Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 agosto 1986
Art. 5. Variazioni di carattere generale 1. Qualora per disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali si renda necessario apportare variazioni di carattere generale alle partite di pensione in carico alle direzioni provinciali del tesoro, con o senza pagamento di arretrati, le relative elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguite dal sistema informativo, al quale le direzioni medesime debbono segnalare, ove occorrano, eventuali dati integrativi, avvalendosi dei mezzi di cui al comma 1 dell'art. 4.
2. Il Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che vanno riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell' art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 .
3. Detto riscontro avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del tesoro - tenendo conto delle loro possibilita' operative - gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione.
4. Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte.
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 9 della legge n. 428/1985 e' riportato nella nota alle premesse.
Entrata in vigore il 17 agosto 1986
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