Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1808/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 19 marzo 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Alcamo, via Galati n. 4, presso lo studio dell'avv. Caterina Iracane, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
( C.F. ), in persona del Prefetto Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, in via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti;
Per l'appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 26 febbraio 2019, il Tribunale di Trapani rigettava l'appello proposto da Pt_1
nei confronti della avverso la sentenza
[...] Controparte_2
resa dal Giudice di Pace di Alcamo il 5 settembre 2016 e condannava l' al pagamento Parte_1
delle spese di lite affrontate da parte appellata che liquidava nella somma di € 820,00 per compensi,
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CP, come per legge;
Esponeva il primo giudice che aveva spiegato appello avverso la sentenza n. 296/2016 Parte_1
del Giudice di Pace di Alcamo del 5.9.2016, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dall' avverso l'ordinanza ingiunzione protocollo M_IT PR_TPUTG 007584520151211. Pt_1
L'appellante aveva chiesto al Tribunale la riforma della sentenza impugnata deducendo la contraddittorietà e illogicità della sua motivazione, in quanto il Giudice di Pace non doveva pronunciarsi sulla correttezza del merito di una prima sentenza resa tra le parti il 24.05.2013, ma sulla regolarità del procedimento seguito dalla per la iscrizione dei dati in CAI, e ciò a CP_1
prescindere del fatto che il suo comportamento nell'emettere l'assegno bancario del 10.10.2013 reiterasse o meno l'illecito di cui all'art. 7 l. 386/1990.
Aveva chiesto pertanto in via cautelare sospendersi l'esecutorietà della sentenza impugnata e nel merito riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitasi in giudizio, a mezzo dell'avvocatura dello Stato, la aveva contestato la CP_1
fondatezza dei motivi di gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e la condanna di parte appellante alla refusione delle spese e dei compensi.
Rilevava il Tribunale che le doglianze mosse da parte appellante erano infondate.
A suo carico era stata emessa da parte della Prefettura di in data 12.01.2016, ordinanza CP_2
ingiunzione in conseguenza della violazione dell'art. 1 comma 2 della L n. 386/1990 così come modificato dall'art 28 del d.lgs n. 507/99 in relazione all'assegno n. 0054226160. emesso il
10.10.2013 per l'ammontare di € 658,35, in considerazione della reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della L. 386/90. L'odierno appellante era già stato colpito da precedente ordinanza ingiunzione n. 35001/2012 per la violazione di cui all'art. 2 della L n. 386/1990 così come modificato dall'art 29 del d.lgs n. 507/99, in relazione ad una serie di assegni emessi in assenza della relativa provvista. Tale ordinanza era stata impugnata dall' innanzi al Giudice di Pace di Castellammare Pt_1 4
del Golfo il quale, con sentenza del 24.5.2013, aveva ridotto l'importo della sanzione pecuniaria, confermando la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di 24 mesi.
L'appellante aveva rilevato che nel momento in cui era stato emesso l'assegno n. 0054226160, in data 10.10.2013, la sentenza del 24.5.2013 non era ancora divenuta irrevocabile, donde la CP_1
non era legittimata alla sua iscrizione in CAI: aspetto che era stato ignorato dal giudice di prime cure.
Detto rilievo era irrilevante ai fini del decidere in quanto, conformemente a quanto statuito dal giudice di prime cure, e come peraltro rimarcato dalla difesa erariale nel corso del giudizio, non poteva non rilevarsi che, in mancanza di sospensione, l'ordinanza ingiunzione impugnata conservava piena ed assoluta efficacia, così come espressamente stabilito dall'art. 6 comma 7 d.lgs. 150/2011. Anche a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi al giudice di pace, l'ordinanza opposta era rimasta, quindi, pienamente efficace: ne conseguiva che l'appellante non poteva emettere assegni bancari e postali, così come statuito sulla scorta della sanzione amministrativa accessoria comminata.
Donde l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere del profilo attinente al passaggio in giudicato della sentenza di opposizione, così come di quello inerente all'iscrizione nella CAI, la quale aveva valore soltanto informativo.
Avverso la predetta sentenza resa dal Tribunale di Trapani, proponeva appello Parte_1
esponendo che era stata resa sulla scorta della sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 296/2016
che, a sua volta, fondava le sue motivazioni sulla sentenza n. 68/13 DEL 24.05.2013, con la quale si accoglieva parzialmente l'opposizione dallo stesso proposta, avverso altra ordinanza ingiunzione n.
M_IT PR_TPUTG 0035001 20121116, e sulla quale il ricorrente nel merito non aveva mai eccepito alcunchè.
Sia nel Giudizio di opposizione avverso l'ordinanza che nel CodiceFiscale_2
Giudizio di Appello rg. 13/2017, era stato contestato esclusivamente la regolarità del procedimento seguito dalla per la Iscrizione dei dati nella Cai, a prescindere se il suo comportamento CP_1
nell'emettere assegni bancari reiterasse o meno l'illecito di cui all'art. 7 l. 386/1990.
Il Giudice di Pace prima e il Tribunale dopo erano chiamati a decidere se, ai sensi dell'art. art.
4. decreto 7 novembre 2001, n. 458 la , odierna appellata, relativamente alla fattispecie in CP_1
oggetto, avesse operato legittimamente, seguendo l'iter procedurale previsto da detta normativa.
Invero il predetto art. 4 “trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell'autorità giudiziaria” rispettivamente al primo ed al secondo comma sanciva: I. I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o 5
senza provvista, ove non più opponibili, sono trasmessi dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio.
La trasmissione è effettuata decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 22,
commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che l'opponente abbia notificato al prefetto copia del ricorso proposto.
II. Qualora sia proposta opposizione, la cancelleria dell'ufficio giudiziario che definisce il giudizio ne comunica l'esito al prefetto, allegando copia del provvedimento irrevocabile;
il prefetto, ricevuta la comunicazione, provvede a trasmettere i dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma
1.
Ne conseguiva che il Giudice di prime cure era chiamato ad accertare se la avesse CP_1
ottemperato a quella che era la prescrizione normativa anzidetta, e conseguentemente se l'ordinanza ingiunzione fosse stata legittimamente emessa.
Era previsto che i dati relativi alle sanzioni contenute in ordinanze ingiunzioni non più opponibili venivano trasmessi per via telematica dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio.
Nella fattispecie de qua la sentenza era diventava irrevocabile in data 18.01.2014; la aveva trasmesso i dati alla Cai, tra l'08.10.2013 ed il 10.10.2013, in violazione dell'art. CP_1
4 del regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento GU 21 maggio 2002 n.117 .
Fino al 18.01.2014 la non era legittimata alla iscrizione dei dati nella CAI. CP_1
Ne conseguiva che l'ordinanza ingiunzione n. m_it pr_tputg 0075845 20151211 notificata in data
12.01.2016 si fondava su un provvedimento adottato in violazione dell'art. 4 del regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
L'autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento sanzionatorio quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, aveva diritto alla refusione delle spese che aveva concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da provarsi con apposita nota. Nel caso di specie l'amministrazione opposta non aveva dato prova di avere sostenuto alcuno esborso per effetto dell'appello, per cui nulla doveva disporsi in merito alle spese legali.
Alla data del 10.10.2013 la sentenza n. 68/13 non era ancora irrevocabile pertanto era inefficace, ed in quanto tale, ex art 4 decreto 7 novembre 2001, n. 458 non era soggetta ad iscrizione nella CAI-
segmento ASA.
La stessa in comparsa affermava che le sanzioni segnalate dovevano essere contenute in CP_1
provvedimenti irrevocabili. 6
L'iscrizione nella CAI prima della scadenza dei termini per appellare, anziché assicurare la conoscibilità della revoca di emettere assegni e la conseguente operatività degli effetti alla medesima connessi da parte del sistema globale bancario e postale, assolveva, invece, la funzione di pubblicità ingannevole, e nel contempo, “inutile”, posto che il titolo iscritto era inefficace sul piano del diritto sostanziale ( se i termini per appellare nella specie non erano trascorsi, la sentenza non era irrevocabile).
Nella fattispecie il G.D.P, in data 24.05.2013, aveva emesso sentenza accogliendo parzialmente l'opposizione proposta, determinando la sanzione pecuniaria in € 5.160,00 e confermando la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di 24 mesi;
detta sentenza non veniva notificata da parte della all'Arena per la decorrenza del termine breve ad appellare, per cui decorreva CP_1
il termine lungo dei sei mesi con scadenza al 18 gennaio 2014 e, pertanto al 10.10.2013 non era divenuta irrevocabile ed in quanto tale era inefficace e non doveva essere iscritta nella CAI.
In definitiva l'ordinanza per cui è opposizione era illegittima perché emessa su un titolo inefficace sul piano del diritto sostanziale.
La si costituiva in giudizio e rilevava che Controparte_1
l'appello era manifestamente inammissibile.
Invero il giudizio di appello si era già svolto e si era concluso con la sentenza che in questa sede parte appellante aveva impugnato.
In data 22.11.16, l' aveva proposto appello, notificato in data 23.12.2016, avverso la sentenza Pt_1
n. 296/2016 del 05.09.2016 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo. In data 26 novembre 2017, la si era costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, spiegando Controparte_3
le proprie difese.
Il 26.02.2019, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 228/2019, aveva rigettato l'appello proposto, condannando l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In data 26.09.2019, l' proponeva nuovamente appello (per la seconda volta) avverso la sentenza Pt_1
n. 228/2019.
Era evidente l'inammissibilità dell'appello, avendo introdotto parte appellante un grado di giudizio non previsto dal nostro ordinamento.
Affermava che la Corte d'Appello doveva tener conto della condotta processuale perpetrata da parte appellante ai fini della condanna alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1. 7
Infatti, l' aveva volontariamente e deliberatamente citato in giudizio l'Amministrazione, Pt_1
ponendola nella condizione di dover spiegare difese non necessarie, con l'ulteriore aggravio del palese uso distorto della risorsa giustizia.
Era dunque, evidente come la presente impugnazione assumeva i caratteri della pretestuosità.
Procedutasi alla discussione, all'odierna udienza del 19 marzo 2025, la causa, posta in decisione, veniva decisa come da allegato dispositivo del quale si dava lettura.
Preliminarmente si osserva che il proposto appello è inammissibile.
Invero – come rilevato dall'appellata- il giudizio di appello si è già svolto e si è concluso con la sentenza che in questa sede parte appellante ha impugnato.
Invero in data 22.11.16, l' ha proposto appello, notificato in data 23.12.2016, avverso la Pt_1
sentenza n. 296/2016 del 05.09.2016 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo. In data 26 novembre
2017, la si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_3
spiegando le proprie difese.
Il 26.02.2019 il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 228/2019, ha rigettato l'appello proposto, condannando l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In data 26.09.2019, l' ha proposto nuovamente appello avverso la sentenza n. 228/2019. Pt_1
L'art. 323 c.p.c. prevede che i mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo .
L'art. 341 c.p.c. prevede che l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
L'art. 360 c.p.c. prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
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5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti-
Nella specie – come in precedenza esposto – è stato correttamente proposto appello innanzi il
Tribunale avverso la sentenza del giudice di pace.
La normativa in precedenza esposta non prevede che possa essere proposto appello avverso una sentenza resa in grado di appello.
E'pacifico il principio che i mezzi di impugnazione previsti dalla legge contro le sentenze sono tassativi: ciò vuol dire che non sono ammesse impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali all'infuori delle ipotesi e delle regole stabilite dalla legge.
Consegue, quindi, che avverso una sentenza resa in grado di appello può essere proposto soltanto ricorso per SS ( salvo la revocazione e l'opposizione di terzo) .
Nella specie, pertanto, l' avverso la sentenza resa Il 26.02.2019 dal Tribunale di Trapani in Pt_1
grado di appello, avrebbe semmai potuto proporre ricorso per SS per la violazione da parte del giudice di norme di diritto,
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Va rigettata la domanda formulata dall'appellata, ex art 96 comma 1 c.p.c., in assenza di prova dell'esistenza di danni subiti, neppure prospettati e quantificabili equitativamente, a seguito della proposizione dell'avverso appello.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti Parte_1 [...]
, avverso la sentenza resa il 26.02.2019 dal Tribunale di Controparte_1
Trapani,
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello
il 19 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente