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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.172/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv.ti A. Curti e F. Cremonesi
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. Elsa Marchesini
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, medico esonerato dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, deduce di aver ricevuto dalla in data 20/6/22 (in base ad una «graduatoria CP_2
titoli», come si evince dal doc.4 bis allegato al ricorso) l'assegnazione di « un incarico convenzionale a tempo indeterminato di Assistenza Primaria (il meglio noto
“medico di base”) », in base al quale «sarebbe dovuta subentrare nella cura dei pazienti del dott. senza interruzione alcuna del servizio di medico Persona_1
di base…a far data dal 1 settembre 2022».
2. Lamenta la illegittimità del «differimento dell'incarico» disposto dall'Azienda che l'ha pertanto « ammessa a prestare il servizio di medico di base solo a seguito pagina 1 di 3 dell'emissione del provvedimento governativo» che ha delimitato «temporalmente l'obbligo vaccinale anti-covid fino al 1 novembre 2022», e chiede pertanto i risarcimento del danno per essere stata « illecitamente esclusa dalla possibilità di esercitare la propria professione e di percepire il conseguente reddito» «per tutto il periodo dal 30 giugno 2022 (data assegnazione dell;
cfr. doc. 7) alla data di Pt_2
effettiva immissione nel servizio del 17 novembre 2022».
3. La domanda è manifestamente infondata in quanto:
3.1. in primo luogo non risulta in alcun modo che fosse originariamente prevista la data del 30 giugno (o un'altra data determinata) per lo svolgimento effettivo del servizio (e per l'erogazione del compenso), il quale risulta condizionato, dallo stesso citato doc.4 bis, da una serie di successivi adempimenti e verifiche;
nemmeno risulta che un eventuale termine non potesse essere differito unilateralmente dall CP_1
3.2. in ogni caso non sussiste il dedotto motivo di illegittimità, che la difesa attorea individua nella disapplicazione, ovvero arbitraria applicazione, dell'art. 4
DL44/21, invocando l'assunto per cui «per tutti gli operatori sanitari che, come l'odierna ricorrente, risultavano legittimamente “esonerati” dall'obbligo vaccinale per “accertato pericolo per la salute”, l'intera disciplina dell'art. 4 del
D.L. n. 44/2021 era tamquam non esset»
3.3. la norma infatti è espressamente rivolta anche a tale categoria, imponendo (essa stessa) al comma 7 il divieto dall'esercizio, da parte del personale sanitario esentato dall'obbligo vaccinale, di «mansioni» che non consentano di «evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2», ovvero che implichino il contatto con l'utenza, come in tutta apparenza quelle previste dall'incarico in oggetto.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
pagina 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente, in favore della convenuta , al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 04/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.172/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv.ti A. Curti e F. Cremonesi
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. Elsa Marchesini
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, medico esonerato dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, deduce di aver ricevuto dalla in data 20/6/22 (in base ad una «graduatoria CP_2
titoli», come si evince dal doc.4 bis allegato al ricorso) l'assegnazione di « un incarico convenzionale a tempo indeterminato di Assistenza Primaria (il meglio noto
“medico di base”) », in base al quale «sarebbe dovuta subentrare nella cura dei pazienti del dott. senza interruzione alcuna del servizio di medico Persona_1
di base…a far data dal 1 settembre 2022».
2. Lamenta la illegittimità del «differimento dell'incarico» disposto dall'Azienda che l'ha pertanto « ammessa a prestare il servizio di medico di base solo a seguito pagina 1 di 3 dell'emissione del provvedimento governativo» che ha delimitato «temporalmente l'obbligo vaccinale anti-covid fino al 1 novembre 2022», e chiede pertanto i risarcimento del danno per essere stata « illecitamente esclusa dalla possibilità di esercitare la propria professione e di percepire il conseguente reddito» «per tutto il periodo dal 30 giugno 2022 (data assegnazione dell;
cfr. doc. 7) alla data di Pt_2
effettiva immissione nel servizio del 17 novembre 2022».
3. La domanda è manifestamente infondata in quanto:
3.1. in primo luogo non risulta in alcun modo che fosse originariamente prevista la data del 30 giugno (o un'altra data determinata) per lo svolgimento effettivo del servizio (e per l'erogazione del compenso), il quale risulta condizionato, dallo stesso citato doc.4 bis, da una serie di successivi adempimenti e verifiche;
nemmeno risulta che un eventuale termine non potesse essere differito unilateralmente dall CP_1
3.2. in ogni caso non sussiste il dedotto motivo di illegittimità, che la difesa attorea individua nella disapplicazione, ovvero arbitraria applicazione, dell'art. 4
DL44/21, invocando l'assunto per cui «per tutti gli operatori sanitari che, come l'odierna ricorrente, risultavano legittimamente “esonerati” dall'obbligo vaccinale per “accertato pericolo per la salute”, l'intera disciplina dell'art. 4 del
D.L. n. 44/2021 era tamquam non esset»
3.3. la norma infatti è espressamente rivolta anche a tale categoria, imponendo (essa stessa) al comma 7 il divieto dall'esercizio, da parte del personale sanitario esentato dall'obbligo vaccinale, di «mansioni» che non consentano di «evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2», ovvero che implichino il contatto con l'utenza, come in tutta apparenza quelle previste dall'incarico in oggetto.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
pagina 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente, in favore della convenuta , al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 04/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3