Sentenza 20 giugno 2013
Accoglimento
Sentenza 13 aprile 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/06/2013, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00480/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2012, proposto da:
Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Piccole e Medie Industrie della Sardegna, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo, Massimo Massa e Dino Cagetti, con domicilio eletto in Cagliari, piazza del Carmine n. 22, presso lo studio dei primi due avvocati;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Angius e Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento n. 69;
nei confronti di
Sardafidi – Cooperativa Garanzia Collettiva Fidi Confapi Sardegna, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Cagliari, via Ancona n. 3;
per l'annullamento
- della determinazione n. 1884 del 20 gennaio 2012, del direttore del “Servizio politiche per l’impresa”, dell’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna;
nonché, ove occorra:
- della determinazione n. 670 del 7 dicembre 2011, del direttore del “Servizio politiche per l’impresa”, dell’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna;
- della nota del 23 dicembre 2011, n. 20591, del medesimo servizio regionale;
- della nota del 3 gennaio 2012, n. 17, del medesimo servizio regionale;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 40/31 del 6 ottobre 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Sardafidi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Marcello Vignolo per il ricorrente, l’avv. Matilde Mura per la controinteressata e l'avv. Giovanni Parisi per la Regione Sardegna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio ricorrente (d’ora in vanti: CONFIDI) ha partecipato al procedimento per la concessione di contributi per l'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i consorzi fidi, di cui all'articolo 7, comma 47, della legge regionale Sardegna n. 3 del 2008. Con determinazione n. 683 del 21 dicembre 2011 il direttore del “Servizio politiche per l’impresa”, dell’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna, ha ripartito le risorse del fondo regionale assegnando al CONFIDI la somma di euro 1.405.798,24 e al consorzio SARDAFIDI la somma di euro 1.594.201,76 .
Con successiva nota del 23 dicembre 2011, n. 20591, il medesimo servizio regionale comunicava al CONFIDI la necessità di svolgere una ulteriore istruttoria al fine di verificare alcuni elementi, chiedendo in particolare di conoscere, in ordine capitale sociale del Consorzio, la quota di esso effettivamente versata dai soci e le modalità di distribuzione ai soci di azioni a titolo gratuito.
Il CONFIDI, con nota di risposta del 30 dicembre 2011, precisava che (in relazione all’importo complessivo del capitale sociale pari a euro 15.471.900,00), il capitale versato dai soci corrispondeva a euro 217.350,00.
Con determinazione n. 1884 del 20 gennaio 2012, adottata dal medesimo servizio regionale, l’amministrazione procedeva alla modifica della precedente ripartizione del fondo (di cui alla citata determinazione del 21 dicembre 2011, n. 683), «sulla base del diverso importo riscontrato relativamente al capitale sociale versato dai soci Confidi Sardegna S.c.p.a. pari a euro 217.350,00 invece che euro 15.471.900,00 utilizzato nella suddetta Determinazione 683/2011» , giungendo ad attribuire al CONFIDI la somma di euro 951.354,41 (invece di euro 1.405.798,24, precedentemente assegnati).
2. Avverso la nuova ripartizione, il CONFIDI ha proposto ricorso gerarchico al direttore generale dell’Assessorato dell’Industria, ricevuto dall’amministrazione in data 22 febbraio 2012. Trascorso il termine di novanta giorni, stabilito dall’art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, senza che sia intervenuta la decisione sul ricorso da parte dell’amministrazione, CONFIDI, con il ricorso in epigrafe, regolarmente notificato e depositato, chiede l’annullamento della suddetta determinazione n. 1884 del 20 gennaio 2012, nonché degli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, deducendo articolate censure.
3. Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto in ragione della sua infondatezza.
4. Si è costituito in giudizio anche il consorzio SARDAFIDI, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per la tardiva impugnazione delle direttive approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 40/31 del 6 ottobre 2011, ritenute immediatamente lesive nel punto in cui stabilivano che la ripartizione delle risorse disponibili dovesse avvenire anche sulla base del criterio del capitale sociale versato dai soci. Nel merito, conclude per il rigetto.
5. All’udienza pubblica del 20 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con l’unico, articolato motivo il CONFIDI deduce l’illegittimità della determinazione n. 1884 del 20 gennaio 2012, ampiamente richiamata in fatto, per la violazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n.1, come modificato dall’art. 18, comma 24, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12. Tale ultima disposizione ha stabilito che la ripartizione del fondo tra i consorzi fidi dovesse essere operata dalla Giunta regionale «assumendo come parametri di riferimento il capitale sociale versato dai soci, l'ammontare degli affidamenti garantiti, i nuovi affidamenti rilevati dall'ultimo bilancio approvato, la struttura territoriale dell'organizzazione.» .
Sostiene il concorso ricorrente che il riferimento al “capitale sociale versato dai soci” non può essere interpretato nel senso fatto proprio dall’amministrazione regionale nella determinazione impugnata, secondo cui si dovrebbe distinguere tra “capitale sociale versato dai soci” e “capitale sociale versato da terzi”. Il concetto deve, invece, necessariamente essere inteso come coincidente con quello di capitale sociale versato, che è l’unica nozione ammissibile secondo la disciplina del codice civile. Tale interpretazione sarebbe, altresì, l’unica conforme a Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza, ai sensi dell’art. 3 Cost.; sia sotto il profilo del rispetto del riparto della competenza legislativa tra Stato e Regione, fissato dall’art. 117 Cost., il cui comma 2, lett. l), riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell’ordinamento civile.
7. In via preliminare e di rito, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controinteressato consorzio SARDAFIDI.
8. L’eccezione deve essere respinta, posto che la deliberazione della Giunta regionale (n. 40/31 del 6 ottobre 2011), che ha per oggetto le “Nuove direttive di attuazione” per la ripartizione del fondo rischi consorzi fidi, non presenta quel carattere di autonoma lesività di situazioni giuridiche di terzi, che ne renderebbe necessaria la tempestiva impugnazione (senza attendere l’emanazione dei provvedimenti applicativi). La deliberazione, infatti, con riguardo alla indicazione dei parametri sulla base dei quali effettuare la suddivisione delle risorse (cfr. art. 6 delle direttive, rubricato «Istruttoria e modalità di suddivisione delle risorse» , il cui testo è allegato alla deliberazione citata), si limita a riprendere l’espressione testuale ( “capitale sociale versato dai soci” ) contenuta nella legge (l’art. 18, comma 24, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12). Per cui, il problema rimane quello di stabilire quale sia il significato da attribuire alla formula utilizzata dalla legge regionale. Questione che, come si vedrà, attiene al merito, costituendo il nucleo centrale delle censure dedotte con il ricorso in esame.
9. Nel merito il ricorso è fondato.
9.1. La ricostruzione del quadro normativo, applicabile alla fattispecie per cui è controversia, è stata correttamente operata dal consorzio ricorrente, attraverso il richiamo all’art. 18, comma 24, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, che ha previsto - quale parametro per la ripartizione del contributo regionale di sui trattasi – il criterio del “capitale sociale versato dai soci” .
Nelle società di capitali il concetto di capitale sociale è unitario, nel senso che indica (sempre) la quota di attivo patrimoniale della società, destinata (dai soci) all’attività d’impresa della società. Quota che, quindi, non può essere oggetto di distribuzione a favore dei soci e che viene anche definita come capitale reale della società, in quanto assoggettata al vincolo di stabile destinazione all’attività sociale.
Anche se si prende in considerazione la disciplina delle modificazioni al capitale sociale (e in particolare, per quanto rileva nel caso di specie, l’ipotesi di aumento gratuito del capitale), la distinzione tra aumento c.d. reale e aumento c.d. nominale e gratuito (che spesso viene proposta) non incide sul concetto sopra esposto, poiché anche l’aumento del capitale sociale realizzato (gratuitamente, per i soci) «imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili» (art. 2442, primo comma, del codice civile), comporta l’effetto di vincolare la quota di patrimonio sociale passata a capitale all’attività sociale, sottraendola alla possibile ripartizione tra i soci (in sede di distribuzione degli utili). La funzione di garanzia della solidità patrimoniale della società, che si riflette in particolare in una garanzia più ampia per i creditori sociali, si ritrova, quindi, anche nell’ipotesi di aumento nominale gratuito.
9.2. Sulla base delle sintetiche considerazioni appena svolte, non è pertanto ammissibile una distinzione tra la nozione di “capitale sociale versato dai soci” e “capitale sociale versato da terzi”, come sostenuto dalla Regione e dal consorzio controinteressato. Nozione, quest’ultima, che - a parte la sua oscurità (non essendo chiaro chi siano i “terzi” che concorrerebbero all’aumento di capitale) – non trova comunque alcun riscontro nella disciplina del codice civile e nelle funzioni attribuibili all’istituto del capitale sociale.
9.3. Ne deriva come conseguenza che l’interpretazione della formula ( “capitale sociale versato dai soci” ) di cui all’art. 18, comma 24, della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, posta a base del provvedimento impugnato, deve essere del tutto disattesa, non potendo distinguersi (nell’ambito del capitale sociale di CONFIDI, pari a euro 15.471.900,00) una quota corrispondente ad un asserito «capitale versato dai soci Confidi Sardegna S.c.a. pari a euro 217.350,00» (come detto nella determinazione impugnata, n. 1884 del 20 gennaio 2012).
9.4. Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto.
10. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, per quanto riguarda la Regione Sardegna; mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata SARDAFIDI.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 1884 del 20 gennaio 2012, del direttore del “Servizio politiche per l’impresa”, dell’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna.
Condanna la Regione Sardegna al pagamento delle spese giudiziali a favore del ricorrente CONFIDI, liquidate in euro 3.000,00 (tremila), oltre la rifusione del contributo unificato.
Compensa le spese nei confronti di SARDAFIDI.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO