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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1907/2024 promossa da
, nato il [...] in [...]; Parte_1
nato il [...] in [...]; Persona_1
nata il [...] in [...]; Persona_2
nato il [...] in [...]; Parte_2
nato il [...] in [...]; Persona_3
, nato il [...] in [...]; Persona_4
, nata il [...] in [...]; Persona_5
, nato il [...] in [...]; Persona_6 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Alessandro Vernice, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino alla Via Giuseppe Piazzi n. 51
attori contro
(C.F.: in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 Persona_1 Persona_2
,
[...] Parte_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e
[...] Pt_1 Persona_6 dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
1 Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano nato Persona_7 ad RN (IS) il 14 febbraio 1890 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che gli attori, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbiano correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
- di rigettare la domanda per difetto di adeguata prova sulle condizioni di comunicabilità e acquisibilità della cittadinanza italiana;
- in via subordinata, di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 della L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza del 26/11/2024;
- in via ulteriormente subordinata, di disporre un congruo rinvio della causa nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_1
Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_1 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la
2 definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione
Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di
Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025.
***
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assoluta inconferenza della stessa in relazione al caso di specie.
Si osserva infatti che gli attori hanno adito l'intestato Tribunale documentando l'impossibilità di agire per via amministrativa, ed in particolare l'impossibilità finanche di presentare l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta dal Consolato Generale d'Italia a San Paolo in Brasile (c.d. portale
“Prenotami”), in ossequio alle procedure previste, essendo stato già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, stante l'elevata richiesta.
3 A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i tentativi in tal senso effettuati dai richiedenti, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dagli stessi, che hanno, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Non merita poi accoglimento l'ulteriore doglianza di parte convenuta relativa al mancato decorso del citato termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 (ossia il termine entro cui la P.A. può decidere sull'istanza in via amministrativa).
In disparte la circostanza per cui, come visto, nel caso di specie gli istanti hanno documentato di non essere riusciti nemmeno a presentare l'istanza (ragion per cui non è chiaro nemmeno da quando dovrebbe decorrere il termine di cui sopra), si rileva che, in difetto di espressa previsione legislativa, il decorso del termine di 730 giorni non può dirsi previsto ai fini della procedibilità della domanda giurisdizionale, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
***
Nel merito la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_7
14/02/1890 e precisamente, ad RN (IS), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da coniugatosi con , al figlio nato il Persona_7 Persona_8 Persona_9
21/06/1932;
- da coniugatosi con , ai figli nato il Persona_9 Controparte_2 Persona_1
16/11/1959, , nato il [...] e nata Persona_4 Persona_2 il 23/10/1964;
- da coniugatosi con ai figli Persona_1 Controparte_3 Persona_6
, nato il [...], e , nato il [...];
[...] Parte_1
- da , alla figlia , nata il [...]; Persona_4 Persona_5
- da coniugatasi con in data 17 maggio Persona_2 Controparte_4
1989, ai figli nato il [...], e nato il Parte_2 Persona_3
12/08/1994.
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo AN AS.
Nel caso di specie la linea di discendenza è tutta maschile, ad eccezione del passaggio per via femminile da ai figli e Persona_2 Persona_2 Parte_2 Persona_3
4 passaggio che è comunque successivo alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva dunque opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
E' infondata la doglianza di parte convenuta in ordine all'asserita assenza di prova in ordine alla conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo, ed alla sua comunicabilità ai discendenti. Al riguardo si evidenzia come il si sia limitato a contestazioni del tutto generiche e sfornite CP_1 di documentazione a supporto, non avendo allegato alcun atto comprovante la rinuncia alla cittadinanza italiana dell'avo in relazione al quale gli attori, come visto, hanno invece Persona_7 provveduto ad allegare il certificato negativo di naturalizzazione.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
, Parte_1 Persona_1 Persona_2 Parte_2
, e Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato Controparte_1 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in relazione a talune delle questioni che vengono in rilievo nel caso di specie e la pendenza del citato giudizio di legittimità costituzionale giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1907/2024, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_1
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 26/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1907/2024 promossa da
, nato il [...] in [...]; Parte_1
nato il [...] in [...]; Persona_1
nata il [...] in [...]; Persona_2
nato il [...] in [...]; Parte_2
nato il [...] in [...]; Persona_3
, nato il [...] in [...]; Persona_4
, nata il [...] in [...]; Persona_5
, nato il [...] in [...]; Persona_6 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Alessandro Vernice, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino alla Via Giuseppe Piazzi n. 51
attori contro
(C.F.: in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 Persona_1 Persona_2
,
[...] Parte_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e
[...] Pt_1 Persona_6 dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
1 Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano nato Persona_7 ad RN (IS) il 14 febbraio 1890 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che gli attori, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbiano correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
- di rigettare la domanda per difetto di adeguata prova sulle condizioni di comunicabilità e acquisibilità della cittadinanza italiana;
- in via subordinata, di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 della L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza del 26/11/2024;
- in via ulteriormente subordinata, di disporre un congruo rinvio della causa nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_1
Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_1 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la
2 definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione
Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di
Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025.
***
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assoluta inconferenza della stessa in relazione al caso di specie.
Si osserva infatti che gli attori hanno adito l'intestato Tribunale documentando l'impossibilità di agire per via amministrativa, ed in particolare l'impossibilità finanche di presentare l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta dal Consolato Generale d'Italia a San Paolo in Brasile (c.d. portale
“Prenotami”), in ossequio alle procedure previste, essendo stato già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, stante l'elevata richiesta.
3 A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i tentativi in tal senso effettuati dai richiedenti, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dagli stessi, che hanno, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Non merita poi accoglimento l'ulteriore doglianza di parte convenuta relativa al mancato decorso del citato termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 (ossia il termine entro cui la P.A. può decidere sull'istanza in via amministrativa).
In disparte la circostanza per cui, come visto, nel caso di specie gli istanti hanno documentato di non essere riusciti nemmeno a presentare l'istanza (ragion per cui non è chiaro nemmeno da quando dovrebbe decorrere il termine di cui sopra), si rileva che, in difetto di espressa previsione legislativa, il decorso del termine di 730 giorni non può dirsi previsto ai fini della procedibilità della domanda giurisdizionale, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
***
Nel merito la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_7
14/02/1890 e precisamente, ad RN (IS), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da coniugatosi con , al figlio nato il Persona_7 Persona_8 Persona_9
21/06/1932;
- da coniugatosi con , ai figli nato il Persona_9 Controparte_2 Persona_1
16/11/1959, , nato il [...] e nata Persona_4 Persona_2 il 23/10/1964;
- da coniugatosi con ai figli Persona_1 Controparte_3 Persona_6
, nato il [...], e , nato il [...];
[...] Parte_1
- da , alla figlia , nata il [...]; Persona_4 Persona_5
- da coniugatasi con in data 17 maggio Persona_2 Controparte_4
1989, ai figli nato il [...], e nato il Parte_2 Persona_3
12/08/1994.
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo AN AS.
Nel caso di specie la linea di discendenza è tutta maschile, ad eccezione del passaggio per via femminile da ai figli e Persona_2 Persona_2 Parte_2 Persona_3
4 passaggio che è comunque successivo alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva dunque opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
E' infondata la doglianza di parte convenuta in ordine all'asserita assenza di prova in ordine alla conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo, ed alla sua comunicabilità ai discendenti. Al riguardo si evidenzia come il si sia limitato a contestazioni del tutto generiche e sfornite CP_1 di documentazione a supporto, non avendo allegato alcun atto comprovante la rinuncia alla cittadinanza italiana dell'avo in relazione al quale gli attori, come visto, hanno invece Persona_7 provveduto ad allegare il certificato negativo di naturalizzazione.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
, Parte_1 Persona_1 Persona_2 Parte_2
, e Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato Controparte_1 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in relazione a talune delle questioni che vengono in rilievo nel caso di specie e la pendenza del citato giudizio di legittimità costituzionale giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1907/2024, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_1
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 26/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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