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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/10/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AM – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 3/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 446/21 del Tribunale civile di
AM in composizione monocratica pubblicata l'8/6/21 a conclusione del giudizio vertente tra nata a [...] il [...] e residente in [...]
46 - C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Katia AMOROSO del Foro di C.F._1
AM (P.E.C. all'indirizzo: (C.F. Email_1
– P.IVA ) ed elettivamente domiciliata in AM presso C.F._2 P.IVA_1
e nello studio dell'Avv. Katia Amoroso, alla Via San Giovanni n. 13
-APPELLANTE-
e nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...]al CP_1 C.F._3
Largo Brindisi n. 11, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._4 residente in [...]al Corso Bucci n. 45 e nata a [...] il [...] Controparte_3
(C.F. ) residente in [...]al Largo Brindisi n. 11, rappresentate e difese C.F._5 dall'Avv. Mauro Tedino (C.F.: ed unitamente a questi elettivamente C.F._6 domiciliate in AM alla Via De Attellis n. 11, nello studio legale Tedino (PEC:
Email_2
-APPELLATE -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 21/5/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 22/5/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 446/21 il Tribunale di AM ha rigettato l'opposizione proposta da Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 662/17 emesso dal Tribunale, confermando il decreto
[...] monitorio.
E' opportuno ricostruire brevemente il procedimento monitorio e le vicende processuali antecedenti.
Con sentenza n. 24523/02 il Tribunale di Roma condannò e , in via Parte_2 Controparte_4 solidale, al risarcimento dei danni (da colpa professionale) in favore dei coniugi liquidati CP_5 in euro 242.734,74, oltre spese legali. CE corrispose, tramite il proprio assicuratore (INA
Assicurazioni), l'intera somma liquidata in sentenza. Successivamente convenne in giudizio le sole e , chiedendo la loro condanna alla somma di euro 55.004,89, pari alla Controparte_3 CP_1 differenza tra la quota a carico degli eredi di e quanto effettivamente corrisposto dalle Pt_2 convenute per effetto della sentenza n. 24523/02 del Tribunale di Roma. Con sentenza n. 7303/17 il
Tribunale di Roma accolse la domanda solo in parte, condannando le convenute al pagamento della somma di euro 44.931,90.
Dopo avere assolto agli obblighi imposti dalla sentenza, , e hanno CP_1 CP_2 CP_3 presentato ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che venisse ingiunto a il Parte_1 pagamento in loro favore della quota da lei dovuta (pari ad euro 12.827,73, oltre interessi) quale erede di , in forza del titolo esecutivo costituito dalla menzionata sentenza n. 7303/17. Parte_2
1. Difetto di legittimazione di e CP_1 CP_3
L'appellante censura la sentenza del primo giudice laddove ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire delle sorelle e CP_1 CP_3
Il motivo di impugnazione è infondato. Le due sorelle hanno rappresentato di agire in qualità di eredi di , per ripetere le Parte_2 somme da loro asseritamente versate ai creditori del de cuius, comprensive della parte dovuta dalla coerede . Parte_1
Sotto questo profilo, sussiste in astratto la loro legittimazione ad agire.
2. Inopponibilità nei confronti di della sentenza n. 7303/17 Parte_1
Sostiene preliminarmente l'appellante che la sentenza (passata in giudicato), in quanto pronunciata esclusivamente nei confronti di e non sia per lei vincolante. Pertanto Controparte_3 Pt_3
l'accertamento in essa contenuto non sarebbe a lei estendibile.
Rappresenta che, diversamente da quanto delibato dal Tribunale di Roma, l'appellante avrebbe già pienamente estinto il proprio debito maturato nei confronti della società assicuratrice, cui CP_4 ha ceduto il suo credito derivante dal diritto di regresso nei confronti del condebitore Allega Pt_2 infatti che tutti gli eredi di stipularono una transazione con Ina Assitalia, a tacitazione di ogni Pt_2 sua pretesa, che prevedeva il versamento della somma complessiva di euro 100.000, poi effettivamente versata pro quota da ciascun coerede (compresa ). La pretesa di Parte_1 CP_4 sarebbe pertanto priva di fondamento, avendo gli eredi integralmente estinto il debito maturato nei suoi confronti.
Sostiene il Tribunale di AM che la sentenza n. 7303/17 rivesta “autorità di cosa giudicata” anche rispetto alla posizione di , “atteso che la predetta sentenza, ai sensi dell'art. 2909 Parte_1
c.c., fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa”. Da ciò conseguirebbe che “non possono essere messe in discussione in questo giudizio gli importi come liquidati nella sentenza n. 24523/2002”.
Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 754 c.c., il coerede che ha pagato oltre alla parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752 c.c. La norma trova applicazione nel caso in esame trattandosi di debiti ereditari.
L'appellante non ha dimostrato l'assolvimento del proprio obbligo, mediante versamento di quanto dovuto al creditore. Non si riscontra negli atti del fascicolo alcuna documentazione al riguardo.
Al contrario le appellate hanno dimostrato di avere estinto l'intero debito del de cuius, dando esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7303/17. Hanno infatti allegato i bonifici comprovanti l'avvenuto pagamento per intero. Pertanto la sentenza emessa nei confronti dei coeredi e gli atti comprovanti la sua esecuzione hanno valore di prova dell'avvenuto pagamento al creditore.
Avendo pagato l'intero, le appellate hanno agito in regresso contro la coerede, tenuta a contribuire al pagamento del debito ereditario, comprovato dalla sentenza del Tribunale di Roma.
Deve quindi ritenersi fondata la pretesa creditoria vantata nei confronti di . L'appello va Parte_1 conseguentemente respinto, con condanna alla spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AM – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 31/12/21 da nei Parte_1 confronti di , , , avverso la sentenza n. 446/21 del CP_1 CP_2 Controparte_3
Tribunale di AM in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, che si liquidano in euro
4.000,00 oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di AM del 25/9/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AM – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 3/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 446/21 del Tribunale civile di
AM in composizione monocratica pubblicata l'8/6/21 a conclusione del giudizio vertente tra nata a [...] il [...] e residente in [...]
46 - C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Katia AMOROSO del Foro di C.F._1
AM (P.E.C. all'indirizzo: (C.F. Email_1
– P.IVA ) ed elettivamente domiciliata in AM presso C.F._2 P.IVA_1
e nello studio dell'Avv. Katia Amoroso, alla Via San Giovanni n. 13
-APPELLANTE-
e nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...]al CP_1 C.F._3
Largo Brindisi n. 11, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._4 residente in [...]al Corso Bucci n. 45 e nata a [...] il [...] Controparte_3
(C.F. ) residente in [...]al Largo Brindisi n. 11, rappresentate e difese C.F._5 dall'Avv. Mauro Tedino (C.F.: ed unitamente a questi elettivamente C.F._6 domiciliate in AM alla Via De Attellis n. 11, nello studio legale Tedino (PEC:
Email_2
-APPELLATE -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 21/5/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 22/5/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 446/21 il Tribunale di AM ha rigettato l'opposizione proposta da Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 662/17 emesso dal Tribunale, confermando il decreto
[...] monitorio.
E' opportuno ricostruire brevemente il procedimento monitorio e le vicende processuali antecedenti.
Con sentenza n. 24523/02 il Tribunale di Roma condannò e , in via Parte_2 Controparte_4 solidale, al risarcimento dei danni (da colpa professionale) in favore dei coniugi liquidati CP_5 in euro 242.734,74, oltre spese legali. CE corrispose, tramite il proprio assicuratore (INA
Assicurazioni), l'intera somma liquidata in sentenza. Successivamente convenne in giudizio le sole e , chiedendo la loro condanna alla somma di euro 55.004,89, pari alla Controparte_3 CP_1 differenza tra la quota a carico degli eredi di e quanto effettivamente corrisposto dalle Pt_2 convenute per effetto della sentenza n. 24523/02 del Tribunale di Roma. Con sentenza n. 7303/17 il
Tribunale di Roma accolse la domanda solo in parte, condannando le convenute al pagamento della somma di euro 44.931,90.
Dopo avere assolto agli obblighi imposti dalla sentenza, , e hanno CP_1 CP_2 CP_3 presentato ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che venisse ingiunto a il Parte_1 pagamento in loro favore della quota da lei dovuta (pari ad euro 12.827,73, oltre interessi) quale erede di , in forza del titolo esecutivo costituito dalla menzionata sentenza n. 7303/17. Parte_2
1. Difetto di legittimazione di e CP_1 CP_3
L'appellante censura la sentenza del primo giudice laddove ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire delle sorelle e CP_1 CP_3
Il motivo di impugnazione è infondato. Le due sorelle hanno rappresentato di agire in qualità di eredi di , per ripetere le Parte_2 somme da loro asseritamente versate ai creditori del de cuius, comprensive della parte dovuta dalla coerede . Parte_1
Sotto questo profilo, sussiste in astratto la loro legittimazione ad agire.
2. Inopponibilità nei confronti di della sentenza n. 7303/17 Parte_1
Sostiene preliminarmente l'appellante che la sentenza (passata in giudicato), in quanto pronunciata esclusivamente nei confronti di e non sia per lei vincolante. Pertanto Controparte_3 Pt_3
l'accertamento in essa contenuto non sarebbe a lei estendibile.
Rappresenta che, diversamente da quanto delibato dal Tribunale di Roma, l'appellante avrebbe già pienamente estinto il proprio debito maturato nei confronti della società assicuratrice, cui CP_4 ha ceduto il suo credito derivante dal diritto di regresso nei confronti del condebitore Allega Pt_2 infatti che tutti gli eredi di stipularono una transazione con Ina Assitalia, a tacitazione di ogni Pt_2 sua pretesa, che prevedeva il versamento della somma complessiva di euro 100.000, poi effettivamente versata pro quota da ciascun coerede (compresa ). La pretesa di Parte_1 CP_4 sarebbe pertanto priva di fondamento, avendo gli eredi integralmente estinto il debito maturato nei suoi confronti.
Sostiene il Tribunale di AM che la sentenza n. 7303/17 rivesta “autorità di cosa giudicata” anche rispetto alla posizione di , “atteso che la predetta sentenza, ai sensi dell'art. 2909 Parte_1
c.c., fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa”. Da ciò conseguirebbe che “non possono essere messe in discussione in questo giudizio gli importi come liquidati nella sentenza n. 24523/2002”.
Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 754 c.c., il coerede che ha pagato oltre alla parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752 c.c. La norma trova applicazione nel caso in esame trattandosi di debiti ereditari.
L'appellante non ha dimostrato l'assolvimento del proprio obbligo, mediante versamento di quanto dovuto al creditore. Non si riscontra negli atti del fascicolo alcuna documentazione al riguardo.
Al contrario le appellate hanno dimostrato di avere estinto l'intero debito del de cuius, dando esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7303/17. Hanno infatti allegato i bonifici comprovanti l'avvenuto pagamento per intero. Pertanto la sentenza emessa nei confronti dei coeredi e gli atti comprovanti la sua esecuzione hanno valore di prova dell'avvenuto pagamento al creditore.
Avendo pagato l'intero, le appellate hanno agito in regresso contro la coerede, tenuta a contribuire al pagamento del debito ereditario, comprovato dalla sentenza del Tribunale di Roma.
Deve quindi ritenersi fondata la pretesa creditoria vantata nei confronti di . L'appello va Parte_1 conseguentemente respinto, con condanna alla spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AM – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 31/12/21 da nei Parte_1 confronti di , , , avverso la sentenza n. 446/21 del CP_1 CP_2 Controparte_3
Tribunale di AM in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, che si liquidano in euro
4.000,00 oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di AM del 25/9/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)