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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11688 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima,
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24454/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione di acqua TRA
Parte_1
– PI: , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. Paola Paone, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– PI: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Mario Milo, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...] faceva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5886/2023 ad esso notificato in data 13.10.2023 dalla
[...] per il pagamento della somma di euro 1.615.674,88 oltre Controparte_1 accessori, per mancato pagamento del servizio di fornitura idropotabile reso tramite l'acquedotto Campano c.d. “Ex Casmez” a decorrere dal 1° trimestre 2022 fino al 1° trimestre 2023 incluso. Il esponeva che a CP_2 sostegno della richiesta l'opposta aveva prodotto n. 5 note di addebito/fatture e l'estratto conto certificato di con relativo estratto Controparte_1 scritture contabili autenticate. Deduceva a motivi: 1) la carenza di legittimazione attiva di in quanto società del tutto Controparte_1 nuova ed estranea all'atto di convenzione di utenza stipulato in data 2/08/1996 tra esso e il CP_2 Controparte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 rilevando che alcuna comunicazione era stata mai fatta in ordine alla modificazione soggettiva del rapporto contrattuale o al subentro nel diritto di credito;
2) l'incertezza ed indeterminatezza della pretesa creditoria, in quanto l'art. 3 della Convenzione stipulata tra le parti espressamente prescrive un contraddittorio per la lettura dei contatori di cui controparte non aveva offerto alcuna prova, con l'inevitabile conseguenza che il credito oggi richiesto non può considerarsi né certo né liquido né esigibile. Deduceva che competeva all'opposta dimostrare i consumi effettivi addebitati all'utente, anche alla luce del fatto che più volte erano stati riscontrati allacci abusivi alla rete idrica consortile. Detti abusi -prontamente denunciati dal alle autorità CP_2 competenti, avevano aumentato in modo esponenziale il consumo idrico, che certamente non poteva in alcun modo essere addebitato ad esso opponente. Sul punto il , pur con ovvie difficoltà dovute alla impossibilità di CP_2 controllare costantemente l'integrità delle condotte che si snodano per moltissimi chilometri, aveva comunque denunciato furti di acqua da parti di terzi quali nomadi e coltivatori dei terreni limitrofi;
3) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, atteso che le fatture sono documenti aventi valenza fiscale e di provenienza unilaterale. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi in giudizio, deduceva che per gli Controparte_1 stessi motivi di opposizione questo stesso Tribunale, con numerose statuizioni, aveva rigettato analoghe opposizioni del CP_2 confermate anche dalla Corte di Appello di Napoli. Allegava che con delibera G.R. n. 3653 del 27.05.94, la ebbe ad autorizzare il Controparte_4 subentro al della e Controparte_5 Controparte_6 con atto per Notar dott. di rep. n. 39919 del 06.12.94, Per_1 Pt_1 reg.to a Castellammare di Stabia il 23.12.94 al n.509, aveva avuto luogo la cessione d'azienda dal alla società Controparte_5 [...]
e con subentro di in tutti i rapporti CP_6 Controparte_6 attivi e passivi facenti capo al detto e in tutti i contratti e le CP_2 convenzioni inerenti all'azienda, come indicato anche nelle premesse della citata convenzione inter partes laddove veniva espressamente previsto il subentro di al Controparte_6 Controparte_7 senza necessità di ulteriori atti negoziali. Sull'asserita incertezza e indeterminatezza del credito, l'opposta produceva certificazione attestante il corretto funzionamento dei misuratori installati presso vari punti di misura a servizio del siti nelle località Alfasud, Caivano, Ponte CP_2
Riccio, , e Rilevava che la Per_2 Parte_2 Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 era la fornitrice della risorsa idrica e gestore tecnico delle Controparte_4 opere acquedottistiche di avvicinamento alla rete idrica interna dell'
[...]
mentre essa è la concessionaria regionale per la CP_8 CP_1 rilevazione e riscossione delle forniture idriche prelevate. Aggiungeva che i contatori utilizzati nel periodo di causa erano per acqua fredda, di tipo meccanico modello Woltex, ad elica orizzontale, conformi alla Direttiva Europea 75/33/CEE trasposta alla legislazione Italiana con DPR 854/82 del 23 Agosto 1982, e alla successiva MID del 2014/32/EU, e sottoposti a verifica metrologica prima dell'installazione. Inoltre le rilevazioni dei volumi idrici forniti al nel periodo oggetto di causa a mezzo dell' CP_2
Acquedotto Ex Casmez, erano avvenute con un sistema di CP_1 telelettura via GSM/GPRS dei contatori volumetrici, che fornisce la lettura effettiva senza che sia necessario accedere fisicamente ai contatori nonché di eseguire in tempo reale una diagnostica completa sullo stato della funzionalità degli stessi. In buona sostanza, rispetto al tradizionale sistema di lettura
“fisica” dei contatori, non è necessario recarsi sulla postazione per il rilevamento della lettura registrata, in quanto la stessa viene trasmessa automaticamente ad un centro di raccolta ed elaborazione dati al quale gli Utenti possono collegarsi, telematicamente inserendo una password, direttamente in ogni momento per la consultazione, ferma la possibilità da parte degli utenti/comuni di chiedere ad una lettura in CP_1 contraddittorio, recandosi direttamente ai contatori situati presso le postazioni di misura a servizio del territorio comunale interessato. Riguardo ai presunti guasti e/o allacci abusivi alla rete idrica consortile, l'opposta rilevava che le perdite o i furti di acqua non erano ad essa imputabili, in quanto avvenuti sul territorio su cui ha esclusiva competenza il che è tenuto a CP_2 pagare il corrispettivo della fornitura idrica ricevuta, indipendentemente da cosa avvenga a valle dei contatori regionali. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza del 20.05.2024, il precedente giudice assegnatario concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, così correttamente motivando: “ rilevato che: in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva ci si può rifare alla copiosa giurisprudenza in materia del Tribunale;
i consumi fatturati sono effettivi e non stimati;
le contestazioni proposte sul punto sono generiche;
le fatture comunicate non risultano mai contestate in precedenza;
eventuali allacci abusivi sono irrilevanti in quanto non compresi nelle letture, se avvenuti a monte del misuratore, e imputabili al somministrato se avvenuti a valle”. Con la stessa ordinanza riteneva la causa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 matura per la decisione, per cui, rimessa la causa in decisione, la stessa, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Questo giudice condivide quanto motivato dal precedente giudice istruttore per accogliere la richiesta ex art. 648 c.p.c. L'opposta ha provato con documenti la propria legittimazione attiva, ripercorrendo i passaggi societari deliberati e autorizzati dalla e ha richiamato la Controparte_4 convenzione sottoscritta in data 02.08.1996 tra il e la CP_2 [...]
che prevedeva il subentro dell'opposta già autorizzato dalla Controparte_6 con delibera n. 3653/94 e realizzatosi con apposito atto di Controparte_4 cessione di azienda. Risulta che successivamente, l' Controparte_6 ebbe a mutare denominazione sociale in , giusta Controparte_1 verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci rep. n. 5674, racc. n. 1811 del 20.04.2005, per Notaio dott. di e certificato di Persona_3 Pt_1 iscrizione di alla C.C.I.A.A. di prot. N. Controparte_1 Pt_1
13298052 del 13.05.05. Ad ulteriore conferma della propria legittimazione attiva l'opposta ha, peraltro, prodotto in atti estratto conto relativo alla posizione debitoria del aggiornato al 13.09.2023, dal quale CP_2 emerge chiaramente che l'opponente ha effettuato per anni pagamenti, in acconto sul maggior dovuto, in favore dell'odierna opposta, senza alcuna riserva. Riguardo all'effettività dei consumi rilevati dall'opposta con sistemi di telelettura volumetrica, risulta che con nota prot. n. 1271/19 inviata a mezzo pec in data 25.11.2019 e avente ad oggetto: “rilevazione letture consumi idrici”, la società opposta ebbe a comunicare all'ente opponente le credenziali per l'accesso al centro di elaborazione dati, comunicando altresì ed espressamente la possibilità di richiedere in qualunque momento una verifica in contraddittorio dei dati immagazzinati nel sistema, mediante la lettura diretta dei misuratori fiscali presso le postazioni di misura situate nel Cont territorio del consorzio Nonostante l'avvenuta corretta ricezione di tali comunicazioni da parte del , e nonostante più volte nel corso del CP_2 periodo in contestazione, l'ente comunale abbia consultato il sistema di verifica, lo stesso non ha mai richiesto ad di procedere alla CP_1 lettura in contraddittorio dei contatori regionali posti nel proprio territorio comunale, né tantomeno ha contestato il quantitativo dei volumi idrici rilevati, o segnalato presunti guasti. Del resto, riguardo ai presunti guasti e furti sulla rete di acquedotto interna al e di sua proprietà, l'opposta non ha responsabilità, CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 anche in considerazione del fatto che l'art. 4 della citata convenzione di utenza del 2.08.1996 prevede espressamente che “Il convogliamento e la distribuzione dell'acqua a valle dei contatori avverrà a cura e spese dell'Utente ( che provvederà alla relativa Controparte_9 manutenzione e sorveglianza sollevando il Fornitore da ogni responsabilità di carattere igienico e da ogni onere derivante da rotture o perdite che si verificassero a valle dei predetti contatori”. Per tali motivi il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e della questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 18.975,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario. Così deciso in data 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24454/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione di acqua TRA
Parte_1
– PI: , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. Paola Paone, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– PI: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Mario Milo, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...] faceva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5886/2023 ad esso notificato in data 13.10.2023 dalla
[...] per il pagamento della somma di euro 1.615.674,88 oltre Controparte_1 accessori, per mancato pagamento del servizio di fornitura idropotabile reso tramite l'acquedotto Campano c.d. “Ex Casmez” a decorrere dal 1° trimestre 2022 fino al 1° trimestre 2023 incluso. Il esponeva che a CP_2 sostegno della richiesta l'opposta aveva prodotto n. 5 note di addebito/fatture e l'estratto conto certificato di con relativo estratto Controparte_1 scritture contabili autenticate. Deduceva a motivi: 1) la carenza di legittimazione attiva di in quanto società del tutto Controparte_1 nuova ed estranea all'atto di convenzione di utenza stipulato in data 2/08/1996 tra esso e il CP_2 Controparte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 rilevando che alcuna comunicazione era stata mai fatta in ordine alla modificazione soggettiva del rapporto contrattuale o al subentro nel diritto di credito;
2) l'incertezza ed indeterminatezza della pretesa creditoria, in quanto l'art. 3 della Convenzione stipulata tra le parti espressamente prescrive un contraddittorio per la lettura dei contatori di cui controparte non aveva offerto alcuna prova, con l'inevitabile conseguenza che il credito oggi richiesto non può considerarsi né certo né liquido né esigibile. Deduceva che competeva all'opposta dimostrare i consumi effettivi addebitati all'utente, anche alla luce del fatto che più volte erano stati riscontrati allacci abusivi alla rete idrica consortile. Detti abusi -prontamente denunciati dal alle autorità CP_2 competenti, avevano aumentato in modo esponenziale il consumo idrico, che certamente non poteva in alcun modo essere addebitato ad esso opponente. Sul punto il , pur con ovvie difficoltà dovute alla impossibilità di CP_2 controllare costantemente l'integrità delle condotte che si snodano per moltissimi chilometri, aveva comunque denunciato furti di acqua da parti di terzi quali nomadi e coltivatori dei terreni limitrofi;
3) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, atteso che le fatture sono documenti aventi valenza fiscale e di provenienza unilaterale. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi in giudizio, deduceva che per gli Controparte_1 stessi motivi di opposizione questo stesso Tribunale, con numerose statuizioni, aveva rigettato analoghe opposizioni del CP_2 confermate anche dalla Corte di Appello di Napoli. Allegava che con delibera G.R. n. 3653 del 27.05.94, la ebbe ad autorizzare il Controparte_4 subentro al della e Controparte_5 Controparte_6 con atto per Notar dott. di rep. n. 39919 del 06.12.94, Per_1 Pt_1 reg.to a Castellammare di Stabia il 23.12.94 al n.509, aveva avuto luogo la cessione d'azienda dal alla società Controparte_5 [...]
e con subentro di in tutti i rapporti CP_6 Controparte_6 attivi e passivi facenti capo al detto e in tutti i contratti e le CP_2 convenzioni inerenti all'azienda, come indicato anche nelle premesse della citata convenzione inter partes laddove veniva espressamente previsto il subentro di al Controparte_6 Controparte_7 senza necessità di ulteriori atti negoziali. Sull'asserita incertezza e indeterminatezza del credito, l'opposta produceva certificazione attestante il corretto funzionamento dei misuratori installati presso vari punti di misura a servizio del siti nelle località Alfasud, Caivano, Ponte CP_2
Riccio, , e Rilevava che la Per_2 Parte_2 Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 era la fornitrice della risorsa idrica e gestore tecnico delle Controparte_4 opere acquedottistiche di avvicinamento alla rete idrica interna dell'
[...]
mentre essa è la concessionaria regionale per la CP_8 CP_1 rilevazione e riscossione delle forniture idriche prelevate. Aggiungeva che i contatori utilizzati nel periodo di causa erano per acqua fredda, di tipo meccanico modello Woltex, ad elica orizzontale, conformi alla Direttiva Europea 75/33/CEE trasposta alla legislazione Italiana con DPR 854/82 del 23 Agosto 1982, e alla successiva MID del 2014/32/EU, e sottoposti a verifica metrologica prima dell'installazione. Inoltre le rilevazioni dei volumi idrici forniti al nel periodo oggetto di causa a mezzo dell' CP_2
Acquedotto Ex Casmez, erano avvenute con un sistema di CP_1 telelettura via GSM/GPRS dei contatori volumetrici, che fornisce la lettura effettiva senza che sia necessario accedere fisicamente ai contatori nonché di eseguire in tempo reale una diagnostica completa sullo stato della funzionalità degli stessi. In buona sostanza, rispetto al tradizionale sistema di lettura
“fisica” dei contatori, non è necessario recarsi sulla postazione per il rilevamento della lettura registrata, in quanto la stessa viene trasmessa automaticamente ad un centro di raccolta ed elaborazione dati al quale gli Utenti possono collegarsi, telematicamente inserendo una password, direttamente in ogni momento per la consultazione, ferma la possibilità da parte degli utenti/comuni di chiedere ad una lettura in CP_1 contraddittorio, recandosi direttamente ai contatori situati presso le postazioni di misura a servizio del territorio comunale interessato. Riguardo ai presunti guasti e/o allacci abusivi alla rete idrica consortile, l'opposta rilevava che le perdite o i furti di acqua non erano ad essa imputabili, in quanto avvenuti sul territorio su cui ha esclusiva competenza il che è tenuto a CP_2 pagare il corrispettivo della fornitura idrica ricevuta, indipendentemente da cosa avvenga a valle dei contatori regionali. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza del 20.05.2024, il precedente giudice assegnatario concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, così correttamente motivando: “ rilevato che: in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva ci si può rifare alla copiosa giurisprudenza in materia del Tribunale;
i consumi fatturati sono effettivi e non stimati;
le contestazioni proposte sul punto sono generiche;
le fatture comunicate non risultano mai contestate in precedenza;
eventuali allacci abusivi sono irrilevanti in quanto non compresi nelle letture, se avvenuti a monte del misuratore, e imputabili al somministrato se avvenuti a valle”. Con la stessa ordinanza riteneva la causa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 matura per la decisione, per cui, rimessa la causa in decisione, la stessa, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Questo giudice condivide quanto motivato dal precedente giudice istruttore per accogliere la richiesta ex art. 648 c.p.c. L'opposta ha provato con documenti la propria legittimazione attiva, ripercorrendo i passaggi societari deliberati e autorizzati dalla e ha richiamato la Controparte_4 convenzione sottoscritta in data 02.08.1996 tra il e la CP_2 [...]
che prevedeva il subentro dell'opposta già autorizzato dalla Controparte_6 con delibera n. 3653/94 e realizzatosi con apposito atto di Controparte_4 cessione di azienda. Risulta che successivamente, l' Controparte_6 ebbe a mutare denominazione sociale in , giusta Controparte_1 verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci rep. n. 5674, racc. n. 1811 del 20.04.2005, per Notaio dott. di e certificato di Persona_3 Pt_1 iscrizione di alla C.C.I.A.A. di prot. N. Controparte_1 Pt_1
13298052 del 13.05.05. Ad ulteriore conferma della propria legittimazione attiva l'opposta ha, peraltro, prodotto in atti estratto conto relativo alla posizione debitoria del aggiornato al 13.09.2023, dal quale CP_2 emerge chiaramente che l'opponente ha effettuato per anni pagamenti, in acconto sul maggior dovuto, in favore dell'odierna opposta, senza alcuna riserva. Riguardo all'effettività dei consumi rilevati dall'opposta con sistemi di telelettura volumetrica, risulta che con nota prot. n. 1271/19 inviata a mezzo pec in data 25.11.2019 e avente ad oggetto: “rilevazione letture consumi idrici”, la società opposta ebbe a comunicare all'ente opponente le credenziali per l'accesso al centro di elaborazione dati, comunicando altresì ed espressamente la possibilità di richiedere in qualunque momento una verifica in contraddittorio dei dati immagazzinati nel sistema, mediante la lettura diretta dei misuratori fiscali presso le postazioni di misura situate nel Cont territorio del consorzio Nonostante l'avvenuta corretta ricezione di tali comunicazioni da parte del , e nonostante più volte nel corso del CP_2 periodo in contestazione, l'ente comunale abbia consultato il sistema di verifica, lo stesso non ha mai richiesto ad di procedere alla CP_1 lettura in contraddittorio dei contatori regionali posti nel proprio territorio comunale, né tantomeno ha contestato il quantitativo dei volumi idrici rilevati, o segnalato presunti guasti. Del resto, riguardo ai presunti guasti e furti sulla rete di acquedotto interna al e di sua proprietà, l'opposta non ha responsabilità, CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 anche in considerazione del fatto che l'art. 4 della citata convenzione di utenza del 2.08.1996 prevede espressamente che “Il convogliamento e la distribuzione dell'acqua a valle dei contatori avverrà a cura e spese dell'Utente ( che provvederà alla relativa Controparte_9 manutenzione e sorveglianza sollevando il Fornitore da ogni responsabilità di carattere igienico e da ogni onere derivante da rotture o perdite che si verificassero a valle dei predetti contatori”. Per tali motivi il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e della questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 18.975,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario. Così deciso in data 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5