Articolo 20 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1271
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 novembre 1948
Art. 20.
I residui risultanti al 1 luglio 1948 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1948-49, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Entrata in vigore il 15 novembre 1948