Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1345
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità e/o illegittimità dell'ingiunzione per omessa notifica degli avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'ingiunzione di pagamento presuppone la valida formazione e notificazione degli atti prodromici. In mancanza della dimostrazione della regolare notificazione degli avvisi presupposti, l'ingiunzione risulta priva di un valido fondamento procedimentale e lesiva del diritto di difesa del contribuente. Poiché il Comune non ha fornito prova della notifica degli avvisi, il ricorso è stato accolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1345
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1345
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo