Articolo 18 della Legge 5 agosto 1981, n. 416
Articolo 17Articolo 19
Versione
21 agosto 1981
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Versione
23 dicembre 1996
Art. 18. (Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa)

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.
Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 e' condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27 nonche' le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650))
L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo e' condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1996
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