TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/10/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2167 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Roberto Trimboli, con il quale è elettivamente domiciliata in Bovalino
(RC) via XXIV Maggio n. 28 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha proposto ricorso per a.t.p. al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento e lo status di persona disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92, all'esito del quale il C.T.U. non l'ha ritenuta meritevole dei benefici richiesti;
- che è affetta da un complesso quadro patologico, come si evince dalla documentazione esibita;
- che, a causa del carcinoma della mammella trattato chirurgicamente, necessita di frequenti controlli e di visite mediche e non è in grado di spostarsi autonomamente;
- che l'intervento di isteroannessiectomia ha determinato l'insorgenza di incontinenza urinaria, per la quale è costretta a ricorrere all'uso di appositi presidi;
- che il diabete mellito di tipo 2 insulino-dipendente, caratterizzato da uno scarso controllo glicemico, presenta delle complicanze, tra le quali una neuropatia agli arti inferiori che compromette la deambulazione e la espone ad un elevato rischio di cadute;
- che è affetta da cardiopatia ipertensiva, sindrome delle apnee ostruttive del sonno e da disturbo depressivo ricorrente di entità grave;
- che il quadro osteoarticolare comporta un rilevante deficit dell'equilibrio statico-dinamico, come evidenziato sia in sede di visita specialistica fisiatrica sia in sede di visita peritale, durante la quale è emerso che deambula esclusivamente con l'ausilio di un bastone.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare lo stato patologico della sig.ra , Parte_1 3
valutabile con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oltre al riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge
104/92 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio per come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'analisi della documentazione allegata al presente ricorso Con vittoria di spese diritti e onorari dell'intero procedimento”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi della contestazione, richiamando le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 19/11/2024, questo giudicante ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, mediante nomina di un nuovo CTU.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80 e l'accertamento dello status di disabile in forma grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n.
104/1992.
Invero, l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due: 4
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Invece, l'art, 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere la situazione di disabilità grave, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario legittimante il conseguimento delle prestazioni oggetto di domanda, la consulenza tecnica medico-legale effettuata nel corso del presente giudizio, svolta all'esito del rinnovo delle operazioni peritali, disposto in ragione delle incongruenze emerse dalla perizia effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo (non superate neanche alla luce di chiarimenti resi nel corso del presente giudizio), forma piena prova in questo giudizio, perché sorretta da congrue e corrette valutazioni medico legali e coerente con la documentazione allegata in atti.
Questo giudice ritiene di condividere il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto trae origine da una approfondita e meditata valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette sia sotto il profilo tecnico che logico-conseguenziale.
Orbene, all'esito di un attento esame obiettivo, il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, premettendo che la ricorrente è affetta da:
“Cardiopatia ipertensiva classe NYHA II. Diabete mellito non complicato in trattamento misto Pregresso Ca mammella sn trattato con intervento chirurgico di quadrantectomia, chemio- e radio-terapia. Sindrome delle apnee notturne in trattamento con C-PAP. Cistouretrocele di I grado e lieve incontinenza urinaria 5
in esiti ad intervento chirurgico di isteroannessectomia bilaterale per prolasso uterino di II grado. Osteoporosi ed osteoartrosi diffusa con limitazione funzionale. Ulcere peptiche gastro-duodenali”, ha concluso che tali patologie determinano una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età senza, tuttavia, determinare l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana o di deambulare autonomamente, né la riduzione dell'autonomia personale correlata all'età tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quello di relazione.
In merito, ritiene il giudicante che il quadro patologico, nei termini in cui
è stato allegato, sia stato esaustivamente valutato dal C.T.U. che ha operato le sue conclusioni anche all'esito di un approfondito esame obiettivo sulla paziente.
In particolare, all'esito dell'esame obiettivo e contrariamente da quanto dedotto dal difensore della ricorrente anche in sede di discussione orale, è emerso che la deambulazione della ricorrente e i passaggi posturali sono autonomi e regolari.
Alla stregua delle conclusioni peritali, che questo giudicante fa proprie, la domanda va rigettata.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese di CTU espletata nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo e le spese della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. e della dott.ssa . Persona_1 Persona_2
P.Q.M.
6
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2167/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese di CTU espletata nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo e le spese della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. e della Persona_1
dott.ssa . Persona_2
Locri, 09/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2167 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Roberto Trimboli, con il quale è elettivamente domiciliata in Bovalino
(RC) via XXIV Maggio n. 28 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha proposto ricorso per a.t.p. al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento e lo status di persona disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92, all'esito del quale il C.T.U. non l'ha ritenuta meritevole dei benefici richiesti;
- che è affetta da un complesso quadro patologico, come si evince dalla documentazione esibita;
- che, a causa del carcinoma della mammella trattato chirurgicamente, necessita di frequenti controlli e di visite mediche e non è in grado di spostarsi autonomamente;
- che l'intervento di isteroannessiectomia ha determinato l'insorgenza di incontinenza urinaria, per la quale è costretta a ricorrere all'uso di appositi presidi;
- che il diabete mellito di tipo 2 insulino-dipendente, caratterizzato da uno scarso controllo glicemico, presenta delle complicanze, tra le quali una neuropatia agli arti inferiori che compromette la deambulazione e la espone ad un elevato rischio di cadute;
- che è affetta da cardiopatia ipertensiva, sindrome delle apnee ostruttive del sonno e da disturbo depressivo ricorrente di entità grave;
- che il quadro osteoarticolare comporta un rilevante deficit dell'equilibrio statico-dinamico, come evidenziato sia in sede di visita specialistica fisiatrica sia in sede di visita peritale, durante la quale è emerso che deambula esclusivamente con l'ausilio di un bastone.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare lo stato patologico della sig.ra , Parte_1 3
valutabile con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oltre al riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge
104/92 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio per come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'analisi della documentazione allegata al presente ricorso Con vittoria di spese diritti e onorari dell'intero procedimento”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi della contestazione, richiamando le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 19/11/2024, questo giudicante ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, mediante nomina di un nuovo CTU.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80 e l'accertamento dello status di disabile in forma grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n.
104/1992.
Invero, l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due: 4
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Invece, l'art, 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere la situazione di disabilità grave, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario legittimante il conseguimento delle prestazioni oggetto di domanda, la consulenza tecnica medico-legale effettuata nel corso del presente giudizio, svolta all'esito del rinnovo delle operazioni peritali, disposto in ragione delle incongruenze emerse dalla perizia effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo (non superate neanche alla luce di chiarimenti resi nel corso del presente giudizio), forma piena prova in questo giudizio, perché sorretta da congrue e corrette valutazioni medico legali e coerente con la documentazione allegata in atti.
Questo giudice ritiene di condividere il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto trae origine da una approfondita e meditata valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette sia sotto il profilo tecnico che logico-conseguenziale.
Orbene, all'esito di un attento esame obiettivo, il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, premettendo che la ricorrente è affetta da:
“Cardiopatia ipertensiva classe NYHA II. Diabete mellito non complicato in trattamento misto Pregresso Ca mammella sn trattato con intervento chirurgico di quadrantectomia, chemio- e radio-terapia. Sindrome delle apnee notturne in trattamento con C-PAP. Cistouretrocele di I grado e lieve incontinenza urinaria 5
in esiti ad intervento chirurgico di isteroannessectomia bilaterale per prolasso uterino di II grado. Osteoporosi ed osteoartrosi diffusa con limitazione funzionale. Ulcere peptiche gastro-duodenali”, ha concluso che tali patologie determinano una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età senza, tuttavia, determinare l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana o di deambulare autonomamente, né la riduzione dell'autonomia personale correlata all'età tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quello di relazione.
In merito, ritiene il giudicante che il quadro patologico, nei termini in cui
è stato allegato, sia stato esaustivamente valutato dal C.T.U. che ha operato le sue conclusioni anche all'esito di un approfondito esame obiettivo sulla paziente.
In particolare, all'esito dell'esame obiettivo e contrariamente da quanto dedotto dal difensore della ricorrente anche in sede di discussione orale, è emerso che la deambulazione della ricorrente e i passaggi posturali sono autonomi e regolari.
Alla stregua delle conclusioni peritali, che questo giudicante fa proprie, la domanda va rigettata.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese di CTU espletata nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo e le spese della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. e della dott.ssa . Persona_1 Persona_2
P.Q.M.
6
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2167/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese di CTU espletata nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo e le spese della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. e della Persona_1
dott.ssa . Persona_2
Locri, 09/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci