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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/11/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , la seguente:
sentenza , decorsi i termini ex art .190 cpc, nella causa iscritta al n. 526/2020 di R.G., avente ad oggetto , rimessa su ruolo e decisa ex art. 281 cpc VI allegata al verbale di udienza del 30 10 2025: domanda di risarcimento dei danni
tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. to Ludovico Crocetta , domiciliato Parte_1
come in atti
ATTORE
e
soc. in pers.del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.to CP_1
ET IE , domiciliata come in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
, in pers.del leg.rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Controparte_2
TO , domiciliata come in atti,
CHIAMATA IN CAUSA
conclusioni : come da verbale d'udienza del 30 10 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO La domanda proposta dall' attore è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'oggetto della presente controversia attiene al risarcimento per i danni patiti alla persona dell'attore processuale a seguito di un infortunio verificatosi il giorno 24 06 2017 all'interno della struttura imprenditoriale della sita in Marigliano. CP_1
Deduceva l'attore che , mentre si accingeva a visionare merce da acquistare all'interno della prefata azienda, veniva attinto da un carrello elevatore in manovra il quale lo scaraventava a terra subendo, per lo effetto, rilevanti lesioni personali di carattere permanente da valutarsi in corso di giudizio.
Si costituiva la convenuta la quale, a mezzo articolate argomentazione, confutava l'avverso dedotto.
Provvedeva a chiamare in causa l'impresa assicuratrice al fine di operare la malleva CP_2
assicurativa in ipotesi di condanna.
Effettuata una attività istruttoria in sede orale, disposta una ulteriore indagine valutativa della entità delle lesioni riportate dall'attore, il giudizio veniva introitato a sentenza con i termini ordinari per essere, poi, rimesso sul ruolo al fine di reperire la produzione di parte attrice provvisoriamente disguidata e, fissata l'udienza ex art. 281 cpc VI, deciso con provvedimento allegato al verbale di udienza.
QUESTIONI PRELIMINARI.
Risultano rispettati i termini di procedibilità del giudizio, atteso che , coma da relata di notifica versata in atti, l'atto introduttivo risulta notificato in data 24 01 2020 ed iscritto a ruolo in pari data , conseguendone il pieno rispetto del dettato normativo disposto dall'art.165 cpc, giusta asseverazione comprovata dal timbro-datario stampigliato sulla produzione cartacea di parte attrice da parte della cancelleria civile.
Va, altresì, respinta l'eccezione di nullità del libello introduttivo, atteso che cotal determinazione può provare fondamento unicamente nei casi in cui gli elementi fondativi della domanda siano del tutto assenti anche a seguito di una valutazione complessiva del compendio difensivo, rinvenendosi, nel presente atto introduttivo, tutti i fondamenti caratteristici di cui all'art .163 cpc, avendo l'attore , con ciò, consentito la possibilità di una adeguata difese delle parti evocate in processo senza necessità di ulteriori integrazioni. In ordine, poi, alla inapplicabilità della fattispecie dedotta in giudizio ( art.2051 c.c.) , rimandando specificamente la trattazione che segue al merito della vicenda giudiziaria, va opportunamente precisato, in via preliminare, che , in ossequio al noto principio “iura novit curia”, l'evocata normativa di cui al Dlgs n. 209 -2005 resta applicabile unicamente alla ipotesi di coinvolgimento in un sinistro con veicolo munito di targa e regolarmente omologato ed immatricolato ex art 114 del del Dlgs 30 04 1992 per la circolazione stradale , non rilevando alcunchè l'individuazione allocativa del luogo di accadimento del fatto illecito.
IN PUNTO DI DIRITTO.
Deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice
è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, occorre precisare che , secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale, e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il causo fortuito.
In punto di diritto, sulla fattispecie abbonda giurisprudenza costante la cui sintesi puo'definirsi in due fasi salienti: la natura oggettiva della responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia una concausa con un elemento esterno, dall'altro che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( Cass.sez II 25243 del 29/11/2006).
Ancora sul punto , un'altra rilevante decisione..”l'art 2051c.c non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”(Cass. Sez III n 7062 del 5/04/2005). Ora, nel caso in esame, è incontestabile il rapporto di custodia che esiste a carico della CP_3
convenuta , la quale deve consentire una sicurezza ambientale a tutti coloro che si trovano a transitare e sostare nella attività di commercio, a prescindere da eventuali rapporti di malleva che dovranno essere dimostrati nel corso del giudizio.
Tuttavia, giurisprudenza consolidata, ritiene che , in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare la esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e , quindi della imprevedibilità e della eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno, costituito dalla cosa in custodia ed il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato ( v. Cass.sez III n.
11227/2008; n. 10641/2002 rv 556028;n. 2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911; )
Occorre, dunque, analizzare sul piano processuale i rispettivi elementi di prova forniti dalle parti ai fini della declaratoria di responsabilità piena o proporzionata.
Sul piano strettamente probatorio venivano ascoltati i testi di parte attorea, Sig.ri Testimone_1
e udienza istruttoria del 17 12 2023. Testimone_2
Dalla sintesi delle deposizioni rese si riportano gli stralci rilveanti che seguono:
“AD: sono il figlio di;
Parte_1
AD: la è una azienda che si occupa di commercio di patate e confermo l'indirizzo in CP_1 quanto mio (omissis “padre”) ha una proprietà nei pressi di codesta azienda;
AD: mio padre, attualmente in pensione, durante la sua attività lavorativa , occupandosi di agricoltura, ha acquistato prodotti ( sementi) dalla e di conseguenza vendeva i frutti CP_1
della coltivazione ( patate) alla stessa ditta;
AD: sul capo n. 1 risponde: ero presente nella occasione in quanto ricordo perfettamente che mio padre doveva conferire alcune partite di patate alla CP_1 AD: capo n. 2: quando sono giunto sul posto, invero, mio padre era già all'interno del piazzale ( ovvero al centro ) e pertanto il cancello, dotato di inferriate che consentivano la visuale, era chiuso;
preciso che sino ad un certo punto sono rimasto fuori da cancello;
preciso altresì che mio padre mi precedeva di 10 minuti circa in quanto conduceva un trattore trascinante un carrello con il carico di patate da scaricare alla CP_1
AD capo n. 3: confermo di aver notato la presenza di un carello elevatore che stava scaricando le patate portate da mio padre;
posso affermare, nonostante la distanza dal mio punto di aver visto procedere il muletto di colore verde in retromarcia alla uscita dal deposito agricolo;
pertanto ho notato l'urto prodotto dal mezzo provocare, per lo effetto, la caduto al suolo di mio padre;
AD: capo n. 4: risponde come sopra;
AD: a quel punto ho ripetutamente utilizzato l'avvisatore acustico della mia autovettura per richiamare l'attenzione di qualcuno;
pertanto qualcuno ha provveduto ad aprire il cancello e mi sono avvicinato a mio padre onde constat(ar)ne condizioni;
AD: ho potuto consta(ta)re la presenza di una ferita forse alla gamba destra e che mio padre ebbe la freddezza di usare la cintura dei pantaloni a mo di laccio emostatico per non defluire il sangue;
AD: ho notato la presenza di alcune persone presenti sul posto: mia moglie è rimasta invece nella mia auto;
la figlia del Sig. invero mi aiutò a soccorrere mio padre;
dopo un lasso di tempo CP_1 che non definire(i) sono giunti i soccorsi con l'ambulanza;
letti capi n. 6 e 7 il teste risponde come sopra;
AD: preciso che il conducente del muletto si fermò dopo l'impatto e scese dal mezzo;
AD: il capannone usato da deposito era costituito da calcestruzzo ed aveva un ingresso largo circa sei metri dal quale proveniva il muletto in retromarcia;
AD: ricordo che l'impatto fu tra la ruota posteriore del muletto e la gamba destra.
LCS Viene introdotto il teste di parte convenuta .Sig. nato a [...] il 19 04 Testimone_2
1963, res.te in Via Frascatoli n. 60- S. Vitaliano- identificato CI rilasciato dal Ministero
Dell'interno n CA in corso di validità. Nume_1
Al mentovato viene fatta leggere la formula di rito.
AD: attualmente sono dipendente della soc dall'anno 2002, CP_1
AD: capo n. 1: è vero, ero presente nel piazzare della società in quanto dovevo effettuare il controllo di qualità del prodotto ( patate);
AD: capo n. 2 ; preciso all'uopo che nel piazzale demandato allo scarico/carico merci si era fermato l' ma, diversamente da quanto segnalatogli, lo stesso non restava a bordo del Pt_1
trattatore, bensì scendeva dallo stesso;
ad un certo punto il carrello elevatore che procedeva in retromarcia per svolgere le operazioni di scarico non si avvedeva della presenza del sig e lo urtava facendolo cadere al suolo all'indietro, mi sono Pt_1
avvicinato per verificare le conseguenze e ho notato la presenza di una ferita per cui ho fatto il possibile per confortarlo ed assisterlo prima che giungessero i soccorso;
infatti, poco dopo ho visto arrivare sia i Carabinieri che l'ambulanza;
AD: ricordo con precisione che il sig fu ammonito dall'operaio che doveva provvedere Pt_1
al(l)o scarico delle merci ( affinchè non scendesse dal trattore;
Persona_1
AD: il piazzale è molto esteso per cui una parte viene utilizzata per il parcheggio ( vicino alla recinzione di ingresso) un'altra per il carico scarico merci, senza che vi sia una divisione fisica;
AD capo n. 7 : è vero;
AD: al momento in cui il Sig. giunse nel piazzale era solo;
non ricordo se vi fosse qualche Pt_1
suo parente sopraggiunto anche dopo;
in ogni caso erano presenti altre persone stante la particolarità dell'evento:
letti i capi successivi il teste risponde come sopra.
AD: conosco il sig in quanto cliente della azienda ma non i suoi familiari;
Parte_1 AD: al momento dei fatti il cancello era chiuso in quanto vi è un citofono che viene azionato dall'esterno quando qualcuno vuole entrare in azienda: in tali occasioni viene aperto un cancello a distanza chiudendosi automaticamente da solo….”
L'udienza istruttoria, di seguito, veniva aggiornata al 16 03 2024 nel corso della quale venivano ascoltati i testi residuali, e dai cui stralci si riportano le deposizioni Testimone_3 Persona_1
che seguono:
“ AD. è mio suocero. Parte_1
AD: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero personalmente presente come specificato in seguito;
AD capo n. 1 : nel giorno dei farti esposti mio suocero ci disse che si sarebbe recato presso la ditta
Covone per scaricare un carico di patate presso la stessa che svolge la attività di azienda agricola che acquista i prodotti dagli agricoltori per poi rivenderli a terzi;
AD: preciso che mio suocero si era recato ivi a bordo del proprio trattore;
invero io e mio marito giungemmo successivamente per dargli una mano;
AD: posso descrivere il luogo dei fatti come un capannone industriale recintato nell'area esterna il cui accesso risulta da un cancello che nella occasione era chiuso;
AD: ciò detto, mio marito per accedere all'interno ha provveduto a citofonare ma, nelle more, ho visto , dal mio punto di vista distante circa 20 metri, mio suocero che si trovava sul piazzale esterno alla azienda ma all'interno della predetta recinzione;
AD: ad un certo punto ho visto mio suocero urtato da un muletto che procedeva in retromarcia ed
è caduto a suolo;
AD: nel frattempo siamo riusciti, dopo vari tentativi, ad entrare all'interno della area esterna e mio marito si è avvicinato a mio suocero;
tale scena l'ho vista dall'auto in quanto ho ritenuto di non scendere dalla stessa;
AD; ricordo la presenza di altri soggetti sul luogo dei fatti ma non conosco i loro nomi.
AD; ad un certo punto ho visto arrivare una ambulanza oltre che un drappello dei Carabinieri;
AD: preciso che il muletto, nel procedere in retromarcia, urtava mio suocero che si trovava in piedi fronte con il viso verso il mezzo in movimento;
tanto posso descrivere dal mio punto di visuale;
AD: tanto accadeva in un area antistante il magazzino merci.
AD: il cancello di entrata era di materiale metallico e presentava una struttura a mò di inferriata;
AD: non se i Carabinieri intervenuti avessero preso informazioni presso gli astanti;
AD: mio suocero in seguito all'urto cadde all'indietro;
Cont
A questo punto viene introdotto il teste di parte convenuta il quale recita la formula di rito;
AD;sono a mi chiamo , nato il [...] in [...] res,te in Marigliano alla Via Persona_1
Nu Stefano IR n. 23, identificato con CI rilasciata dal Ministero dell'Interno n in corso Numer_2
di validità.
AD : sono un dipendente della da circa 35 anni con qualifica di carrellista;
CP_1
AD: preciso che di norma nella azienda presso cui lavoro vi è la regola di non far scendere dal mezzo di trasporto con cui è entrato in azienda l'avventore sino a quando non viene autorizzato da qualcuno;
AD: nella occasione dei fatti di causa che ricordo perfettamente una persona che conosco essere cliente abituale della azienda , che affettuosamente chiamo “zio
, si trovava a terra dietro l'area destinata allo scarico dei prodotti agricoli ( nella fattispecie Tes_4
patate);
AD: ricordo che avevo già sistemato una parte del carico quando il magazziniere,
[...]
urlò verso di me di fermarmi mentre procedeva a retromarcia pilotando il muletto;
Tes_2
fermatomi ho visto a terra il mentovato;
pertanto sceso dal mezzo per prestare soccorso ho notato una vasta ferita sulla gamba dello stesso;
ricordo dell'arrivo dei Carabinieri sul posto;
AD: detta area di carico/scarico merce è delimitata da un cancello di ingresso e da inferriate protettive. AD;
ricordo in ogni caso che i familiari dell'infortunato sopraggiunsero dopo il fatto;
AD: ricordo che nella occasione avvertì il sig di non scendere dal proprio mezzo in Pt_1 attesa delle operazioni di scarico della merce..”
Orbene, dalla lettura complessiva del compendio istruttorio reso in sede orale a cui questo giudice ha apportato mere correzioni successive di singole parole inserendo una paretesi “tonda” lì dove non era stata riportata correttamente l'espressione nel verbale del teste escusso, tanto solo per una corretta comprensione ed agevole lettura del periodo letto, si evincono dati dirimenti ai fini della decisione.
Ovvero, resta impregiudicata la circostanza che l'area in cui avvenne il fatto, seppur esterna al capannone agricolo, risultasse circoscritta da una recinzione protettiva corredata da un cancello con comando da remoto a cui si accedeva unicamente dopo aver azionato un citofono esterno per farsi identificare.
Tanto appare compatibile con la descrizione del luogo identificativa quale area privata, rilevando tale circostanza ai fini della corretta applicazione della normativa sopra dedotta.
Parimenti, proprio sulla scorta di tale premessa, non può revocarsi in dubbio che, trovandosi un una zona di carico-scarico merci, il contegno che l'avventore deve intraprendere deve soggiacere a particolari cautele, avendo l'accortezza, ove sussistenti, di adempiere alle prescrizioni impartite dal custode dell'area.
Tanto si evince dalle deposizioni rese di parte convenute sulla scorta delle quali l'astante , trovandosi nella prefata area , era stato avvertito di non allontanarsi dal mezzo agricolo che conduceva verosimilmente in virtù della presenza di mezzi di manovra che effettuavano lo scarico- carico dei prodotti agricoli.
V'è più che, la particolare qualifica di operatore del settore dell'attore oltre che la comprovata familiarità con l'azienda, avrebbero richiesto di rispettare non solo le disposizioni impartite nella circostanza, bensì anche quelle normali regole di prudenza e diligenza richieste in cotal frangenti.
Ciò non di meno, non può , tuttavia, la sola condotta dell'infortunato, rappresentare una ragione esclusiva della responsabilità dell'operatore del muletto , dichiaratosi dipendente della , CP_1
atteso che la presenza di soggetti estranei sul piazzale non poteva essere ignorata , comportandone una negligenza nella manovra di retromarcia, effettuata senza curarsi che lo spazio retrostante fosse libero da persone e cose.
Ne consegue che il nesso di causalità foriero della operatività della norma disciplinante la responsabilità per custodia debba scontare una pari condivisione tra gli agenti del sinistro , dovendosi ritenere assolte le condizioni di cui all'art 1227 cpc comma I.
Un ulteriore cenno, poi, va fatto alla posizione , in punto di diritto, del carrello elevatore, circa gli obblighi di assicurazione per i rischi della circolazione stradale.
In particolare, uniformandosi alla normativa europea (Direttiva UE 2021/2118), nel Dicembre 2023
è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 184/2023, che ha modificato sia l'art. 1, sia il comma 1 dell'art. 122 del Codice delle Assicurazioni,
specificando che l'obbligo di RCA si applica indipendentemente dal fatto che il veicolo si trovi in un'area pubblica o privata, sia fermo o in moto, ovvero sia utilizzato esclusivamente in zone in cui l'accesso sia soggetto a restrizioni;
inoltre, ha mutato la nozione stessa di “veicolo”, estendendolo a qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, con velocità massima superiore a 25 km/h o con peso netto massimo superiore a 25 kg.
Orbene, a prescindere dal fatto che tale modifica è entrata in vigore in epoca successiva all'evento per cui è causa ( 24 05 2017 come si evince dal libello introduttivo) , la normativa, modificando la disciplina precedente, ha previsto l'obbligo dell'assicurazione RCA a tutti i veicoli “qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente” (art. 122 comma 1 Codice Assicurazioni Private).
Appare, per lo effetto, arduo inquadrare il carrello elevatore tra i mezzi di trasporto stante la sua specifica funzione di mezzo di movimentazione in una azienda.
In sintesi, il quadro istruttorio emerso postula un accadimento lesivo verificatosi in area privata , esclusa dalla circolazione dei veicoli in senso stretto, nel quale si evincono evidenti elementi corresponsabilità in via paritaria tra i protagonisti del sinistro.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott.
al quale venivano posti i quesiti attinenti alla quantificazione delle lesioni considerate Persona_2
permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa. L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Dalla disamina delle conclusioni rese, inoltre, dal consulente non si evince una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa.
Ai fini del calcolo, si ritiene congruo applicare i parametri dispositivi scaturenti dalle tabelle del Tribunale di
Milano trattandosi di danno da responsabilità ex art 2051 cc
Orbene, il perito cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine dell' 11 % ; temporanea assoluta giorni
30; temporanea parziale al 75 % gg 30; temporanea parziale al 50% di gg 60; temporanea parziale al 25% gg
140.
Nulla per le spese mediche documentate
Questo giudice , dalla lettura dell'iter sanitario ricavabile anche dalla esposizione resa dal consulente incaricato, non può esimersi dal sottolineare che la entità degli esiti dell'incidente non hanno di certo prodotto un incremento di sofferenza superiore alla media .
Pertanto, non si ritiene congruo riconoscere un incremento percentualizzato sul danno permanente per la sofferenza patita a seguito delle lesioni.
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 78 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 18.486,00 ( valore punto danno biologico € 2.732,57 tratto dalla normativa vigente sopra richiamata).
Per la temporanea totale di gg 30 si applica il valore di €115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 3.450,00;per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà
€ 2.587,50 ;per la temporanea parziale di gg 60 al 50% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € . 3.450,00; per la temporanea parziale di gg 140 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € 4.025,00.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 31.998,50.
Il Ctu, inoltre, statuisce in termini di congruità in ordine alla compatibilità delle lesioni rispetto alla dinamica del danno patito.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria.
Stante le premesse in termini di concorrente responsabilità dell'accaduto tale somma, tuttavia, va decurtata del 50% , pertanto il credito in favore dell'attore va liquidato in misura di € 15.999,25.
Ergo, la domanda va accolta e per lo effetto vanno condannati i convenuti in solido tra loro al pagamento del prefato importo in favore dell'attore , oltre interessi di legge dalla domanda e rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata.
Va infine affrontata la validità della malleva assicurativa richiesta dalla convenuta in ipotesi di condanna.
All'uopo l'attività difensiva della chiamata in giudizio si concentra sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva in virtù della qualifica assegnata al luogo del sinistro, individuato quale area aperta alla circolazione dei veicoli ,con ciò operandosi l'esclusione richiamata in polizza alla pagina 13 .
Come sopra evidenziato tale osservazione si palesa non condivisibile per le ragioni già espresse.
Ne consegue che non sussistono ragioni di segno opposto per l'operatività della copertura assicurativa , stante l'espresso richiamo inserito dell'art. 7 del contratto di assicurazione in merito ai danni perpetrati a terzi.
In estrema sintesi, la domanda va parzialmente accolta in misura del 50% del valore del danno stimato dal
CTU, stante la concorrente responsabilità paritaria dell'accaduto in capo ai contendenti del giudizio;
va, altresì, accolta la domanda di malleva assicurativa nei limiti disposti dalla polizza.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio queste seguono la soccombenza parziale e, per lo effetto, vanno proporzionalmente ridotte rispetto al quantum debeatur riconosciuto.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede:
in accogliento parziale della domanda attorea,
dichiara la responsabilità concorrente paritaria tra i contendenti del giudizio;
per lo effetto condanna la a pagare, in favore dell'attore, la somma di € 15.999,25 ,oltre CP_1
interessi di legge dal dì della domanda, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
condanna, altresì', la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in €
545,00 per verosimili esborsi ed in € 2.540,00 oltre accessori di legge , per compensi parametrati , con attribuzione ex art. 93 cpc.
Autorizza la malleva assicurativa disponendo che la chiamata in causa tenga indenne l'assicurata dalla suddetta liquidazione;
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola 31 ottobre 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata