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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/12/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 456/2025
1 La Corte d'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 456/2025 R.G.
promossa da
, Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3
,
[...] Parte_4
,
[...] Parte_5
,
[...] Parte_6
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocata
EN EI EP sito in Bergamo, via Cerasoli 24 che li rappresenta e difende
PARTI APPELLANTE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI EN, presso i cui uffici in VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2 EN è legalmente domiciliato
PARTE APPELLATA
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'LO DI EN
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Gli appellanti INSISTONO affinché la Corte d'Appello voglia:
1. In accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e riconoscere agli odierni appellanti lo status di cittadini italiani iure sanguinis;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente le conseguenti trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile;
3. Condannare l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge;
4. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni e istanze nei successivi atti consentiti.”
per le parti appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa reiezione dell'appello
3 attoreo, confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande.
Con vittoria di spese del grado.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di nato a [...], il [...] da Persona_1
OR e italiano emigrato all'estero in Brasile. Persona_2
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.1 Il si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire;
nel merito contestava la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare, evidenziava che l'avo era certamente emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice
4 civile del 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano e sottolineava che non era nota la data di morte del capostipite (se prima o dopo l'Unità d'Italia) e chiedeva, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.)
1.2 Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
1.3 Con sentenza n. 1080/2025 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, - dopo aver dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti - rigettava il ricorso e dichiarava le spese di lite integralmente compensate.
Il Tribunale affrontava la posizione giuridica dell'avo, il sig.
[...]
, nato a [...], il [...] da OR e Persona_1 Per_2
, italiano emigrato all'estero in Brasile, dunque, nato prima della
[...]
nascita del Regno d'Italia (17/03/1861) e della vigenza del Codice civile promulgato nel 1865 ed emigrato in Brasile, con certezza, anteriormente a tali date (nel 1832). In Brasile si era sposato e piantato la sua progenie, tra cui il figlio, sig. , ascendente degli odierni appellanti, nato a CP_3
Porto Alegre/RS il 17.07.1829.
Il Tribunale, inoltre, sosteneva che l'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n.
4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai
5 principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
2.1 Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza
“sulla nascita del figlio italiano nel 1829, anteriore al Codice Albertino di
1837.”.
In particolare, trattandosi di un individuo nato ed emigrato in periodo preunitario ma deceduto dopo la proclamazione del Regno d'Italia, bisogna stabilire quale normativa sulla cittadinanza si doveva applicare.
Si sottolineava, inoltre, che il figlio dell'ascendente, , era CP_3
nato nel 1829, cioè in un momento precedente all'entrata in vigore del
Codice Albertino del 1837. Di conseguenza, secondo l'impostazione proposta, la cittadinanza italiana si sarebbe già trasmessa da padre a figlio in base al principio dello ius sanguinis, riconosciuto anche per i periodi antecedenti all'unificazione, e non avrebbe potuto essere impedita da una presunta perdita automatica della cittadinanza derivante dal semplice trasferimento all'estero dell'ascendente.
Si rilevava infatti che, all'epoca della nascita del figlio, non esisteva ancora nel Regno di Sardegna una normativa codificata sulla cittadinanza, poiché il Codice Albertino sarebbe entrato in vigore solo anni dopo. Il precedente
Codice Napoleonico, che in territorio ligure aveva previsto in passato la possibilità di perdere la cittadinanza in caso di stabilimento all'estero
6 “senza intenzione di ritorno”, non era più vigente nel 1829 e, comunque, non produceva un effetto automatico, essendo necessaria una valutazione formale da parte dello Stato. Nel periodo compreso tra il 1815 e il 1837,
l'acquisto e la perdita dello status di suddito dipendevano da prassi consuetudinarie e da decisioni sovrane, e non erano mai considerate conseguenze automatiche dell'emigrazione.
Ne derivava che, in assenza di un atto formale di naturalizzazione straniera o di una dichiarazione esplicita di rinuncia, il presunto animus non revertendi dell'ascendente non poteva essere considerato sufficiente a far cessare la cittadinanza. Inoltre, al momento della nascita del figlio, la trasmissione dello status civitatis risultava già perfezionata, rendendo irrilevanti eventuali vicende successive. In definitiva, il ragionamento evidenziava come la cittadinanza italiana fosse già stata legittimamente trasmessa al figlio in un'epoca anteriore alla codificazione del CP_3
1837 e non potesse essere successivamente annullata o messa in discussione per eventi sopravvenuti.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza “sulla normativa dell'epoca e sull'animo di non ritorno.”
In particolare, impugnano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di cassazione, ha sostenuto che l'animo di non più tornare può essere provato sulla base di sole presunzioni e nella parte in cui ha comunque erroneamente valutato gli elementi idonei a dimostrare l'animo di non più tornare. Tra l'altro, sostengono, se l'ascendente fosse stato naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo 1861, non avrebbe mai potuto trasmettere la
7 cittadinanza italiana ai propri discendenti, non avendola mai acquisita lui stesso.
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza
“sull'onere della prova e sulla lesione del contradditorio in ordine al punto nevralgico della decisione.”
Gli appellanti sostengono che il Giudice ha ritenuto sussistente l'intento di non ritorno dell'ascendente, pur in assenza di prova concreta. Ha così impedito l'accesso a ulteriori chiarimenti o memorie integrative da parte ricorrente, compromettendo il diritto di difesa e il principio del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.).
Inoltre, sottolineano che è proprio il Codice civile a prevedere che chi eccepisce l'inefficacia dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto deve provare i fatti su cui si fonda la eccezione per cui in capo al richiedente vi è l'onere di dimostrare la condizione di figlio mentre spetta alla controparte provare eventuali fatti interruttivi.
Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza “sulla rilevanza della decisione amministrativa favorevole resa in favore della parente dal ” CP_4 Parte_7
Gli appellanti sottolineavano come il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ottenuto nel 2019 da , discendente CP_4
dello stesso avo degli odierni ricorrenti, rappresenti un precedente significativo. Tale decisione amministrativa, basata sulla medesima linea genealogica e su fatti del tutto analoghi, mette in evidenza una evidente incoerenza dell'Amministrazione, che oggi nega il medesimo diritto senza addurre motivazioni nuove o giuridicamente rilevanti. Questa disparità di
8 trattamento contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e buona amministrazione e suggerisce un'applicazione disomogenea della normativa vigente. Per tale motivo, il precedente favorevole non può essere ignorato, ma deve rafforzare le ragioni degli appellanti.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
Sostiene l'applicabilità al caso di specie del d.l. n. 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.
A giudizio del , difatti, si tratterebbe di una norma processuale. CP_1
Aggiunge, inoltre, che competerà alla controparte allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l.
n. 555/1912. Ritiene poi inammissibile il quarto motivo perché non si misura affatto con le motivazioni precise del Tribunale. Quest'ultimo aveva infatti spiegato che il precedente riconoscimento amministrativo della cittadinanza in favore di un'altra discendente ( ) Parte_8
è irrilevante nel giudizio, poiché il giudice non può né valutare l'operato di una Pubblica Amministrazione né lasciarsi vincolare da una sua decisione.
Sottolinea, inoltre, che persino in presenza di un giudicato favorevole riguardante altri discendenti dello stesso avo, il giudice chiamato successivamente a decidere non sarebbe comunque vincolato.
9 3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato.
I motivi di appello riguardano l'interpretazione della legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
3.1. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Persona_3
(e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al Codice civile del 1865 ed alla normativa poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della
Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto il ed è stato accolto dal Controparte_1
Tribunale è che l'avo in questione aveva perso la qualità di suddito del essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con Persona_3
“l'animo di non più ritornare”.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del Codice civile albertino del
10 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria.
3.2 Ad avviso di questa Corte, la decisione non è condivisibile.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora “con l'animo di non Persona_3
più tornare”.
3.3 In altri termini, il ragionamento svolto dal Tribunale di Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.4. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare Controparte_1
la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile, sez. un. 24/08/2022, n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana, per fatto di nascita si acquista a titolo
11 originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel CP_1
senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in
Brasile “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.5. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del bensì il “godimento dei diritti civili” Persona_3
inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e
12 per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del Sovrano di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
Sovrano, e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20, che vuole stabilirvisi, e purché vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_4
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in
13 forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal dell'Interno, non è mai CP_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.6. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter CP_1
del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n.
74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.”
3.7. Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui CP_1
varrebbe il principio tempus regit actum.
14 3.8. La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile.
In questo caso però la norma esiste. L'articolo 1 del decreto legge prevede:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di
Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
3.9. L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale.
Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma
15 processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
4. Pare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- accoglie l'appello proposto da , Parte_1
Parte_2 [...]
, , Parte_9 Parte_4
Parte_5 [...]
contro la sentenza del Tribunale di Parte_6
Genova n.1080/2025 e per l'effetto
- dichiara che , nato il Parte_1
14/02/1963 a Rio Grande/RS (Brasile), codice fiscale residente a [...]/RS C.F._1
(Brasile) in Av. Rio Grande, 144, ap. 609, Cassino, CAP
96205-000; , nato il Parte_2
19/10/1990 a Rio Grande/RS (Brasile), codice fiscale
, residente a [...]/RS C.F._2
16 (Brasile) in Rua Padre Francisco, 187, CAP 96206-180;
, nata il Parte_9
01/08/1997 a Porto Alegre/RS (Brasile), codice fiscale
, residente a [...]/RS C.F._3
(Brasile) in Rua Henrique LU Roessler, 150, casa, São
José, CAP 93040-210;
[...]
, nata il [...] a [...] Parte_4
Alegre/RS (Brasile), codice fiscale residente a [...]C.F._4
(Brasile) in Rua das Gaivotas, 1709, ap 207, Ingleses do
Rio Vermelho, CAP P.IVA_2 Parte_5
, nato il [...] a [...]
[...]
Alegre/RS (Brasile), codice fiscale
, residente a [...]/RS C.F._5
(Brasile) in Rua Henrique LU Roessler, 150, casa, São
José, CAP 93040-210; Parte_6
nata il [...] a [...]/RS (Brasile),
[...]
codice fiscale , residente a [...]C.F._6
Grande/RS (Brasile) in Rua Professor Antonio Loureiro,
640, Cassino, CAP 96206-520 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
17 - spese del grado di appello compensate.
Genova, 17/12/2025
Il Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata
18
Il Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 456/2025
1 La Corte d'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 456/2025 R.G.
promossa da
, Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3
,
[...] Parte_4
,
[...] Parte_5
,
[...] Parte_6
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocata
EN EI EP sito in Bergamo, via Cerasoli 24 che li rappresenta e difende
PARTI APPELLANTE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI EN, presso i cui uffici in VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2 EN è legalmente domiciliato
PARTE APPELLATA
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'LO DI EN
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Gli appellanti INSISTONO affinché la Corte d'Appello voglia:
1. In accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e riconoscere agli odierni appellanti lo status di cittadini italiani iure sanguinis;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente le conseguenti trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile;
3. Condannare l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge;
4. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni e istanze nei successivi atti consentiti.”
per le parti appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa reiezione dell'appello
3 attoreo, confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande.
Con vittoria di spese del grado.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di nato a [...], il [...] da Persona_1
OR e italiano emigrato all'estero in Brasile. Persona_2
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.1 Il si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire;
nel merito contestava la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare, evidenziava che l'avo era certamente emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice
4 civile del 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano e sottolineava che non era nota la data di morte del capostipite (se prima o dopo l'Unità d'Italia) e chiedeva, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.)
1.2 Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
1.3 Con sentenza n. 1080/2025 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, - dopo aver dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti - rigettava il ricorso e dichiarava le spese di lite integralmente compensate.
Il Tribunale affrontava la posizione giuridica dell'avo, il sig.
[...]
, nato a [...], il [...] da OR e Persona_1 Per_2
, italiano emigrato all'estero in Brasile, dunque, nato prima della
[...]
nascita del Regno d'Italia (17/03/1861) e della vigenza del Codice civile promulgato nel 1865 ed emigrato in Brasile, con certezza, anteriormente a tali date (nel 1832). In Brasile si era sposato e piantato la sua progenie, tra cui il figlio, sig. , ascendente degli odierni appellanti, nato a CP_3
Porto Alegre/RS il 17.07.1829.
Il Tribunale, inoltre, sosteneva che l'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n.
4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai
5 principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
2.1 Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza
“sulla nascita del figlio italiano nel 1829, anteriore al Codice Albertino di
1837.”.
In particolare, trattandosi di un individuo nato ed emigrato in periodo preunitario ma deceduto dopo la proclamazione del Regno d'Italia, bisogna stabilire quale normativa sulla cittadinanza si doveva applicare.
Si sottolineava, inoltre, che il figlio dell'ascendente, , era CP_3
nato nel 1829, cioè in un momento precedente all'entrata in vigore del
Codice Albertino del 1837. Di conseguenza, secondo l'impostazione proposta, la cittadinanza italiana si sarebbe già trasmessa da padre a figlio in base al principio dello ius sanguinis, riconosciuto anche per i periodi antecedenti all'unificazione, e non avrebbe potuto essere impedita da una presunta perdita automatica della cittadinanza derivante dal semplice trasferimento all'estero dell'ascendente.
Si rilevava infatti che, all'epoca della nascita del figlio, non esisteva ancora nel Regno di Sardegna una normativa codificata sulla cittadinanza, poiché il Codice Albertino sarebbe entrato in vigore solo anni dopo. Il precedente
Codice Napoleonico, che in territorio ligure aveva previsto in passato la possibilità di perdere la cittadinanza in caso di stabilimento all'estero
6 “senza intenzione di ritorno”, non era più vigente nel 1829 e, comunque, non produceva un effetto automatico, essendo necessaria una valutazione formale da parte dello Stato. Nel periodo compreso tra il 1815 e il 1837,
l'acquisto e la perdita dello status di suddito dipendevano da prassi consuetudinarie e da decisioni sovrane, e non erano mai considerate conseguenze automatiche dell'emigrazione.
Ne derivava che, in assenza di un atto formale di naturalizzazione straniera o di una dichiarazione esplicita di rinuncia, il presunto animus non revertendi dell'ascendente non poteva essere considerato sufficiente a far cessare la cittadinanza. Inoltre, al momento della nascita del figlio, la trasmissione dello status civitatis risultava già perfezionata, rendendo irrilevanti eventuali vicende successive. In definitiva, il ragionamento evidenziava come la cittadinanza italiana fosse già stata legittimamente trasmessa al figlio in un'epoca anteriore alla codificazione del CP_3
1837 e non potesse essere successivamente annullata o messa in discussione per eventi sopravvenuti.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza “sulla normativa dell'epoca e sull'animo di non ritorno.”
In particolare, impugnano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di cassazione, ha sostenuto che l'animo di non più tornare può essere provato sulla base di sole presunzioni e nella parte in cui ha comunque erroneamente valutato gli elementi idonei a dimostrare l'animo di non più tornare. Tra l'altro, sostengono, se l'ascendente fosse stato naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo 1861, non avrebbe mai potuto trasmettere la
7 cittadinanza italiana ai propri discendenti, non avendola mai acquisita lui stesso.
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza
“sull'onere della prova e sulla lesione del contradditorio in ordine al punto nevralgico della decisione.”
Gli appellanti sostengono che il Giudice ha ritenuto sussistente l'intento di non ritorno dell'ascendente, pur in assenza di prova concreta. Ha così impedito l'accesso a ulteriori chiarimenti o memorie integrative da parte ricorrente, compromettendo il diritto di difesa e il principio del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.).
Inoltre, sottolineano che è proprio il Codice civile a prevedere che chi eccepisce l'inefficacia dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto deve provare i fatti su cui si fonda la eccezione per cui in capo al richiedente vi è l'onere di dimostrare la condizione di figlio mentre spetta alla controparte provare eventuali fatti interruttivi.
Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza “sulla rilevanza della decisione amministrativa favorevole resa in favore della parente dal ” CP_4 Parte_7
Gli appellanti sottolineavano come il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ottenuto nel 2019 da , discendente CP_4
dello stesso avo degli odierni ricorrenti, rappresenti un precedente significativo. Tale decisione amministrativa, basata sulla medesima linea genealogica e su fatti del tutto analoghi, mette in evidenza una evidente incoerenza dell'Amministrazione, che oggi nega il medesimo diritto senza addurre motivazioni nuove o giuridicamente rilevanti. Questa disparità di
8 trattamento contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e buona amministrazione e suggerisce un'applicazione disomogenea della normativa vigente. Per tale motivo, il precedente favorevole non può essere ignorato, ma deve rafforzare le ragioni degli appellanti.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
Sostiene l'applicabilità al caso di specie del d.l. n. 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.
A giudizio del , difatti, si tratterebbe di una norma processuale. CP_1
Aggiunge, inoltre, che competerà alla controparte allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l.
n. 555/1912. Ritiene poi inammissibile il quarto motivo perché non si misura affatto con le motivazioni precise del Tribunale. Quest'ultimo aveva infatti spiegato che il precedente riconoscimento amministrativo della cittadinanza in favore di un'altra discendente ( ) Parte_8
è irrilevante nel giudizio, poiché il giudice non può né valutare l'operato di una Pubblica Amministrazione né lasciarsi vincolare da una sua decisione.
Sottolinea, inoltre, che persino in presenza di un giudicato favorevole riguardante altri discendenti dello stesso avo, il giudice chiamato successivamente a decidere non sarebbe comunque vincolato.
9 3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato.
I motivi di appello riguardano l'interpretazione della legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
3.1. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Persona_3
(e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al Codice civile del 1865 ed alla normativa poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della
Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto il ed è stato accolto dal Controparte_1
Tribunale è che l'avo in questione aveva perso la qualità di suddito del essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con Persona_3
“l'animo di non più ritornare”.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del Codice civile albertino del
10 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria.
3.2 Ad avviso di questa Corte, la decisione non è condivisibile.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora “con l'animo di non Persona_3
più tornare”.
3.3 In altri termini, il ragionamento svolto dal Tribunale di Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.4. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare Controparte_1
la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile, sez. un. 24/08/2022, n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana, per fatto di nascita si acquista a titolo
11 originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel CP_1
senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in
Brasile “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.5. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del bensì il “godimento dei diritti civili” Persona_3
inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e
12 per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del Sovrano di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
Sovrano, e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20, che vuole stabilirvisi, e purché vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_4
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in
13 forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal dell'Interno, non è mai CP_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.6. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter CP_1
del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n.
74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.”
3.7. Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui CP_1
varrebbe il principio tempus regit actum.
14 3.8. La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile.
In questo caso però la norma esiste. L'articolo 1 del decreto legge prevede:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di
Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
3.9. L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale.
Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma
15 processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
4. Pare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- accoglie l'appello proposto da , Parte_1
Parte_2 [...]
, , Parte_9 Parte_4
Parte_5 [...]
contro la sentenza del Tribunale di Parte_6
Genova n.1080/2025 e per l'effetto
- dichiara che , nato il Parte_1
14/02/1963 a Rio Grande/RS (Brasile), codice fiscale residente a [...]/RS C.F._1
(Brasile) in Av. Rio Grande, 144, ap. 609, Cassino, CAP
96205-000; , nato il Parte_2
19/10/1990 a Rio Grande/RS (Brasile), codice fiscale
, residente a [...]/RS C.F._2
16 (Brasile) in Rua Padre Francisco, 187, CAP 96206-180;
, nata il Parte_9
01/08/1997 a Porto Alegre/RS (Brasile), codice fiscale
, residente a [...]/RS C.F._3
(Brasile) in Rua Henrique LU Roessler, 150, casa, São
José, CAP 93040-210;
[...]
, nata il [...] a [...] Parte_4
Alegre/RS (Brasile), codice fiscale residente a [...]C.F._4
(Brasile) in Rua das Gaivotas, 1709, ap 207, Ingleses do
Rio Vermelho, CAP P.IVA_2 Parte_5
, nato il [...] a [...]
[...]
Alegre/RS (Brasile), codice fiscale
, residente a [...]/RS C.F._5
(Brasile) in Rua Henrique LU Roessler, 150, casa, São
José, CAP 93040-210; Parte_6
nata il [...] a [...]/RS (Brasile),
[...]
codice fiscale , residente a [...]C.F._6
Grande/RS (Brasile) in Rua Professor Antonio Loureiro,
640, Cassino, CAP 96206-520 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
17 - spese del grado di appello compensate.
Genova, 17/12/2025
Il Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata
18
Il Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione