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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 195/2024 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Inferiore (SA) il 23.5.1975 e residente in [...], rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fabio D'Auria,
c.f. , PEC: e CodiceFiscale_2 Email_1 2
c.f. PEC: Controparte_1 CodiceFiscale_3
tutti con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Email_2
Sturzo 18, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avv. Giuseppina Agrippino, alla via Nuova Poggioreale n. 164.
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del Presidente della Controparte_2 P.IVA_1
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del 14.3.2018 Persona_1
rep. n. 33646, dall'avv. Paola Parente, c.f. , ed CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia 81. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: . egione.campania.it e/o al n. di fax Em_3 Email_4
081.7963766.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da conclusioni rassegnate Parte_1
con note depositate in data 22.5.2025, e quindi:
“A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della
responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento Controparte_2
per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T.
– a pagare al ricorrente i danni subiti, per la perdita delle colture di cipolle
danneggiate, nonché per i danni al terreno, nella misura che riterrà in Sua
Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo 3
come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP Dott.
nei suoi elaborati versati in atti, con rivalutazione Persona_2
ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data
dell'allagamento (2 novembre 2018) fino all'effettivo soddisfo.
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Fabio e CP_1
, antistatari.
[...]
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
Per la resistente in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, come da conclusioni rassegnate con note depositate in data 28.5.2025 e, quindi, riportandosi alla comparsa di costituzione ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
per essere competenti altri enti;
Controparte_2
2) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt
1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2023, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.2.2024, , Parte_1
premettendo di essere comodatario e coltivatore di un fondo agricolo, sito in 4
Scafati (SA) località Via Concilio, della totale estensione di mq.
3.454 e riportato in catasto al foglio 30, particella 563 di mq 2.057 (in comodato verbale) e al foglio 32, particella 682 di mq 1.397 (in fitto),conveniva in giudizio la , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
onde sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle coltivazioni, all'impianto di irrigazione e al fondo.
Detto fondo, in data 2.11.2018, in seguito all'esondazione del Canale
San AS (detto anche Canale di Angri), era stato infatti sommerso da notevole quantità di acqua, melma e detriti, provenienti dal citato corso d'acqua.
A sostegno della pretesa, il ricorrente allegava una consulenza tecnica di parte redatta a firma del dr. agr. . Persona_2
Su tali premesse, deduceva che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi alla essendo il predetto Ente tenuto ad Controparte_2
effettuare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del Canale San AS (o Canale di
Angri)e dei suoi fatiscenti argini.
Chiedeva, quindi, condannarsi la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti, compresi quelli morali nella misura specificata in corso di causa,
con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT, oltre vittoria di spese e competenze, con attribuzione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 6.2.2024, il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della Controparte_2
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33
nei suoi confronti, rinviando all'udienza del 4.6.2024. 5
In data 15.5.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente nonché la sua carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
, dell'Autorità di Bacino e del Comune Controparte_3
territorialmente competente.
Nel merito, la resistente contestava la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dagli articoli 2043 e 2051 c.c., oltre che la quantificazione dei danni, rilevando, peraltro, il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_2
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente,
previa delega al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e
170 R.D. 1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 2.7.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 6.6.2025,secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., nonché acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale del 2.7.2025 riservava la causa in decisione.
****************
La domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati, per quanto di ragione.
La legittimazione attiva del ricorrente risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visura storica, allegata alla perizia di parte, 6
che documenta la proprietà del fondo, riportato in catasto al foglio 30,
particella 563, di , il quale ha poi dichiarato che all'epoca Persona_3
dei fatti la predetta particella era coltivata dal ricorrente, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario
[...]
, datata 2.10.2023; contratto di affitto di fondo rustico registrato il Per_3
23.1.2014 per il fondo riportato in catasto al foglio 32, particella 682) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza dell'11.4.2025, innanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi e (quest'ultimo a Testimone_1 Persona_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
La legittimazione passiva della resistente verrà, invece, CP_2
delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità
risarcitoria in capo all'ente parte del presente giudizio.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_2
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. 7
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente, che in data
2.11.2018, a seguito a precipitazioni atmosferiche, il Canale San AS
esondava andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dal ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
compete all'ente convenuto (o chiamato in causa) la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent.
n. 2660/13 e Cass., sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo). 8
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è CP_2
escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Canale San AS si presentava in stato di pessima manutenzione: “era pieno di erbacce, melma, piante e materiale vario”.
Va aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della nella CP_2
parte in cui assume che il ricorrente, quali proprietario del fondo allagato,
avrebbe potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema 9
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitato ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte del fondo coltivato dal ricorrente insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_2
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata 10
solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dr. agr.
- oltre che dalla deposizione dei testi escussi. Persona_2
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, coltivava direttamente un fondo agricolo, Parte_1
sito in Scafati (SA) località Via Concilio, della totale estensione di mq. 3.454
e riportato in catasto al foglio 30, particella 563 di mq 2.057 (in comodato verbale) e al foglio 32, particella 682 di mq 1.397 (in fitto).
Il perito di parte, dott. agronomo , ha calcolato un Persona_2
danno complessivo pari ad € 14.532,00, tenendo conto di varie voci di danno che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico, cipolle per mq.
2.700 per una produzione di 115,42 quintali, distrutta o comunque resa non commerciabile.
Il perito ha stimato il danno precisando che le cipolle hanno un costo pari ad € 2,44 per metro quadro, determinandone l'ammontare in € 6.588,00.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova 11
del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. Per_2
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il ricorrente coltivava 12
il fondo per cui è causa a cipolle e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque ed erano in marcescenza, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo a Pt_1
l'importo di € 2.623,20.
[...] 13
Il perito ha, poi, individuato una serie di attività necessarie al
ripristino della coltivazione del terreno a seguito dell'alluvione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono,
tuttavia, essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della CP_2
vengono prese in considerazione diverse attività quali: Scavo di
[...]
pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi
natura.
Ebbene, in considerazione il fatto che il ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 3.105,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 1.242,00.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno avente ad oggetto le attività per il ripristino delle quote superficiali per la coltivabilità
del terreno e il ripristino della fertilità, quantificate rispettivamente nella misura di € 2.538,00 ed € 1.701,00, per un totale di € 4.239,00.
Invero, una volta raggiunta la prova dell'allagamento può ritenersi che le stesse si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro, 14
le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (movimenti di terra, con compenso fra
scavi e riporti, livellamento del terreno eseguito con trattrice, amminutamento
superficiale mediante frangizollatura o fresatura, disinfestazione dei terreni
dai nematodi, concimazione ecc.).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato, tenuto conto della limitata estensione del terreno, operando una riduzione del 70% sull'importo complessivo sopra indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di €
1.271,70.
Infine, il perito ha, poi, individuato altri danni per ripristino
dell'impianto irriguo.
In relazione all'impianto di irrigazione, anche se alcuni dei testi ne fanno menzione, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura, l'estensione e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, nessuna somma può essere riconosciuta.
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 5.136,90 (€ 2.623,20 + € 1.242,00 +
€ 1.271,70).
Delle citate somme deve rispondere la;
non può, Controparte_2
al riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta. 15
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente preposto alla CP_2
custodia del Canale San AS (detto anche canale di Angri) e, pertanto,
tenuta a rispondere dei danni occorsi per l'accertata omessa manutenzione,
all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione.
Al riguardo, come già affermato in numerosi precedenti di questo
Tribunale, poiché non si tratta di un'opera idraulica ai sensi del r.d.
n.523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del r.d. n.215/1933, alla compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che CP_2
il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica CP_3
regionale.
Ne consegue che la è comunque chiamata a rispondere dei CP_2
danni occorsi per omesso controllo dell'operato del e per CP_3
l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_2
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R.
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. 16
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque,
per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_2
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va però calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(2.11.2018) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 6.714,01 in
favore di , oltre agli interessi su tale importo decorrenti al Parte_1
tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte, 17
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1/2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
– tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'Auria e , Controparte_1
dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria. 18
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta -
con ricorso notificato in data 19.10.2023 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.2.2024 - da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.714,01, Parte_1
oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di Pt_1
in complessivi € 2.132,00, di cui € 132,00 per spese vive ed
[...]
€ 2.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione agli avvocati Fabio D'Auria e , dichiaratisi Controparte_1
antistatari;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.d. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.7.2025.IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
19
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 195/2024 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Inferiore (SA) il 23.5.1975 e residente in [...], rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fabio D'Auria,
c.f. , PEC: e CodiceFiscale_2 Email_1 2
c.f. PEC: Controparte_1 CodiceFiscale_3
tutti con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Email_2
Sturzo 18, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avv. Giuseppina Agrippino, alla via Nuova Poggioreale n. 164.
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del Presidente della Controparte_2 P.IVA_1
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del 14.3.2018 Persona_1
rep. n. 33646, dall'avv. Paola Parente, c.f. , ed CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia 81. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: . egione.campania.it e/o al n. di fax Em_3 Email_4
081.7963766.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da conclusioni rassegnate Parte_1
con note depositate in data 22.5.2025, e quindi:
“A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della
responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento Controparte_2
per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T.
– a pagare al ricorrente i danni subiti, per la perdita delle colture di cipolle
danneggiate, nonché per i danni al terreno, nella misura che riterrà in Sua
Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo 3
come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP Dott.
nei suoi elaborati versati in atti, con rivalutazione Persona_2
ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data
dell'allagamento (2 novembre 2018) fino all'effettivo soddisfo.
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Fabio e CP_1
, antistatari.
[...]
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
Per la resistente in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, come da conclusioni rassegnate con note depositate in data 28.5.2025 e, quindi, riportandosi alla comparsa di costituzione ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
per essere competenti altri enti;
Controparte_2
2) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt
1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2023, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.2.2024, , Parte_1
premettendo di essere comodatario e coltivatore di un fondo agricolo, sito in 4
Scafati (SA) località Via Concilio, della totale estensione di mq.
3.454 e riportato in catasto al foglio 30, particella 563 di mq 2.057 (in comodato verbale) e al foglio 32, particella 682 di mq 1.397 (in fitto),conveniva in giudizio la , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
onde sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle coltivazioni, all'impianto di irrigazione e al fondo.
Detto fondo, in data 2.11.2018, in seguito all'esondazione del Canale
San AS (detto anche Canale di Angri), era stato infatti sommerso da notevole quantità di acqua, melma e detriti, provenienti dal citato corso d'acqua.
A sostegno della pretesa, il ricorrente allegava una consulenza tecnica di parte redatta a firma del dr. agr. . Persona_2
Su tali premesse, deduceva che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi alla essendo il predetto Ente tenuto ad Controparte_2
effettuare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del Canale San AS (o Canale di
Angri)e dei suoi fatiscenti argini.
Chiedeva, quindi, condannarsi la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti, compresi quelli morali nella misura specificata in corso di causa,
con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT, oltre vittoria di spese e competenze, con attribuzione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 6.2.2024, il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della Controparte_2
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33
nei suoi confronti, rinviando all'udienza del 4.6.2024. 5
In data 15.5.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente nonché la sua carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
, dell'Autorità di Bacino e del Comune Controparte_3
territorialmente competente.
Nel merito, la resistente contestava la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dagli articoli 2043 e 2051 c.c., oltre che la quantificazione dei danni, rilevando, peraltro, il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_2
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente,
previa delega al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e
170 R.D. 1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 2.7.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 6.6.2025,secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., nonché acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale del 2.7.2025 riservava la causa in decisione.
****************
La domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati, per quanto di ragione.
La legittimazione attiva del ricorrente risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visura storica, allegata alla perizia di parte, 6
che documenta la proprietà del fondo, riportato in catasto al foglio 30,
particella 563, di , il quale ha poi dichiarato che all'epoca Persona_3
dei fatti la predetta particella era coltivata dal ricorrente, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario
[...]
, datata 2.10.2023; contratto di affitto di fondo rustico registrato il Per_3
23.1.2014 per il fondo riportato in catasto al foglio 32, particella 682) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza dell'11.4.2025, innanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi e (quest'ultimo a Testimone_1 Persona_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
La legittimazione passiva della resistente verrà, invece, CP_2
delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità
risarcitoria in capo all'ente parte del presente giudizio.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_2
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. 7
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente, che in data
2.11.2018, a seguito a precipitazioni atmosferiche, il Canale San AS
esondava andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dal ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
compete all'ente convenuto (o chiamato in causa) la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent.
n. 2660/13 e Cass., sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo). 8
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è CP_2
escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Canale San AS si presentava in stato di pessima manutenzione: “era pieno di erbacce, melma, piante e materiale vario”.
Va aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della nella CP_2
parte in cui assume che il ricorrente, quali proprietario del fondo allagato,
avrebbe potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema 9
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitato ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte del fondo coltivato dal ricorrente insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_2
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata 10
solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dr. agr.
- oltre che dalla deposizione dei testi escussi. Persona_2
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, coltivava direttamente un fondo agricolo, Parte_1
sito in Scafati (SA) località Via Concilio, della totale estensione di mq. 3.454
e riportato in catasto al foglio 30, particella 563 di mq 2.057 (in comodato verbale) e al foglio 32, particella 682 di mq 1.397 (in fitto).
Il perito di parte, dott. agronomo , ha calcolato un Persona_2
danno complessivo pari ad € 14.532,00, tenendo conto di varie voci di danno che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico, cipolle per mq.
2.700 per una produzione di 115,42 quintali, distrutta o comunque resa non commerciabile.
Il perito ha stimato il danno precisando che le cipolle hanno un costo pari ad € 2,44 per metro quadro, determinandone l'ammontare in € 6.588,00.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova 11
del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. Per_2
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il ricorrente coltivava 12
il fondo per cui è causa a cipolle e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque ed erano in marcescenza, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo a Pt_1
l'importo di € 2.623,20.
[...] 13
Il perito ha, poi, individuato una serie di attività necessarie al
ripristino della coltivazione del terreno a seguito dell'alluvione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono,
tuttavia, essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della CP_2
vengono prese in considerazione diverse attività quali: Scavo di
[...]
pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi
natura.
Ebbene, in considerazione il fatto che il ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 3.105,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 1.242,00.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno avente ad oggetto le attività per il ripristino delle quote superficiali per la coltivabilità
del terreno e il ripristino della fertilità, quantificate rispettivamente nella misura di € 2.538,00 ed € 1.701,00, per un totale di € 4.239,00.
Invero, una volta raggiunta la prova dell'allagamento può ritenersi che le stesse si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro, 14
le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (movimenti di terra, con compenso fra
scavi e riporti, livellamento del terreno eseguito con trattrice, amminutamento
superficiale mediante frangizollatura o fresatura, disinfestazione dei terreni
dai nematodi, concimazione ecc.).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato, tenuto conto della limitata estensione del terreno, operando una riduzione del 70% sull'importo complessivo sopra indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di €
1.271,70.
Infine, il perito ha, poi, individuato altri danni per ripristino
dell'impianto irriguo.
In relazione all'impianto di irrigazione, anche se alcuni dei testi ne fanno menzione, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura, l'estensione e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, nessuna somma può essere riconosciuta.
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 5.136,90 (€ 2.623,20 + € 1.242,00 +
€ 1.271,70).
Delle citate somme deve rispondere la;
non può, Controparte_2
al riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta. 15
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente preposto alla CP_2
custodia del Canale San AS (detto anche canale di Angri) e, pertanto,
tenuta a rispondere dei danni occorsi per l'accertata omessa manutenzione,
all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione.
Al riguardo, come già affermato in numerosi precedenti di questo
Tribunale, poiché non si tratta di un'opera idraulica ai sensi del r.d.
n.523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del r.d. n.215/1933, alla compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che CP_2
il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica CP_3
regionale.
Ne consegue che la è comunque chiamata a rispondere dei CP_2
danni occorsi per omesso controllo dell'operato del e per CP_3
l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_2
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R.
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. 16
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque,
per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_2
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va però calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(2.11.2018) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 6.714,01 in
favore di , oltre agli interessi su tale importo decorrenti al Parte_1
tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte, 17
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1/2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
– tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'Auria e , Controparte_1
dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria. 18
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta -
con ricorso notificato in data 19.10.2023 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.2.2024 - da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.714,01, Parte_1
oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di Pt_1
in complessivi € 2.132,00, di cui € 132,00 per spese vive ed
[...]
€ 2.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione agli avvocati Fabio D'Auria e , dichiaratisi Controparte_1
antistatari;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.d. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.7.2025.IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
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IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo