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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1345/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 686/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano - Via Spampinato Aurelio N. 28 95031 Adrano CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4507/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 26/06/2023
Atti impositivi:
- ING. PAGAMENTO n. 20170235300001221 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2285/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17 febbraio 2020 Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 20170235300001221, emessa dal comune di Adrano, notificatale in data 3.1.2020, per omesso versamento
ICI anno 2011, di importo pari a euro 1.726,00.
La ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'ingiunzione per omessa notifica degli avvisi di accertamento.
Il comune di Adrano ometteva di costituirsi in giudizio.
All''esito della camera di consiglio, la controversia era decisa nei termini che seguono.
Affermava la Corte adita:
“La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
La ricorrente si è limitata ad attestare di avere notificato via pec il ricorso introduttivo al comune di Adrano, omettendo tuttavia di allegare la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, circostanza che, in mancanza della costituzione in giudizio del resistente, non consente di verificare l'integrità del contraddittorio.
Per il suddetto motivo, pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 12 Febbraio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Occorre ricordare che nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti. Tale possibilità è consentita "anche quando non sussista,
l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti"
(Cassazione civile sez. trib., 21/03/2023, n. 8089; Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28/06/2018, Cass., 11 aprile
2018, n. 8927; Cass., Sez. 5, n. 27774 del 22/11/2017).
Alla luce della predetta norma, l'odierna appellante produce, in questa sede, la prova della notifica a mezzo pec del ricorso allegando, nello specifico, sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di consegna dello stesso da parte del Comune di Adrano. Essendo cosi provata la notifica del ricorso, si insiste, pertanto, nell'esame e valutazione delle argomentazioni difensive proposte in primo grado, da intendersi qui riportate e trascritte, si insiste ovvero nella nullità e/o illegittimità dell'ingiunzione per omessa notifica degli avvisi di accertamento.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4507/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 26
Giugno 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Il Comune di Adrano, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio di appello.
All'udienza del 9 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La sentenza impugnata ha ritenuto non provata la notifica del ricorso introduttivo, dichiarandone l'inammissibilità per mancata allegazione delle ricevute PEC. Orbene, nel processo tributario l'art.58 del d. lgs. n.546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello, senza che sia necessario dimostrare l'impossibilità di produrli nel precedente grado. Tale previsione, coerente con la struttura impugnatoria del processo e con l'esigenza di decisione nel merito della pretesa tributaria, consente dunque di colmare in secondo grado lacune probatorie documentali. Nel caso di specie, l'appellante ha ritualmente depositato in appello la documentazione attestante la notificazione del ricorso a mezzo PEC (ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna). Tale produzione: risulta pertinente al thema decidendum del primo grado (ammissibilità del ricorso); è idonea a comprovare il perfezionamento della notifica nei confronti dell'Ente destinatario;
elimina il presupposto logico-giuridico su cui si fonda la declaratoria di inammissibilità.
Ne consegue che la decisione impugnata deve essere riformata, dovendosi ritenere il ricorso originario ammissibile.
Venuto meno il rilievo preclusivo di rito, occorre esaminare la domanda sostanziale proposta dalla contribuente e riproposta in appello, fondata sulla dedotta omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti all'ingiunzione. L'ingiunzione di pagamento costituisce atto della riscossione che presuppone la valida formazione e notificazione degli atti prodromici, ove previsti, idonei a rendere certa e conoscibile la pretesa tributaria. In mancanza della dimostrazione della regolare notificazione degli avvisi presupposti,
l'ingiunzione risulta priva di un valido fondamento procedimentale e lesiva del diritto di difesa del contribuente.
Nel caso concreto: l'appellante ha specificamente dedotto la mancata notificazione degli avvisi di accertamento;
il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito e, pertanto, non ha prodotto gli atti e le prove idonee a dimostrare la corretta notificazione degli avvisi presupposti. In assenza di prova contraria,
e considerato che l'onere di dimostrare la rituale notificazione degli atti impositivi presupposti grava sull'ente impositore/riscossore, il ricorso introduttivo deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.20170235300001221.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti. La compensazione si giustifica in ragione di specifiche e concrete circostanze: la controversia trae origine da una pronuncia di primo grado definita con rito inammissibilità per un profilo meramente documentale (mancato deposito delle ricevute PEC), poi superato in appello mediante produzione consentita ex art.58 d. lgs.546/1992; la definizione del giudizio in secondo grado è stata resa possibile da un'integrazione documentale che, pur ammissibile, attiene ad un adempimento che avrebbe potuto essere assolto sin dal primo grado, con conseguente incidenza sull'andamento processuale;
il Comune appellato non si è costituito, sicché non risultano attività difensive da ristorare;
ciò, in un'ottica di equità complessiva, corrobora la scelta compensativa. Tali elementi integrano i presupposti per la compensazione delle spese, in applicazione del principio di causalità temperato dalle peculiarità del caso concreto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado. Spese giudiziali di primo e secondo grado compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 9 Dicembre 2025. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 686/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano - Via Spampinato Aurelio N. 28 95031 Adrano CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4507/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 26/06/2023
Atti impositivi:
- ING. PAGAMENTO n. 20170235300001221 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2285/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17 febbraio 2020 Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 20170235300001221, emessa dal comune di Adrano, notificatale in data 3.1.2020, per omesso versamento
ICI anno 2011, di importo pari a euro 1.726,00.
La ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'ingiunzione per omessa notifica degli avvisi di accertamento.
Il comune di Adrano ometteva di costituirsi in giudizio.
All''esito della camera di consiglio, la controversia era decisa nei termini che seguono.
Affermava la Corte adita:
“La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
La ricorrente si è limitata ad attestare di avere notificato via pec il ricorso introduttivo al comune di Adrano, omettendo tuttavia di allegare la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, circostanza che, in mancanza della costituzione in giudizio del resistente, non consente di verificare l'integrità del contraddittorio.
Per il suddetto motivo, pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 12 Febbraio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Occorre ricordare che nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti. Tale possibilità è consentita "anche quando non sussista,
l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti"
(Cassazione civile sez. trib., 21/03/2023, n. 8089; Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28/06/2018, Cass., 11 aprile
2018, n. 8927; Cass., Sez. 5, n. 27774 del 22/11/2017).
Alla luce della predetta norma, l'odierna appellante produce, in questa sede, la prova della notifica a mezzo pec del ricorso allegando, nello specifico, sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di consegna dello stesso da parte del Comune di Adrano. Essendo cosi provata la notifica del ricorso, si insiste, pertanto, nell'esame e valutazione delle argomentazioni difensive proposte in primo grado, da intendersi qui riportate e trascritte, si insiste ovvero nella nullità e/o illegittimità dell'ingiunzione per omessa notifica degli avvisi di accertamento.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4507/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 26
Giugno 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Il Comune di Adrano, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio di appello.
All'udienza del 9 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La sentenza impugnata ha ritenuto non provata la notifica del ricorso introduttivo, dichiarandone l'inammissibilità per mancata allegazione delle ricevute PEC. Orbene, nel processo tributario l'art.58 del d. lgs. n.546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello, senza che sia necessario dimostrare l'impossibilità di produrli nel precedente grado. Tale previsione, coerente con la struttura impugnatoria del processo e con l'esigenza di decisione nel merito della pretesa tributaria, consente dunque di colmare in secondo grado lacune probatorie documentali. Nel caso di specie, l'appellante ha ritualmente depositato in appello la documentazione attestante la notificazione del ricorso a mezzo PEC (ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna). Tale produzione: risulta pertinente al thema decidendum del primo grado (ammissibilità del ricorso); è idonea a comprovare il perfezionamento della notifica nei confronti dell'Ente destinatario;
elimina il presupposto logico-giuridico su cui si fonda la declaratoria di inammissibilità.
Ne consegue che la decisione impugnata deve essere riformata, dovendosi ritenere il ricorso originario ammissibile.
Venuto meno il rilievo preclusivo di rito, occorre esaminare la domanda sostanziale proposta dalla contribuente e riproposta in appello, fondata sulla dedotta omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti all'ingiunzione. L'ingiunzione di pagamento costituisce atto della riscossione che presuppone la valida formazione e notificazione degli atti prodromici, ove previsti, idonei a rendere certa e conoscibile la pretesa tributaria. In mancanza della dimostrazione della regolare notificazione degli avvisi presupposti,
l'ingiunzione risulta priva di un valido fondamento procedimentale e lesiva del diritto di difesa del contribuente.
Nel caso concreto: l'appellante ha specificamente dedotto la mancata notificazione degli avvisi di accertamento;
il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito e, pertanto, non ha prodotto gli atti e le prove idonee a dimostrare la corretta notificazione degli avvisi presupposti. In assenza di prova contraria,
e considerato che l'onere di dimostrare la rituale notificazione degli atti impositivi presupposti grava sull'ente impositore/riscossore, il ricorso introduttivo deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.20170235300001221.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti. La compensazione si giustifica in ragione di specifiche e concrete circostanze: la controversia trae origine da una pronuncia di primo grado definita con rito inammissibilità per un profilo meramente documentale (mancato deposito delle ricevute PEC), poi superato in appello mediante produzione consentita ex art.58 d. lgs.546/1992; la definizione del giudizio in secondo grado è stata resa possibile da un'integrazione documentale che, pur ammissibile, attiene ad un adempimento che avrebbe potuto essere assolto sin dal primo grado, con conseguente incidenza sull'andamento processuale;
il Comune appellato non si è costituito, sicché non risultano attività difensive da ristorare;
ciò, in un'ottica di equità complessiva, corrobora la scelta compensativa. Tali elementi integrano i presupposti per la compensazione delle spese, in applicazione del principio di causalità temperato dalle peculiarità del caso concreto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado. Spese giudiziali di primo e secondo grado compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 9 Dicembre 2025. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)