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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA ICILIO CALZOLARI 1 20142 MILANO, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 7 MILANO presso lo
Studio dell'Avv. ROTA GIUSEPPE (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1
difende, giusta delega in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P_ P.IVA_2
con sede legale in PIAZZALE GIOVANNI DALLE BANDE NERE 9 20146 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. PERONACE MICHELA (C.F. ) e C.F._2
dell'Avv. SABADINI FRANCO LUIGI VIA VISCONTI DI C.F._3
pagina 1 di 11 MODRONE N. 3 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA
SANT'AMBROGIO N. 8 20100 MILANO presso lo Studio dell'Avv. PERONACE
MICHELA e dell'Avv. SABADINI FRANCO LUIGI ( VIA C.F._3
VISCONTI DI MODRONE N. 3 20122 MILANO, giusta delega in atti;
-APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7633/2024, pubblicata il 08/08/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza N. 7633/24 resa dal
Tribunale Civile di Milano, sez. XIII, dott. I. Pontani all'esito del giudizio di opposizione iscritto al N. 30718/2023 R.G., nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 10741/2023 (R.G. 16994/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannare P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite
[...]
del giudizio di primo grado e della fase monitoria in favore della odierna appellante.
- In subordine, ammettere i mezzi di prova già richiesti in primo grado ed analiticamente indicati alle pagine da 5 a 7 dell'atto di appello, che devono intendersi espressamente richiamati ed all'esito riformare la sentenza oggetto del presente gravame nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 10741/2023 (R.G. 16994/23) del
Tribunale di Milano e per l'effetto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore al P_
pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado e della fase monitoria in favore della odierna appellante.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.
pagina 2 di 11 Per P_
in via pregiudiziale dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla
[...]
avverso la Sentenza n. 7633/2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto Parte_1
dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite Parte_1
temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa nel merito, in via principale rigettare per i motivi dedotti l'appello ex adverso proposto con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della Parte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per un importo pari a quanto verrà liquidato per
[...]
le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado oltre spese generali e accessori di legge e ciò secondo l'effettivo scaglione di valore del presente giudizio (€
1.000.001 a € 2.000.000).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10741/2023 (RG n. 16994/2023) emesso in data 13/6/2023, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto la consegna, in favore di degli ascensori montacarichi e dei ponteggi P_
utilizzati nel cantiere edile sito in Rozzano (MI), viale Lazio n. 40/46, n. 48/54 e n.
56/62 (contratti di noleggio del 4/10/2022, del 22/6/2022 e del 13/2/2023).
pagina 3 di 11 A fondamento dell'opposizione, la eccepiva di non aver mai sottoscritto Parte_1
i contratti di noleggio e procedeva con il formale disconoscimento delle sottoscrizioni ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.
A tal fine depositava la visura camerale della dalla quale risultava che il Parte_1
sig. , amministratore unico, era il solo soggetto che poteva vincolare la Parte_2
predetta società.
Affermava, quindi, che non era fondata la richiesta di consegna dei predetti beni, fondata sui contratti prodotti in sede monitoria, così come non era fondata l'invocata risoluzione di diritto dei medesimi in virtù degli artt. 14 e 15 delle condizioni generali di contratto, con la conseguenza che la fattispecie era quindi sottoposta alle regole generali in materia di risoluzione del contratto ivi compresa quella che impone al Giudice di valutare la gravità dell'asserito inadempimento.
A tal fine precisava che il noleggio delle attrezzature in oggetto, stanti i pregressi rapporti commerciali tra le due società, era stato regolato da accordi conclusi verbalmente che prevedevano, tra l'altro, canoni differenti da quelli indicati nei contratti ed in particolare:
1) con riferimento alla “offerta n. 60/2022-AGG” era stato convenuto un corrispettivo pari ad €. 150.000,00 per il montaggio del ponteggio e del montacarichi che, per effetto dei pagamenti effettuati medio termine, si era ridotto ad €. 25.000,00;
2) con riferimento alla “offerta n. 60/2022-INTEGRAZIONE” e relativa al solo montacarichi, in considerazione dei rapporti commerciali tra le parti, non era stato convenuto alcun corrispettivo per il montaggio del predetto montacarichi;
l'opposta ha eseguito la sua prestazione senza aver previamente fissato un prezzo per il noleggio e conseguentemente non avrebbe potuto agire in monitorio richiedendo la consegna del bene sull'asserito inadempimento della che, nei fatti, non c'è stato;
Parte_1
3) con riferimento alla “offerta 241/2022-REV”, il corrispettivo complessivamente convenuto era pari ad €. 100.000,00. Tuttavia parte opposta ha montato il ponteggio solo pagina 4 di 11 su mq. 3000 e non per tutta l'estensione del complesso condominiale;
conseguentemente il suo credito nei confronti di interamente saldato, era comunque pari alla minor Pt_1
somma di euro 54.545,45.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente dichiarava che tutte le attrezzature P_
relative ai cantieri di via Lazio 48/54 e via Lazio 40/46 erano state riconsegnate e pertanto rispetto ad esse era venuta meno la materia del contendere;
con riferimento, invece, ai beni utilizzati nel cantiere di viale Lazio 56/62, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento avanzato ex art. 214 e 215 c.p.c. poiché la società Parte_1
aveva posto in esecuzione il contratto, accettandone per fatti concludenti il contenuto.
All'udienza del 16/1/2024, le parti davano atto che anche i beni relativi al cantiere di via
Lazio n. 56/62 erano stati riconsegnati;
parte opponente insisteva comunque nell'ammissione dei mezzi di prova ai fini della liquidazione delle spese.
Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 7633/2024, pubblicata in data 08/08/2024 il Tribunale di Milano così provvedeva:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10741/2023 (RG n. 16994/2023);
2) condanna l pagamento in favore di delle spese Parte_1 P_
processuali che liquida in € 870 (euro ottocentosettanta/00) per esborsi ed in € 3.000
(euro tremila/00) per compensi per la fase monitoria in € 10.140 (euro diecimilacentoquaranta/00) per compensi per la fase di merito, oltre spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
In sintesi, il Tribunale, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo circostanza pacifica e incontestata che tutti i beni di cui al decreto ingiuntivo opposto erano stati restituiti a ha posto le spese di lite a carico di CP_2 [...]
sulla base del principio della c. d. “soccombenza virtuale”, così osservando “ Parte_1
il diritto alla restituzione degli ascensori montacarichi e dei ponteggi risulta da contratti scritti di noleggio (del valore di € 1.400.000) e dalle lettere di risoluzione del pagina 5 di 11 6/4/2023 e dell'11/4/2023, mentre eventuali accordi verbali di disattendere il compenso del noleggio stabilito dai contatti scritti – oltre a non soddisfare il criterio della verosimiglianza logica - non paiono rilevanti in questo giudizio, che ha ad oggetto esclusivamente la riconsegna dei beni noleggiati. Alla luce delle superiori considerazioni appare probabile che l'opposizione non potesse trovare accoglimento.”
Avverso detta sentenza ha interposto appello la ha resistito la Parte_1
che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 P_
bis c.p.c. e, nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
Previa riassegnazione della causa alla sottoscritta relatrice, all'udienza dell'11 marzo
2025 la causa è stata rimessa in decisione per l'udienza del 27 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza del 27 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello, affidando il gravame sostanzialmente a tre Parte_1
motivi di appello.
Con il primo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “… il diritto alla restituzione degli ascensori e dei ponteggi risulta da contratti scritti di noleggio … e dalle lettere di risoluzione del 6/4/2023 e dell'11/4/2023, mentre eventuali accordi verbali di disattendere il compenso del noleggio stabilito dai contatti scritti – oltre a non soddisfare il criterio della verosimiglianza logica - non paiono rilevanti in questo giudizio, che ha ad oggetto esclusivamente la riconsegna dei beni noleggiati” (cfr. pag. 2, rigo 31-35 della sentenza gravata).
pagina 6 di 11 Lamenta, quindi, l'errata applicazione da parte del Tribunale del principio di verosimiglianza logica di cui all'art. 2723 c.c, per avere erroneamente presupposto l'esistenza dei contratti disconosciuti, omettendo di considerare la mancata proposizione dell'istanza di verificazione da parte della P_
Afferma, invece, che, a fronte del disconoscimento della scrittura privata non seguito dalla richiesta di verificazione, il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare i contratti e ricollegare a loro il diritto alla restituzione dei beni noleggiati, facendo così una scorretta applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale, quindi, in mancanza della prova dell'esistenza dei contratti e delle clausole di risoluzione espressa ivi contenute ed in mancanza di prova di un inadempimento importante ex art. 1455 c.c. avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico di P_
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che “… eventuali accordi verbali di disattendere il compenso del noleggio stabilito dai contatti scritti … non paiono rilevanti in questo giudizio, che ha ad oggetto esclusivamente la riconsegna dei beni noleggiati”.
Afferma, invece, che il Tribunale, rilevata la mancanza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto fatto valere da in sede monitoria, non essendo mai P_
esistiti i contratti scritti, avrebbe dovuto entrare nel merito della vicenda.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha dichiarato inammissibile la prova orale da lei dedotta in primo grado, in quanto finalizzata a dimostrare l'esistenza di un patto verbale.
Afferma, invece, che, essendo i contratti inutilizzabili, il richiamo del Tribunale all'art. 2723 c.c. (patti posteriori alla formazione del documento) sia erroneo.
Insiste nell' ammissione della prova orale.
Osserva, preliminarmente, la Corte come la rimessione della causa al Collegio ex art. 352 c.p.c., disposto alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da nel processo. P_
pagina 7 di 11 Ciò detto, si osserva come non sia stata censurata da alcuna delle parti la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo tutti i beni stati riconsegnati a nelle more del giudizio, sicché sul P_
punto è sceso il giudicato.
Correttamente, quindi, il Tribunale si è comunque pronunciato sulle spese di giudizio in quanto è pacifico in giurisprudenza che il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della “ normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non solo alla condanna del soccombente , bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie reputa la Corte che correttamente il Tribunale ha posto le spese di lite a carico di CP_3
infatti, non coglie nel segno, la doglianza dell'appellante, sollevata con il primo
[...]
motivo di gravame, in quanto ogni riferimento da parte del Tribunale al principio di verosimiglianza logica di cui all'art. 2723 cc era circoscritto unicamente alla valutazione circa il probabile accoglimento o meno della proposta opposizione, specificando, in ogni caso l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere della sussistenza o meno di un contratto verbale, teso unicamente a disattendere il compenso come pattuito nei contratti scritti, trattandosi di giudizio avente ad oggetto la consegna di beni noleggiati di fatto e pacificamente nella disponibilità del debitore.
In ogni caso si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, nel caso di specie non era necessario procedere alla verificazione della sottoscrizione apposta ai pagina 8 di 11 contratti, atteso che ha pacificamente riconosciuto di aver ricevuto i beni richiesti e Pt_1
ha, comunque, versato delle rate.
Il disconoscimento operato in questa sede è, quindi, da reputarsi privo di effetto in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da esso sottoscritto non può nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intende avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10849/ del
28 giugno 2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e 18748/2004).
Avendo, quindi, dato esecuzione, seppur parziale, al contratto inter partes, il Pt_1
disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. era inammissibile, vertendosi in caso di riconoscimento implicito stragiudiziale.
Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere compiuto in sede extragiudiziale, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 cc ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Dirimente è comunque il fatto che abbia riconsegnato il materiale da lei utilizzato Pt_1
dopo la notifica del decreto ingiuntivo e non abbia contestato il diritto della P_
ad ottenere tale riconsegna, avendo fondato la sua doglianza unicamente su un asserito intervenuto accordo verbale riguardante il quantum dovuto che, qui non rileva.
Consegue, quindi, che la sentenza impugnata deve essere confermata, essendo state le spese di lite correttamente poste a carico dell'opponente, oggi appellante, secondo il principio della soccombenza virtuale e non sussistendo ragioni per disporre una loro compensazione, peraltro, neppure richiesta.
pagina 9 di 11 Quanto poi alla lamentata mancata ammissione delle prove orali, qui riproposte, la doglianza non può essere accolta, atteso che la sussistenza di diversi accordi verbali, attinenti al quantum dovuto, era del tutto inconferente nel caso di specie.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
ed in favore di P_
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (
scaglione da € 5.201 a € 26.000) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 4.888,00 di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €.
921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Va, invece, rigettata la domanda di di condanna dell'appellante al P_
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in mancanza dei presupposti previsti dalla norma.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta da Parte_1
comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7633/2024, Parte_1
pubblicata il 08/08/2024 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata,
pagina 10 di 11 2) condanna a pagare in favore di le spese di lite Parte_1 P_
del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4.888,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di
[...]
di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA ICILIO CALZOLARI 1 20142 MILANO, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 7 MILANO presso lo
Studio dell'Avv. ROTA GIUSEPPE (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1
difende, giusta delega in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P_ P.IVA_2
con sede legale in PIAZZALE GIOVANNI DALLE BANDE NERE 9 20146 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. PERONACE MICHELA (C.F. ) e C.F._2
dell'Avv. SABADINI FRANCO LUIGI VIA VISCONTI DI C.F._3
pagina 1 di 11 MODRONE N. 3 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA
SANT'AMBROGIO N. 8 20100 MILANO presso lo Studio dell'Avv. PERONACE
MICHELA e dell'Avv. SABADINI FRANCO LUIGI ( VIA C.F._3
VISCONTI DI MODRONE N. 3 20122 MILANO, giusta delega in atti;
-APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7633/2024, pubblicata il 08/08/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza N. 7633/24 resa dal
Tribunale Civile di Milano, sez. XIII, dott. I. Pontani all'esito del giudizio di opposizione iscritto al N. 30718/2023 R.G., nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 10741/2023 (R.G. 16994/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannare P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite
[...]
del giudizio di primo grado e della fase monitoria in favore della odierna appellante.
- In subordine, ammettere i mezzi di prova già richiesti in primo grado ed analiticamente indicati alle pagine da 5 a 7 dell'atto di appello, che devono intendersi espressamente richiamati ed all'esito riformare la sentenza oggetto del presente gravame nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 10741/2023 (R.G. 16994/23) del
Tribunale di Milano e per l'effetto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore al P_
pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado e della fase monitoria in favore della odierna appellante.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.
pagina 2 di 11 Per P_
in via pregiudiziale dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla
[...]
avverso la Sentenza n. 7633/2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto Parte_1
dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite Parte_1
temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa nel merito, in via principale rigettare per i motivi dedotti l'appello ex adverso proposto con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della Parte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per un importo pari a quanto verrà liquidato per
[...]
le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado oltre spese generali e accessori di legge e ciò secondo l'effettivo scaglione di valore del presente giudizio (€
1.000.001 a € 2.000.000).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10741/2023 (RG n. 16994/2023) emesso in data 13/6/2023, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto la consegna, in favore di degli ascensori montacarichi e dei ponteggi P_
utilizzati nel cantiere edile sito in Rozzano (MI), viale Lazio n. 40/46, n. 48/54 e n.
56/62 (contratti di noleggio del 4/10/2022, del 22/6/2022 e del 13/2/2023).
pagina 3 di 11 A fondamento dell'opposizione, la eccepiva di non aver mai sottoscritto Parte_1
i contratti di noleggio e procedeva con il formale disconoscimento delle sottoscrizioni ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.
A tal fine depositava la visura camerale della dalla quale risultava che il Parte_1
sig. , amministratore unico, era il solo soggetto che poteva vincolare la Parte_2
predetta società.
Affermava, quindi, che non era fondata la richiesta di consegna dei predetti beni, fondata sui contratti prodotti in sede monitoria, così come non era fondata l'invocata risoluzione di diritto dei medesimi in virtù degli artt. 14 e 15 delle condizioni generali di contratto, con la conseguenza che la fattispecie era quindi sottoposta alle regole generali in materia di risoluzione del contratto ivi compresa quella che impone al Giudice di valutare la gravità dell'asserito inadempimento.
A tal fine precisava che il noleggio delle attrezzature in oggetto, stanti i pregressi rapporti commerciali tra le due società, era stato regolato da accordi conclusi verbalmente che prevedevano, tra l'altro, canoni differenti da quelli indicati nei contratti ed in particolare:
1) con riferimento alla “offerta n. 60/2022-AGG” era stato convenuto un corrispettivo pari ad €. 150.000,00 per il montaggio del ponteggio e del montacarichi che, per effetto dei pagamenti effettuati medio termine, si era ridotto ad €. 25.000,00;
2) con riferimento alla “offerta n. 60/2022-INTEGRAZIONE” e relativa al solo montacarichi, in considerazione dei rapporti commerciali tra le parti, non era stato convenuto alcun corrispettivo per il montaggio del predetto montacarichi;
l'opposta ha eseguito la sua prestazione senza aver previamente fissato un prezzo per il noleggio e conseguentemente non avrebbe potuto agire in monitorio richiedendo la consegna del bene sull'asserito inadempimento della che, nei fatti, non c'è stato;
Parte_1
3) con riferimento alla “offerta 241/2022-REV”, il corrispettivo complessivamente convenuto era pari ad €. 100.000,00. Tuttavia parte opposta ha montato il ponteggio solo pagina 4 di 11 su mq. 3000 e non per tutta l'estensione del complesso condominiale;
conseguentemente il suo credito nei confronti di interamente saldato, era comunque pari alla minor Pt_1
somma di euro 54.545,45.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente dichiarava che tutte le attrezzature P_
relative ai cantieri di via Lazio 48/54 e via Lazio 40/46 erano state riconsegnate e pertanto rispetto ad esse era venuta meno la materia del contendere;
con riferimento, invece, ai beni utilizzati nel cantiere di viale Lazio 56/62, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento avanzato ex art. 214 e 215 c.p.c. poiché la società Parte_1
aveva posto in esecuzione il contratto, accettandone per fatti concludenti il contenuto.
All'udienza del 16/1/2024, le parti davano atto che anche i beni relativi al cantiere di via
Lazio n. 56/62 erano stati riconsegnati;
parte opponente insisteva comunque nell'ammissione dei mezzi di prova ai fini della liquidazione delle spese.
Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 7633/2024, pubblicata in data 08/08/2024 il Tribunale di Milano così provvedeva:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10741/2023 (RG n. 16994/2023);
2) condanna l pagamento in favore di delle spese Parte_1 P_
processuali che liquida in € 870 (euro ottocentosettanta/00) per esborsi ed in € 3.000
(euro tremila/00) per compensi per la fase monitoria in € 10.140 (euro diecimilacentoquaranta/00) per compensi per la fase di merito, oltre spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
In sintesi, il Tribunale, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo circostanza pacifica e incontestata che tutti i beni di cui al decreto ingiuntivo opposto erano stati restituiti a ha posto le spese di lite a carico di CP_2 [...]
sulla base del principio della c. d. “soccombenza virtuale”, così osservando “ Parte_1
il diritto alla restituzione degli ascensori montacarichi e dei ponteggi risulta da contratti scritti di noleggio (del valore di € 1.400.000) e dalle lettere di risoluzione del pagina 5 di 11 6/4/2023 e dell'11/4/2023, mentre eventuali accordi verbali di disattendere il compenso del noleggio stabilito dai contatti scritti – oltre a non soddisfare il criterio della verosimiglianza logica - non paiono rilevanti in questo giudizio, che ha ad oggetto esclusivamente la riconsegna dei beni noleggiati. Alla luce delle superiori considerazioni appare probabile che l'opposizione non potesse trovare accoglimento.”
Avverso detta sentenza ha interposto appello la ha resistito la Parte_1
che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 P_
bis c.p.c. e, nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
Previa riassegnazione della causa alla sottoscritta relatrice, all'udienza dell'11 marzo
2025 la causa è stata rimessa in decisione per l'udienza del 27 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza del 27 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello, affidando il gravame sostanzialmente a tre Parte_1
motivi di appello.
Con il primo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “… il diritto alla restituzione degli ascensori e dei ponteggi risulta da contratti scritti di noleggio … e dalle lettere di risoluzione del 6/4/2023 e dell'11/4/2023, mentre eventuali accordi verbali di disattendere il compenso del noleggio stabilito dai contatti scritti – oltre a non soddisfare il criterio della verosimiglianza logica - non paiono rilevanti in questo giudizio, che ha ad oggetto esclusivamente la riconsegna dei beni noleggiati” (cfr. pag. 2, rigo 31-35 della sentenza gravata).
pagina 6 di 11 Lamenta, quindi, l'errata applicazione da parte del Tribunale del principio di verosimiglianza logica di cui all'art. 2723 c.c, per avere erroneamente presupposto l'esistenza dei contratti disconosciuti, omettendo di considerare la mancata proposizione dell'istanza di verificazione da parte della P_
Afferma, invece, che, a fronte del disconoscimento della scrittura privata non seguito dalla richiesta di verificazione, il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare i contratti e ricollegare a loro il diritto alla restituzione dei beni noleggiati, facendo così una scorretta applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale, quindi, in mancanza della prova dell'esistenza dei contratti e delle clausole di risoluzione espressa ivi contenute ed in mancanza di prova di un inadempimento importante ex art. 1455 c.c. avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico di P_
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che “… eventuali accordi verbali di disattendere il compenso del noleggio stabilito dai contatti scritti … non paiono rilevanti in questo giudizio, che ha ad oggetto esclusivamente la riconsegna dei beni noleggiati”.
Afferma, invece, che il Tribunale, rilevata la mancanza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto fatto valere da in sede monitoria, non essendo mai P_
esistiti i contratti scritti, avrebbe dovuto entrare nel merito della vicenda.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha dichiarato inammissibile la prova orale da lei dedotta in primo grado, in quanto finalizzata a dimostrare l'esistenza di un patto verbale.
Afferma, invece, che, essendo i contratti inutilizzabili, il richiamo del Tribunale all'art. 2723 c.c. (patti posteriori alla formazione del documento) sia erroneo.
Insiste nell' ammissione della prova orale.
Osserva, preliminarmente, la Corte come la rimessione della causa al Collegio ex art. 352 c.p.c., disposto alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da nel processo. P_
pagina 7 di 11 Ciò detto, si osserva come non sia stata censurata da alcuna delle parti la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo tutti i beni stati riconsegnati a nelle more del giudizio, sicché sul P_
punto è sceso il giudicato.
Correttamente, quindi, il Tribunale si è comunque pronunciato sulle spese di giudizio in quanto è pacifico in giurisprudenza che il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della “ normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non solo alla condanna del soccombente , bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie reputa la Corte che correttamente il Tribunale ha posto le spese di lite a carico di CP_3
infatti, non coglie nel segno, la doglianza dell'appellante, sollevata con il primo
[...]
motivo di gravame, in quanto ogni riferimento da parte del Tribunale al principio di verosimiglianza logica di cui all'art. 2723 cc era circoscritto unicamente alla valutazione circa il probabile accoglimento o meno della proposta opposizione, specificando, in ogni caso l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere della sussistenza o meno di un contratto verbale, teso unicamente a disattendere il compenso come pattuito nei contratti scritti, trattandosi di giudizio avente ad oggetto la consegna di beni noleggiati di fatto e pacificamente nella disponibilità del debitore.
In ogni caso si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, nel caso di specie non era necessario procedere alla verificazione della sottoscrizione apposta ai pagina 8 di 11 contratti, atteso che ha pacificamente riconosciuto di aver ricevuto i beni richiesti e Pt_1
ha, comunque, versato delle rate.
Il disconoscimento operato in questa sede è, quindi, da reputarsi privo di effetto in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da esso sottoscritto non può nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intende avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10849/ del
28 giugno 2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e 18748/2004).
Avendo, quindi, dato esecuzione, seppur parziale, al contratto inter partes, il Pt_1
disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. era inammissibile, vertendosi in caso di riconoscimento implicito stragiudiziale.
Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere compiuto in sede extragiudiziale, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 cc ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Dirimente è comunque il fatto che abbia riconsegnato il materiale da lei utilizzato Pt_1
dopo la notifica del decreto ingiuntivo e non abbia contestato il diritto della P_
ad ottenere tale riconsegna, avendo fondato la sua doglianza unicamente su un asserito intervenuto accordo verbale riguardante il quantum dovuto che, qui non rileva.
Consegue, quindi, che la sentenza impugnata deve essere confermata, essendo state le spese di lite correttamente poste a carico dell'opponente, oggi appellante, secondo il principio della soccombenza virtuale e non sussistendo ragioni per disporre una loro compensazione, peraltro, neppure richiesta.
pagina 9 di 11 Quanto poi alla lamentata mancata ammissione delle prove orali, qui riproposte, la doglianza non può essere accolta, atteso che la sussistenza di diversi accordi verbali, attinenti al quantum dovuto, era del tutto inconferente nel caso di specie.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
ed in favore di P_
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (
scaglione da € 5.201 a € 26.000) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 4.888,00 di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €.
921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Va, invece, rigettata la domanda di di condanna dell'appellante al P_
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in mancanza dei presupposti previsti dalla norma.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta da Parte_1
comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7633/2024, Parte_1
pubblicata il 08/08/2024 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata,
pagina 10 di 11 2) condanna a pagare in favore di le spese di lite Parte_1 P_
del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4.888,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di
[...]
di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
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