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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/04/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 5053/2023 tra:
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Spinazzola del
Foro di Benevento nonché elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
( ) Email_1 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Gliozzi del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Montecuccoli n. 9 parte convenuta
OGGETTO: contratto di subappalto ex art. 1656 del codice civile;
corrispettivo; varianti progettuali;
domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
- preliminarmente accogliere l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. e per l'effetto condannare a Controparte_1 pagare le somme ammesse, annotate in narrativa e/o alla comparsa di costituzione e risposta;
- nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, che ha regolarmente eseguito tutti Parte_1 i lavori integrativi di cui alla variante in corso d'opera n. 201815730 presso lo stabilimento Controparte_2
in località San Potito a AL (PZ), avente
[...] ad oggetto modifiche sostanziali all'edificio indicato in contratto-ordine n. B72526, sottoscritto in data 26.10.2016, come “OI per la protezione di serbatoio per le materie prime e le UTA”;
- accertare e dichiarare che a seguito della realizzazione dei lavori di cui alla variante in corso d'opera è maturato un credito in favore di di €. 256.805,04 Parte_1 (euro duecentocinquantaseimilaottocentocinque/04), e/o nel diverso importo che verrà determinato nel corso del giudizio previo espletamento dei mezzi istruttori che verranno richiesti ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnico-contabile e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi moratori dal giorno della consegna dei lavori sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare che le variazioni ordinate dal committente rientrino nell'alveo dell'art. 1661 c.c. essendo coerenti con l'oggetto del contratto e pertanto accertare e dichiarare la sussistenza e la legittimità del diritto di credito di cui è chiesto l'accertamento in coerenza con i lavori commissionati e svolti;
per l'effetto condannare la a pagare a Controparte_1 parte attrice la somma di € 256.805,04 (euro duecentocinquantaseimilaottocento cinque/04), come annotato alla CTP versata in atti a firma del geom. CP_3 e/o nel diverso importo che verrà determinato nel corso del giudizio previo espletamento dei mezzi istruttori che verranno richiesti ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnico-contabile e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi moratori dal giorno della consegna dei lavori sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2 - accertare distintamente le diverse lavorazioni di categorie di lavori eseguite e, con valutazione di merito, ricomprenderle nelle variazioni al progetto originario e/o in quelle che davano luogo ad un autonomo e diverso contratto di appalto;
per l'effetto condannare tenuto conto Controparte_1 della precedente suddivisione, a pagare a parte attrice la somma di € 256.805,04 (euro duecentocinquanta seimilaottocentocinque/04), come annotato alla CTP versata in atti a firma del geom. e/o nel diverso CP_3 importo che verrà determinato nel corso del giudizio previo espletamento dei mezzi istruttori che verranno richiesti ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnico- contabile e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi moratori dal giorno della consegna dei lavori sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- accertare, in modo alternativo e/o suppletivo alle precedenti considerazioni, la legittimità del credito rivendicato anche in forza dell'art. 1659 c.c.; per l'effetto condannare tenuto conto Controparte_1 della precedente suddivisione, a pagare a parte attrice la somma di € 256.805,04 (euro duecentocinquantaseimilaotto centocinque/04), come annotato alla CTP versata in atti a firma del geom. e/o nel diverso importo che CP_3 verrà determinato nel corso del giudizio previo espletamento dei mezzi istruttori che verranno richiesti ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnico- contabile e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi moratori dal giorno della consegna dei lavori sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- per l'effetto, ed in ogni caso, condannare
[...] al pagamento della somma di cui alla CP_4 narrativa, riconoscendo la corresponsione in favore della parte attorea della somma di €. 256.805,04 (euro duecentocinquantaseimilaottocentocinque/04), come in narrativa determinata, e/o nel diverso importo che verrà determinato nel corso del giudizio previo espletamento dei mezzi istruttori che verranno richiesti ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnico-contabile e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi moratori dal giorno della consegna dei lavori sino al soddisfo;
- condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
3 Parte convenuta Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, Previ gli incombetti e le declaratorie del caso Respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione Previa ammissione di CTU sui fatti di causa con termine per la formulazione del quesito. Previa l'ammissione delle prove dedotte nelle memorie istruttorie depositate in atti, che devono intendersi integralmente richiamate;
In via principale Accertare e dichiarare la corretta contabilizzazione dei lavori d'appalto per cui è causa e per l'effetto respingersi integralmente le domande avversarie perché infondate per i motivi esposti in narrativa con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche con riferimento agli oneri di Ctu.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice società ha esposto Parte_1 quanto segue in atto di citazione:
1) la società con Controparte_2 sede legale ad Alba (CN), ha sottoscritto con la società convenuta un appalto “turn/key chiavi in Controparte_1 mano” per la realizzazione di carpenteria metallica (uso industriale) nel plesso della medesima Controparte_2
sito in San Potito in AL (PZ);
[...]
2) la società convenuta dopo essere Controparte_1 stata all'uopo autorizzata dalla committente
[...]
ha subappaltato parte dei lavori Controparte_2 ad essa attrice;
Parte_1
3) in particolare, con l'ordine n. B72526, sottoscritto in data 26.10.2016, la convenuta CP_1
ha subappaltato ad essa attrice la
[...] Parte_1 realizzazione delle opere in carpenteria metallica relative alla costruzione di una tettoia a due piani e delle opere di rinforzo strutturale relative al corpo 3, da eseguirsi
4 all'interno del cennato complesso industriale della
[...] in località San Potito a AL Controparte_2
(PZ);
4) nell'ordine di esecuzione dei lavori è stato stabilito l'importo a corpo pari ad € 719.704,00 ed è stato precisato che per le quotazioni delle lavorazioni aggiuntive “si farà riferimento al Prezziario DEI del Genio
Civile, in vigore alla data dei lavori, applicando ai prezzi indicati lo sconto del 30% per la mano d'opera e del
30% per i materiali, noli e trasporti (…)”;
5) durante l'esecuzione dei lavori, la
[...] ha chiesto di apportare delle Controparte_2 modifiche sostanziali al progetto iniziale, ovverosia la chiusura perimetrale di una tettoia;
6) sono state così proposte due soluzioni:
- soluzione A) → continuare con la realizzazione della struttura progettata per poi prevedere la chiusura perimetrale mediante una struttura aggiuntiva;
- soluzione B) → riprogettare la struttura considerando l'applicazione della forza del vento;
7) dopo un'attenta analisi dei progetti, la committente ha scelto la Controparte_2 soluzione B), ovverosia riprogettare la struttura con la consapevolezza che tale esecuzione avrebbe comportato, sia un maggiore tempo per la consegna del cantiere, sia un maggior costo;
8) tanto è avvenuto con la variante sostanziale in corso d'opera n. 201815730 che ha modificato la tettoia in edificio e che quindi ha disposto delle modifiche sostanziali all'edificio indicato in contratto come
“OI per la protezione di serbatoio per le materie prime e le UTA” per il quale la committenza, nel rielaborare sia il progetto che i calcoli strutturali, ha chiesto anche l'adozione di profili maggiorati di classe superiore rispetto a quelli indicati nel contratto
5 originario, così come specificato da essa con Parte_1 mail del 20.12.2017;
9) nell'esecuzione delle citate nuove opere si è verificato uno stato d'eccedenza tra il costo delle opere convenute in origine e il costo di quelle poi effettivamente eseguite, tanto che la realizzazione della nuova struttura ha comportato all'odierna parte attrice maggiori oneri e costi aggiuntivi, sia riguardo l'acquisto di ulteriori materiali, sia per il loro trasporto che per la mano d'opera necessaria;
10) per consolidato principio giurisprudenziale la immodificabilità del prezzo determinato a corpo viene meno allorquando vi sia “una modifica dei disegni esecutivi che comporti la necessità di maggiori quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo … oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche previste nel contratto…” (Cass.
22268/2017); per tal ragione, anche nell'ipotesi di contratto con determinazione del prezzo “a corpo” fisso e invariabile, si ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti e deve essere calcolato “a misura” limitatamente alle quantità variate;
11) nel caso di specie, tuttavia, nell'ordine di esecuzione dei lavori è stato previsto in maniera chiara e precisa che per le lavorazioni aggiuntive, quali quelle eseguite dall'odierna ricorrente presso il cantiere CP_2 di AL (PZ) “si farà rifermento al Prezziario DEI del
Genio Civile in vigore alla data dei lavori, applicando ai prezzi lo sconto del 30% per la mano d'opera e del 30% per
i materiali, noli e trasporti”;
12) dalla successiva contabilità consuntiva dei lavori realizzati in variante è emerso un maggior costo per la realizzazione dell'opera e di conseguenza la maggior somma di € 256.805,04 da versare in favore di essa Parte_1
6 di cui € 207.183,10 per maggiori lavorazioni e variante sulla tettoia impianti ed € 49.621,94 per integrazioni e modifiche delle lavorazioni sul corpo 3;
13) nonostante le numerose e specifiche richieste di pagamento, da ultimo con raccomandata p.e.c. del
14.10.2019, essa attrice non ha ottenuto il Parte_1 pagamento di quanto dovuto;
14) altrettanto vana è risultata la missiva del
26.11.2021 con la quale l'odierna ricorrente ha chiesto alla committente Controparte_2
l'inoltro della documentazione contabile dei lavori sopra emarginati.
Alla luce di quanto sopra esposto la parte attrice ha quindi promosso il presente giudizio al Parte_1 fine di veder condannata la società convenuta CP_1
al pagamento in proprio favore dell'importo di €
[...]
256.805,04 a titolo di corrispettivo per le opere svolte.
La parte convenuta dal canto suo, Controparte_1 dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, ha chiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso avanzate.
In particolare, la parte convenuta Controparte_1 ha dedotto quanto segue:
a) gli accordi stipulati con l'attrice hanno previsto la determinazione iniziale del corrispettivo a corpo del subappalto in € 719.704,00 oltre i.v.a. per le seguenti opere:
→ per costruzione di nuovo volume identificato come
OI (netti € 315.552,91);
→ per rinforzo strutturale di volume esistente identificato come Corpo 3 (netti € 404.151,09).
b) fra le parti è intervenuto un preciso accordo diretto a regolare eventuali variazioni del prezzo finale effettivamente dovuto;
7 c) nella redazione del computo metrico finale del giugno 2018 sulla scorta del quale l'attrice ha preteso il maggior prezzo delle opere subappaltate, l'attrice PT
, contravvenendo agli accordi intercorsi tra le
[...] parti, non ha applicato per le opere in variante i prezzi contrattualmente convenuti per le opere quotate, e per le opere non quotate non ha neppure applicato il prezziario
DEI ridotto del 27,5% e neppure il prezziario DEI ridotto del 27,5% come invece contrattualmente convenuto;
inoltre essa attrice non ha tenuto conto delle riduzioni da applicarsi per le opere non eseguite;
d) ciò ha determinato una illegittima quantificazione del prezzo complessivo dell'appalto in € 256.805,04, oggi illegittimamente richiesto;
e) sulla base di perizia commissionata a un professionista di fiducia (che ha esaminato la contabilità finale di cantiere proposta da controparte), piuttosto, alla parte attrice può essere riconosciuto il solo importo di € 9.886,82, ovvero in via subordinata al massimo di €
16.348,00.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limitati termini infra esposti.
E' pacifico che a fronte dell'iniziale previsione di cui al contratto di subappalto fra le parti – afferente all'ordine n. B72526 (sottoscritto in data 26.10.2016) con cui la convenuta ha subappaltato alla Controparte_1 parte attrice la realizzazione delle opere in Parte_1 carpenteria metallica relative alla costruzione di una tettoia a due piani e delle opere di rinforzo strutturale di altro edificio già esistente, da eseguirsi all'interno
8 del complesso industriale della Controparte_2
in località San Potito a AL (PZ) – a seguito di
[...] diverse direttive impartite dalla committente principale, la sia intervenuta una variante CP_2 sostanziale in corso d'opera (la n. 201815730) che ha modificato la tettoia in edificio.
A fronte di ciò sono state dunque disposte delle modifiche sostanziali all'edificio indicato in contratto come “OI per la protezione di serbatoio per le materie prime e le UTA”.
E' pacifico che le opere in subappalto, così come modificate con successiva variante, sono state portate a compimento e realizzate effettivamente e integralmente dalla subappaltatrice Parte_1
Il dissidio fra le parti trae allora origine dalla circostanza che mentre in riferimento al contratto di subappalto fra le parti – di cui all'ordine n. B72526
(sottoscritto in data 26.10.2016) - vi era un chiaro accordo scritto con determinazione del prezzo nell'importo a corpo di € 719.704,00 oltre i.v.a., altrettanto non può dirsi con riferimento alla variante suddetta.
Ciò posto entrambe le odierne parti contendenti hanno prodotto nel presente giudizio due relazioni di parte, redatte da professionisti di propria fiducia, recanti osservazioni e deduzioni tecniche in ordine alla contabilità finale di cantiere.
Va detto che la variante in questione, da un lato, ha modificato certamente l'opera in questione comportando stravolgimenti che superano sicuramente il sesto del prezzo convenuto, dall'altro lato, ha comportato l'esecuzione di opere di fatto distinte e diverse in modo da potersi configurare come opere aggiuntive.
Il diritto di parte attrice alla ricezione del compenso per le varianti apportate si fonda comunque sulla previsione di cui all'articolo 1659 del codice civile,
9 tenuto anche conto che l'accordo scritto del 10 luglio 2018
(v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte convenuta) integra sicuramente una specifica pattuizione idonea allo scopo.
Le parti - peraltro – nell'ordine n. B72526 avevano già disciplinato detta fattispecie nei seguenti termini:
(v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
E' pacifico che le opere di cui trattasi sono state autorizzate dalla convenuta che infatti Controparte_1 non contesta nell'odierna sede processuale il diritto di parte attrice a ricevere il corrispettivo richiesto, ma dissente esclusivamente sul quantum richiesto a titolo di corrispettivo.
Ebbene, ciò detto, va allora rilevato che le opere aggiuntive oggetto di causa devono essere retribuite sulla base di quanto stabilito nell'ordine n. B72526 in ragione dei parametri sopra riportati:
- prezziario DEI del Genio Civile in vigore alla data dei lavori;
- applicazione di uno sconto del 30 % per manodopera, materiali, noli e trasporti;
- ribasso percentuale del 27,5% per opere aggiuntive per le quali non si può fare riferimento al computo metrico estimativo di gara;
10 - ribasso del 10% per le spese generali e utile di impresa.
La perizia di parte prodotta dall'attrice PT
perviene alla quantificazione del prezzo di €
[...]
256.805,04 (v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice).
La perizia di parte prodotta dalla parte convenuta giunge invece ad un saldo creditorio in Controparte_1 favore di parte attrice pari ad € 9.886,82, ovvero in via subordinata al massimo di € 16.348,00 (v. il doc. n. 10 del fascicolo di parte convenuta).
Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta in atti, valutati i due elaborati e le condizioni contrattuali, considerate in particolare le contestazioni di parte convenuta a fronte della proposta di contabilità finale del subappalto oggetto di causa come proposta da parte attrice, ritiene di dovere muovere dall'importo indicato da parte attrice di € 256.805,04, apportandovi però i seguenti correttivi.
Appare invero corretta l'osservazione del c.t.p. di parte convenuta secondo cui nel redigere la contabilità finale di cantiere occorre prima verificare se non vi era un prezzo unitario indicato nel computo metrico allegato all'ordine n. B72526 e, solo in caso di negativo, ricorrere
Cont al prezzo unitario ricavabile dal Prezzario
Invero, ciò è espressamente previsto dal contratto di cui all'ordine n. B72526 sottoscritto dalle parti.
In conformità a detta disposizione contrattuale, dal conteggio proposto da parte attrice vanno allora decurtate le somme di € 79.200,00 e € 25.300,00, quale conseguenza dell'applicazione del prezzo unitario di €/Kg 1,17 previsto nel computo allegato al contratto, piuttosto che €/Kg 2,18
e €/Kg 3,86 (Prezziario DEI) con riferimento alla carpenteria ed al peso di piastre e tirafondi.
11 Va altresì condivisa l'osservazione del perito di parte convenuta secondo cui la quota di € 9.700,00 per le prove sui profili eseguite al fine del collaudo statico del fabbricato deve essere posta a carico del fornitore- subappaltatore e non già del subcommittente, essendovi in contratto specifica disposizione sul punto.
Alla luce di quanto sopra, decurtando dall'importo richiesto dalla parte attrice le poste monetarie suddette, spetta pertanto alla cennata parte attrice il Parte_1 corrispettivo pari ad € 142.605,04.
Non sono invero condivisibili le ulteriori decurtazioni suggerite dal c.t.p. di parte convenuta atteso che, da un lato, il limite percentuale previsto in contratto per quota piastre e bulloni non può essere esteso alle opere aggiuntive giacché per queste non richiamato e, dall'altro lato, l'accordo stipulato fra le parti in data
18 luglio 2018 (v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte convenuta) ha già disciplinato la contabilità di cantiere riferita alle lavorazioni a corpo di cui all'ordine n.
B72526 di modo che le ulteriori decurtazioni proposte non hanno fondamento e ragion d'essere.
La parte convenuta deve dunque Controparte_1 essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 142.605,04 oltre Parte_1 interessi legali dalla data della messa in mora
(16.10.2019) (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice) e sino all'effettivo esborso.
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti giacché
12 non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione complessivamente prodotta in atti dalle parti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00)
(il valore di causa va individuato nella somma di €
142.605,04 sulla base del c.d. criterio del decisum), opportunamente diminuiti in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.500,00
b) fase introduttiva → € 1.500,00
c) fase istruttoria → € 1.800,00
d) fase decisionale → € 3.200,00
- per un totale di € 8.000,00.
13
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna la parte convenuta al Controparte_1 pagamento, in favore della parte attrice Parte_1 della somma di € 142.605,04 oltre interessi legali dalla data della messa in mora (16.10.2019) e sino all'effettivo esborso.
2) Condanna la parte convenuta alla Controparte_1 rifusione, in favore della parte attrice Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 786,00 per esposti e € 8.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 22 aprile 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 5053/2023 tra:
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Spinazzola del
Foro di Benevento nonché elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
( ) Email_1 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Gliozzi del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Montecuccoli n. 9 parte convenuta
OGGETTO: contratto di subappalto ex art. 1656 del codice civile;
corrispettivo; varianti progettuali;
domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
- preliminarmente accogliere l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. e per l'effetto condannare a Controparte_1 pagare le somme ammesse, annotate in narrativa e/o alla comparsa di costituzione e risposta;
- nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, che ha regolarmente eseguito tutti Parte_1 i lavori integrativi di cui alla variante in corso d'opera n. 201815730 presso lo stabilimento Controparte_2
in località San Potito a AL (PZ), avente
[...] ad oggetto modifiche sostanziali all'edificio indicato in contratto-ordine n. B72526, sottoscritto in data 26.10.2016, come “OI per la protezione di serbatoio per le materie prime e le UTA”;
- accertare e dichiarare che a seguito della realizzazione dei lavori di cui alla variante in corso d'opera è maturato un credito in favore di di €. 256.805,04 Parte_1 (euro duecentocinquantaseimilaottocentocinque/04), e/o nel diverso importo che verrà determinato nel corso del giudizio previo espletamento dei mezzi istruttori che verranno richiesti ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnico-contabile e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi moratori dal giorno della consegna dei lavori sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare che le variazioni ordinate dal committente rientrino nell'alveo dell'art. 1661 c.c. essendo coerenti con l'oggetto del contratto e pertanto accertare e dichiarare la sussistenza e la legittimità del diritto di credito di cui è chiesto l'accertamento in coerenza con i lavori commissionati e svolti;
per l'effetto condannare la a pagare a Controparte_1 parte attrice la somma di € 256.805,04 (euro duecentocinquantaseimilaottocento cinque/04), come annotato alla CTP versata in atti a firma del geom. CP_3 e/o nel diverso importo che verrà determinato nel corso del giudizio previo espletamento dei mezzi istruttori che verranno richiesti ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnico-contabile e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi moratori dal giorno della consegna dei lavori sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2 - accertare distintamente le diverse lavorazioni di categorie di lavori eseguite e, con valutazione di merito, ricomprenderle nelle variazioni al progetto originario e/o in quelle che davano luogo ad un autonomo e diverso contratto di appalto;
per l'effetto condannare tenuto conto Controparte_1 della precedente suddivisione, a pagare a parte attrice la somma di € 256.805,04 (euro duecentocinquanta seimilaottocentocinque/04), come annotato alla CTP versata in atti a firma del geom. e/o nel diverso CP_3 importo che verrà determinato nel corso del giudizio previo espletamento dei mezzi istruttori che verranno richiesti ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnico- contabile e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi moratori dal giorno della consegna dei lavori sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- accertare, in modo alternativo e/o suppletivo alle precedenti considerazioni, la legittimità del credito rivendicato anche in forza dell'art. 1659 c.c.; per l'effetto condannare tenuto conto Controparte_1 della precedente suddivisione, a pagare a parte attrice la somma di € 256.805,04 (euro duecentocinquantaseimilaotto centocinque/04), come annotato alla CTP versata in atti a firma del geom. e/o nel diverso importo che CP_3 verrà determinato nel corso del giudizio previo espletamento dei mezzi istruttori che verranno richiesti ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnico- contabile e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi moratori dal giorno della consegna dei lavori sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- per l'effetto, ed in ogni caso, condannare
[...] al pagamento della somma di cui alla CP_4 narrativa, riconoscendo la corresponsione in favore della parte attorea della somma di €. 256.805,04 (euro duecentocinquantaseimilaottocentocinque/04), come in narrativa determinata, e/o nel diverso importo che verrà determinato nel corso del giudizio previo espletamento dei mezzi istruttori che verranno richiesti ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnico-contabile e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi moratori dal giorno della consegna dei lavori sino al soddisfo;
- condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
3 Parte convenuta Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, Previ gli incombetti e le declaratorie del caso Respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione Previa ammissione di CTU sui fatti di causa con termine per la formulazione del quesito. Previa l'ammissione delle prove dedotte nelle memorie istruttorie depositate in atti, che devono intendersi integralmente richiamate;
In via principale Accertare e dichiarare la corretta contabilizzazione dei lavori d'appalto per cui è causa e per l'effetto respingersi integralmente le domande avversarie perché infondate per i motivi esposti in narrativa con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche con riferimento agli oneri di Ctu.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice società ha esposto Parte_1 quanto segue in atto di citazione:
1) la società con Controparte_2 sede legale ad Alba (CN), ha sottoscritto con la società convenuta un appalto “turn/key chiavi in Controparte_1 mano” per la realizzazione di carpenteria metallica (uso industriale) nel plesso della medesima Controparte_2
sito in San Potito in AL (PZ);
[...]
2) la società convenuta dopo essere Controparte_1 stata all'uopo autorizzata dalla committente
[...]
ha subappaltato parte dei lavori Controparte_2 ad essa attrice;
Parte_1
3) in particolare, con l'ordine n. B72526, sottoscritto in data 26.10.2016, la convenuta CP_1
ha subappaltato ad essa attrice la
[...] Parte_1 realizzazione delle opere in carpenteria metallica relative alla costruzione di una tettoia a due piani e delle opere di rinforzo strutturale relative al corpo 3, da eseguirsi
4 all'interno del cennato complesso industriale della
[...] in località San Potito a AL Controparte_2
(PZ);
4) nell'ordine di esecuzione dei lavori è stato stabilito l'importo a corpo pari ad € 719.704,00 ed è stato precisato che per le quotazioni delle lavorazioni aggiuntive “si farà riferimento al Prezziario DEI del Genio
Civile, in vigore alla data dei lavori, applicando ai prezzi indicati lo sconto del 30% per la mano d'opera e del
30% per i materiali, noli e trasporti (…)”;
5) durante l'esecuzione dei lavori, la
[...] ha chiesto di apportare delle Controparte_2 modifiche sostanziali al progetto iniziale, ovverosia la chiusura perimetrale di una tettoia;
6) sono state così proposte due soluzioni:
- soluzione A) → continuare con la realizzazione della struttura progettata per poi prevedere la chiusura perimetrale mediante una struttura aggiuntiva;
- soluzione B) → riprogettare la struttura considerando l'applicazione della forza del vento;
7) dopo un'attenta analisi dei progetti, la committente ha scelto la Controparte_2 soluzione B), ovverosia riprogettare la struttura con la consapevolezza che tale esecuzione avrebbe comportato, sia un maggiore tempo per la consegna del cantiere, sia un maggior costo;
8) tanto è avvenuto con la variante sostanziale in corso d'opera n. 201815730 che ha modificato la tettoia in edificio e che quindi ha disposto delle modifiche sostanziali all'edificio indicato in contratto come
“OI per la protezione di serbatoio per le materie prime e le UTA” per il quale la committenza, nel rielaborare sia il progetto che i calcoli strutturali, ha chiesto anche l'adozione di profili maggiorati di classe superiore rispetto a quelli indicati nel contratto
5 originario, così come specificato da essa con Parte_1 mail del 20.12.2017;
9) nell'esecuzione delle citate nuove opere si è verificato uno stato d'eccedenza tra il costo delle opere convenute in origine e il costo di quelle poi effettivamente eseguite, tanto che la realizzazione della nuova struttura ha comportato all'odierna parte attrice maggiori oneri e costi aggiuntivi, sia riguardo l'acquisto di ulteriori materiali, sia per il loro trasporto che per la mano d'opera necessaria;
10) per consolidato principio giurisprudenziale la immodificabilità del prezzo determinato a corpo viene meno allorquando vi sia “una modifica dei disegni esecutivi che comporti la necessità di maggiori quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo … oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche previste nel contratto…” (Cass.
22268/2017); per tal ragione, anche nell'ipotesi di contratto con determinazione del prezzo “a corpo” fisso e invariabile, si ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti e deve essere calcolato “a misura” limitatamente alle quantità variate;
11) nel caso di specie, tuttavia, nell'ordine di esecuzione dei lavori è stato previsto in maniera chiara e precisa che per le lavorazioni aggiuntive, quali quelle eseguite dall'odierna ricorrente presso il cantiere CP_2 di AL (PZ) “si farà rifermento al Prezziario DEI del
Genio Civile in vigore alla data dei lavori, applicando ai prezzi lo sconto del 30% per la mano d'opera e del 30% per
i materiali, noli e trasporti”;
12) dalla successiva contabilità consuntiva dei lavori realizzati in variante è emerso un maggior costo per la realizzazione dell'opera e di conseguenza la maggior somma di € 256.805,04 da versare in favore di essa Parte_1
6 di cui € 207.183,10 per maggiori lavorazioni e variante sulla tettoia impianti ed € 49.621,94 per integrazioni e modifiche delle lavorazioni sul corpo 3;
13) nonostante le numerose e specifiche richieste di pagamento, da ultimo con raccomandata p.e.c. del
14.10.2019, essa attrice non ha ottenuto il Parte_1 pagamento di quanto dovuto;
14) altrettanto vana è risultata la missiva del
26.11.2021 con la quale l'odierna ricorrente ha chiesto alla committente Controparte_2
l'inoltro della documentazione contabile dei lavori sopra emarginati.
Alla luce di quanto sopra esposto la parte attrice ha quindi promosso il presente giudizio al Parte_1 fine di veder condannata la società convenuta CP_1
al pagamento in proprio favore dell'importo di €
[...]
256.805,04 a titolo di corrispettivo per le opere svolte.
La parte convenuta dal canto suo, Controparte_1 dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, ha chiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso avanzate.
In particolare, la parte convenuta Controparte_1 ha dedotto quanto segue:
a) gli accordi stipulati con l'attrice hanno previsto la determinazione iniziale del corrispettivo a corpo del subappalto in € 719.704,00 oltre i.v.a. per le seguenti opere:
→ per costruzione di nuovo volume identificato come
OI (netti € 315.552,91);
→ per rinforzo strutturale di volume esistente identificato come Corpo 3 (netti € 404.151,09).
b) fra le parti è intervenuto un preciso accordo diretto a regolare eventuali variazioni del prezzo finale effettivamente dovuto;
7 c) nella redazione del computo metrico finale del giugno 2018 sulla scorta del quale l'attrice ha preteso il maggior prezzo delle opere subappaltate, l'attrice PT
, contravvenendo agli accordi intercorsi tra le
[...] parti, non ha applicato per le opere in variante i prezzi contrattualmente convenuti per le opere quotate, e per le opere non quotate non ha neppure applicato il prezziario
DEI ridotto del 27,5% e neppure il prezziario DEI ridotto del 27,5% come invece contrattualmente convenuto;
inoltre essa attrice non ha tenuto conto delle riduzioni da applicarsi per le opere non eseguite;
d) ciò ha determinato una illegittima quantificazione del prezzo complessivo dell'appalto in € 256.805,04, oggi illegittimamente richiesto;
e) sulla base di perizia commissionata a un professionista di fiducia (che ha esaminato la contabilità finale di cantiere proposta da controparte), piuttosto, alla parte attrice può essere riconosciuto il solo importo di € 9.886,82, ovvero in via subordinata al massimo di €
16.348,00.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limitati termini infra esposti.
E' pacifico che a fronte dell'iniziale previsione di cui al contratto di subappalto fra le parti – afferente all'ordine n. B72526 (sottoscritto in data 26.10.2016) con cui la convenuta ha subappaltato alla Controparte_1 parte attrice la realizzazione delle opere in Parte_1 carpenteria metallica relative alla costruzione di una tettoia a due piani e delle opere di rinforzo strutturale di altro edificio già esistente, da eseguirsi all'interno
8 del complesso industriale della Controparte_2
in località San Potito a AL (PZ) – a seguito di
[...] diverse direttive impartite dalla committente principale, la sia intervenuta una variante CP_2 sostanziale in corso d'opera (la n. 201815730) che ha modificato la tettoia in edificio.
A fronte di ciò sono state dunque disposte delle modifiche sostanziali all'edificio indicato in contratto come “OI per la protezione di serbatoio per le materie prime e le UTA”.
E' pacifico che le opere in subappalto, così come modificate con successiva variante, sono state portate a compimento e realizzate effettivamente e integralmente dalla subappaltatrice Parte_1
Il dissidio fra le parti trae allora origine dalla circostanza che mentre in riferimento al contratto di subappalto fra le parti – di cui all'ordine n. B72526
(sottoscritto in data 26.10.2016) - vi era un chiaro accordo scritto con determinazione del prezzo nell'importo a corpo di € 719.704,00 oltre i.v.a., altrettanto non può dirsi con riferimento alla variante suddetta.
Ciò posto entrambe le odierne parti contendenti hanno prodotto nel presente giudizio due relazioni di parte, redatte da professionisti di propria fiducia, recanti osservazioni e deduzioni tecniche in ordine alla contabilità finale di cantiere.
Va detto che la variante in questione, da un lato, ha modificato certamente l'opera in questione comportando stravolgimenti che superano sicuramente il sesto del prezzo convenuto, dall'altro lato, ha comportato l'esecuzione di opere di fatto distinte e diverse in modo da potersi configurare come opere aggiuntive.
Il diritto di parte attrice alla ricezione del compenso per le varianti apportate si fonda comunque sulla previsione di cui all'articolo 1659 del codice civile,
9 tenuto anche conto che l'accordo scritto del 10 luglio 2018
(v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte convenuta) integra sicuramente una specifica pattuizione idonea allo scopo.
