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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG 1448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1448 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
Cod. Fisc.: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Barbara Friuli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/ATTORE
E
, C.F. , elettivamente domiciliata presso e CP_1 CodiceFiscale_2
nello studio dell'Avv. Antonio Tesoro che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
OPPOSTO/CONVENUTO
Oggetto: opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni. Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha proposto opposizione avverso atto di precetto notificato da Parte_1
in data 21.02.203 con cui veniva intimata al pagamento della somma CP_1
complessiva di € 19.464,98.
Deduceva l'opponente che tale asserito credito nascerebbe da una sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Messina – Sezione Lavoro, depositata il
20.02.2015, distinta con il n. 318/2015 R.G.Sent. a seguito di causa promossa dalla
per pretese connesse al licenziamento della stessa da parte della Ditta Solaris CP_1
di Bombaci Angela; - orbene, l'odierno atto opposto è il terzo precetto notificato dalla alla ell'arco di un anno e mezzo; tutti i procedimenti nati dal CP_1 Pt_1
titolo vantato dalla signora sono stati, tutti, puntualmente dichiarati estinti (come può evincersi dallo storico dei procedimenti nn. 1516/2021 e 3546/2022 R.E.M. allegato al presente atto sub 1) posto che, gli atti esecutivi compiuti contro la pignoramento dei conti;
financo pignoramento presso terzi della rendita Pt_1
pensionistica dell'anziana madre della la signora ) non Pt_1 Tes_1
hanno dato alcun esito positivo ai fini della soddisfazione dell'asserito credito;
- le gravi difficoltà economiche che hanno caratterizzato i bilanci aziendali della
Solaris negli ultimi anni, infatti, a far data dall'inizio della pandemia a tutt'oggi, non hanno mai consentito alla Ditta di dare seguito alle pretese della , per CP_1
quanto la signora bbia proposto delle somme in via transattiva che, per Pt_1
quanto modeste, esprimevano la volontà di dare una soddisfazione ergo definizione al debito cristallizzato in sentenza, nonostante quest'ultima sia stata sempre ritenuta ingiusta dalla odierna opponente;
- la , assistita processualmente CP_1
grazie al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sta attuando un autentico bombardamento di procedure contro la signora causandole notevoli Pt_1
disagi emotivi, ansia, malessere posto che, tale assillante susseguirsi di procedure esecutive, nonostante la consapevolezza delle difficoltà economiche della Solaris, esprime un comportamento scorretto della la quale sta attuando un autentico CP_1
stalking giudiziario;
- ricorrono gravi motivi per i quali può essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto il conto corrente della Solaris di Bombaci Angela è assolutamente privo di fondi a causa di inattività della Ditta ed i rappresentati gravi problemi economici della stessa;
- non resta alla signora he adire il Tribunale per chiedere l'affermazione Pt_1
dell'illegittimità dell'opposto precetto e l'ennesima declaratoria di estinzione della procedura, prendendo atto della strumentalizzazione di questa da parte della . CP_1
Chiedeva, pertanto: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare l'estinzione della procedura per inattività del conto corrente della Solaris di Bombaci Angela;
- condannare la creditrice istante al pagamento delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio l'opposta preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione attesa la violazione delle disposizioni di cui all'art. 137 c.p.c. e art. 3 ter L. 21 gennaio 1994 n. 53, in quanto l'atto non rispetterebbe le prescrizioni del nuovo codice di rito.
Ha dedotto inoltre che alcun fenomeno di stalking giudiziario di sarebbe configurato nel caso di specie atteso e considerato che le azioni intraprese dalla sig.ra , CP_1
ovverosia, per espressa dichiarazione dell'opponente, tre atti di precetto nel corso di un anno e mezzo, sono state unicamente volte all'esercizio di un diritto riconosciuto all'odierna esponente e cristallizzato nella sentenza del Tribunale di
Messina, Sezione Lavoro.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
Su base documentale, la causa è stata trattenuta per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall'opposta.
L'eccezione è priva di fondamento giuridico e dunque, va rigettata, trattandosi di nullità relative e/o irregolarità dell'atto di opposizione e della notifica dello stesso, sanate dalla costituzione in giudizio dell'opposto.
L'opposizione è infondata e dunque, va rigettata. Parte opponente, con un unico motivo di opposizione, lamenta che nell'arco di un anno e mezzo l'opposta ha notificato tre atti di precetto per il medesimo titolo e che le due precedenti procedure esecutive sono andate estinte poiché il credito non è stato soddisfatto a causa delle condizioni economiche della società.
Orbene, sul punto la Suprema Corte di Cassazione precisa che non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero (per tutte la n. 12195/2023).
Se l'attività pregressa della creditrice effettivamente potrebbe essere considerata inutile, ciò non comporta l'inammissibilità o l'invalidità dell'intimazione qui opposta.
Non ricorre pertanto l'ipotesi dell'abuso del diritto in quanto la notifica di un nuovo precetto per il pagamento della stessa somma oggetto del medesimo titolo giudiziale, senza alcuna aggiunta di ulteriori pretese pecuniarie (doglianza che non
è stata mossa dall'opponente), non può ritenersi espressione di una condotta abusiva degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1448/2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione. b) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi euro € 3.397,00 nei valori medi, esclusa la fase istruttoria, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Messina, 12 maggio 2025.
Il Cancelliere
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio