TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17194/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17194/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FAWZY Parte_1 C.F._1
AFAF, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PRESTI LAURA, Controparte_1 C.F._2 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza dell'8.1.2025
Per parte resistente come da verbale d'udienza dell'8.1.2025
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 I signori hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in GRUGLIASCO il 21/07/1990.
L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 87, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati due figli: (maggiorenne ed economicamente indipendente) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 17.7.2013, omologata dal Tribunale di Torino in data 29.7.2013.
Con ricorso depositato il 03/10/2023 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Domandava, inoltre, l'assegnazione a sé della casa coniugale ed il riconoscimento di un assegno mensile a carico della resistente per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 8.3.2024, si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma instando per il rigetto delle domande di assegnazione della casa coniugale e di contributo al mantenimento per il figlio.
Chiedeva, invece, darsi atto del diritto della medesima ad utilizzare in via esclusiva l'abitazione coniugale ovvero porsi a carico del ricorrente un contributo per il di lei mantenimento.
All'udienza del 10.4.2024 venivano sentite le parti e all'esito il Giudice Relatore pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Venivano respinte le istanze istruttorie delle parti e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza dell'8.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e discutevano oralmente la causa ed all'esito la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul mantenimento del figlio
È questione controversa fra le parti l'an ed il debeatur del contributo al mantenimento del figlio.
Il ricorrente ha, difatti, instato per il riconoscimento di un assegno a carico della per il CP_1 mantenimento del figlio di E. 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
la resistente, Per_2 per contro, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenendola infondata in ragione dell'acquisita indipendenza economica del ragazzo.
pagina 2 di 6 È documentale (cfr. doc. 20 attoreo), oltre che pacifico, che il figlio abbia intrapreso un Per_2 tirocinio retribuito nel mese di settembre 2023. Il ricorrente ha riferito all'ultima udienza che detto stage sta proseguendo.
È altrettanto documentale che il compenso percepito dal ragazzo sia pari ad E. 600 mensili (cfr. doc. 20 cit.).
Tenuto conto della natura dell'attività lavorativa svolta (tirocinio), della modesta entità dei compensi percepiti e della giovane età del ragazzo (22 anni da poco compiuti), il Collegio ritiene -come già valutato dal Giudice Relatore in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti- che non possa dirsi provata l'autosufficienza economica del figlio . Per_2
Seppur sia vero che lo stesso abbia interrotto gli studi della scuola superiore a seguito di ripetute bocciature, non può ritenersi provata una colpevole inerzia del ragazzo nel conseguimento dell'indipendenza economica, considerato che allo stato il medesimo sta svolgendo un'attività di tirocinio lavorativo retribuita.
Esclusa l'indipendenza economica del figlio , deve ora procedersi a valutare se Per_2 sussistano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente, intesa al riconoscimento di un contributo economico per il medesimo a carico della madre.
Ritiene il Collegio che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La situazione economica delle parti risulta sostanzialmente invariata rispetto a quella valutata al tempo dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Il ricorrente continua a prestare attività lavorativa alle dipendenze di e Controparte_2 nel 2023 ha percepito un reddito imponibile annuo di circa E. 26.000 oltre ad un premio di risultato di E. 2.524 (cfr. CU 2024). Continua a vivere nella casa coniugale, in comproprietà fra le parti, con il figlio (la circostanza è incontestata).
La resistente, invece, al tempo dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc si trovava ristretta in carcere in misura cautelare in relazione all'imputazione di gravi reati in danno del coniuge e del figlio e, per sua stessa dichiarazione, stava svolgendo attività lavorativa con guadagni di circa E. 150 al mese.
Allo stato, la stessa risulta condannata in primo grado alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 572 e 582 cp in danno dei familiari (marito e figlio), come da sentenza penale sub doc. attoreo dep. il 20.12.24, e, secondo quanto riferito all'ultima udienza dalla relativa difesa, è ancora in misura cautelare (arresti domiciliari).
A fronte delle circostanze esposte, tenuto conto del divario reddituale fra le parti, non ricorrono
-ad avviso del Collegio- i presupposti per porre a carico della un contributo economico a CP_1 favore del figlio , al cui mantenimento -ordinario e straordinario- dovrà dunque provvedere Per_2 interamente il ricorrente, vieppiù considerato il godimento della casa coniugale a quest'ultimo assegnata, come infra disposto.
La domanda del ricorrente dev'essere dunque respinta.
Sull'assegnazione della casa familiare
È incontestato che il figlio continui a vivere con il padre presso la casa coniugale. Per_2
Ne segue che dev'essere confermata l'assegnazione a favore del ricorrente della casa coniugale sita in Torino, via Nitti 40, con gli arredi ivi presenti, già disposta con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, perdurando lo stato di convivenza con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente.
pagina 3 di 6 Sull'assegno divorzile
La resistente ha instato per il riconoscimento di un assegno periodico in proprio favore da porsi a carico del A tale domanda si è opposto il ricorrente, ritenendone insussistenti i Parte_1 presupposti.
Giova premettere che l'assegno di mantenimento ex art. 156 cc e l'assegno divorzile hanno natura e presupposti differenti: il primo è inteso ad assicurare al coniuge più debole la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
il secondo, invece, ha una funzione composita, al contempo assistenziale e perequativo-compensativa, ed è inteso a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenuto conto delle aspettative professionali sacrificate.
Con la nota sentenza n. 18287 del 2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato in tema di assegno divorzile che “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile è, dunque, dovuto tanto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia adeguati mezzi economici e si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quanto nell'ipotesi in cui “il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (così cfr. Cass. Civ. n. 23583/2022; 24250/2021).
Con particolare riguardo alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, è stato più volte precisato che la differenza reddituale fra le parti “è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21234/2019; conf. Cass. Civ. 5603/2020; più di recente Cass. Civ. n. 10614/2023). È piuttosto indispensabile accertare, in termini rigorosi, la sussistenza di un nesso causale tra la sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. n. 10614/2023; Cass. Civ.
SU 18287/2018; Cass. Civ. n. 21234/2019; Cass. Civ. 38362/2021).
Nel caso di specie, non è provato che la resistente versi in una condizione di impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
La stessa ha allegato di aver sempre svolto attività lavorativa, seppur di natura precaria CP_1
(pag. 7 comparsa di costituzione) e nonostante la documentata riduzione al 50% della capacità lavorativa accertata nel 2016 (cfr. doc. 26). La stessa ha prestato attività lavorativa anche durante la detenzione carceraria.
Si ritiene, pertanto, che non sussistano i presupposti per il riconoscimento a favore della resistente di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale.
pagina 4 di 6 Non è provato poi -né invero tale circostanza è stata allegata- che la abbia sacrificato CP_1 aspettative professionali e reddituali personali per scelta condivisa con il coniuge.
Non sussistono, quindi, neppure i presupposti per il riconoscimento a favore della resistente di un assegno divorzile sotto il profilo compensativo-perequativo.
Per le ragioni esposte, la domanda della resistente è rigettata.
Sulle altre domande
In sede di precisazione delle conclusioni, la resistente ha instato, per l'ipotesi di assegnazione della casa coniugale alla controparte, nel riconoscimento di una somma pari al 50% del valore locatizio dell'immobile.
La domanda è infondata, atteso che del vantaggio economico di cui beneficia il ricorrente in ragione dell'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà fra i coniugi) si è già tenuto conto in sede di mantenimento del figlio , posto interamente a carico del Per_2 Parte_1
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata la reciproca soccombenza delle parti in punto mantenimento del figlio e assegno divorzile), le spese di lite si dichiarano compensate per la metà. La restante metà, come liquidata in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, è posta a carico della resistente in ragione del maggior grado di soccombenza, atteso l'accoglimento della domanda attorea di assegnazione della casa coniugale ed il rigetto della domanda della resistente di riconoscimento di una somma pari alla metà del relativo valore locatizio.
Le suddette spese sono liquidate, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E.
52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità della causa, dell'assenza di attività di assunzione probatoria e di memorie difensive conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui Parte_1 Controparte_1 estremi sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di provvedere alle incombenze di legge;
respinge la domanda del ricorrente in punto mantenimento del figlio;
Per_2 conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, via Nitti 40, con gli arredi ivi presenti, a favore di Parte_1 rigetta le domande formulate dalla resistente;
dichiara le spese di lite compensate per la metà; dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 [...] la restante metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi € 1.904 per Parte_1 compensi professionali, oltre E. 49 per anticipazione, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.3.2025
pagina 5 di 6 IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17194/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FAWZY Parte_1 C.F._1
AFAF, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PRESTI LAURA, Controparte_1 C.F._2 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza dell'8.1.2025
Per parte resistente come da verbale d'udienza dell'8.1.2025
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 I signori hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in GRUGLIASCO il 21/07/1990.
L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 87, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati due figli: (maggiorenne ed economicamente indipendente) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 17.7.2013, omologata dal Tribunale di Torino in data 29.7.2013.
Con ricorso depositato il 03/10/2023 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Domandava, inoltre, l'assegnazione a sé della casa coniugale ed il riconoscimento di un assegno mensile a carico della resistente per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 8.3.2024, si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma instando per il rigetto delle domande di assegnazione della casa coniugale e di contributo al mantenimento per il figlio.
Chiedeva, invece, darsi atto del diritto della medesima ad utilizzare in via esclusiva l'abitazione coniugale ovvero porsi a carico del ricorrente un contributo per il di lei mantenimento.
All'udienza del 10.4.2024 venivano sentite le parti e all'esito il Giudice Relatore pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Venivano respinte le istanze istruttorie delle parti e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza dell'8.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e discutevano oralmente la causa ed all'esito la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul mantenimento del figlio
È questione controversa fra le parti l'an ed il debeatur del contributo al mantenimento del figlio.
Il ricorrente ha, difatti, instato per il riconoscimento di un assegno a carico della per il CP_1 mantenimento del figlio di E. 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
la resistente, Per_2 per contro, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenendola infondata in ragione dell'acquisita indipendenza economica del ragazzo.
pagina 2 di 6 È documentale (cfr. doc. 20 attoreo), oltre che pacifico, che il figlio abbia intrapreso un Per_2 tirocinio retribuito nel mese di settembre 2023. Il ricorrente ha riferito all'ultima udienza che detto stage sta proseguendo.
È altrettanto documentale che il compenso percepito dal ragazzo sia pari ad E. 600 mensili (cfr. doc. 20 cit.).
Tenuto conto della natura dell'attività lavorativa svolta (tirocinio), della modesta entità dei compensi percepiti e della giovane età del ragazzo (22 anni da poco compiuti), il Collegio ritiene -come già valutato dal Giudice Relatore in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti- che non possa dirsi provata l'autosufficienza economica del figlio . Per_2
Seppur sia vero che lo stesso abbia interrotto gli studi della scuola superiore a seguito di ripetute bocciature, non può ritenersi provata una colpevole inerzia del ragazzo nel conseguimento dell'indipendenza economica, considerato che allo stato il medesimo sta svolgendo un'attività di tirocinio lavorativo retribuita.
Esclusa l'indipendenza economica del figlio , deve ora procedersi a valutare se Per_2 sussistano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente, intesa al riconoscimento di un contributo economico per il medesimo a carico della madre.
Ritiene il Collegio che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La situazione economica delle parti risulta sostanzialmente invariata rispetto a quella valutata al tempo dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Il ricorrente continua a prestare attività lavorativa alle dipendenze di e Controparte_2 nel 2023 ha percepito un reddito imponibile annuo di circa E. 26.000 oltre ad un premio di risultato di E. 2.524 (cfr. CU 2024). Continua a vivere nella casa coniugale, in comproprietà fra le parti, con il figlio (la circostanza è incontestata).
La resistente, invece, al tempo dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc si trovava ristretta in carcere in misura cautelare in relazione all'imputazione di gravi reati in danno del coniuge e del figlio e, per sua stessa dichiarazione, stava svolgendo attività lavorativa con guadagni di circa E. 150 al mese.
Allo stato, la stessa risulta condannata in primo grado alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 572 e 582 cp in danno dei familiari (marito e figlio), come da sentenza penale sub doc. attoreo dep. il 20.12.24, e, secondo quanto riferito all'ultima udienza dalla relativa difesa, è ancora in misura cautelare (arresti domiciliari).
A fronte delle circostanze esposte, tenuto conto del divario reddituale fra le parti, non ricorrono
-ad avviso del Collegio- i presupposti per porre a carico della un contributo economico a CP_1 favore del figlio , al cui mantenimento -ordinario e straordinario- dovrà dunque provvedere Per_2 interamente il ricorrente, vieppiù considerato il godimento della casa coniugale a quest'ultimo assegnata, come infra disposto.
La domanda del ricorrente dev'essere dunque respinta.
Sull'assegnazione della casa familiare
È incontestato che il figlio continui a vivere con il padre presso la casa coniugale. Per_2
Ne segue che dev'essere confermata l'assegnazione a favore del ricorrente della casa coniugale sita in Torino, via Nitti 40, con gli arredi ivi presenti, già disposta con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, perdurando lo stato di convivenza con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente.
pagina 3 di 6 Sull'assegno divorzile
La resistente ha instato per il riconoscimento di un assegno periodico in proprio favore da porsi a carico del A tale domanda si è opposto il ricorrente, ritenendone insussistenti i Parte_1 presupposti.
Giova premettere che l'assegno di mantenimento ex art. 156 cc e l'assegno divorzile hanno natura e presupposti differenti: il primo è inteso ad assicurare al coniuge più debole la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
il secondo, invece, ha una funzione composita, al contempo assistenziale e perequativo-compensativa, ed è inteso a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenuto conto delle aspettative professionali sacrificate.
Con la nota sentenza n. 18287 del 2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato in tema di assegno divorzile che “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile è, dunque, dovuto tanto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia adeguati mezzi economici e si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quanto nell'ipotesi in cui “il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (così cfr. Cass. Civ. n. 23583/2022; 24250/2021).
Con particolare riguardo alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, è stato più volte precisato che la differenza reddituale fra le parti “è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21234/2019; conf. Cass. Civ. 5603/2020; più di recente Cass. Civ. n. 10614/2023). È piuttosto indispensabile accertare, in termini rigorosi, la sussistenza di un nesso causale tra la sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. n. 10614/2023; Cass. Civ.
SU 18287/2018; Cass. Civ. n. 21234/2019; Cass. Civ. 38362/2021).
Nel caso di specie, non è provato che la resistente versi in una condizione di impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
La stessa ha allegato di aver sempre svolto attività lavorativa, seppur di natura precaria CP_1
(pag. 7 comparsa di costituzione) e nonostante la documentata riduzione al 50% della capacità lavorativa accertata nel 2016 (cfr. doc. 26). La stessa ha prestato attività lavorativa anche durante la detenzione carceraria.
Si ritiene, pertanto, che non sussistano i presupposti per il riconoscimento a favore della resistente di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale.
pagina 4 di 6 Non è provato poi -né invero tale circostanza è stata allegata- che la abbia sacrificato CP_1 aspettative professionali e reddituali personali per scelta condivisa con il coniuge.
Non sussistono, quindi, neppure i presupposti per il riconoscimento a favore della resistente di un assegno divorzile sotto il profilo compensativo-perequativo.
Per le ragioni esposte, la domanda della resistente è rigettata.
Sulle altre domande
In sede di precisazione delle conclusioni, la resistente ha instato, per l'ipotesi di assegnazione della casa coniugale alla controparte, nel riconoscimento di una somma pari al 50% del valore locatizio dell'immobile.
La domanda è infondata, atteso che del vantaggio economico di cui beneficia il ricorrente in ragione dell'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà fra i coniugi) si è già tenuto conto in sede di mantenimento del figlio , posto interamente a carico del Per_2 Parte_1
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata la reciproca soccombenza delle parti in punto mantenimento del figlio e assegno divorzile), le spese di lite si dichiarano compensate per la metà. La restante metà, come liquidata in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, è posta a carico della resistente in ragione del maggior grado di soccombenza, atteso l'accoglimento della domanda attorea di assegnazione della casa coniugale ed il rigetto della domanda della resistente di riconoscimento di una somma pari alla metà del relativo valore locatizio.
Le suddette spese sono liquidate, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E.
52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità della causa, dell'assenza di attività di assunzione probatoria e di memorie difensive conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui Parte_1 Controparte_1 estremi sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di provvedere alle incombenze di legge;
respinge la domanda del ricorrente in punto mantenimento del figlio;
Per_2 conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, via Nitti 40, con gli arredi ivi presenti, a favore di Parte_1 rigetta le domande formulate dalla resistente;
dichiara le spese di lite compensate per la metà; dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 [...] la restante metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi € 1.904 per Parte_1 compensi professionali, oltre E. 49 per anticipazione, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.3.2025
pagina 5 di 6 IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6