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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/01/2024, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. SARDELLI TOMMASO
Ricorrente
E
, CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia CP_1
invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' Controparte_2
resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come CP_1
meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio. Depositata la relazione peritale, all'udienza odierna la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é infondata e deve esser rigettata per le seguenti ragioni.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D.
Lgs. n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: 'In caso di danno biologico ndr. definita dal comma 1 come 'lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona', i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1
all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione'.
Nella specie il ctu nominato Dott. , nell'elaborato peritale depositato in data Persona_1
01.08.2023, non ha riconosciuto il nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia denunciata
(patologia discale lombare).
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto, attraverso un accurato esame clinico, in quanto correttamente argomentate ed immuni da vizi logici, scientifici o metodologici.
Ha infatti osservato il ctu quanto di seguito: “La signora ha presentato in data 22.12.2017 Pt_1
denuncia della seguente malattia professionale: ernie del disco rachide lombare con stenosi del canale vertebrale e limitazione funzionale arti inferiori. Le tabelle del 09.04.2008 riportano tra le malattie professionali in agricoltura le ernie discali lombari per " lavorazioni,svolte in modo non occasionale,con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero:trattori,mietitrebbia,vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci". La ha svolto Pt_1
lavorazioni in ambito di olivo-coltura svolgendo in netta prevalenza lavori che non hanno comportato in modo non occasionale la movimentazione manuale dei carichi o la guida di trattori.
La ha riferito di aver svolto in prevalenza lavori di cernitura delle olive,di raccoglitrice di Pt_1
olive con spazzatrice e raccoglitrice,pulizia del terreno con soffiatrice,taglio del legname al suolo dopo la potatura oltre che trasporto delle cassette di olive ai mezzi e la conduzione del trattore per il trasporto. Non risultano quindi nè una abituale movimentazione manuale dei carichi nè una abituale esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo. L'anamnesi lavorativa e l'estratto conto Org_ previdenziale (agli atti) hanno mostrato una attività lavorativa dal 1987 al 1994,nessuna attività lavorativa dal 1995 al 2001,una attività lavorativa come coltivatore diretto dal 2002 al
2004,nessuna attività lavorativa dal 2005 al 2008 e ripresa della attività lavorativa dal 2009 in poi.
La documentazione sanitaria e strumentale agli atti ha mostrato che la già nel 2004 Pt_1
presentava una patologia discale come evidenziato dalla Rmn del 30.11.2004 ( " canale vertebrale
e forami di coniugazione di ampiezza ridotta nel tratto L3-S1;accenno a protrusione posteriore mediana del disco L2-L3;bulging del disco L3-L4 ed L4-L5;il disco L5-S1 presenta piccola ernia contenuta con estrinsecazione posteriore mediana ") e dalla visita neurochirurgica del 21.12.04. La successiva Rmn del 21.09.2007 mostra "L2-L3 protrusione discale posteriore mediana,L3-L4 piccola ernia contenuta posteriore mediana,L4-L5 ernia postero mediana paramediana destra,L5-
S1 accennata retrolistesi degenerativa con osteocondrosi e bulging del disco intersomatico ". La documentazione agli atti mostra quindi che la patologia discale lombare era già evidente a fine
2004 e nel 2007. Come riportato l'anamnesi lavorativa ha mostrato che nel periodo dal 1995 al
2008 ha svolto solo per 3 anni (2002-2003-2004) il lavoro di coltivatrice diretta;
non risulta alcuna attività lavorativa per
i restanti anni. Tenendo presente i dati riportati dalle Rmn e che per un periodo di 14 anni (1995-
2008) risultano solo 3 anni di attività come coltivatrice diretta ritengo si possa escludere un rapporto diretto tra rischio lavorativo e patologia denunciata anche in considerazione del fatto che le attività lavorative svolte erano prevalentemente manuali . Va inoltre sottolineato che la Rmn del
09.07.2010 (agli atti) ha mostrato accanto alla patologia lombare anche la presenza di " piccola ernia a livello D6-D7 ed altra piccola ernia a livello D7-D8"; patologia che certamente non può essere messa in rapporto con una qualsiasi attività lavorativa. Patologia discale dorsale risultata ancor più diffusa e marcata nella Rmn del 29.02.20 (agli atti). Ritengo pertanto che la patologia discale lombare denunciata non abbia origine professionale,ma debba essereconsiderata di natura eredo-costituzionale. L'esame obiettivo attuale ha mostrato la presenza di una modesta sofferenza della radice L5 di sinistra con un danno biologico che, tenendo presente il codice 213, in assenza di turbe trofiche ritengo possa essere valutato al 7%.”
Infine, lo stesso consulente ha così concluso: “Da quanto sopra detto ritengo di poter concludere che la malattia denunciata in ricorso non abbia origine professionale. La valutazione della invalidità legata alla patologia discale lombare che la presenta e legata a fattori eredo- Pt_1 costituzionali,ritengo possa essere del sette per cento.”
Avverso la relazione tecnica inviata in bozza alle parti in data 30.06.23 pervenivano le sole osservazioni del legale della ricorrente, pure dettagliatamente riscontrate e vagliate dal Ctu che, all'esito, rendeva la sua consulenza definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Ebbene, tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n.
87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass.
7 aprile 1998 n. 3602). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra - professionali
(Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292). Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n.
8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000
n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n.
2684). È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extra professionale (cfr. Cass. n.
10042/2004). Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per l'esclusione del riconoscimento di qualsivoglia indennizzo ex
D.lgs. n. 38/2000 poiché la malattia denunciata, seppur causata in parte anche dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente, non raggiunge la percentuale di indennizzabilità ex lege.
Né a diverse conclusioni può giungersi alla luce delle sole dichiarazioni dei testi, posto che il ctu ha reso il suo parere sulla base di valutazioni scientifiche.
Deve, pertanto, ribadirsi la condivisione delle risultanze peritali che hanno escluso un nesso causale tra la malattia originaria della ricorrente e l'attività da questi espletata.
Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all'accoglimento della domanda che, non risultando in alcun modo provato nel presente giudizio il nesso causale tra attività lavorativa e malattia denunciata, deve essere respinta.
Spese di lite seguono la soccombenza.
Spese di ctu liquidate come da separato decreto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori in favore di CP_1
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Brindisi, 9.1.2024
Il Giudice
(dott.ssa Gabriella Puzzovio)