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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MENICHELLI SANDRA, RE
MILICI PAOLA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta all'accordo conciliativo in atti. Resistente: L'ufficio conferma la conclusione dell'accordo conciliativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I -Con ricorso dell'1/3/2024 ricorre alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata Ricorrente_1, residente in uno dei comuni interessati al sisma dell'anno 2016 e facente parte del cd. “cratere sismico” ai sensi dell'allegato 2 al D.L. 189/16, il quale decise di non avvalersi della possibilità concessa dall'art. 48 commi 1 bis, 10 e 10 bis del D.L. 189/16, di richiedere al sostituto di imposta delle ritenute IRPEF applicate agli stipendi e alle pensioni per tutto il periodo di imposta dall'1/11/2016 al 31/12/2016 e dall'1/1/2017 al
31/12/2017-di non avvalersi cioè della cd. “busta paga pesante”.
Con l'art. 8 del D.L. n. 123 del 24/10/2019, convertito nella legge 156 del 12/12/2019, è stata disposta la restituzione dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti agli anni 2016-2017, nella misura del 40% e, così facendo, il 60% delle trattenute non operate per coloro che avevano optato per la cd. “busta paga pesante” rimaneva nella disponibilità del contribuente.
L'odierno ricorrente, pertanto, avendo pagato i tributi nella misura del 100%, presentava istanza di restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, per il periodo sopra indicato. In mancanza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate ha impugnato il silenzio rifiuto, osservando che il D.L. 123/2019
è ius superveniens in favore del contribuente, per cui si deve provvedere alla restituzione di quanto già versato e non dovuto “ex post”, coerentemente con l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla legge ai principi di uguaglianza e ragionevolezza. Richiama numerosi precedenti della Suprema Corte di
Cassazione e di giudici di merito inerenti fattispecie simili.
Conclude chiedendo che venga accertato e dichiarato il suo diritto alla restituzione delle somme versate in più nella misura del 60% ed ordinata la restituzione all'Agenzia delle Entrate, con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate convenuta, con controdeduzioni depositate li 5/4/2024, rilevando nelle proprie controdeduzioni che i versamenti e le ritenute dovevano ritenersi sospesi, con la conseguenza che erano comunque dovuti, con variazioni in termini di versamento.
Ad avviso dell'Agenzia, fin dall'inizio, le misure solidaristiche disposte dal legislatore sono state indirizzate non alla generalità dei contribuenti danneggiati o comunque residenti nei Comuni colpiti sisma, ma solo a coloro che ne avevano fatto a suo tempo richiesta perché versavano in situazioni di disagio, la disposizione riduttiva dell'obbligazione tributaria non è destinata alla definizione automatica della posizione tributaria complessiva dei contribuenti interessati, ma è espressamente rivolta al solo assolvimento delle ritenute non operate in forza delle richieste sospensioni.
Gli elementi caratterizzanti la condotta del legislatore, secondo l'Ufficio, in questo caso sono differenti rispetto a quelli oggetto di precedenti interventi legislativi posti in essere in relazione ad altri eventi calamitosi;
l'intento perseguito è quello di aiutare solo i contribuenti che, attraverso la scelta volontaria di avvalersi delle misure sospensive, hanno palesato la loro difficoltà a fronteggiare la situazione di disagio economico. Sul quantum rileva che, in base al dettato normativo, la richiesta di rimborso non possa essere accolta per l'anno 2016.
Per l'anno 2017 invece la liquidazione delle somme eventualmente dovute può essere eseguita esclusivamente avuto riguardo alle complessive risultanze dell'anagrafe tributaria: all'uopo produce un prospetto di liquidazione indicante gli importi che potrebbero essere, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, rimborsati.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite;
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto al rimborso, chiede che venga limitato al solo anno 2017 nella misura indicata dall'Ufficio.
Con memoria del 30/9/2025 il ricorrente chiede la fissazione dell'udienza del discussione, non essendo intervenuto alcun accordo con l'Agenzia delle Entrate dopo il rinvio fatto all'udienza del 17/7/2025.
In data 19/11/2025 l'Ufficio ha depositato accordo conciliativo raggiunto tra le parti per la definzione della controversia.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II -La Corte, preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo tra le parti comprendente l'intera materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice RE Sandra Menichelli
Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MENICHELLI SANDRA, RE
MILICI PAOLA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta all'accordo conciliativo in atti. Resistente: L'ufficio conferma la conclusione dell'accordo conciliativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I -Con ricorso dell'1/3/2024 ricorre alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata Ricorrente_1, residente in uno dei comuni interessati al sisma dell'anno 2016 e facente parte del cd. “cratere sismico” ai sensi dell'allegato 2 al D.L. 189/16, il quale decise di non avvalersi della possibilità concessa dall'art. 48 commi 1 bis, 10 e 10 bis del D.L. 189/16, di richiedere al sostituto di imposta delle ritenute IRPEF applicate agli stipendi e alle pensioni per tutto il periodo di imposta dall'1/11/2016 al 31/12/2016 e dall'1/1/2017 al
31/12/2017-di non avvalersi cioè della cd. “busta paga pesante”.
Con l'art. 8 del D.L. n. 123 del 24/10/2019, convertito nella legge 156 del 12/12/2019, è stata disposta la restituzione dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti agli anni 2016-2017, nella misura del 40% e, così facendo, il 60% delle trattenute non operate per coloro che avevano optato per la cd. “busta paga pesante” rimaneva nella disponibilità del contribuente.
L'odierno ricorrente, pertanto, avendo pagato i tributi nella misura del 100%, presentava istanza di restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, per il periodo sopra indicato. In mancanza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate ha impugnato il silenzio rifiuto, osservando che il D.L. 123/2019
è ius superveniens in favore del contribuente, per cui si deve provvedere alla restituzione di quanto già versato e non dovuto “ex post”, coerentemente con l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla legge ai principi di uguaglianza e ragionevolezza. Richiama numerosi precedenti della Suprema Corte di
Cassazione e di giudici di merito inerenti fattispecie simili.
Conclude chiedendo che venga accertato e dichiarato il suo diritto alla restituzione delle somme versate in più nella misura del 60% ed ordinata la restituzione all'Agenzia delle Entrate, con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate convenuta, con controdeduzioni depositate li 5/4/2024, rilevando nelle proprie controdeduzioni che i versamenti e le ritenute dovevano ritenersi sospesi, con la conseguenza che erano comunque dovuti, con variazioni in termini di versamento.
Ad avviso dell'Agenzia, fin dall'inizio, le misure solidaristiche disposte dal legislatore sono state indirizzate non alla generalità dei contribuenti danneggiati o comunque residenti nei Comuni colpiti sisma, ma solo a coloro che ne avevano fatto a suo tempo richiesta perché versavano in situazioni di disagio, la disposizione riduttiva dell'obbligazione tributaria non è destinata alla definizione automatica della posizione tributaria complessiva dei contribuenti interessati, ma è espressamente rivolta al solo assolvimento delle ritenute non operate in forza delle richieste sospensioni.
Gli elementi caratterizzanti la condotta del legislatore, secondo l'Ufficio, in questo caso sono differenti rispetto a quelli oggetto di precedenti interventi legislativi posti in essere in relazione ad altri eventi calamitosi;
l'intento perseguito è quello di aiutare solo i contribuenti che, attraverso la scelta volontaria di avvalersi delle misure sospensive, hanno palesato la loro difficoltà a fronteggiare la situazione di disagio economico. Sul quantum rileva che, in base al dettato normativo, la richiesta di rimborso non possa essere accolta per l'anno 2016.
Per l'anno 2017 invece la liquidazione delle somme eventualmente dovute può essere eseguita esclusivamente avuto riguardo alle complessive risultanze dell'anagrafe tributaria: all'uopo produce un prospetto di liquidazione indicante gli importi che potrebbero essere, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, rimborsati.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite;
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto al rimborso, chiede che venga limitato al solo anno 2017 nella misura indicata dall'Ufficio.
Con memoria del 30/9/2025 il ricorrente chiede la fissazione dell'udienza del discussione, non essendo intervenuto alcun accordo con l'Agenzia delle Entrate dopo il rinvio fatto all'udienza del 17/7/2025.
In data 19/11/2025 l'Ufficio ha depositato accordo conciliativo raggiunto tra le parti per la definzione della controversia.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II -La Corte, preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo tra le parti comprendente l'intera materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice RE Sandra Menichelli
Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi