Articolo 1 della Legge 31 luglio 1956, n. 1006
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25 settembre 1956
Art. 1. Articolo unico.

L'art. 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e' abrogato.

Entrata in vigore il 25 settembre 1956