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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/07/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Emma Manzionna Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 920/2022 promossa da:
, in persona del sindaco pro tempore, (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. STEFANIA CAPOZZI, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA N. 10 a , presso il difensore, Parte_1 Appellante contro
Controparte_1 (C.F. ), (C.F. P.IVA_2 Controparte_2
) e (C.F. P.IVA_3 Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. MADDALENA ABRUSCI, elettivamente domiciliate in VIA P.IVA_4 N. ABRUSCI N. 84 ad ACQUAVIVA DELLE FONTI, presso il difensore,
nonchè
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. EDGARDO FRANCESCO LEO, elettivamente domiciliata in VIA ARGIRO N. 95 A BARI, presso il difensore, pagina 1 di 11 Appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 1933/2022 del 18.5.2022 il Tribunale di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunziandosi sulle domande delle Parte_2
e , di e di con atto di citazione
[...] Parte_3 Controparte_2 Controparte_1 del 20.03.22013, proposte nei confronti del e dell' , Parte_1 Controparte_3 1) rigettava tutte le eccezioni sollevate dal 2) dichiarava l'esclusiva Parte_1 responsabilità del in ordine ai danni patrimoniali subiti dalle aziende attrici Parte_1 nel periodo oggetto di causa e, per l'effetto, condannava il al risarcimento Parte_1 in favore dell' : della somma di Parte_4 euro 105.296,95, dell' della somma di euro Controparte_2 63.453,25 e dell' (classe 1969) della somma di euro Controparte_1 6.215,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 2013, calcolando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata;
3) rigettava nel resto le domande attoree;
4) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, comprese quelle di C.T.U., del procedimento n. 400/2012 R.G. Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti;
5) compensava le spese del giudizio nella misura di 1/4 nei rapporti tra le aziende attrici ed il e Parte_1 condannava quest'ultimo a rifondere la restante parte in favore delle aziende attrici, liquidata in euro 10.072,50 per compensi ed in euro 515,54 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
6) compensa integralmente le spese del giudizio nei rapporti tra le aziende attrici ed Controparte_3 Con atto di citazione notificato il 17.6.2022 proponeva appello il chiedendo, Parte_1 in riforma dell'impugnata sentenza alla Corte: 1) in via pregiudiziale e cautelare, ci sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2) in via principale, nel merito, di accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1933/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile, nel giudizio recante R.G. 91000254/2013, depositata in cancelleria in data 18.05.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure così riportate: a)- in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ed ordinarne l'estromissione dal giudizio;
b)- rigettare ogni domanda di Parte_1 parte attrice perché infondata in fatto e in diritto;
c)- in caso di accoglimento della domanda e di ritenuta sussistenza della solidarietà passiva verso gli attori tra il e la soc. Parte_1 AQP S.p.a., ritenere e dichiarare che quest'ultima società è tenuta a rimborsare all'Ente locale quanto eventualmente tenuto a pagare e, per l'effetto, di disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA e/o oneri come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 11 In via istruttoria chiedeva l'ammissione e/o la rinnovazione della CTU per le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello.
Con comparsa di costituzione del 29.9.2022, depositata lo stesso giorno, si costituiva l'
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto manifestamente inammissibile ed infondato in CP_3 fatto ed in diritto, se non limitatamente alla determinazione, quantificazione e stima dei danni reclamati ma non provati, se non ipoteticamente, dalle parti danneggiate in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.10.2022, depositata lo stesso giorno si costituivano le aziende appellate, chiedendo il rigetto dell'appello e della richiesta di sospensiva, con Parte_2 conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 30.11.2022 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è, ad avviso della Corte fondato e deve essere accolto, con le conseguenze in materia di spese.
Va in primis considerato che incontroversa deve ritenersi l'origine dei danni lamentati ed accertati, quali derivanti dalla tracimazione delle acque reflue dal depuratore gestito dall'AQP, reflui che risultano aver invaso i fondi di proprietà o condotti dalle ditte attrici, cagionando i conseguenti riflessi dannosi. Tanto è difatti emerso inequivocabilmente dagli accertamenti della ctu espletata in sede di Atp, che qui deve intendersi richiamata nelle correlate constatazioni e considerazioni. Le questioni sulle quali si controverte nella specie, sono afferenti l'addebito di responsabilità e l'individuazione della posizione di custodia, e dei relativi obblighi di vigilanza ed in particolare di intervento e manutenzione, volti ad ovviare a quanto verificatosi nell'occorso, ed in quanto originatosi dall'impianto di depurazione in atti indicato. In prime cure la responsabilità è stata addebitata al sulla scorta della constatata posizione di Pt_1 titolare dell'impianto de quo. E' stata esclusa la imputabilità dell'occorso all'AQP, ritenendo esser l'accaduto addebitabile alle deficienze strutturali dell'impianto ed opere esistenti, ed al mancato completamento delle opere necessarie alla canalizzazione delle acque depurate, alle quali avrebbe dovuto porre rimedio l'Ente proprietario, . Parte_1
Il ha contestato tali conclusioni ed argomentazioni, rilevando essere l'AQP gestore Pt_1 dell'impianto, e dovendo i relativi obblighi, anche in termini di realizzazione di nuove opere ed impianti, gravare sul medesimo, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, e consegnatario dell'impianto de quo, rilevando peraltro che l'AQP aveva presentato apposito progetto di ampliamento dei campi di spandimento, non avendovi dato seguito ed esecuzione. Va quindi affrontata la questione dell'addebito e riparto di responsabilità per quanto occorso. pagina 3 di 11 L'AQP deduce al riguardo esservi un travisamento nella versione data dall'appellante posto Pt_1 che il medesimo ha fondato le proprie asserzioni su una prospettazione degli effetti della convenzione inter partes, per la quale l'AQP avrebbe assunto la posizione di custode per ogni aspetto del rapporto. Si sostiene doversi invece circoscrivere la responsabilità dell'AQP, per quanto previsto negli obblighi assunti in convenzione, e riferiti solo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, non dovendo quindi la società essere onerata dell'esecuzione di opere strutturali, e di ulteriori obbligazioni a carico, ed assunte dal Pt_1
In sostanza si asserisce che il contratto di gestione de quo, non aveva fatto venir meno gli obblighi di custodia in capo al , proprietario dell'impianto di depurazione. Parte_1
In particolare si ricollega l'addebito di responsabilità del alla incapacità ed inadeguatezza Pt_1 strutturale degli impianti, già riscontrabile all'epoca dell'assegnazione in gestione, e come risultante dal verbale di consegna;
alla illegittima/illecita immissione delle acque meteoriche in fogna nera, convogliate all'impianto di depurazione;
al mancato avvio degli impianti di depurazione industriale, di competenza del ed ancora sostenendo avere il impedito all'AQP, e per il tramite Pt_1 Pt_1 della Autorità ID IE (con l'opposizione del , di completare le Controparte_4 opere del collettore di collegamento, già programmate e necessarie al recapito nella Lama San Giorgio delle acque reflue trattate dall'impianto di depurazione;
sostenendo essere tali problematiche e questioni, non imputabili al gestore ed al difetto di attività ed iniziative del medesimo. Sostiene quindi l'AQP di esser obbligato ad interventi manutentivi, ma non a dar corso ad opere volte a porre rimedio a deficit strutturali, o al completamento di impianti non idoneamente realizzati, come quello di specie, che risultava ab initio -ed alla data dell'affidamento in gestione- esser strutturalmente insufficiente, e finanche utilizzato per finalità estranee alla gestione dei reflui -con convogliamento di acque bianche, residui caseari e immissioni reflui industriali-. Evidenzia anche che il era peraltro bene e pienamente consapevole di tali problematiche, oltre Pt_1 ad essere costantemente aggiornato sulla situazione dell'impianto. Dovendo quindi, viste le questioni al riguardo poste e deduzioni articolate, procedere a verificare la posizione ed obblighi di custodia gravanti su ciascuna delle parti -Comune ed AQP-, di intervento e gestione delle problematiche che hanno dato origine ai danni di specie, va considerato che, secondo quanto rilevato dal Ctu dell'Atp, e non oggetto di specifiche contestazioni, i fenomeni che hanno comportato i danni alla ditta attorea, sono dovuti alla “tracimazione di notevoli quantità di acque reflue non correttamente depurate dalle vasche di contenimento dell'impianto di depurazione di
[...]
” che ha “determinato un inquinamento della falda freatica (fonte idrica dell'irrigazione) nei Parte_1 terreni circostanti ad esso”, con invasione dei fondi degli attori. Quanto alle cause della tracimazione, il Ctu ha considerato che “nel presidio depurativo di Parte_1
confluiscono regolarmente acque meteoriche che riducono l'efficienza depurativa in relazione
[...] alle maggiori portate affluenti'. E' stato anche affermato che nell'impianto confluiscono abusivamente anche reflui industriali ed artigianali, che comportano un aggravio per l'attività di smaltimento dell'impianto di depurazione, pagina 4 di 11 risultando quindi tale struttura esser inadeguata e sottodimensionata rispetto alle capacità di smaltimento del carico ricevuto, e per essere sovraccaricata dalle acque e reflui innanzi indicati, con stima del sottodimensionamento nella percentuale del 318%. Assume, ai fini delle valutazioni del caso, rilevanza la verifica degli specifici obblighi assunti dall'AQP in sede di affidamento dell'impianto e di quelli sullo stesso gravanti ex lege, e sulla scorta delle convenzioni per la gestione dei servizi affidati, dovendosi quindi verificare se delle problematiche constatate dovesse farsi carico il medesimo, in quanto assuntore della gestione, oppure se, in quanto pregresse -come rilevabile d espressa ricognizione- rispetto all'affidamento in gestione, dovessero esser risolte dall'Ente affidante (il in quanto vizi già presenti, e quindi non Pt_1 imputabili all'AQP. Va considerato che, anche se indubitabilmente il sovraccarico del depuratore, è imputabile al convogliamento delle acque meteoriche ed a reflui originati da attività artigianale-industriale, e pur dovendosi ritenere tale sovraccarico il principale problema della indotta inefficienza dell'impianto di smaltimento, tanto non incide sulla individuata responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'AQP, visti i compiti allo stesso affidati in conseguenza dell'assegnata gestione, e per quanto in generale previsto dalla normativa e convenzioni di riferimento. Tanto perché tali compiti includono, ed includevano, anche la realizzazione di ampliamenti o nuovi impianti che potessero far fronte alla situazione, e che sono stati oggetto di progettazione e richiesta da parte dell' pur non ancora evasa, ma tanto non potendo incidere sulla posizione dei terzi CP_5 danneggiati, e sulla imputabilità della relativa responsabilità per gli obblighi di gestione/custodia. Essendo peraltro stata affidata all'AQP la gestione dell'impianto di depurazione, ed essendo il medesimo tenuto ad eseguire i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria, e ad assicurarne il perfetto funzionamento, va anche considerato che l'AQP ben era a conoscenza dell'insufficienza/inadeguatezza dello stesso, e che tanto avrebbe dovuto comportare i relativi lavori di adeguamento/ampliamento dell'impianto al fine di evitare le tracimazioni dei reflui, nel relativo smaltimento. Tanto non è avvenuto, e sull'AQP, che risulta esser comunque gravato dall'obbligo di custodia, grava la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dall'impianto. Deve esser anche rilevato che, anche se nel verbale di consegna dell'impianto de quo -del 31/7/2007-, intervenuto tra ed AQP, vi è stata la “ricognizione ed il riconoscimento” della inadeguatezza Pt_1 della struttura e della mancata attuazione ed avvio anche di ulteriori opere (per smaltimento acque meteoriche reflui industriali caseari, ciò non vale ad escludere l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. del secondo ente, rispetto ai terzi danneggiati, potendosi al più le relative questioni, valutare nei rapporti interni tra ed AQP, con riferimento alle rilevate mancanze progettuali e strutturali Pt_1 dell'opera consegnata in gestione all' . CP_3
Anche la dedotta posizione di garanzia e manleva, asseritamente assunta dal -per la qualità e Pt_1 quantità di immissioni illegittime- e gli impegni formalmente assunti dal incluso quello di Pt_1
pagina 5 di 11 intervenire per impedire il perpetrarsi dei predetti scarichi, assumono al più rilevanza nei rapporti tra i due Enti, non incidendo sulla valutazione ex art. 2051 c.c., richiesta nella specie. Gli obblighi assunti dall'AQP -ex lege e sulla scorta della Convenzione ATO-, comportano l'affidamento della gestione, e l'obbligo di dar corso a tutte le attività per mantenere in efficienza gli impianti, e quindi non solo di interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma anche sostitutivi, di adeguamento, ampliamento, innovazione, derivanti dalle relative previsioni. Quanto dedotto dall'AQP, a sostegno della asserita inimputabilità della responsabilità, per palese insufficienza e l'inadeguatezza tecnica e progettuale degli impianti, non può esser condiviso, in quanto fondato sull'assunto secondo il quale l'AQP, quale affidatario della gestione, non poteva procedere di sua iniziativa ad alcun intervento, incluso l'ampliamento o la sostituzione dell'impianto. Tale assunto è smentito oltre che dalle previsioni normative e della convenzione, anche dalla ulteriore documentazione in atti, dalla quale si desume che è stato il medesimo AQP, ad intraprendere apposite iniziative, al fine di poter adeguare l'impianto gestito alle esigenze emerse nel corso della gestione. L'AQP ha presentato il progetto per l'ampliamento dei campi di spandimento (finalizzato ad ovviare al sottodimensionamento dell'impianto), peraltro anche approvato dal Comune appellante (come da delibera della Giunta Municipale n. 140/2014). Se pur deve constatarsi che l'AQP deve comunque sottoporre all'Ente proprietario, ed agli ulteriori Enti competenti a decidere, la documentazione concernente le opere per porre rimedio al sottodimensionamento, non potendo agire autonomamente, tanto comporta vieppiù la conferma di quanto sopra rilevato, sull'obbligo individuabile in capo all'AQP, di procedere ai relativi lavori, innovazioni, adattamenti, che quindi non sono attribuibili ad altri Enti (che devono occuparsi di singole fasi del relativo iter amministrativo). Quel che comunque rileva per la decisone è che la responsabilità per l'occorso va ravvisata in capo all'AQP, e tanto in considerazione e conseguenza del portato e degli effetti delle richiamate disposizioni legislative e della convenzione inter partes, dovendo quindi ed in definitiva ritenersi che l'AQP debba rispondere per quanto previsto ex art. 2051 c.c., in quanto custode dell' impianto, dal quale ha avuto origine la tracimazione dei reflui che hanno invaso la proprietà degli attori. Le considerazioni che precedono trovano conferma nei più recenti arresti giurisprudenziali, che hanno valutato la questione del riparto di responsabilità tra gli Enti di specie. In particolare, va considerato quanto affermato dalla S.C., con la pronuncia (sez. III) n. 8888/2020, confermata dalla più recente n. 33122/2024. Tale ultima decisione ha ribadito (rispetto alla precedente pronuncia n. 8888/2020) che è ravvisabile in capo all' l'obbligo di risarcire i terzi per i danni causati dall'attività svolta, Controparte_3
“poiché deve provvedere, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938 e nei comuni serviti, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria”, avendone la gestione, e “l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità a quelle connessa e di risarcire i terzi, ex art. 2051 c.c., dei danni causati dall'attività svolta”. pagina 6 di 11 Tanto perché l'AQP è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall' , anche “i lavori di CP_3 riparazione straordinaria degli impianti”, e di rinnovazione dei medesimi. L'AQP deve quindi rispondere, in caso di cattivo funzionamento, secondo il criterio di imputazione stabilito dall' art. 2051 c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno, essendo “titolare quindi di una signoria di fatto sulla cosa, quand'anche condivisa con il proprietario, idonea a fondare la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta.” L'affidamento in gestione, così come disposto nel caso di specie, ha pertanto comportato un trasferimento totale del potere di fatto sull'impianto de quo, che impone all'affidatario di adempiere anche all'obbligo di vigilanza. Va peraltro rilevato che la fattispecie oggetto della controversia poi sfociata nel giudizio di Cassazione conclusosi con la sentenza n. 8888/2020, concerneva il caso di un privato che aveva agito proprio per il risarcimento del danno provocato dalla tracimazione delle acque reflue. La S.C. ha dato nella specie rilievo anche alla convenzione stipulata dall'Ente in questione con il interessato, con la quale era stata affidata al primo la gestione del servizio idrico integrato, Pt_1 ponendo a suo carico il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla normativa vigente in tema di sicurezza. Deve ancora esser posto in rilievo che la S.C. ha, nella specie, ritenuto la fondatezza dei motivi di doglianza esplicitati nelle difese del che aveva dedotto non essere configurabile neppure la Pt_1 posizione di co-custode, e per non esser ravvisabile alcun potere di fatto sulla gestione della res in questione. Si è al riguardo evidenziato, essere tale potere stato trasferito all'AQP già con il RdL n. 1464/1938. Ed in particolare che l'art. 3 di tale normativa, prevedeva proprio che l'allora provvedesse alla CP_6 costruzione, all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento. E' stato inoltre precisato che la suddetta disciplina è stata anche oggetto di conferma dal D.Lgs. 141/1999, e con l'art. 2 comma I°, oltre che dal relativo richiamo nelle convenzioni stipulate tra Comuni ed , con previsione di apposito obbligo di manleva da ogni responsabilità, Controparte_3
e per la gestione del Servizio Idrico Integrato. La Cassazione ha difatti considerato in generale che “il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa, può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato" (in termini Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017, e conforme Cass., Sez. 2, n. 15096 del 17/6/2013). A quanto innanzi si è fatto conseguire che “l'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito - ex lege e convenzionalmente - all escludesse il potere co-custodiale del ” CP_3 Pt_1
pagina 7 di 11 E tanto sulla scorta di quanto desumibile ex lege, -RDL n. 1464/1938 già richiamato. Nell'ambito di tali previsioni, va anche ricompreso il rapporto concernente l'affidamento in gestione del depuratore di specie. Ed ancora si è anche tenuto in considerazione che la suddetta normativa -applicabile anche all'AqP s.p.a., che è succeduto all' prevede espressamente che, in caso di affidamento anche della CP_6 gestione degli impianti di smaltimento dei reflui, "l'Ente provvede (alla costruzione), all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento, in base alle norme vigenti per l' , intendendosi ad ogni Controparte_3 effetto che tutte le disposizioni riguardanti l' ” che pertanto “sono estese, in quanto Controparte_3 applicabili, alla gestione delle fognature" (cfr. art. 3 del suddetto RDL). Deve inoltre essere rilevato -come anche da pronuncia n. 8888/2020 della S.C.- che l'art. 8, comma 1 del medesimo RDL, sancisce che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo mediante prelevamenti dai fondi di riserva di cui all'art. 6". La norma de qua deve ritenersi tutt'ora in vigore, per non essere la disciplina del RDL 1464/1938, stata abrogata dalla Legge n. 319/1976, e dalla Legge n. 141/1999 che ha trasformato l' CP_3
da Ente in una s.p.a., mantenendo comunque invariate le competenze già attribuite ex lege.
[...]
E' la stessa S.C. che ha pertanto ritenuto, anche in altre e diverse -rispetto alla ultima menzionata- pronunce, che "L'Ente Autonomo è tenuto, in forza del R.D.L. 2 agosto Controparte_7
1938, n. 1464, ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento”, (Cass., n. 14143/2011). Può pertanto essere configurato in capo all'affidatario del servizio di gestione di specie, e quindi all'AQP s.p.a., l'obbligo di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative tecniche in materia di sicurezza. E' proprio in forza di tale iter argomentativo, richiami normativi, e conclusioni tratte dalla S.C. al riguardo, che può affermarsi che la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate all'AQP grava esclusivamente sulla detta società, essendo configurabile l'obbligo di manleva degli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del Servizio idrico integrato. Discendendo tali obblighi dalla legge -e per quanto in precedenza chiarito-, oltre che per convenzione, deve ritenersi che all'affidamento della manutenzione, verifica controllo anche dell'esercizio del servizio, debba conseguire il corrispondente obbligo di custodia, che include anche tutti gli interventi necessari affichè gli impianti relativi non arrechino danni a terzi. Tanto comporta l'esclusione della configurabilità degli obblighi di custodia del sull'impianto, Pt_1 atteso che il rapporto materiale di verifica e controllo è da individuarsi esclusivamente, ed in forza delle disposizioni sopra richiamate, in capo all'AQP s.p.a., che risulta pertanto averne il pieno governo, non potendosi per l'effetto ritenere neppure la responsabilità solidale del Pt_1
pagina 8 di 11 Occorre peraltro considerare che l'orientamento assunto dalla S.C. (sempre con la pronuncia n. 8888/2020) risulta essere finanche tranchant rispetto a qualsivoglia possibilità di configurare una ipotesi anche di corresponsabilità in capo al proprietario dell'impianto. Ed infatti occorre rilevare che il Supremo Collegio ha anche precisato che “a nulla rileva la eventuale consapevolezza del dello stato di abbandono in cui versava il collettore gestito Pt_1 dall , non avendone un potere gestorio”, ritenendo che “la responsabilità del custode CP_3 danneggiante non ripone tanto su un giudizio di comportamento non conforme alle generali regole cautelari di condotta, e pertanto - per andare esente da responsabilità - è necessario che il custode fornisca prova di un fattore interruttivo del nesso eziologico, di tipo oggettivo, tra la res in custodia ed il danno, ossia di un evento che integri gli estremi del fortuito”. Ergo risulta esser del tutto irrilevante la circostanza che il sia stato messo, o fosse al corrente Pt_1 delle questioni, come si deduce essere avvenuto nella specie, posto che -sempre per quanto affermato dalla S.C.- “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.” Va evidenziato, ai fini delle valutazioni relative al caso di specie, che dalla S.C. è stata ritenuta l'irrilevanza della “pregressa condizione del collettore o i suoi vizi strutturali, poichè l'obbligo di adeguare l'opera competeva, comunque, all'Acquedotto tenuto ad eseguire tutti i lavori, anche di rinnovazione e di riparazione straordinaria, ai sensi del R.D.L. n. 1464 del 1938, art. 8”; sono peraltro state, dalla S.C., richiamate al riguardo ulteriori sentenze della medesima Corte (Cass., Sez. 1, sentenza n. 3248 del 16/4/1997; in senso conforme, Cass., Sez. 3, sentenza n. 19773 del 23/12/2003), nelle quali si è affermato che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo (...)" e che "Il concessionario di un'opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera solo ove egli sia tenuto - per legge o per contratto - ad eseguire tutti i lavori di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera.”. Ed ancora sono state richiamate, in quanto attinenti a fattispecie analoghe, ulteriori pronunce (Cass., Sez. 3, sentenza n. 19773 del 23/12/2003; in senso conforme, vedasi Cass. Sez. 1, sentenza n. 14143 del 27/6/2011), secondo le quali, "Posto che l'Ente autonomo per l' pugliese è tenuto per CP_3 legge (R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464) ad eseguire, nei comuni serviti dall stesso, i lavori CP_3 di riparazione straordinaria degli impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051 c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno".
pagina 9 di 11 Quanto innanzi evidenziato, porta a ritenere che il dopo la consegna Parte_1 dell'impianto, non poteva compiere alcun intervento manutentivo né sul depuratore né sui campi di spandimento, che erano nella totale disponibilità e possesso dell'Ente Gestore, unico soggetto nelle condizioni di fatto e giuridicamente legittimato -in forza della Convenzione d adempiere agli Pt_5 obblighi di manutenzione e vigilanza dalla cui omissione può derivare l'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c. Il rapporto di custodia che si presume in caso di titolarità dominicale della res, viene quindi meno - come nella specie è venuto-, in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato (così, Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017; in senso conforme, Cass., Sez. 2, n. 15096 del 17.06.2013; Sez. 3, sentenza n. 24530 del 20.11.2009). L'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito -sia per legge, sia per convenzione- all'AQP esclude, come già sopra rilevato, qualsivoglia potere co-custodiale del Pt_1 Parte Va al riguardo rilevato che, per quanto previsto dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato -del 30/9/2002-, l'Ente locale mantiene sì formalmente la proprietà degli impianti, ma - per quanto previsto all'art. 5 commi 3 e 4, “[…] 3. Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo…... Il Gestore terrà sollevati e indenni il Commissario, l'Autorità d'ambito e gli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del S.I.I. …”. E' peraltro espressamente previsto che i lavori di manutenzione e la realizzazione di nuove opere e impianti siano posti a carico di AQP S.p.A. Deve quindi ritenersi che, dal momento della consegna dell'impianto di depurazione de quo -con verbale del 31/7/2007-, l'AQP è stato costituito gestore, dovendo ritenersi responsabile per tutto quanto connesso alla gestione, e dovendo esser considerato, in quanto nella totale disponibilità e possesso dell'impianto de quo, unico soggetto giuridicamente e di fatto legittimato -in forza della richiamata Convenzione- ad adempiere agli obblighi di manutenzione e vigilanza dalla cui omissione può derivare l'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c. L' AQP S.p.A. deve pertanto ritenersi l'unica titolare dal lato passivo in relazione alle richieste di risarcimento danni derivanti dall'impianto di depurazione e dei connessi campi di spandimento. La sentenza impugnata, dovrà quindi essere riformata, e, dovendo essere esclusa la responsabilità del
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del Pt_1
D.M. n. 55/2014, così come recentemente modificato dal D.M. N. 147/2022, con applicazione dello scaglione da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00 e compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisionale, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
con atto di citazione notificato il 17.6.2022 nei confronti di
[...] [...]
di e di e Controparte_8 Controparte_2 Controparte_1 pagina 10 di 11 dell' avverso la sentenza n.1933/2022 del Tribunale di Bari, ogni diversa Controparte_3 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta le domande;
2) Condanna l'A.Q.P. spa e le Controparte_8 Parte_3
di e di , in solido tra loro ed in favore
[...] Controparte_2 Controparte_1 del alle spese e competenze di lite che liquida, quanto al primo Parte_1 grado, in € 7.052,00 per compensi, e, quanto al presente grado di appello, in € 1.165,50 per spese ed € 7.160,00 per compensi, oltre r.s.g. i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 7.6.2025.
Il Presidente Dott.ssa Emma MANZIONNA Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Emma Manzionna Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 920/2022 promossa da:
, in persona del sindaco pro tempore, (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. STEFANIA CAPOZZI, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA N. 10 a , presso il difensore, Parte_1 Appellante contro
Controparte_1 (C.F. ), (C.F. P.IVA_2 Controparte_2
) e (C.F. P.IVA_3 Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. MADDALENA ABRUSCI, elettivamente domiciliate in VIA P.IVA_4 N. ABRUSCI N. 84 ad ACQUAVIVA DELLE FONTI, presso il difensore,
nonchè
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. EDGARDO FRANCESCO LEO, elettivamente domiciliata in VIA ARGIRO N. 95 A BARI, presso il difensore, pagina 1 di 11 Appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 1933/2022 del 18.5.2022 il Tribunale di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunziandosi sulle domande delle Parte_2
e , di e di con atto di citazione
[...] Parte_3 Controparte_2 Controparte_1 del 20.03.22013, proposte nei confronti del e dell' , Parte_1 Controparte_3 1) rigettava tutte le eccezioni sollevate dal 2) dichiarava l'esclusiva Parte_1 responsabilità del in ordine ai danni patrimoniali subiti dalle aziende attrici Parte_1 nel periodo oggetto di causa e, per l'effetto, condannava il al risarcimento Parte_1 in favore dell' : della somma di Parte_4 euro 105.296,95, dell' della somma di euro Controparte_2 63.453,25 e dell' (classe 1969) della somma di euro Controparte_1 6.215,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 2013, calcolando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata;
3) rigettava nel resto le domande attoree;
4) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, comprese quelle di C.T.U., del procedimento n. 400/2012 R.G. Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti;
5) compensava le spese del giudizio nella misura di 1/4 nei rapporti tra le aziende attrici ed il e Parte_1 condannava quest'ultimo a rifondere la restante parte in favore delle aziende attrici, liquidata in euro 10.072,50 per compensi ed in euro 515,54 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
6) compensa integralmente le spese del giudizio nei rapporti tra le aziende attrici ed Controparte_3 Con atto di citazione notificato il 17.6.2022 proponeva appello il chiedendo, Parte_1 in riforma dell'impugnata sentenza alla Corte: 1) in via pregiudiziale e cautelare, ci sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2) in via principale, nel merito, di accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1933/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile, nel giudizio recante R.G. 91000254/2013, depositata in cancelleria in data 18.05.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure così riportate: a)- in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ed ordinarne l'estromissione dal giudizio;
b)- rigettare ogni domanda di Parte_1 parte attrice perché infondata in fatto e in diritto;
c)- in caso di accoglimento della domanda e di ritenuta sussistenza della solidarietà passiva verso gli attori tra il e la soc. Parte_1 AQP S.p.a., ritenere e dichiarare che quest'ultima società è tenuta a rimborsare all'Ente locale quanto eventualmente tenuto a pagare e, per l'effetto, di disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA e/o oneri come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 11 In via istruttoria chiedeva l'ammissione e/o la rinnovazione della CTU per le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello.
Con comparsa di costituzione del 29.9.2022, depositata lo stesso giorno, si costituiva l'
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto manifestamente inammissibile ed infondato in CP_3 fatto ed in diritto, se non limitatamente alla determinazione, quantificazione e stima dei danni reclamati ma non provati, se non ipoteticamente, dalle parti danneggiate in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.10.2022, depositata lo stesso giorno si costituivano le aziende appellate, chiedendo il rigetto dell'appello e della richiesta di sospensiva, con Parte_2 conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 30.11.2022 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è, ad avviso della Corte fondato e deve essere accolto, con le conseguenze in materia di spese.
Va in primis considerato che incontroversa deve ritenersi l'origine dei danni lamentati ed accertati, quali derivanti dalla tracimazione delle acque reflue dal depuratore gestito dall'AQP, reflui che risultano aver invaso i fondi di proprietà o condotti dalle ditte attrici, cagionando i conseguenti riflessi dannosi. Tanto è difatti emerso inequivocabilmente dagli accertamenti della ctu espletata in sede di Atp, che qui deve intendersi richiamata nelle correlate constatazioni e considerazioni. Le questioni sulle quali si controverte nella specie, sono afferenti l'addebito di responsabilità e l'individuazione della posizione di custodia, e dei relativi obblighi di vigilanza ed in particolare di intervento e manutenzione, volti ad ovviare a quanto verificatosi nell'occorso, ed in quanto originatosi dall'impianto di depurazione in atti indicato. In prime cure la responsabilità è stata addebitata al sulla scorta della constatata posizione di Pt_1 titolare dell'impianto de quo. E' stata esclusa la imputabilità dell'occorso all'AQP, ritenendo esser l'accaduto addebitabile alle deficienze strutturali dell'impianto ed opere esistenti, ed al mancato completamento delle opere necessarie alla canalizzazione delle acque depurate, alle quali avrebbe dovuto porre rimedio l'Ente proprietario, . Parte_1
Il ha contestato tali conclusioni ed argomentazioni, rilevando essere l'AQP gestore Pt_1 dell'impianto, e dovendo i relativi obblighi, anche in termini di realizzazione di nuove opere ed impianti, gravare sul medesimo, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, e consegnatario dell'impianto de quo, rilevando peraltro che l'AQP aveva presentato apposito progetto di ampliamento dei campi di spandimento, non avendovi dato seguito ed esecuzione. Va quindi affrontata la questione dell'addebito e riparto di responsabilità per quanto occorso. pagina 3 di 11 L'AQP deduce al riguardo esservi un travisamento nella versione data dall'appellante posto Pt_1 che il medesimo ha fondato le proprie asserzioni su una prospettazione degli effetti della convenzione inter partes, per la quale l'AQP avrebbe assunto la posizione di custode per ogni aspetto del rapporto. Si sostiene doversi invece circoscrivere la responsabilità dell'AQP, per quanto previsto negli obblighi assunti in convenzione, e riferiti solo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, non dovendo quindi la società essere onerata dell'esecuzione di opere strutturali, e di ulteriori obbligazioni a carico, ed assunte dal Pt_1
In sostanza si asserisce che il contratto di gestione de quo, non aveva fatto venir meno gli obblighi di custodia in capo al , proprietario dell'impianto di depurazione. Parte_1
In particolare si ricollega l'addebito di responsabilità del alla incapacità ed inadeguatezza Pt_1 strutturale degli impianti, già riscontrabile all'epoca dell'assegnazione in gestione, e come risultante dal verbale di consegna;
alla illegittima/illecita immissione delle acque meteoriche in fogna nera, convogliate all'impianto di depurazione;
al mancato avvio degli impianti di depurazione industriale, di competenza del ed ancora sostenendo avere il impedito all'AQP, e per il tramite Pt_1 Pt_1 della Autorità ID IE (con l'opposizione del , di completare le Controparte_4 opere del collettore di collegamento, già programmate e necessarie al recapito nella Lama San Giorgio delle acque reflue trattate dall'impianto di depurazione;
sostenendo essere tali problematiche e questioni, non imputabili al gestore ed al difetto di attività ed iniziative del medesimo. Sostiene quindi l'AQP di esser obbligato ad interventi manutentivi, ma non a dar corso ad opere volte a porre rimedio a deficit strutturali, o al completamento di impianti non idoneamente realizzati, come quello di specie, che risultava ab initio -ed alla data dell'affidamento in gestione- esser strutturalmente insufficiente, e finanche utilizzato per finalità estranee alla gestione dei reflui -con convogliamento di acque bianche, residui caseari e immissioni reflui industriali-. Evidenzia anche che il era peraltro bene e pienamente consapevole di tali problematiche, oltre Pt_1 ad essere costantemente aggiornato sulla situazione dell'impianto. Dovendo quindi, viste le questioni al riguardo poste e deduzioni articolate, procedere a verificare la posizione ed obblighi di custodia gravanti su ciascuna delle parti -Comune ed AQP-, di intervento e gestione delle problematiche che hanno dato origine ai danni di specie, va considerato che, secondo quanto rilevato dal Ctu dell'Atp, e non oggetto di specifiche contestazioni, i fenomeni che hanno comportato i danni alla ditta attorea, sono dovuti alla “tracimazione di notevoli quantità di acque reflue non correttamente depurate dalle vasche di contenimento dell'impianto di depurazione di
[...]
” che ha “determinato un inquinamento della falda freatica (fonte idrica dell'irrigazione) nei Parte_1 terreni circostanti ad esso”, con invasione dei fondi degli attori. Quanto alle cause della tracimazione, il Ctu ha considerato che “nel presidio depurativo di Parte_1
confluiscono regolarmente acque meteoriche che riducono l'efficienza depurativa in relazione
[...] alle maggiori portate affluenti'. E' stato anche affermato che nell'impianto confluiscono abusivamente anche reflui industriali ed artigianali, che comportano un aggravio per l'attività di smaltimento dell'impianto di depurazione, pagina 4 di 11 risultando quindi tale struttura esser inadeguata e sottodimensionata rispetto alle capacità di smaltimento del carico ricevuto, e per essere sovraccaricata dalle acque e reflui innanzi indicati, con stima del sottodimensionamento nella percentuale del 318%. Assume, ai fini delle valutazioni del caso, rilevanza la verifica degli specifici obblighi assunti dall'AQP in sede di affidamento dell'impianto e di quelli sullo stesso gravanti ex lege, e sulla scorta delle convenzioni per la gestione dei servizi affidati, dovendosi quindi verificare se delle problematiche constatate dovesse farsi carico il medesimo, in quanto assuntore della gestione, oppure se, in quanto pregresse -come rilevabile d espressa ricognizione- rispetto all'affidamento in gestione, dovessero esser risolte dall'Ente affidante (il in quanto vizi già presenti, e quindi non Pt_1 imputabili all'AQP. Va considerato che, anche se indubitabilmente il sovraccarico del depuratore, è imputabile al convogliamento delle acque meteoriche ed a reflui originati da attività artigianale-industriale, e pur dovendosi ritenere tale sovraccarico il principale problema della indotta inefficienza dell'impianto di smaltimento, tanto non incide sulla individuata responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'AQP, visti i compiti allo stesso affidati in conseguenza dell'assegnata gestione, e per quanto in generale previsto dalla normativa e convenzioni di riferimento. Tanto perché tali compiti includono, ed includevano, anche la realizzazione di ampliamenti o nuovi impianti che potessero far fronte alla situazione, e che sono stati oggetto di progettazione e richiesta da parte dell' pur non ancora evasa, ma tanto non potendo incidere sulla posizione dei terzi CP_5 danneggiati, e sulla imputabilità della relativa responsabilità per gli obblighi di gestione/custodia. Essendo peraltro stata affidata all'AQP la gestione dell'impianto di depurazione, ed essendo il medesimo tenuto ad eseguire i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria, e ad assicurarne il perfetto funzionamento, va anche considerato che l'AQP ben era a conoscenza dell'insufficienza/inadeguatezza dello stesso, e che tanto avrebbe dovuto comportare i relativi lavori di adeguamento/ampliamento dell'impianto al fine di evitare le tracimazioni dei reflui, nel relativo smaltimento. Tanto non è avvenuto, e sull'AQP, che risulta esser comunque gravato dall'obbligo di custodia, grava la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dall'impianto. Deve esser anche rilevato che, anche se nel verbale di consegna dell'impianto de quo -del 31/7/2007-, intervenuto tra ed AQP, vi è stata la “ricognizione ed il riconoscimento” della inadeguatezza Pt_1 della struttura e della mancata attuazione ed avvio anche di ulteriori opere (per smaltimento acque meteoriche reflui industriali caseari, ciò non vale ad escludere l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. del secondo ente, rispetto ai terzi danneggiati, potendosi al più le relative questioni, valutare nei rapporti interni tra ed AQP, con riferimento alle rilevate mancanze progettuali e strutturali Pt_1 dell'opera consegnata in gestione all' . CP_3
Anche la dedotta posizione di garanzia e manleva, asseritamente assunta dal -per la qualità e Pt_1 quantità di immissioni illegittime- e gli impegni formalmente assunti dal incluso quello di Pt_1
pagina 5 di 11 intervenire per impedire il perpetrarsi dei predetti scarichi, assumono al più rilevanza nei rapporti tra i due Enti, non incidendo sulla valutazione ex art. 2051 c.c., richiesta nella specie. Gli obblighi assunti dall'AQP -ex lege e sulla scorta della Convenzione ATO-, comportano l'affidamento della gestione, e l'obbligo di dar corso a tutte le attività per mantenere in efficienza gli impianti, e quindi non solo di interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma anche sostitutivi, di adeguamento, ampliamento, innovazione, derivanti dalle relative previsioni. Quanto dedotto dall'AQP, a sostegno della asserita inimputabilità della responsabilità, per palese insufficienza e l'inadeguatezza tecnica e progettuale degli impianti, non può esser condiviso, in quanto fondato sull'assunto secondo il quale l'AQP, quale affidatario della gestione, non poteva procedere di sua iniziativa ad alcun intervento, incluso l'ampliamento o la sostituzione dell'impianto. Tale assunto è smentito oltre che dalle previsioni normative e della convenzione, anche dalla ulteriore documentazione in atti, dalla quale si desume che è stato il medesimo AQP, ad intraprendere apposite iniziative, al fine di poter adeguare l'impianto gestito alle esigenze emerse nel corso della gestione. L'AQP ha presentato il progetto per l'ampliamento dei campi di spandimento (finalizzato ad ovviare al sottodimensionamento dell'impianto), peraltro anche approvato dal Comune appellante (come da delibera della Giunta Municipale n. 140/2014). Se pur deve constatarsi che l'AQP deve comunque sottoporre all'Ente proprietario, ed agli ulteriori Enti competenti a decidere, la documentazione concernente le opere per porre rimedio al sottodimensionamento, non potendo agire autonomamente, tanto comporta vieppiù la conferma di quanto sopra rilevato, sull'obbligo individuabile in capo all'AQP, di procedere ai relativi lavori, innovazioni, adattamenti, che quindi non sono attribuibili ad altri Enti (che devono occuparsi di singole fasi del relativo iter amministrativo). Quel che comunque rileva per la decisone è che la responsabilità per l'occorso va ravvisata in capo all'AQP, e tanto in considerazione e conseguenza del portato e degli effetti delle richiamate disposizioni legislative e della convenzione inter partes, dovendo quindi ed in definitiva ritenersi che l'AQP debba rispondere per quanto previsto ex art. 2051 c.c., in quanto custode dell' impianto, dal quale ha avuto origine la tracimazione dei reflui che hanno invaso la proprietà degli attori. Le considerazioni che precedono trovano conferma nei più recenti arresti giurisprudenziali, che hanno valutato la questione del riparto di responsabilità tra gli Enti di specie. In particolare, va considerato quanto affermato dalla S.C., con la pronuncia (sez. III) n. 8888/2020, confermata dalla più recente n. 33122/2024. Tale ultima decisione ha ribadito (rispetto alla precedente pronuncia n. 8888/2020) che è ravvisabile in capo all' l'obbligo di risarcire i terzi per i danni causati dall'attività svolta, Controparte_3
“poiché deve provvedere, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938 e nei comuni serviti, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria”, avendone la gestione, e “l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità a quelle connessa e di risarcire i terzi, ex art. 2051 c.c., dei danni causati dall'attività svolta”. pagina 6 di 11 Tanto perché l'AQP è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall' , anche “i lavori di CP_3 riparazione straordinaria degli impianti”, e di rinnovazione dei medesimi. L'AQP deve quindi rispondere, in caso di cattivo funzionamento, secondo il criterio di imputazione stabilito dall' art. 2051 c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno, essendo “titolare quindi di una signoria di fatto sulla cosa, quand'anche condivisa con il proprietario, idonea a fondare la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta.” L'affidamento in gestione, così come disposto nel caso di specie, ha pertanto comportato un trasferimento totale del potere di fatto sull'impianto de quo, che impone all'affidatario di adempiere anche all'obbligo di vigilanza. Va peraltro rilevato che la fattispecie oggetto della controversia poi sfociata nel giudizio di Cassazione conclusosi con la sentenza n. 8888/2020, concerneva il caso di un privato che aveva agito proprio per il risarcimento del danno provocato dalla tracimazione delle acque reflue. La S.C. ha dato nella specie rilievo anche alla convenzione stipulata dall'Ente in questione con il interessato, con la quale era stata affidata al primo la gestione del servizio idrico integrato, Pt_1 ponendo a suo carico il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla normativa vigente in tema di sicurezza. Deve ancora esser posto in rilievo che la S.C. ha, nella specie, ritenuto la fondatezza dei motivi di doglianza esplicitati nelle difese del che aveva dedotto non essere configurabile neppure la Pt_1 posizione di co-custode, e per non esser ravvisabile alcun potere di fatto sulla gestione della res in questione. Si è al riguardo evidenziato, essere tale potere stato trasferito all'AQP già con il RdL n. 1464/1938. Ed in particolare che l'art. 3 di tale normativa, prevedeva proprio che l'allora provvedesse alla CP_6 costruzione, all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento. E' stato inoltre precisato che la suddetta disciplina è stata anche oggetto di conferma dal D.Lgs. 141/1999, e con l'art. 2 comma I°, oltre che dal relativo richiamo nelle convenzioni stipulate tra Comuni ed , con previsione di apposito obbligo di manleva da ogni responsabilità, Controparte_3
e per la gestione del Servizio Idrico Integrato. La Cassazione ha difatti considerato in generale che “il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa, può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato" (in termini Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017, e conforme Cass., Sez. 2, n. 15096 del 17/6/2013). A quanto innanzi si è fatto conseguire che “l'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito - ex lege e convenzionalmente - all escludesse il potere co-custodiale del ” CP_3 Pt_1
pagina 7 di 11 E tanto sulla scorta di quanto desumibile ex lege, -RDL n. 1464/1938 già richiamato. Nell'ambito di tali previsioni, va anche ricompreso il rapporto concernente l'affidamento in gestione del depuratore di specie. Ed ancora si è anche tenuto in considerazione che la suddetta normativa -applicabile anche all'AqP s.p.a., che è succeduto all' prevede espressamente che, in caso di affidamento anche della CP_6 gestione degli impianti di smaltimento dei reflui, "l'Ente provvede (alla costruzione), all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento, in base alle norme vigenti per l' , intendendosi ad ogni Controparte_3 effetto che tutte le disposizioni riguardanti l' ” che pertanto “sono estese, in quanto Controparte_3 applicabili, alla gestione delle fognature" (cfr. art. 3 del suddetto RDL). Deve inoltre essere rilevato -come anche da pronuncia n. 8888/2020 della S.C.- che l'art. 8, comma 1 del medesimo RDL, sancisce che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo mediante prelevamenti dai fondi di riserva di cui all'art. 6". La norma de qua deve ritenersi tutt'ora in vigore, per non essere la disciplina del RDL 1464/1938, stata abrogata dalla Legge n. 319/1976, e dalla Legge n. 141/1999 che ha trasformato l' CP_3
da Ente in una s.p.a., mantenendo comunque invariate le competenze già attribuite ex lege.
[...]
E' la stessa S.C. che ha pertanto ritenuto, anche in altre e diverse -rispetto alla ultima menzionata- pronunce, che "L'Ente Autonomo è tenuto, in forza del R.D.L. 2 agosto Controparte_7
1938, n. 1464, ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento”, (Cass., n. 14143/2011). Può pertanto essere configurato in capo all'affidatario del servizio di gestione di specie, e quindi all'AQP s.p.a., l'obbligo di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative tecniche in materia di sicurezza. E' proprio in forza di tale iter argomentativo, richiami normativi, e conclusioni tratte dalla S.C. al riguardo, che può affermarsi che la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate all'AQP grava esclusivamente sulla detta società, essendo configurabile l'obbligo di manleva degli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del Servizio idrico integrato. Discendendo tali obblighi dalla legge -e per quanto in precedenza chiarito-, oltre che per convenzione, deve ritenersi che all'affidamento della manutenzione, verifica controllo anche dell'esercizio del servizio, debba conseguire il corrispondente obbligo di custodia, che include anche tutti gli interventi necessari affichè gli impianti relativi non arrechino danni a terzi. Tanto comporta l'esclusione della configurabilità degli obblighi di custodia del sull'impianto, Pt_1 atteso che il rapporto materiale di verifica e controllo è da individuarsi esclusivamente, ed in forza delle disposizioni sopra richiamate, in capo all'AQP s.p.a., che risulta pertanto averne il pieno governo, non potendosi per l'effetto ritenere neppure la responsabilità solidale del Pt_1
pagina 8 di 11 Occorre peraltro considerare che l'orientamento assunto dalla S.C. (sempre con la pronuncia n. 8888/2020) risulta essere finanche tranchant rispetto a qualsivoglia possibilità di configurare una ipotesi anche di corresponsabilità in capo al proprietario dell'impianto. Ed infatti occorre rilevare che il Supremo Collegio ha anche precisato che “a nulla rileva la eventuale consapevolezza del dello stato di abbandono in cui versava il collettore gestito Pt_1 dall , non avendone un potere gestorio”, ritenendo che “la responsabilità del custode CP_3 danneggiante non ripone tanto su un giudizio di comportamento non conforme alle generali regole cautelari di condotta, e pertanto - per andare esente da responsabilità - è necessario che il custode fornisca prova di un fattore interruttivo del nesso eziologico, di tipo oggettivo, tra la res in custodia ed il danno, ossia di un evento che integri gli estremi del fortuito”. Ergo risulta esser del tutto irrilevante la circostanza che il sia stato messo, o fosse al corrente Pt_1 delle questioni, come si deduce essere avvenuto nella specie, posto che -sempre per quanto affermato dalla S.C.- “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.” Va evidenziato, ai fini delle valutazioni relative al caso di specie, che dalla S.C. è stata ritenuta l'irrilevanza della “pregressa condizione del collettore o i suoi vizi strutturali, poichè l'obbligo di adeguare l'opera competeva, comunque, all'Acquedotto tenuto ad eseguire tutti i lavori, anche di rinnovazione e di riparazione straordinaria, ai sensi del R.D.L. n. 1464 del 1938, art. 8”; sono peraltro state, dalla S.C., richiamate al riguardo ulteriori sentenze della medesima Corte (Cass., Sez. 1, sentenza n. 3248 del 16/4/1997; in senso conforme, Cass., Sez. 3, sentenza n. 19773 del 23/12/2003), nelle quali si è affermato che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo (...)" e che "Il concessionario di un'opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera solo ove egli sia tenuto - per legge o per contratto - ad eseguire tutti i lavori di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera.”. Ed ancora sono state richiamate, in quanto attinenti a fattispecie analoghe, ulteriori pronunce (Cass., Sez. 3, sentenza n. 19773 del 23/12/2003; in senso conforme, vedasi Cass. Sez. 1, sentenza n. 14143 del 27/6/2011), secondo le quali, "Posto che l'Ente autonomo per l' pugliese è tenuto per CP_3 legge (R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464) ad eseguire, nei comuni serviti dall stesso, i lavori CP_3 di riparazione straordinaria degli impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051 c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno".
pagina 9 di 11 Quanto innanzi evidenziato, porta a ritenere che il dopo la consegna Parte_1 dell'impianto, non poteva compiere alcun intervento manutentivo né sul depuratore né sui campi di spandimento, che erano nella totale disponibilità e possesso dell'Ente Gestore, unico soggetto nelle condizioni di fatto e giuridicamente legittimato -in forza della Convenzione d adempiere agli Pt_5 obblighi di manutenzione e vigilanza dalla cui omissione può derivare l'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c. Il rapporto di custodia che si presume in caso di titolarità dominicale della res, viene quindi meno - come nella specie è venuto-, in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato (così, Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017; in senso conforme, Cass., Sez. 2, n. 15096 del 17.06.2013; Sez. 3, sentenza n. 24530 del 20.11.2009). L'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito -sia per legge, sia per convenzione- all'AQP esclude, come già sopra rilevato, qualsivoglia potere co-custodiale del Pt_1 Parte Va al riguardo rilevato che, per quanto previsto dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato -del 30/9/2002-, l'Ente locale mantiene sì formalmente la proprietà degli impianti, ma - per quanto previsto all'art. 5 commi 3 e 4, “[…] 3. Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo…... Il Gestore terrà sollevati e indenni il Commissario, l'Autorità d'ambito e gli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del S.I.I. …”. E' peraltro espressamente previsto che i lavori di manutenzione e la realizzazione di nuove opere e impianti siano posti a carico di AQP S.p.A. Deve quindi ritenersi che, dal momento della consegna dell'impianto di depurazione de quo -con verbale del 31/7/2007-, l'AQP è stato costituito gestore, dovendo ritenersi responsabile per tutto quanto connesso alla gestione, e dovendo esser considerato, in quanto nella totale disponibilità e possesso dell'impianto de quo, unico soggetto giuridicamente e di fatto legittimato -in forza della richiamata Convenzione- ad adempiere agli obblighi di manutenzione e vigilanza dalla cui omissione può derivare l'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c. L' AQP S.p.A. deve pertanto ritenersi l'unica titolare dal lato passivo in relazione alle richieste di risarcimento danni derivanti dall'impianto di depurazione e dei connessi campi di spandimento. La sentenza impugnata, dovrà quindi essere riformata, e, dovendo essere esclusa la responsabilità del
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del Pt_1
D.M. n. 55/2014, così come recentemente modificato dal D.M. N. 147/2022, con applicazione dello scaglione da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00 e compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisionale, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
con atto di citazione notificato il 17.6.2022 nei confronti di
[...] [...]
di e di e Controparte_8 Controparte_2 Controparte_1 pagina 10 di 11 dell' avverso la sentenza n.1933/2022 del Tribunale di Bari, ogni diversa Controparte_3 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta le domande;
2) Condanna l'A.Q.P. spa e le Controparte_8 Parte_3
di e di , in solido tra loro ed in favore
[...] Controparte_2 Controparte_1 del alle spese e competenze di lite che liquida, quanto al primo Parte_1 grado, in € 7.052,00 per compensi, e, quanto al presente grado di appello, in € 1.165,50 per spese ed € 7.160,00 per compensi, oltre r.s.g. i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 7.6.2025.
Il Presidente Dott.ssa Emma MANZIONNA Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
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