TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17679 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
[...]
Parte_1
[...]
elettivamente domiciliati in Roma Viale Giuseppe Mazzini n. 132 presso lo studio legale dell'Avv. Franco Greco che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attori
CONTRO
Avv. OS Daniele
1 difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Ariccia (RM) Via
Prataro n. 38 presso il proprio studio legale convenuto
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante Dott. CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio n. 17/A, presso lo studio dell'avv. Michele
Clemente che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale (avvocato) – prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 4.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
hanno adito il Tribunale Civile di Roma per sentire riconoscere la responsabilità professionale dell'Avv. Daniele OS e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti oltre alle rifusione delle spese e onorari versati da , nonché al lucro cessante, Parte_1
interessi legali dal dì dell'evento, previa rivalutazione degli importi per effetto della svalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, gli attori hanno esposto quanto segue.
2 Verso la fine del 2018 essi affidavano all'Avv. OS la risoluzione di tre diverse controversie e lo incaricavano del patrocinio legale di ogni singola vertenza.
In particolare:
a) Il IG. , nel dicembre 2018, conferiva mandato al professionista perché in Parte_1
data 20.10.2005 aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di un box auto sito in Roma via Canepa n. 4 con la Zarlenga Gruppo Fondazione, che lo aveva edificato frazionando un immobile di proprietà dei coniugi IGg.ri e . CP_3 Parte_2
Con il contratto preliminare la Zarlenga Gruppo Fondazione si impegnava al trasferimento del box n°28 al prezzo di € 68.000,00 al IG. . Quest'ultimo aveva pagato il prezzo di Parte_1
vendita pattuito, ad eccezione del saldo di € 13.600,00, non versato per il mancato perfezionamento del rogito notarile da parte della Zarlenga Gruppo Fondazione.
Nel Maggio 2009, veniva evocato dinanzi il Tribunale Civile di Roma, Sezione VI, Parte_1
R.G. n°33682/2009 dai proprietari e , che gli contestavano il possesso abusivo del Parte_2
box di loro proprietà.
Il giudizio si definiva con sentenza n°6488/2013 che accoglieva la domanda attorea e non riconosceva il diritto di proprietà del convenuto , ma solo quello alla Parte_1
restituzione delle somme versate alla Zarlenga Gruppo Fondazione, condannandolo, inoltre, alle spese di lite.
A questo punto il , con l'assistenza dell'Avv. Daniele OS, depositava il 20/12/2018 Pt_1
presso la Stazione C.C. Roma Aventino denuncia nei confronti di , CP_4 CP_5
e , nella quale esponeva i fatti paventando di essere rimasto vittima del
[...] Parte_2
reato di truffa ex art. 640 c.p., dando così avvio dinanzi la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma al procedimento penale RGNR n°43433/2019.
Il P.M. incaricato riteneva il reato invocato prescritto e in data 10/02/2020 richiedeva l'archiviazione, avverso la quale l'Avv. OS proponeva opposizione, che però veniva dichiarata inammissibile dal G.I.P.
Precisamente, in data 16/11/2020 il GIP disponeva l'archiviazione del procedimento ritenendo condivisibili le motivazioni del P.M., in quanto il reato di truffa, risalente al momento della stipula del preliminare nel 2005, era prescritto.
b) In data 26/04/2019 anche la moglie del IG. , IG.ra , Parte_1 Parte_1
conferiva mandato all'Avv. OS lamentando di aver acquistato il 06/05/2016, in regime di
3 comunione dei beni con il marito, un appartamento sito in Roma, Piazza Balsamo Crivelli n°49, dai IGg.ri e - quest'ultima rappresentata dal Controparte_6 Controparte_7
Procuratore - pattuendo la distrazione dal prezzo di acquisto della somma Controparte_8
di Euro 4.000,00 che veniva posta in deposito fiduciario al Notaio, per le spese di lavori straordinari condominiali deliberati antecedentemente alla compravendita, somma che sarebbe stata consegnata ai venditori solo a condizione della previa esibizione dei documenti attestanti l'esatta quantificazione e ripartizione di tali spese.
Essa inoltre lamentava di aver versato per gli stessi lavori straordinari somme eccedenti rispetto alle previsioni, delle quali chiedeva la restituzione.
L'Avv. OS intraprendeva quindi l'azione giudiziaria dinanzi al Giudice di Pace di Roma, senza specificare le modalità e circostanze ulteriori dei lavori condominiali e delle somme deliberate e ripartite nonché quelle dichiarate come versate;
inoltre citava in giudizio il IG.
, senza indicarne la qualità, benché fosse intervenuto nella compravendita Controparte_8
non in proprio, ma quale procuratore della IG.ra . Ancora, in via istruttoria Controparte_7
richiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale e/o giuramento decisorio della IG.ra e del IG. nonché prova per testi senza specificare i capitoli di prova e CP_7 CP_8
senza alcun deposito documentale.
Il giudice di pace non ammetteva l'interrogatorio formale richiesto in quanto vertente su capitoli di prova generici. La causa veniva poi trattenuta in decisione con pronuncia di rigetto per mancanza di elementi di prova.
c) , figlio del e della IG.ra , in data Parte_1 Parte_1 Parte_1
01/03/2019 conferiva mandato all'Avv. Daniele OS per la richiesta dei danni subiti nel box di proprietà, contraddistinto con il numero 25, sito in Roma Via Crispolti, facente parte del
Condominio Valeria 1 Via Tiburtina n°654, a causa della inondazione di acqua proveniente da uno scarico condominiale verificatasi in data 21/10/2018 che aveva interessato numerosi altri box dello stesso stabile. Pertanto, rilasciava procura alle liti al medesimo professionista consegnando tutta la documentazione dei danni subiti e dei luoghi interessati dall'evento.
Il IG. , quindi, sollecitava anche via chat al proprio difensore informazioni Parte_1
sull'andamento della causa incardinata senza ricevere riscontro, ad eccezione di un messaggio
WhatsApp con il quale veniva comunicato che la causa era andata molto bene ed era stata trattenuta in decisione. Nel Giugno 2021, con lettera raccomandata datata 10/05/2021, il
4 convenuto lo informava che la causa era stata decisa con la sentenza n°9626/2021 emessa il
01/06/2021, che allegava, invitando il cliente a contattarlo per l'eventuale appello, senza indicare alcunché in ordine all'attività svolta e al tenore del provvedimento decisorio di rigetto.
Anche in questo caso la domanda era stata respinta in quanto proposta nei confronti della persona fisica senza che ne fosse stata indicata la qualità di Amministratore Persona_1
del Condominio, nonché perché sfornita di prova.
D'altra parte, non erano state versate in atti nemmeno le fotografie dei danni subiti nel locale/box e fornite al difensore in data 12/06/2019 via WhatsApp.
------------
Orbene, quanto al procedimento penale non vi era stata l'opportuna valutazione dei termini sostanziali e processuali delle fattispecie delittuose, sicché il legale avrebbe dovuto rinunciare a intraprendere l'azione penale per prevedibile archiviazione per prescrizione ed infondatezza degli elementi costituitivi della fattispecie invocata. Relativamente ai procedimenti civili, non vi era stata l'indicazione degli elementi costitutivi delle domande incardinate, non erano stati indicati i mezzi di prova, non erano stati prodotti i documenti pertinenti.
Inoltre, il OS non aveva fornito assistenza ed informazioni circa l'azione da intraprendere e la complessità dei relativi giudizi, sia civili che penale, né aveva comunicato l'andamento dei procedimenti.
Per il professionista ne derivava la perdita al diritto al compenso che era stato versato con diversi acconti per un complessivo importo di euro 8.373,00, a mezzo assegni bancari e residualmente in contanti.
-------------
Si costituiva in giudizio l'Avv. Daniele OS chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la per essere manlevato da quest'ultima in caso di esito Controparte_9
sfavorevole; in via principale e nel merito, chiedeva di rigettare tutte le richieste attoree perché infondate;
inoltre, chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 163 comma 3, n. 3 per mancata indicazione della quantificazione esatta del presunto danno patito. Chiedeva la condanna per lite temeraria e vittoria di spese oltre accessori di legge.
5 Nel merito deduceva quanto appresso.
a) Con riferimento alla denuncia querela sporta dal in data 20.12.2018 nei Parte_1
confronti di , quale titolare della “Zarlenga gruppo fondazione” nonché nei CP_4
confronti di e , nella quale si chiedeva di procedere per il CP_5 Parte_2
reato di cui all'art. 640 del c.p., aggravato dall'art. 61 1° comma n.7 c.p., il P.M. aveva errato nel ritenere che la vicenda assumesse contorni esclusivamente civilistici. Infatti i venditori avevano avuto l'obbiettivo di truffare il ponendo in essere artifici e raggiri provati dalla redazione Pt_1
del preliminare dalla scrittura privata a fronte della corresponsione di una cospicua somma di denaro senza che fosse trasferita la proprietà.
Quanto all'asserita prescrizione, il reato era stato realizzato all'interno del vincolo della continuazione e quindi il termine iniziale di decorrenza andava computato dalla data in cui era cessata la continuazione, da ravvisarsi nella pronuncia del Giudice civile di prime cure (anno
2012), ravvisante il reato di truffa, tra l'altro aggravato dall'ingente danno patrimoniale subito dal e dunque procedibile d'ufficio. Parte_1
b) In merito al Giudizio incardinato dinanzi al Giudice Di Pace di Roma, R.G. 62204/ 2019, su mandato difensivo della IG. nei confronti di ed Pt_1 Controparte_8 CP_6
, tutti i mezzi istruttori erano stati richiesti, anche se il Giudice aveva ritenuto di non
[...]
concederli.
Inoltre, esso convenuto aveva sempre informato la IGnora dell'andamento del Pt_1
processo. La Sentenza del Giudice Di Pace adito non era condivisibile e poteva essere impugnata nei termini di legge. La domanda attorea non era confusa nè generica, anzi ben articolata essendo stato specificato sia il petitum che la causa petendi.
La doglianza della mancata produzione documentale era priva di fondamento giuridico, in quanto parte attrice non aveva alcuna documentazione da produrre in sede giudiziale.
In ogni caso non vi era stata condanna alle spese, e quindi nessun danno era stato patito dalla
IGnora . Parte_1
c) In merito al giudizio civile incardinato presso il Tribunale di Roma ed iscritto al n. R.G.
49807/2019, su impulso del IG. , onde ottenere un risarcimento dei danni per il Parte_1
proprio box auto sito in Roma Via Crispolti n.35, il IG. era stato chiamato in causa in Per_1
quanto amministratore condominiale, come risultava nella prima pagina dell'atto di citazione.
Inoltre, qualora vi fosse stato un vizio dell'edictio actionis il Giudice, rilevata la nullità alla prima
6 udienza di comparizione delle parti, avrebbe dovuto fissare un termine all'attore per integrare la domanda stessa e ciò non era avvenuto. Sul piano probatorio era stata chiesta prova per testi e interpello, nonché CTU volta ad accertare i danni subìti.
Ad ogni modo era stato stipulato contratto di assicurazione professionale con la
[...]
con polizza n.253813859, con conseguente diritto di manleva per qualsiasi Controparte_10
eventuale condanna al risarcimento dei danni.
------------
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_10
chiedendo, in via preliminare, di ritenere e dichiarare la nullità dell'atto notificato dall'Avv.
OS alla Compagnia;
sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità del libello introduttivo del giudizio;
in via principale, nel merito, rigettare la domanda perché infondata;
inoltre, nel caso di accoglimento della domanda, contenere l'eventuale condanna della CP_1
nei limiti della copertura assicurativa garantita, con applicazione delle franchigie e
[...]
scoperti e nei limiti dei massimali pattuiti, dei danni eziologicamente riconducibili ai profili di responsabilità invocati nei confronti dell'assicurato, tenuto conto del concorso di colpa di parte attrice, anche ex art. 1227 c.c. ed escluso, in ogni caso, il rimborso del compenso professionale percepito e delle spese legali sostenute dall'assicurato per resistere nel presente giudizio.
Eccepiva, preliminarmente, la nullità della chiamata in causa ai sensi dell'art. 164 c.p.c. L'Avv.
OS aveva, infatti, notificato alla compagnia esclusivamente la comparsa di costituzione con contestuale richiesta di chiamata in causa. L'atto notificato mancava del tutto della vocatio in ius e, dunque, dell'indicazione della data d'udienza, degli avvertimenti di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., nonché degli elementi di cui al n. 3 del medesimo articolo. Chiedeva, pertanto, che il Giudice adito dichiarasse la nullità dell'atto notificato.
Nullo doveva ritenersi il libello introduttivo del giudizio. Gli attori, infatti, a fronte dei tre inadempimenti asseritamente addebitati al professionista, non quantificavano nè distinguevano quali e quanti pregiudizi economici avrebbero subito con riferimento ai singoli mandati conferiti al convenuto Avvocato.
Ne conseguiva l'assoluta indeterminatezza del petitum richiesto con l'atto di citazione e perciò la nullità del libello introduttivo del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c.
7 La domanda formulata dagli attori risultava essere fondata su mere allegazioni di parte.
Anche a voler ritenere fondate le doglianze attore, il paventato pregiudizio subito non era riconducibile alla condotta dell'Avv. OS in quanto nel 2018, quanto gli era stato affidato l'incarico professionale, la sentenza civile n. 6488/13 era passata in giudicato e il reato si era già prescritto. Dunque, posto che l'attore poteva ancora agire sulla base del citato titolo giudiziario per la restituzione delle somme versate, l'unico danno consisteva nell'aver inutilmente pagato le spese legali del professionista.
Ancora, parte attrice non riferiva come e perché avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se l'Avv. OS avesse tenuto la condotta asseritamente dovuta. Infine, l'aver evocato in giudizio un soggetto carente di legittimazione passiva, non precludeva comunque la possibilità di introdurre un giudizio nei confronti del soggetto legittimato passivo. Anche in tal caso, l'unico danno poteva consistere nell'aver corrisposto all'avvocato gli onorari senza aver ottenuto il risultato sperato.
Parte attrice non offriva prova alcuna circa la riconducibilità dei nocumenti economici alle dedotte condotte omissive, con la conseguenza che la domanda indeterminata andava integralmente rigettata.
Per gli onorari corrisposti all'avvocato non operava la garanzia assicurativa prestata e doveva, in ogni caso, tenersi conto degli scoperti e/o franchigie operati con riferimento ad ogni singolo sinistro. Nel caso di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità, la compagnia non era tenuta, comunque, a rispondere delle spese legali sostenute dal proprio assicurato per resistere nel presente giudizio.
----------------
La causa - istruita con la produzione documentale offerta dalle parti - veniva, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 4.12.2024 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
--------------
La domanda attorea è infondata e va disattesa per quanto di ragione.
8 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa quantificazione del danno patito sollevata dal convenuto.
Tale specifica indicazione non appare strettamente necessaria in quanto la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto (cfr. ex aliis Cass. civ. sez. II, ord., 28 agosto 2024, n.23233).
Entrando nel merito della controversia.
Gli odierni attori lamentano la condotta negligente dell'avv. OS nell'espletamento del proprio mandato difensivo avuto riguardo a tre diverse vicende che vengono di seguito partitamente esaminate.
--------------
Quanto al primo profilo di censura, l'Avv. OS, ad avviso degli attori, avrebbe dovuto astenersi dall'intraprendere la via del procedimento penale sia per la già avvenuta prescrizione del reato, sia per “la prevedibile infondatezza degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa invocata”.
La vicenda sottesa riguarda , che aveva concluso un preliminare di Parte_1
compravendita di un box auto sito in Roma, via Canepa n. 4, con la Zarlenga Gruppo Fondazione, società che a sua volta lo aveva edificato frazionando un immobile di proprietà dei IGg. ri
[...]
e . CP_3 Parte_2
Con il contratto preliminare la Zarlenga si impegnava al trasferimento del box in questione al prezzo di € 68.000,00 al , che versava l'importo in questione ad eccezione di € 13.600,00. Pt_1
Successivamente il promissario acquirente veniva citato in giudizio avanti al Tribunale di Pt_1
Roma dai IG.ri VI e che gli contestavano il possesso abusivo del box di loro Parte_2
proprietà. Il giudizio, a quanto pare (non è stata versata in atti la sentenza del Tribunale civile), si definiva con accoglimento della domanda attorea e quindi con la restituzione del box ai proprietari e delle somme versate al . Pt_1
9 Successivamente , con l'assistenza dell'Avv. OS, presentava denuncia di Parte_1
truffa nei confronti di , titolare della Zarlenga Gruppo Fondazione, di CP_4 CP_5
e .
[...] Parte_2
Il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione del procedimento ritenendo che la vicenda assumesse contorni esclusivamente civilistici e che comunque, anche a voler ritenere la sussistenza di estremi di reato, esso si era già estinto per intervenuta prescrizione, risalendo i fatti ad epoca antecedente al 2009.
Con motivazione più articolata, anche il GIP, in esito al procedimento di opposizione all'archiviazione, ha condiviso la tesi dell'Accusa, affermando che non vi era prova di artifici o raggiri finalizzati ad incidere sulla formazione del consenso contrattuale e che il termine di inizio della prescrizione, anche a voler ritenere l'esistenza degli estremi della truffa, non poteva essere individuato nel 2012 (epoca di pronuncia della sentenza civile), ma nel 2009.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la prospettazione del reato di truffa da parte del non Pt_1
presentasse elementi di solidità tali da poter sorreggere l'accusa, tanto che l'avv. OS, nella opposizione all'archiviazione e nella odierna difesa, non ha addotto argomentazioni convincenti, idonee a superare le motivazioni del provvedimento di archiviazione. In particolare, egli si è limitato a postulare – senza fornire alcun elemento indiziario a supporto - che il VI avrebbe agito con il dolo di frodare il promissario acquirente, non potendo non essere al corrente delle vicende riguardanti la sua proprietà, senza tuttavia spiegare in quali concrete attività si sarebbero concretizzati gli artifizi e raggiri necessari per la consumazione del delitto di truffa.
In buona sostanza e conclusivamente, se da un lato si può condividere la doglianza attorea in merito alla debole consistenza degli elementi in favore della configurazione del reato di truffa, va anche soggiunto che la vicenda presentava profili di opinabilità che non consentono di ravvisare nella condotta del legale una grave negligenza nella presentazione della denuncia. Inoltre, gli attori non hanno spiegato quale sarebbe stato il pregiudizio loro arrecato a seguito dell'archiviazione del procedimento penale, anche considerando che se per un verso il box è stato restituito ai proprietari, il ha per conto suo ottenuto la restituzione degli importi Pt_1
versati.
-----------------
10 In secondo luogo parte attrice lamenta una difesa non adeguata e negligente nel procedimento civile svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
Infatti, in data 26/04/2019 la moglie del IG. , , conferiva Parte_1 Parte_1
mandato all'Avv. OS per il promovimento di una causa avanti al Giudice di Pace con la quale chiedeva “accertare e dichiarare l'illegittima corresponsione ai IG.ri e CP_7
i quanto da questi ricevuto in eccesso e/o non giustificato rispetto ai pattuiti 4000,00 CP_8
euro come da contratto”, condannandoli alla restituzione di quanto non dovuto.
In breve la , avendo acquistato il 06/05/2016, in regime di comunione dei beni con il Pt_1
marito, un appartamento sito in Roma Piazza Balsamo Crivelli n°49 dai IGg.ri CP_6
e (quest'ultima rappresentata dal Procuratore ),
[...] Controparte_7 Controparte_8
assumeva di aver pattuito il deposito fiduciario a mani del Notaio della somma di Euro 4.000,00 per le spese di lavori straordinari condominiali deliberati antecedentemente alla compravendita.
Tale somma doveva essere svincolata e consegnata ai venditori solo previa esibizione dei documenti attestanti l'esatta quantificazione e ripartizione di tali spese, che però non era avvenuta.
Con riguardo a questa seconda controversia, gli attori contestano al OS di non aver indicato in citazione la qualità (di procuratore della IGnora ) del IG. CP_7 CP_8
nonché di non aver specificato i capitoli di prova per l'interrogatorio formale e la prova per testi.
La specificazione dei capitoli non sarebbe avvenuta nemmeno all'udienza del 6.5.2021, dopo sollecitazione in tal senso da parte del giudice, sicché le richieste istruttorie non erano state ammesse e la domanda era stata respinta benché la causa fosse contumaciale.
L'assunto è privo di fondamento.
Infatti, se è vero che il OS ha evocato in giudizio senza indicarne la Controparte_8
qualità di procuratore della (se non facendone un fugace cenno nella parte narrativa CP_7
della citazione, ma indicandolo erroneamente nelle conclusioni come parte venditrice dell'unità immobiliare), tale errore non ha avuto alcun ruolo nel rigetto della domanda (non viene infatti spesa alcuna parola da parte del giudice di pace sul punto).
Quanto al secondo profilo di censura, corrisponde al vero che i capitoli di prova relativi all'interrogatorio formale e alla prova per testi non sono stati articolati nella citazione;
essi, tuttavia, hanno trovato una specifica formulazione all'udienza del 6.5.2021 (come si evince da
11 verbale depositato all'interno dell'allegato B all'atto di citazione) anche se il Giudice di Pace non ha ritenuto di ammetterli, reputandoli generici. Tale decisione tuttavia non appare condivisibile, perché il OS aveva idoneamente capitolato circostanze pertinenti all'oggetto della controversia, relative all'assenza di documentazione idonea a giustificare i costi dei lavori condominiali e alla impossibilità di visionare le spese sostenute dal Condominio. Non sembra pertanto possibile aderire, quantomeno in toto, alla motivazione della pronuncia reiettiva del giudice di pace, che si è fondata sul constatato difetto di elementi probatori a sostegno della domanda, pur dovendosi dar atto di una certa superficialità della stesura dell'atto introduttivo, non particolarmente brillante per chiarezza espositiva.
Giova altresì aggiungere che la sentenza, per quanto detto, si esponeva a profili di censura che avrebbero potuto costituire motivo di gravame, mai proposto dagli attori.
Quindi anche tale doglianza deve essere disattesa.
-----------------
La terza censura rivolta dagli odierni attori nei confronti dell'Avv. OS Daniele riguarda il giudizio civile, incardinato presso il Tribunale di Roma ed iscritto al n. R.G. 49807/2019, su impulso del IG. , figlio del , al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_1 Parte_1
danni subiti dal proprio box auto sito in Roma Via Crispolti n.35.
Anche in questo caso gli attori lamentano sia la citazione dell'amministratore dello stabile,
senza indicarne la qualità, sia una palese carenza nelle richieste istruttorie, Persona_1
richiamando sul punto il tenore della sentenza di rigetto.
La censura in questo caso coglie nel segno.
La citazione appare invero non solo estremamente succinta, se non proprio laconica, ma del tutto generica. Si consideri al riguardo che la causa del danno viene descritto nei seguenti termini: “improvvisamente si verificava grande perdita di acqua da serbatoi/o coinvolgendo molti box siti in via Crispolti in Roma”. Nessun cenno alla collocazione del serbatoio, alla sua proprietà (individuale o condominiale), alle possibili cause dell'evento. Nessuna richiesta di consulenza tecnica volta ad individuare le possibili cause e la provenienza delle infiltrazioni.
Correttamente pertanto il Tribunale ha argomentato che non era dato sapere a quale titolo fosse stato convenuto il citato personalmente (facendosi un mero cenno nella narrativa Per_1
12 dell'atto introduttivo alla sua qualità di amministratore ma senza ulteriore specificazione), sottolineando che l'attore non aveva precisato la domanda, né prodotto documentazione o articolato ulteriori mezzi di prova oltre a quelli formulati in citazione, del tutto inidonei a fornire la prova della fondatezza della domanda e le cause dei danni. Ed in effetti i due capitoli di prova articolati – riportati per esteso nella sentenza – si concentrano sul solo danno prodotto alle pareti del box senza alcun riferimento alla provenienza delle infiltrazioni. Né, lo si ripete, è stata richiesta alcuna consulenza tecnica volta all'accertamento delle cause dei danni, ma solo alla loro quantificazione.
Giova a questo punto osservare come in tema di responsabilità professionale - trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato - da un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell'avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art 1176 comma 2 c.c.,
e dall'altro ha l'onere di provare il danno derivato dall'eventuale omissione od errore riscontrato.
In buona sostanza, la responsabilità professionale dell'avvocato non sorge automaticamente nel caso di non corretto adempimento dell'attività professionale - da provare a cura del cliente
- ma è necessario, altresì, verificare se il danno sia riconducibile alla condotta del legale, nel senso che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Invero, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove - sulla base di criteri necessariamente probabilistici - si accerti che, senza quella omissione, il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. 6967/06; Cass. 25234/10).
In particolare, come evidenziato dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. n.2638/13).
Ancora “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione
13 prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale ... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. n. 17414 del 2019; Cass. n. 25112 del 2017; Cass. 2638 del
2013; Cass. 22376 del 2012; Cass. n. 9917 del 2010).
Ebbene, per un verso, in base a quanto sopra illustrato, le censure mosse dagli attori appaiono fondate avuto riguardo alla controversia per risarcimento del danno da infiltrazioni promossa avanti al Tribunale, dovendo ritenersi assolutamente negligente la condotta del convenuto nella difesa giudiziale del cliente, svolta in maniera superficiale ed approssimativa, mediante la stesura di una citazione generica e una difettosa articolazione dei mezzi istruttori. Nondimeno, sotto altro profilo osserva il Tribunale che gli attori non hanno fornito elementi di prova convincenti in ordine al diverso esito che in ipotesi il giudizio avrebbe avuto, qualora la difesa fosse stata svolta con la diligenza richiesta. In altri termini, non vi è prova che, una volta osservata la condotta diligente dovuta, in base ad un ipotetico giudizio controfattuale, il Pt_1
avrebbe ottenuto il risarcimento del danno richiesto.
Pur non potendosi accogliere la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità professionale, sussisterebbero i presupposti per la restituzione dei compensi versati al convenuto per questa controversia, ma parte attrice non ha chiesto la risoluzione del contratto di patrocinio, né ha documentato gli importi che avrebbe versato a tale titolo (manca al riguardo qualunque prova documentale degli assegni che, insieme ai contanti, il avrebbe versato Pt_1
al OS).
Conclusivamente, per i motivi dianzi espressi, la domanda deve essere disattesa.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
14 Rimangono assorbite le questioni relative alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice. Anche in questo caso le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Compensa interamente le spese di giudizio sia tra gli attori ed il convenuto, sia nei rapporti tra il convenuto e la compagnia assicuratrice chiamata in manleva.
Roma 25 marzo 2025
Il Giudice
Guido Marcelli
Si fa presente che alla redazione della presente sentenza ha partecipato la Dott.ssa Silvia
Sarnataro in qualità di GOP.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17679 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
[...]
Parte_1
[...]
elettivamente domiciliati in Roma Viale Giuseppe Mazzini n. 132 presso lo studio legale dell'Avv. Franco Greco che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attori
CONTRO
Avv. OS Daniele
1 difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Ariccia (RM) Via
Prataro n. 38 presso il proprio studio legale convenuto
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante Dott. CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio n. 17/A, presso lo studio dell'avv. Michele
Clemente che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale (avvocato) – prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 4.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
hanno adito il Tribunale Civile di Roma per sentire riconoscere la responsabilità professionale dell'Avv. Daniele OS e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti oltre alle rifusione delle spese e onorari versati da , nonché al lucro cessante, Parte_1
interessi legali dal dì dell'evento, previa rivalutazione degli importi per effetto della svalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, gli attori hanno esposto quanto segue.
2 Verso la fine del 2018 essi affidavano all'Avv. OS la risoluzione di tre diverse controversie e lo incaricavano del patrocinio legale di ogni singola vertenza.
In particolare:
a) Il IG. , nel dicembre 2018, conferiva mandato al professionista perché in Parte_1
data 20.10.2005 aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di un box auto sito in Roma via Canepa n. 4 con la Zarlenga Gruppo Fondazione, che lo aveva edificato frazionando un immobile di proprietà dei coniugi IGg.ri e . CP_3 Parte_2
Con il contratto preliminare la Zarlenga Gruppo Fondazione si impegnava al trasferimento del box n°28 al prezzo di € 68.000,00 al IG. . Quest'ultimo aveva pagato il prezzo di Parte_1
vendita pattuito, ad eccezione del saldo di € 13.600,00, non versato per il mancato perfezionamento del rogito notarile da parte della Zarlenga Gruppo Fondazione.
Nel Maggio 2009, veniva evocato dinanzi il Tribunale Civile di Roma, Sezione VI, Parte_1
R.G. n°33682/2009 dai proprietari e , che gli contestavano il possesso abusivo del Parte_2
box di loro proprietà.
Il giudizio si definiva con sentenza n°6488/2013 che accoglieva la domanda attorea e non riconosceva il diritto di proprietà del convenuto , ma solo quello alla Parte_1
restituzione delle somme versate alla Zarlenga Gruppo Fondazione, condannandolo, inoltre, alle spese di lite.
A questo punto il , con l'assistenza dell'Avv. Daniele OS, depositava il 20/12/2018 Pt_1
presso la Stazione C.C. Roma Aventino denuncia nei confronti di , CP_4 CP_5
e , nella quale esponeva i fatti paventando di essere rimasto vittima del
[...] Parte_2
reato di truffa ex art. 640 c.p., dando così avvio dinanzi la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma al procedimento penale RGNR n°43433/2019.
Il P.M. incaricato riteneva il reato invocato prescritto e in data 10/02/2020 richiedeva l'archiviazione, avverso la quale l'Avv. OS proponeva opposizione, che però veniva dichiarata inammissibile dal G.I.P.
Precisamente, in data 16/11/2020 il GIP disponeva l'archiviazione del procedimento ritenendo condivisibili le motivazioni del P.M., in quanto il reato di truffa, risalente al momento della stipula del preliminare nel 2005, era prescritto.
b) In data 26/04/2019 anche la moglie del IG. , IG.ra , Parte_1 Parte_1
conferiva mandato all'Avv. OS lamentando di aver acquistato il 06/05/2016, in regime di
3 comunione dei beni con il marito, un appartamento sito in Roma, Piazza Balsamo Crivelli n°49, dai IGg.ri e - quest'ultima rappresentata dal Controparte_6 Controparte_7
Procuratore - pattuendo la distrazione dal prezzo di acquisto della somma Controparte_8
di Euro 4.000,00 che veniva posta in deposito fiduciario al Notaio, per le spese di lavori straordinari condominiali deliberati antecedentemente alla compravendita, somma che sarebbe stata consegnata ai venditori solo a condizione della previa esibizione dei documenti attestanti l'esatta quantificazione e ripartizione di tali spese.
Essa inoltre lamentava di aver versato per gli stessi lavori straordinari somme eccedenti rispetto alle previsioni, delle quali chiedeva la restituzione.
L'Avv. OS intraprendeva quindi l'azione giudiziaria dinanzi al Giudice di Pace di Roma, senza specificare le modalità e circostanze ulteriori dei lavori condominiali e delle somme deliberate e ripartite nonché quelle dichiarate come versate;
inoltre citava in giudizio il IG.
, senza indicarne la qualità, benché fosse intervenuto nella compravendita Controparte_8
non in proprio, ma quale procuratore della IG.ra . Ancora, in via istruttoria Controparte_7
richiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale e/o giuramento decisorio della IG.ra e del IG. nonché prova per testi senza specificare i capitoli di prova e CP_7 CP_8
senza alcun deposito documentale.
Il giudice di pace non ammetteva l'interrogatorio formale richiesto in quanto vertente su capitoli di prova generici. La causa veniva poi trattenuta in decisione con pronuncia di rigetto per mancanza di elementi di prova.
c) , figlio del e della IG.ra , in data Parte_1 Parte_1 Parte_1
01/03/2019 conferiva mandato all'Avv. Daniele OS per la richiesta dei danni subiti nel box di proprietà, contraddistinto con il numero 25, sito in Roma Via Crispolti, facente parte del
Condominio Valeria 1 Via Tiburtina n°654, a causa della inondazione di acqua proveniente da uno scarico condominiale verificatasi in data 21/10/2018 che aveva interessato numerosi altri box dello stesso stabile. Pertanto, rilasciava procura alle liti al medesimo professionista consegnando tutta la documentazione dei danni subiti e dei luoghi interessati dall'evento.
Il IG. , quindi, sollecitava anche via chat al proprio difensore informazioni Parte_1
sull'andamento della causa incardinata senza ricevere riscontro, ad eccezione di un messaggio
WhatsApp con il quale veniva comunicato che la causa era andata molto bene ed era stata trattenuta in decisione. Nel Giugno 2021, con lettera raccomandata datata 10/05/2021, il
4 convenuto lo informava che la causa era stata decisa con la sentenza n°9626/2021 emessa il
01/06/2021, che allegava, invitando il cliente a contattarlo per l'eventuale appello, senza indicare alcunché in ordine all'attività svolta e al tenore del provvedimento decisorio di rigetto.
Anche in questo caso la domanda era stata respinta in quanto proposta nei confronti della persona fisica senza che ne fosse stata indicata la qualità di Amministratore Persona_1
del Condominio, nonché perché sfornita di prova.
D'altra parte, non erano state versate in atti nemmeno le fotografie dei danni subiti nel locale/box e fornite al difensore in data 12/06/2019 via WhatsApp.
------------
Orbene, quanto al procedimento penale non vi era stata l'opportuna valutazione dei termini sostanziali e processuali delle fattispecie delittuose, sicché il legale avrebbe dovuto rinunciare a intraprendere l'azione penale per prevedibile archiviazione per prescrizione ed infondatezza degli elementi costituitivi della fattispecie invocata. Relativamente ai procedimenti civili, non vi era stata l'indicazione degli elementi costitutivi delle domande incardinate, non erano stati indicati i mezzi di prova, non erano stati prodotti i documenti pertinenti.
Inoltre, il OS non aveva fornito assistenza ed informazioni circa l'azione da intraprendere e la complessità dei relativi giudizi, sia civili che penale, né aveva comunicato l'andamento dei procedimenti.
Per il professionista ne derivava la perdita al diritto al compenso che era stato versato con diversi acconti per un complessivo importo di euro 8.373,00, a mezzo assegni bancari e residualmente in contanti.
-------------
Si costituiva in giudizio l'Avv. Daniele OS chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la per essere manlevato da quest'ultima in caso di esito Controparte_9
sfavorevole; in via principale e nel merito, chiedeva di rigettare tutte le richieste attoree perché infondate;
inoltre, chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 163 comma 3, n. 3 per mancata indicazione della quantificazione esatta del presunto danno patito. Chiedeva la condanna per lite temeraria e vittoria di spese oltre accessori di legge.
5 Nel merito deduceva quanto appresso.
a) Con riferimento alla denuncia querela sporta dal in data 20.12.2018 nei Parte_1
confronti di , quale titolare della “Zarlenga gruppo fondazione” nonché nei CP_4
confronti di e , nella quale si chiedeva di procedere per il CP_5 Parte_2
reato di cui all'art. 640 del c.p., aggravato dall'art. 61 1° comma n.7 c.p., il P.M. aveva errato nel ritenere che la vicenda assumesse contorni esclusivamente civilistici. Infatti i venditori avevano avuto l'obbiettivo di truffare il ponendo in essere artifici e raggiri provati dalla redazione Pt_1
del preliminare dalla scrittura privata a fronte della corresponsione di una cospicua somma di denaro senza che fosse trasferita la proprietà.
Quanto all'asserita prescrizione, il reato era stato realizzato all'interno del vincolo della continuazione e quindi il termine iniziale di decorrenza andava computato dalla data in cui era cessata la continuazione, da ravvisarsi nella pronuncia del Giudice civile di prime cure (anno
2012), ravvisante il reato di truffa, tra l'altro aggravato dall'ingente danno patrimoniale subito dal e dunque procedibile d'ufficio. Parte_1
b) In merito al Giudizio incardinato dinanzi al Giudice Di Pace di Roma, R.G. 62204/ 2019, su mandato difensivo della IG. nei confronti di ed Pt_1 Controparte_8 CP_6
, tutti i mezzi istruttori erano stati richiesti, anche se il Giudice aveva ritenuto di non
[...]
concederli.
Inoltre, esso convenuto aveva sempre informato la IGnora dell'andamento del Pt_1
processo. La Sentenza del Giudice Di Pace adito non era condivisibile e poteva essere impugnata nei termini di legge. La domanda attorea non era confusa nè generica, anzi ben articolata essendo stato specificato sia il petitum che la causa petendi.
La doglianza della mancata produzione documentale era priva di fondamento giuridico, in quanto parte attrice non aveva alcuna documentazione da produrre in sede giudiziale.
In ogni caso non vi era stata condanna alle spese, e quindi nessun danno era stato patito dalla
IGnora . Parte_1
c) In merito al giudizio civile incardinato presso il Tribunale di Roma ed iscritto al n. R.G.
49807/2019, su impulso del IG. , onde ottenere un risarcimento dei danni per il Parte_1
proprio box auto sito in Roma Via Crispolti n.35, il IG. era stato chiamato in causa in Per_1
quanto amministratore condominiale, come risultava nella prima pagina dell'atto di citazione.
Inoltre, qualora vi fosse stato un vizio dell'edictio actionis il Giudice, rilevata la nullità alla prima
6 udienza di comparizione delle parti, avrebbe dovuto fissare un termine all'attore per integrare la domanda stessa e ciò non era avvenuto. Sul piano probatorio era stata chiesta prova per testi e interpello, nonché CTU volta ad accertare i danni subìti.
Ad ogni modo era stato stipulato contratto di assicurazione professionale con la
[...]
con polizza n.253813859, con conseguente diritto di manleva per qualsiasi Controparte_10
eventuale condanna al risarcimento dei danni.
------------
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_10
chiedendo, in via preliminare, di ritenere e dichiarare la nullità dell'atto notificato dall'Avv.
OS alla Compagnia;
sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità del libello introduttivo del giudizio;
in via principale, nel merito, rigettare la domanda perché infondata;
inoltre, nel caso di accoglimento della domanda, contenere l'eventuale condanna della CP_1
nei limiti della copertura assicurativa garantita, con applicazione delle franchigie e
[...]
scoperti e nei limiti dei massimali pattuiti, dei danni eziologicamente riconducibili ai profili di responsabilità invocati nei confronti dell'assicurato, tenuto conto del concorso di colpa di parte attrice, anche ex art. 1227 c.c. ed escluso, in ogni caso, il rimborso del compenso professionale percepito e delle spese legali sostenute dall'assicurato per resistere nel presente giudizio.
Eccepiva, preliminarmente, la nullità della chiamata in causa ai sensi dell'art. 164 c.p.c. L'Avv.
OS aveva, infatti, notificato alla compagnia esclusivamente la comparsa di costituzione con contestuale richiesta di chiamata in causa. L'atto notificato mancava del tutto della vocatio in ius e, dunque, dell'indicazione della data d'udienza, degli avvertimenti di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., nonché degli elementi di cui al n. 3 del medesimo articolo. Chiedeva, pertanto, che il Giudice adito dichiarasse la nullità dell'atto notificato.
Nullo doveva ritenersi il libello introduttivo del giudizio. Gli attori, infatti, a fronte dei tre inadempimenti asseritamente addebitati al professionista, non quantificavano nè distinguevano quali e quanti pregiudizi economici avrebbero subito con riferimento ai singoli mandati conferiti al convenuto Avvocato.
Ne conseguiva l'assoluta indeterminatezza del petitum richiesto con l'atto di citazione e perciò la nullità del libello introduttivo del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c.
7 La domanda formulata dagli attori risultava essere fondata su mere allegazioni di parte.
Anche a voler ritenere fondate le doglianze attore, il paventato pregiudizio subito non era riconducibile alla condotta dell'Avv. OS in quanto nel 2018, quanto gli era stato affidato l'incarico professionale, la sentenza civile n. 6488/13 era passata in giudicato e il reato si era già prescritto. Dunque, posto che l'attore poteva ancora agire sulla base del citato titolo giudiziario per la restituzione delle somme versate, l'unico danno consisteva nell'aver inutilmente pagato le spese legali del professionista.
Ancora, parte attrice non riferiva come e perché avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se l'Avv. OS avesse tenuto la condotta asseritamente dovuta. Infine, l'aver evocato in giudizio un soggetto carente di legittimazione passiva, non precludeva comunque la possibilità di introdurre un giudizio nei confronti del soggetto legittimato passivo. Anche in tal caso, l'unico danno poteva consistere nell'aver corrisposto all'avvocato gli onorari senza aver ottenuto il risultato sperato.
Parte attrice non offriva prova alcuna circa la riconducibilità dei nocumenti economici alle dedotte condotte omissive, con la conseguenza che la domanda indeterminata andava integralmente rigettata.
Per gli onorari corrisposti all'avvocato non operava la garanzia assicurativa prestata e doveva, in ogni caso, tenersi conto degli scoperti e/o franchigie operati con riferimento ad ogni singolo sinistro. Nel caso di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità, la compagnia non era tenuta, comunque, a rispondere delle spese legali sostenute dal proprio assicurato per resistere nel presente giudizio.
----------------
La causa - istruita con la produzione documentale offerta dalle parti - veniva, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 4.12.2024 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
--------------
La domanda attorea è infondata e va disattesa per quanto di ragione.
8 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa quantificazione del danno patito sollevata dal convenuto.
Tale specifica indicazione non appare strettamente necessaria in quanto la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto (cfr. ex aliis Cass. civ. sez. II, ord., 28 agosto 2024, n.23233).
Entrando nel merito della controversia.
Gli odierni attori lamentano la condotta negligente dell'avv. OS nell'espletamento del proprio mandato difensivo avuto riguardo a tre diverse vicende che vengono di seguito partitamente esaminate.
--------------
Quanto al primo profilo di censura, l'Avv. OS, ad avviso degli attori, avrebbe dovuto astenersi dall'intraprendere la via del procedimento penale sia per la già avvenuta prescrizione del reato, sia per “la prevedibile infondatezza degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa invocata”.
La vicenda sottesa riguarda , che aveva concluso un preliminare di Parte_1
compravendita di un box auto sito in Roma, via Canepa n. 4, con la Zarlenga Gruppo Fondazione, società che a sua volta lo aveva edificato frazionando un immobile di proprietà dei IGg. ri
[...]
e . CP_3 Parte_2
Con il contratto preliminare la Zarlenga si impegnava al trasferimento del box in questione al prezzo di € 68.000,00 al , che versava l'importo in questione ad eccezione di € 13.600,00. Pt_1
Successivamente il promissario acquirente veniva citato in giudizio avanti al Tribunale di Pt_1
Roma dai IG.ri VI e che gli contestavano il possesso abusivo del box di loro Parte_2
proprietà. Il giudizio, a quanto pare (non è stata versata in atti la sentenza del Tribunale civile), si definiva con accoglimento della domanda attorea e quindi con la restituzione del box ai proprietari e delle somme versate al . Pt_1
9 Successivamente , con l'assistenza dell'Avv. OS, presentava denuncia di Parte_1
truffa nei confronti di , titolare della Zarlenga Gruppo Fondazione, di CP_4 CP_5
e .
[...] Parte_2
Il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione del procedimento ritenendo che la vicenda assumesse contorni esclusivamente civilistici e che comunque, anche a voler ritenere la sussistenza di estremi di reato, esso si era già estinto per intervenuta prescrizione, risalendo i fatti ad epoca antecedente al 2009.
Con motivazione più articolata, anche il GIP, in esito al procedimento di opposizione all'archiviazione, ha condiviso la tesi dell'Accusa, affermando che non vi era prova di artifici o raggiri finalizzati ad incidere sulla formazione del consenso contrattuale e che il termine di inizio della prescrizione, anche a voler ritenere l'esistenza degli estremi della truffa, non poteva essere individuato nel 2012 (epoca di pronuncia della sentenza civile), ma nel 2009.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la prospettazione del reato di truffa da parte del non Pt_1
presentasse elementi di solidità tali da poter sorreggere l'accusa, tanto che l'avv. OS, nella opposizione all'archiviazione e nella odierna difesa, non ha addotto argomentazioni convincenti, idonee a superare le motivazioni del provvedimento di archiviazione. In particolare, egli si è limitato a postulare – senza fornire alcun elemento indiziario a supporto - che il VI avrebbe agito con il dolo di frodare il promissario acquirente, non potendo non essere al corrente delle vicende riguardanti la sua proprietà, senza tuttavia spiegare in quali concrete attività si sarebbero concretizzati gli artifizi e raggiri necessari per la consumazione del delitto di truffa.
In buona sostanza e conclusivamente, se da un lato si può condividere la doglianza attorea in merito alla debole consistenza degli elementi in favore della configurazione del reato di truffa, va anche soggiunto che la vicenda presentava profili di opinabilità che non consentono di ravvisare nella condotta del legale una grave negligenza nella presentazione della denuncia. Inoltre, gli attori non hanno spiegato quale sarebbe stato il pregiudizio loro arrecato a seguito dell'archiviazione del procedimento penale, anche considerando che se per un verso il box è stato restituito ai proprietari, il ha per conto suo ottenuto la restituzione degli importi Pt_1
versati.
-----------------
10 In secondo luogo parte attrice lamenta una difesa non adeguata e negligente nel procedimento civile svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
Infatti, in data 26/04/2019 la moglie del IG. , , conferiva Parte_1 Parte_1
mandato all'Avv. OS per il promovimento di una causa avanti al Giudice di Pace con la quale chiedeva “accertare e dichiarare l'illegittima corresponsione ai IG.ri e CP_7
i quanto da questi ricevuto in eccesso e/o non giustificato rispetto ai pattuiti 4000,00 CP_8
euro come da contratto”, condannandoli alla restituzione di quanto non dovuto.
In breve la , avendo acquistato il 06/05/2016, in regime di comunione dei beni con il Pt_1
marito, un appartamento sito in Roma Piazza Balsamo Crivelli n°49 dai IGg.ri CP_6
e (quest'ultima rappresentata dal Procuratore ),
[...] Controparte_7 Controparte_8
assumeva di aver pattuito il deposito fiduciario a mani del Notaio della somma di Euro 4.000,00 per le spese di lavori straordinari condominiali deliberati antecedentemente alla compravendita.
Tale somma doveva essere svincolata e consegnata ai venditori solo previa esibizione dei documenti attestanti l'esatta quantificazione e ripartizione di tali spese, che però non era avvenuta.
Con riguardo a questa seconda controversia, gli attori contestano al OS di non aver indicato in citazione la qualità (di procuratore della IGnora ) del IG. CP_7 CP_8
nonché di non aver specificato i capitoli di prova per l'interrogatorio formale e la prova per testi.
La specificazione dei capitoli non sarebbe avvenuta nemmeno all'udienza del 6.5.2021, dopo sollecitazione in tal senso da parte del giudice, sicché le richieste istruttorie non erano state ammesse e la domanda era stata respinta benché la causa fosse contumaciale.
L'assunto è privo di fondamento.
Infatti, se è vero che il OS ha evocato in giudizio senza indicarne la Controparte_8
qualità di procuratore della (se non facendone un fugace cenno nella parte narrativa CP_7
della citazione, ma indicandolo erroneamente nelle conclusioni come parte venditrice dell'unità immobiliare), tale errore non ha avuto alcun ruolo nel rigetto della domanda (non viene infatti spesa alcuna parola da parte del giudice di pace sul punto).
Quanto al secondo profilo di censura, corrisponde al vero che i capitoli di prova relativi all'interrogatorio formale e alla prova per testi non sono stati articolati nella citazione;
essi, tuttavia, hanno trovato una specifica formulazione all'udienza del 6.5.2021 (come si evince da
11 verbale depositato all'interno dell'allegato B all'atto di citazione) anche se il Giudice di Pace non ha ritenuto di ammetterli, reputandoli generici. Tale decisione tuttavia non appare condivisibile, perché il OS aveva idoneamente capitolato circostanze pertinenti all'oggetto della controversia, relative all'assenza di documentazione idonea a giustificare i costi dei lavori condominiali e alla impossibilità di visionare le spese sostenute dal Condominio. Non sembra pertanto possibile aderire, quantomeno in toto, alla motivazione della pronuncia reiettiva del giudice di pace, che si è fondata sul constatato difetto di elementi probatori a sostegno della domanda, pur dovendosi dar atto di una certa superficialità della stesura dell'atto introduttivo, non particolarmente brillante per chiarezza espositiva.
Giova altresì aggiungere che la sentenza, per quanto detto, si esponeva a profili di censura che avrebbero potuto costituire motivo di gravame, mai proposto dagli attori.
Quindi anche tale doglianza deve essere disattesa.
-----------------
La terza censura rivolta dagli odierni attori nei confronti dell'Avv. OS Daniele riguarda il giudizio civile, incardinato presso il Tribunale di Roma ed iscritto al n. R.G. 49807/2019, su impulso del IG. , figlio del , al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_1 Parte_1
danni subiti dal proprio box auto sito in Roma Via Crispolti n.35.
Anche in questo caso gli attori lamentano sia la citazione dell'amministratore dello stabile,
senza indicarne la qualità, sia una palese carenza nelle richieste istruttorie, Persona_1
richiamando sul punto il tenore della sentenza di rigetto.
La censura in questo caso coglie nel segno.
La citazione appare invero non solo estremamente succinta, se non proprio laconica, ma del tutto generica. Si consideri al riguardo che la causa del danno viene descritto nei seguenti termini: “improvvisamente si verificava grande perdita di acqua da serbatoi/o coinvolgendo molti box siti in via Crispolti in Roma”. Nessun cenno alla collocazione del serbatoio, alla sua proprietà (individuale o condominiale), alle possibili cause dell'evento. Nessuna richiesta di consulenza tecnica volta ad individuare le possibili cause e la provenienza delle infiltrazioni.
Correttamente pertanto il Tribunale ha argomentato che non era dato sapere a quale titolo fosse stato convenuto il citato personalmente (facendosi un mero cenno nella narrativa Per_1
12 dell'atto introduttivo alla sua qualità di amministratore ma senza ulteriore specificazione), sottolineando che l'attore non aveva precisato la domanda, né prodotto documentazione o articolato ulteriori mezzi di prova oltre a quelli formulati in citazione, del tutto inidonei a fornire la prova della fondatezza della domanda e le cause dei danni. Ed in effetti i due capitoli di prova articolati – riportati per esteso nella sentenza – si concentrano sul solo danno prodotto alle pareti del box senza alcun riferimento alla provenienza delle infiltrazioni. Né, lo si ripete, è stata richiesta alcuna consulenza tecnica volta all'accertamento delle cause dei danni, ma solo alla loro quantificazione.
Giova a questo punto osservare come in tema di responsabilità professionale - trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato - da un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell'avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art 1176 comma 2 c.c.,
e dall'altro ha l'onere di provare il danno derivato dall'eventuale omissione od errore riscontrato.
In buona sostanza, la responsabilità professionale dell'avvocato non sorge automaticamente nel caso di non corretto adempimento dell'attività professionale - da provare a cura del cliente
- ma è necessario, altresì, verificare se il danno sia riconducibile alla condotta del legale, nel senso che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Invero, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove - sulla base di criteri necessariamente probabilistici - si accerti che, senza quella omissione, il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. 6967/06; Cass. 25234/10).
In particolare, come evidenziato dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. n.2638/13).
Ancora “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione
13 prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale ... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. n. 17414 del 2019; Cass. n. 25112 del 2017; Cass. 2638 del
2013; Cass. 22376 del 2012; Cass. n. 9917 del 2010).
Ebbene, per un verso, in base a quanto sopra illustrato, le censure mosse dagli attori appaiono fondate avuto riguardo alla controversia per risarcimento del danno da infiltrazioni promossa avanti al Tribunale, dovendo ritenersi assolutamente negligente la condotta del convenuto nella difesa giudiziale del cliente, svolta in maniera superficiale ed approssimativa, mediante la stesura di una citazione generica e una difettosa articolazione dei mezzi istruttori. Nondimeno, sotto altro profilo osserva il Tribunale che gli attori non hanno fornito elementi di prova convincenti in ordine al diverso esito che in ipotesi il giudizio avrebbe avuto, qualora la difesa fosse stata svolta con la diligenza richiesta. In altri termini, non vi è prova che, una volta osservata la condotta diligente dovuta, in base ad un ipotetico giudizio controfattuale, il Pt_1
avrebbe ottenuto il risarcimento del danno richiesto.
Pur non potendosi accogliere la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità professionale, sussisterebbero i presupposti per la restituzione dei compensi versati al convenuto per questa controversia, ma parte attrice non ha chiesto la risoluzione del contratto di patrocinio, né ha documentato gli importi che avrebbe versato a tale titolo (manca al riguardo qualunque prova documentale degli assegni che, insieme ai contanti, il avrebbe versato Pt_1
al OS).
Conclusivamente, per i motivi dianzi espressi, la domanda deve essere disattesa.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
14 Rimangono assorbite le questioni relative alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice. Anche in questo caso le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Compensa interamente le spese di giudizio sia tra gli attori ed il convenuto, sia nei rapporti tra il convenuto e la compagnia assicuratrice chiamata in manleva.
Roma 25 marzo 2025
Il Giudice
Guido Marcelli
Si fa presente che alla redazione della presente sentenza ha partecipato la Dott.ssa Silvia
Sarnataro in qualità di GOP.
15