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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. Vladimiro Gloria Giudice rel. dr.ssa Roberta Marra Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 422 /2025 r.g.a.c. vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difeso e rappresentato dall'Avv. Antonio CHIRICO Parte_1 C.F._1
- ricorrente-
E
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2 GALLÙ;
- resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 04/07/2025, da intendersi qui trascritte. Il P.M.concludeva con nota del 07/03/2025.
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 10/02/2025 il ricorrente, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Oria in data 01/10/2007 con (trascritto nel registro dello stato civile del Controparte_1 Comune di Oria dell'anno 2007, p.II, serie A, al numero 102), dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva che fosse dichiarata la separazione dal coniuge alle condizioni esposte in ricorso e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Costituitasi in giudizio, concordava sulle richieste di separazione e divorzio avanzate dal Controparte_1 coniuge, ma alle diverse condizioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 04/07/2025 i coniugi personalmente manifestavano la volontà di trasformare il giudizio e definirlo consensualmente secondo le condizioni contenute nell'atto allegato al verbale, contestualmente sottoscritto insieme a quest'ultimo, e la causa veniva rimessa in decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione concordemente avanzata dalle parti è fondata e merita accoglimento.
L'articolo 151 cod.civ., stabilendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
1 Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha evidentemente assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza e anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e trasfuso nell'atto allegato al verbale dell'udienza del 4/7/2025, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione e alla ratifica delle condizioni concordate.
Va disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza, per le annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
Il giudizio dovrà proseguire per la delibazione in ordine alla domanda di divorzio contestualmente proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, e le spese va rinviate alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, non definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
a) Prende atto dell'intervenuto accordo di separazione tra i coniugi (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ), uniti in C.F._1 Controparte_1 C.F._2 matrimonio in Oria (BR) in data 01/10/2007 (con atto trascritto al n. 102, p.II, serie A, dell'anno 2007), secondo le condizioni concordate nell'atto allegato al verbale dell'udienza del 4/7/2025, e riportate in allegato in calce alla presente sentenza.
b) Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oria (BR) di procedere alla annotazione della presente sentenza.
c) Spese al definitivo.
d) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice rel.
dott. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo
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