Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/07/2025, n. 6360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6360 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06360/2025REG.PROV.COLL.
N. 09759/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9759 del 2023, proposto dalla Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
l’Agriferva società agricola a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore e i signori IA IA RO, IC TI AR Di LB, RE RE AR Di LB e UL GR, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Savorelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Ente Regionale Roma Natura, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 9670 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Quinta.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agriferva società agricola a responsabilità limitata e dei signori IA IA RO, IC TI AR Di LB, RE RE AR Di LB e UL GR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la Regione Lazio ha impugnato la sentenza n. 9670 del 2023 del T.a.r. Lazio, con cui sono stati accolti i ricorsi riuniti proposti dalla Agriferva società agricola a responsabilità limitata e dai signori RE RE AR Di LB, IA IA RO, IC TI AR Di LB e UL GR per l’annullamento della deliberazione n. 4 del 14 aprile 2021 del Consiglio Regionale del Lazio, pubblicata sul B.U.R. n. 62 del 24 giugno 2021, supplemento n. 1, recante l’approvazione del nuovo “ IAno della riserva naturale della Marcigliana ”, nonché per l’annullamento degli ulteriori atti e provvedimenti meglio individuati nella sentenza impugnata.
2. In punto di fatto, occorre premettere, per quanto rileva in questa sede, che i ricorrenti in primo grado e odierni appellati sono proprietari di un’area di complessivi 250 ha circa, sita in Roma, lungo la via Salaria, che risulta ricompresa per la quasi totalità nell’ambito della riserva naturale della Marcigliana, istituita, quale area naturale protetta di interesse regionale, con l’art. 44, comma 1, lettera m) della l.r. n. 29 del 1997 e affidata, per la sua gestione, all’Ente regionale Roma Natura.
La Regione Lazio, di concerto con l’anzidetto ente regionale Roma Natura, ha approvato la sopra richiamata delibera n. 4 del 14 aprile 2021, recante il nuovo piano di assetto della riserva naturale della Marcigliana, che, secondo i ricorrenti, avrebbe modificato e stravolto “ l’assetto consolidato da centinaia di anni dei terreni senza che nulla fosse, negli anni, cambiato e senza alcuna motivazione ”.
3. Pertanto, a fronte dell’adozione dell’anzidetta delibera del Consiglio Regionale, i ricorrenti hanno proposto i ricorsi R.G. n. 9305 e R.G. n. 9458 del 2021, introduttivi del presente giudizio, per il cui tramite hanno chiesto l’annullamento del piano, evidenziando che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 240 del 22 ottobre 2020, ha accolto il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 del Consiglio Regionale della Regione Lazio, recante l’approvazione del IAno territoriale paesistico regionale (PTPR) del 2019.
4. Con la sentenza n. 9670 del 2023, il T.a.r. Lazio, dopo aver riunito i ricorsi, li ha accolti, ritenendo che l’annullamento del PTPR della Regione Lazio del 2019 da parte della pronuncia della Corte Costituzionale abbia travolto anche il piano della riserva naturale della Marcigliana, dal momento che la richiamata sentenza n. 240 del 22 ottobre 2020, a proposito degli atti attuativi e conseguenziali, ha precisato letteralmente quanto segue: “ dall’accoglimento del ricorso per conflitto deriva l’annullamento non solo della citata deliberazione n. 5 del 2019 (IAno territoriale paesistico regionale – PTPR), ma anche degli atti attuativi e conseguenziali ”.
Infatti, ad avviso del T.a.r., tra il PTPR e il piano impugnato “ vi è certamente un rapporto di pregiudizialità logica e fattuale ”, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che l’art. 12 del piano medesimo stabilisce espressamente che “ le previsioni del piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al capo ii della l.r. 24/1998 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del piano, prevale la norma più restrittiva ”, sicché la sentenza della Corte Costituzionale, per tale ragione, ha avuto un effetto caducante anche rispetto al piano in questione.
Sotto un diverso profilo, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la tesi sostenuta in giudizio dalla difesa della Regione Lazio secondo cui il piano impugnato avrebbe ricevuto “ copertura giuridica postuma ” per effetto dell’approvazione del successivo PTPR del 2021, avvenuta con la deliberazione del Consiglio Regionale del 21 aprile 2021, n. 5, tenuto conto che la Regione stessa non aveva dimostrato la piena sovrapponibilità tra i due piani “ nonostante le puntuali differenziazioni argomentate nell’ultima memoria dalla parte ricorrente ”.
Sulla base di tali considerazioni, il giudice di primo grado ha dunque ritenuto che il piano della riserva naturale della Marcigliana, approvato con la menzionata delibera del 14 aprile 2021, sia stato a sua volta inciso dalla pronuncia della Corte Costituzionale e che esso risulti altresì “ sfornito di base giuridica ” postuma.
Conseguentemente, il T.a.r. ha accolto la domanda di annullamento, respingendo tuttavia la domanda risarcitoria, per assenza di prova degli elementi costitutivi della stessa.
5. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la sola Regione Lazio, formulando tre motivi di gravame.
5.1. Con il primo motivo, la Regione ha censurato la sentenza deducendo che il giudice di prime cure abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, accogliendo “ i rilevi posti in corso di giudizio dalla parte ricorrente laddove era stata data un’interpretazione cogente della normativa del PTPR su qualsiasi altro IAno ”.
La Regione, inoltre, ha richiamato la distinzione tra la tutela paesaggistica e quella ambientale, sostenendo che i due strumenti di governo del territorio – ossia il PTPR e il piano del parco – presentino “ un diverso regime di tutela ”, in quanto, pur perseguendo entrambi la salvaguardia naturalistica e paesaggistica, nell’ambito del PTPR vi sarebbe “ un regime di tutela a carattere generale ” indirizzato al territorio nel suo insieme a livello regionale, mentre il piano del parco introdurrebbe disposizioni mirate alle finalità dell’area protetta, definendo una propria zonizzazione che tenga conto della vocazione di una data area “ come disposto anche dallo strumento di pianificazione paesaggistica attraverso i suoi differenti paesaggi, al fine di valorizzarne le caratteristiche intrinseche del territorio a livello ambientale, senza abbassare il livello di tutela paesaggistico ”.
Dopo aver proposto tale ricostruzione dei rapporti esistenti tra gli anzidetti piani, l’appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare la diversità di disciplina esistente tra gli stessi e che il T.a.r. avrebbe, invece, dovuto “ interpretare correttamente la normativa e ritenere applicabile e pienamente efficace la normativa del IAno di assetto, indipendentemente dall’immediato adeguamento al PTPR ”.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, la Regione ha prospettato ulteriori considerazioni relative ai rapporti tra i due piani, sostenendo che la sentenza impugnata abbia omesso “ totalmente di considerare i diversi piani delle due normative in quanto erroneamente ricostruite ” e non avrebbe adeguatamente motivato in merito alle ragioni poste a fondamento dell’annullamento del piano impugnato. Secondo la Regione, in particolare, il giudice di prime cure non avrebbe considerato che nel PTPR del 2021 era stato previsto il necessario adeguamento degli altri piani al PTPR medesimo, con la precisazione che gli anzidetti piani sarebbero comunque rimasti efficaci.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, infine, l’appellante ha prospettato il vizio di ultrapetizione, sostenendo che in primo grado non era stata contestata la mancanza della procedura di VAS in sede di approvazione del piano e che la questione era stata sollevata dai ricorrenti solo con la memoria del 2 marzo 2023. La sentenza impugnata, quindi, sul punto avrebbe erroneamente accolto una “ interpretazione particolare ” della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 2020, attribuendo a tale decisione un significato erroneo circa la necessità di sottoporre a VAS il PTPR.
Al riguardo, la pronuncia del T.a.r. non sarebbe condivisibile e pertanto la Regione ne ha chiesto “ quantomeno la correzione di quanto affermato in quanto non si faceva questione di procedura di VAS nei confronti del PTPR ”, fermo restando che, nell’ambito dei ricorsi introduttivi, non era stata prospettata tale censura.
6. Si sono costituiti in giudizio l’Agriferva società agricola a responsabilità limitata e i signori IA IA RO, IC TI AR Di LB, RE RE AR Di LB e UL GR, chiedendo in via preliminare che venga stralciata e dichiarata inammissibile tutta la documentazione depositata dalla Regione Lazio per la prima volta nel giudizio di appello.
Nel merito, le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell’appello, osservando che il T.a.r. non ha deciso ultra petita , ma ha annullato il piano in conformità con i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato il PTPR del 2019. Inoltre, il T.a.r. ha anche valutato, su richiesta condivisa tanto dai ricorrenti quanto dalla Regione Lazio, la compatibilità del piano con il nuovo PTPR del 2021, escludendola.
7. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza del 12 giugno 2025 – reputa che l’appello non sia fondato nel merito per le ragioni che di seguito si espongono, potendosi pertanto prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata ex adverso .
7.1. Il primo e il secondo motivo di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e fondati su argomentazioni che in parte si sovrappongono e risultano entrambi infondati.
Come già rilevato, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 240 del 22 ottobre 2020, ha annullato il PTPR della Regione Lazio del 2019 per violazione del principio di leale collaborazione, unitamente a tutti gli atti attuativi e conseguenziali.
Si pone, pertanto, la dirimente esigenza di chiarire i rapporti esistenti tra il PTPR del 2019 annullato dalla sentenza della Corte Costituzionale e il piano della riserva naturale della Marcigliana.
A questo proposito, osserva il Collegio che, nelle premesse del piano della Marcigliana, viene precisato espressamente che “ in fase istruttoria è stata assicurata la compatibilità del IAno ” con il PTPR. Inoltre, l’art. 12 del piano, come già sottolineato dal T.a.r., richiama espressamente la pianificazione paesaggistica vigente, precisando che “ le previsioni del IAno si attuano nel rispett o” di quest’ultima.
Dagli elementi testuali appena richiamati si desume in modo incontrovertibile che – a prescindere dall’asserita diversità dell’ambito di disciplina dei due piani – vi è stata un’esplicita valutazione dell’amministrazione circa la compatibilità del piano della riserva naturale della Marcigliana con il PTPR della Regione Lazio del 2019.
Ne consegue che l’annullamento del PTPR del 2019 da parte della pronuncia della Corte Costituzionale ha effettivamente inciso, in via derivata, sulla validità del piano della riserva naturale della Marcigliana, impugnato nell’ambito del presente giudizio, in quanto risulta essere venuto meno un elemento necessario della valutazione istruttoria propedeutica all’approvazione del paino medesimo, quale deve essere considerato, per le ragioni già illustrate, quello afferente alla compatibilità del piano stesso con il PTPR.
Poiché, allora, dopo l’annullamento del PTPR del 2019 è stato approvato il PTPR del 2021 – che risulta peraltro successivo all’approvazione del piano della riserva naturale della Marcigliana e del quale, comunque, non è stata dimostrata la piena compatibilità con lo stesso – si rende necessaria una nuova valutazione istruttoria dell’amministrazione in ordine alla compatibilità del piano della riserva naturale della Marcigliana con il nuovo PTPR del 2021.
Tale considerazione ha carattere dirimente e determina, di per sé, il rigetto del gravame a prescindere dalla prospettazione dell’appellante circa la possibilità di un adeguamento futuro del piano impugnato al PTPR del 2021, trattandosi di profili del tutto distinti. Da un lato, infatti, viene in rilievo un elemento della valutazione istruttoria che si colloca in una dimensione prospettica che, dal punto di vista sia logico sia giuridico, precede l’approvazione del piano, mentre, dall’altro lato, si tratta della questione del futuro adeguamento del piano medesimo, la quale, tuttavia, come tale, presuppone la valida approvazione dello stesso all’esito di una completa istruttoria.
7.2. Il terzo motivo di gravame è del pari infondato poiché la Regione Lazio non ha interpretato correttamente la sentenza impugnata, dal momento che, con riferimento alla VAS, il T.a.r. si è limitato ad affermare quanto segue: “ Tant’è che la necessità di valutazione VAS, in seno all’iter procedimentale di approvazione del PTPR, è stata oggetto di una recente sentenza del TAR Roma, Sez. II, con la quale è stato annullato il IAno di Assetto della Riserva Naturale Decima-Malafede con la seguente motivazione ”, riportando poi un passaggio della motivazione della sentenza del medesimo T.a.r. Lazio, Roma, Sez. II, n. 11806 del 2021, con la conseguenza che non corrisponde al vero quanto affermato dalla Regione appellante secondo cui il T.a.r. abbia censurato la mancanza della VAS in sede di approvazione del piano.
8. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, il rigetto dell’appello.
9. Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
IC Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO