più idoneo per garantire alla bambina il supporto necessario e per accompagnare i genitori in un percorso di recupero delle competenze genitoriali.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori chiedendo la conferma del decreto reclamato. All'udienza del 2 ottobre 2025, svolta in forma non partecipata, sulle conclusioni scritte della difesa della reclamante, nonché del resistente del curatore della CP_1 minore e del P.G., che ha chiesto il rigetto del reclamo, la Corte ha così deciso.
***** In esito alla udienza ritiene questa Corte che il reclamo debba essere rigettato. Va premesso che il presente procedimento prende le mosse da una richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni a seguito di querela sporta da in data 06.05.24 per presunti maltrattamenti da lui subiti per CP_1 mano della moglie, la signora che a suo dire sarebbe stata dedita all'uso RSna_2 di sostanze alcoliche. Nonostante quanto raccontato, il signor aveva dichiarato ai Carabinieri CP_1 di non voler procedere nei confronti della moglie volendo rivolgersi ai Servizi sociali del Comune di Capo d'Orlando, per trovare una soluzione. La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Messina delegava il Servizio sociale di Capo d'Orlando per un'indagine socio-ambientale sul nucleo in esame. Nella relazione del 27.11.24, l'assistente sociale precisava che l'indagine era stata condotta con la collaborazione del Consultorio Familiare di Capo d'Orlando, del CSM e del di Sant'Agata di Militello. Inoltre, il Servizio sociale precisava che il nucleo Pt_2 familiare era già noto poiché, a maggio 2024, il sig. aveva spontaneamente CP_1 richiesto aiuto al Servizio. Emergeva dalla prima relazione del servizio sociale la grande conflittualità della coppia, circostanza riportata anche in tutte le relazioni successive e confermata in udienza dal padre della bambina. I coniugi, sentiti all'udienza del 10.06.2025, fornivano una differente ricostruzione della vicenda familiare: il ribadiva la propria preoccupazione per CP_1 la moglie e, quindi, per la figlia in virtù del fatto che aveva trovato altri alcolici in casa. Nelle more del giudizio di primo grado, il Servizio avviava un percorso di RS educativa domiciliare al fine di stimolare la piccola favorire il suo sviluppo psicomotorio e supportare i genitori nel compito di accudimento. Con relazione dell'08.06.2025 i servizi sociali rilevavano notevoli criticità nel nucleo familiare, evidenziando che “Le criticità evidenziate accentuano la vulnerabilità della minore che necessita invece di particolari cure ed attenzioni, anche in considerazione della sua disabilità: si chiede pertanto di valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di tutela al fine di assicurare un adeguata crescita psico fisica RS della piccola . Tale richiesta veniva avanzata da parte del Servizio nonostante fosse stato intrapreso il percorso di sostegno con l'educativa domiciliare. La situazione non è di certo migliorata. E, invero, sono pervenute le relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali del 1° ottobre 2025. L'intervento in generale dei servizi, e in particolare l'educativa domiciliare RS attivata, ha portato concreti e visibili miglioramenti nella piccola che adesso interagisce, comunica, socializza;
l'attività compiuta con l'educatore ha consentito a RS di acquisire parziale fiducia in se stessa e nei confronti degli altri (v. relazioni in atti). Per contro immutata è rimasta la situazione del nucleo familiare;
dalla relazione della psicologa del servizio emerge palmare la grande conflittualità esistente tra i genitori, che si accusano vicendevolmente. A fronte di ciò, grazie all'intervento del servizio vi è stato “un netto miglioramento dei comportamenti della bambina che è più vigile ed intraprendente, risponde agli stimoli esterni, partecipa alle attività proposte anche se non riesce a lavorare in gruppo” È evidente, dunque, come il provvedimento emesso, peraltro provvisorio e suscettibile di essere modificato qualora la situazione dovesse mutare, sia confacente RS all'interesse precipuo della piccola aiutandola nel suo percorso di crescita. A fronte del quadro fin qui descritto, il reclamo deduce anzitutto la mancata valutazione da parte del Tribunale della comparsa di costituzione della reclamante, ma non si comprende da quali elementi venga tratta detta conclusione, che comunque non sarebbe affetta da alcuna sanzione. Si sostiene poi che le problematicità del nucleo familiare sarebbero da ricondurre al parto “podalico”, ma non si comprende quali e perché. Non corrisponde al vero che non vi sia un aggiornamento sulle condizioni di salute della bambina, emergendo ciò dalle relazioni dei servizi e non comprendendosi per quali ragioni la disponibilità dei genitori di sottoporre la piccola ad una visita presso un prestigioso ospedale dovrebbe comportare una diversa valutazione della vicenda, così come la mancata iscrizione della reclamante nel registro degli indagati. Non si comprende, ancora, per quale ragione dovrebbe disporsi l'audizione del datore di lavoro della reclamante, non essendo contestato che ella svolga attività lavorativa presso lo studio del dott. . Per_3
Ancor più incomprensibili sono le note a trattazione scritta. Non è chiaro per quale ragione dovrebbero dichiararsi inammissibili le conclusioni della procura e della curatrice della minore. Ancora, non è certo compito di questa Corte rilevare la asserita violazione del codice deontologico forense, che nessuna refluenza ha, o può avere, nel presente procedimento. Non si comprende poi per quale ragione dovrebbe disporsi un rinvio della trattazione del procedimento, essendo stata acquisita la relazione dei servizi, predisposta nei quattro mesi indicati dal Tribunale nel provvedimento impugnato. E allora ritiene la Corte che il provvedimento impugnato debba essere integralmente confermato. Palese emerge dall'intero incartamento processuale come i genitori non comprendano che l'alta conflittualità esistente all'interno della coppia acuisca ed RS aggravi le criticità e la vulnerabilità della piccola e renda necessario mantenere l'affidamento della minore ai servizi sociali affinchè continuino nella loro opera di aiuto e sostegno sia della minore, sia della coppia genitoriale. Non può che convenirsi, pertanto, sulle valutazioni del Tribunale per i Minorenni che ha disposto, in limitazione della responsabilità genitoriale l'affido della minore al Servizio Sociale territorialmente competente, con le prescrizioni specificate in parte motiva. Il reclamo deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali sostenute dal tutore della minore, Avv. Concetta Miasi, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario, e delle spese processuali sostenute dal difensore di , che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto nell'interesse di avverso il Parte_1 provvedimento del Tribunale per i minorenni di Messina del 17 giugno 2025. Condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali sostenute dal tutore della minore, Avv. Concetta Miasi, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario, e delle spese processuali sostenute dal difensore di , CP_1 che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge. Così deciso in esito alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente est.
dott.ssa Daria Orlando dott. Carmelo Blatti
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….....Consigliere dott.ssa Daniela Urbani……..…………………….Consigliere dott.ssa Cinzia Calì………………………………..Esperta dott. Giuseppe Crisafulli……….…………………..Esperto ha emesso il seguente DECRETO nel procedimento instaurato con reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Messina emesso in data 17 giugno 2025 proposto da:
nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
d'Orlando via Trazzera Marina n. 232, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Portale del Foro di Patti presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RECLAMANTE nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
RESISTENTE Nonché di , nato a [...] li 25.07.1977, residente CP_1 in Capo d'Orlando Via Trazzera Marina n. 232, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Euticchio del Foro di Patti;
RESISTENTE Nonché dell'avv. Concetta Miasi n.q. di curatore speciale della minore Per_1
RESISTENTE
***** Con il decreto emesso in data 17.06.2025 il Tribunale per i Minorenni di Messina disponeva l'affido della minore, in limitazione della responsabilità Per_1 genitoriale di entrambi i genitori, ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la necessaria opera di aiuto e sostegno con l'attivazione dell'Educativa Domiciliare, disponendo, al contempo,
- che i Servizi Sociali, in collaborazione col Consultorio Familiare competente, elaborino un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
- la presa in carico della minore da parte della NPIA di riferimento;
- la presa in carico del CSM e del Ser.D della madre e del da parte del padre. Pt_2
Prescriveva, infine, ai Servizi interessati di redigere apposite relazioni da inviare al Tribunale entro il termine di mesi quattro dalla comunicazione del provvedimento. ***** Avverso il decreto è stato proposto reclamo da parte di Parte_1
lamentando, con il primo motivo, l'omesso esame della comparsa di
[...] costituzione della predetta con il nuovo difensore;
si osserva, al riguardo, che le problematiche familiari sono da ricondurre al parto podalico, foriero del dramma causato da tale nascita. Gli addetti ai servizi non hanno mai chiesto relazioni al pediatra sulle patologie della minore, non è stato mai effettuato alcun aggiornamento sull'inesistente uso di alcool da parte della reclamante ed è sfuggita la documentazione del rapporto di lavoro della donna. Con il secondo motivo si lamenta il mancato aggiornamento sullo stato di salute della bambina, la mancata identificazione della problematica della patologia del parto e la disponibilità da parte dei genitori per una visita della minore presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma. Con il terzo motivo si evidenzia l'assenza di iscrizioni di denunce e/o querele a carico della reclamante. Si chiede quindi la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali o, in subordine, qualificare il disposto affidamento come mandato di vigilanza e supporto.
***** Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del reclamo. CP_1
Si rileva, al riguardo, che il decreto impugnato rappresenta una misura necessaria e proporzionata per tutelare l'interesse superiore della minore;
la decisione del CP_1 di denunciare i comportamenti violenti della moglie è stata dettata esclusivamente dalla preoccupazione per il benessere della figlia, dimostrando senso di responsabilità genitoriale. L'affidamento ai Servizi Sociali, lungi dal rappresentare una "deminutio" ingiustificata, costituisce lo strumento più idoneo per garantire alla bambina il supporto necessario e per accompagnare i genitori in un percorso di recupero delle competenze genitoriali.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori chiedendo la conferma del decreto reclamato. All'udienza del 2 ottobre 2025, svolta in forma non partecipata, sulle conclusioni scritte della difesa della reclamante, nonché del resistente del curatore della CP_1 minore e del P.G., che ha chiesto il rigetto del reclamo, la Corte ha così deciso.
***** In esito alla udienza ritiene questa Corte che il reclamo debba essere rigettato. Va premesso che il presente procedimento prende le mosse da una richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni a seguito di querela sporta da in data 06.05.24 per presunti maltrattamenti da lui subiti per CP_1 mano della moglie, la signora che a suo dire sarebbe stata dedita all'uso RSna_2 di sostanze alcoliche. Nonostante quanto raccontato, il signor aveva dichiarato ai Carabinieri CP_1 di non voler procedere nei confronti della moglie volendo rivolgersi ai Servizi sociali del Comune di Capo d'Orlando, per trovare una soluzione. La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Messina delegava il Servizio sociale di Capo d'Orlando per un'indagine socio-ambientale sul nucleo in esame. Nella relazione del 27.11.24, l'assistente sociale precisava che l'indagine era stata condotta con la collaborazione del Consultorio Familiare di Capo d'Orlando, del CSM e del di Sant'Agata di Militello. Inoltre, il Servizio sociale precisava che il nucleo Pt_2 familiare era già noto poiché, a maggio 2024, il sig. aveva spontaneamente CP_1 richiesto aiuto al Servizio. Emergeva dalla prima relazione del servizio sociale la grande conflittualità della coppia, circostanza riportata anche in tutte le relazioni successive e confermata in udienza dal padre della bambina. I coniugi, sentiti all'udienza del 10.06.2025, fornivano una differente ricostruzione della vicenda familiare: il ribadiva la propria preoccupazione per CP_1 la moglie e, quindi, per la figlia in virtù del fatto che aveva trovato altri alcolici in casa. Nelle more del giudizio di primo grado, il Servizio avviava un percorso di RS educativa domiciliare al fine di stimolare la piccola favorire il suo sviluppo psicomotorio e supportare i genitori nel compito di accudimento. Con relazione dell'08.06.2025 i servizi sociali rilevavano notevoli criticità nel nucleo familiare, evidenziando che “Le criticità evidenziate accentuano la vulnerabilità della minore che necessita invece di particolari cure ed attenzioni, anche in considerazione della sua disabilità: si chiede pertanto di valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di tutela al fine di assicurare un adeguata crescita psico fisica RS della piccola . Tale richiesta veniva avanzata da parte del Servizio nonostante fosse stato intrapreso il percorso di sostegno con l'educativa domiciliare. La situazione non è di certo migliorata. E, invero, sono pervenute le relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali del 1° ottobre 2025. L'intervento in generale dei servizi, e in particolare l'educativa domiciliare RS attivata, ha portato concreti e visibili miglioramenti nella piccola che adesso interagisce, comunica, socializza;
l'attività compiuta con l'educatore ha consentito a RS di acquisire parziale fiducia in se stessa e nei confronti degli altri (v. relazioni in atti). Per contro immutata è rimasta la situazione del nucleo familiare;
dalla relazione della psicologa del servizio emerge palmare la grande conflittualità esistente tra i genitori, che si accusano vicendevolmente. A fronte di ciò, grazie all'intervento del servizio vi è stato “un netto miglioramento dei comportamenti della bambina che è più vigile ed intraprendente, risponde agli stimoli esterni, partecipa alle attività proposte anche se non riesce a lavorare in gruppo” È evidente, dunque, come il provvedimento emesso, peraltro provvisorio e suscettibile di essere modificato qualora la situazione dovesse mutare, sia confacente RS all'interesse precipuo della piccola aiutandola nel suo percorso di crescita. A fronte del quadro fin qui descritto, il reclamo deduce anzitutto la mancata valutazione da parte del Tribunale della comparsa di costituzione della reclamante, ma non si comprende da quali elementi venga tratta detta conclusione, che comunque non sarebbe affetta da alcuna sanzione. Si sostiene poi che le problematicità del nucleo familiare sarebbero da ricondurre al parto “podalico”, ma non si comprende quali e perché. Non corrisponde al vero che non vi sia un aggiornamento sulle condizioni di salute della bambina, emergendo ciò dalle relazioni dei servizi e non comprendendosi per quali ragioni la disponibilità dei genitori di sottoporre la piccola ad una visita presso un prestigioso ospedale dovrebbe comportare una diversa valutazione della vicenda, così come la mancata iscrizione della reclamante nel registro degli indagati. Non si comprende, ancora, per quale ragione dovrebbe disporsi l'audizione del datore di lavoro della reclamante, non essendo contestato che ella svolga attività lavorativa presso lo studio del dott. . Per_3
Ancor più incomprensibili sono le note a trattazione scritta. Non è chiaro per quale ragione dovrebbero dichiararsi inammissibili le conclusioni della procura e della curatrice della minore. Ancora, non è certo compito di questa Corte rilevare la asserita violazione del codice deontologico forense, che nessuna refluenza ha, o può avere, nel presente procedimento. Non si comprende poi per quale ragione dovrebbe disporsi un rinvio della trattazione del procedimento, essendo stata acquisita la relazione dei servizi, predisposta nei quattro mesi indicati dal Tribunale nel provvedimento impugnato. E allora ritiene la Corte che il provvedimento impugnato debba essere integralmente confermato. Palese emerge dall'intero incartamento processuale come i genitori non comprendano che l'alta conflittualità esistente all'interno della coppia acuisca ed RS aggravi le criticità e la vulnerabilità della piccola e renda necessario mantenere l'affidamento della minore ai servizi sociali affinchè continuino nella loro opera di aiuto e sostegno sia della minore, sia della coppia genitoriale. Non può che convenirsi, pertanto, sulle valutazioni del Tribunale per i Minorenni che ha disposto, in limitazione della responsabilità genitoriale l'affido della minore al Servizio Sociale territorialmente competente, con le prescrizioni specificate in parte motiva. Il reclamo deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali sostenute dal tutore della minore, Avv. Concetta Miasi, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario, e delle spese processuali sostenute dal difensore di , che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto nell'interesse di avverso il Parte_1 provvedimento del Tribunale per i minorenni di Messina del 17 giugno 2025. Condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali sostenute dal tutore della minore, Avv. Concetta Miasi, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge disponendo la distrazione in favore dell'erario, e delle spese processuali sostenute dal difensore di , CP_1 che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge. Così deciso in esito alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente est.
dott.ssa Daria Orlando dott. Carmelo Blatti