Le parti - peraltro – nell'ordine n. B72526 avevano già disciplinato detta fattispecie nei seguenti termini:
(v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
E' pacifico che le opere di cui trattasi sono state autorizzate dalla convenuta che infatti Controparte_1 non contesta nell'odierna sede processuale il diritto di parte attrice a ricevere il corrispettivo richiesto, ma dissente esclusivamente sul quantum richiesto a titolo di corrispettivo.
Ebbene, ciò detto, va allora rilevato che le opere aggiuntive oggetto di causa devono essere retribuite sulla base di quanto stabilito nell'ordine n. B72526 in ragione dei parametri sopra riportati:
- prezziario DEI del Genio Civile in vigore alla data dei lavori;
- applicazione di uno sconto del 30 % per manodopera, materiali, noli e trasporti;
- ribasso percentuale del 27,5% per opere aggiuntive per le quali non si può fare riferimento al computo metrico estimativo di gara;
10 - ribasso del 10% per le spese generali e utile di impresa.
La perizia di parte prodotta dall'attrice PT
perviene alla quantificazione del prezzo di €
[...]
256.805,04 (v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice).
La perizia di parte prodotta dalla parte convenuta giunge invece ad un saldo creditorio in Controparte_1 favore di parte attrice pari ad € 9.886,82, ovvero in via subordinata al massimo di € 16.348,00 (v. il doc. n. 10 del fascicolo di parte convenuta).
Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta in atti, valutati i due elaborati e le condizioni contrattuali, considerate in particolare le contestazioni di parte convenuta a fronte della proposta di contabilità finale del subappalto oggetto di causa come proposta da parte attrice, ritiene di dovere muovere dall'importo indicato da parte attrice di € 256.805,04, apportandovi però i seguenti correttivi.
Appare invero corretta l'osservazione del c.t.p. di parte convenuta secondo cui nel redigere la contabilità finale di cantiere occorre prima verificare se non vi era un prezzo unitario indicato nel computo metrico allegato all'ordine n. B72526 e, solo in caso di negativo, ricorrere
Cont al prezzo unitario ricavabile dal Prezzario
Invero, ciò è espressamente previsto dal contratto di cui all'ordine n. B72526 sottoscritto dalle parti.
In conformità a detta disposizione contrattuale, dal conteggio proposto da parte attrice vanno allora decurtate le somme di € 79.200,00 e € 25.300,00, quale conseguenza dell'applicazione del prezzo unitario di €/Kg 1,17 previsto nel computo allegato al contratto, piuttosto che €/Kg 2,18
e €/Kg 3,86 (Prezziario DEI) con riferimento alla carpenteria ed al peso di piastre e tirafondi.
11 Va altresì condivisa l'osservazione del perito di parte convenuta secondo cui la quota di € 9.700,00 per le prove sui profili eseguite al fine del collaudo statico del fabbricato deve essere posta a carico del fornitore- subappaltatore e non già del subcommittente, essendovi in contratto specifica disposizione sul punto.
Alla luce di quanto sopra, decurtando dall'importo richiesto dalla parte attrice le poste monetarie suddette, spetta pertanto alla cennata parte attrice il Parte_1 corrispettivo pari ad € 142.605,04.
Non sono invero condivisibili le ulteriori decurtazioni suggerite dal c.t.p. di parte convenuta atteso che, da un lato, il limite percentuale previsto in contratto per quota piastre e bulloni non può essere esteso alle opere aggiuntive giacché per queste non richiamato e, dall'altro lato, l'accordo stipulato fra le parti in data
18 luglio 2018 (v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte convenuta) ha già disciplinato la contabilità di cantiere riferita alle lavorazioni a corpo di cui all'ordine n.
B72526 di modo che le ulteriori decurtazioni proposte non hanno fondamento e ragion d'essere.
La parte convenuta deve dunque Controparte_1 essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 142.605,04 oltre Parte_1 interessi legali dalla data della messa in mora
(16.10.2019) (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice) e sino all'effettivo esborso.
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti giacché
12 non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione complessivamente prodotta in atti dalle parti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00)
(il valore di causa va individuato nella somma di €
142.605,04 sulla base del c.d. criterio del decisum), opportunamente diminuiti in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.500,00
b) fase introduttiva → € 1.500,00
c) fase istruttoria → € 1.800,00
d) fase decisionale → € 3.200,00
- per un totale di € 8.000,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna la parte convenuta al Controparte_1 pagamento, in favore della parte attrice Parte_1 della somma di € 142.605,04 oltre interessi legali dalla data della messa in mora (16.10.2019) e sino all'effettivo esborso.
2) Condanna la parte convenuta alla Controparte_1 rifusione, in favore della parte attrice Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 786,00 per esposti e € 8.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 22 aprile 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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