Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02510/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2510 del 2025, proposto da AN RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1312/2025, emessa in data 25 marzo 2025, nel giudizio n. 3342/2024 R.G., passata in giudicato e notificata in forma esecutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 12 novembre 2025 e depositato il successivo 26 novembre 2025, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1312/2025, emessa dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, in data 25 marzo 2025.
Con tale pronuncia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore nominale complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori.
La ricorrente espone che la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all'Amministrazione in data 8 giugno 2025 e che, come da attestazione del Tribunale di Catania del 9 ottobre 2025, la stessa è passata in giudicato.
Lamenta, quindi, l'inerzia del Ministero che, nonostante il decorso del termine di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996, non ha ancora provveduto a dare esecuzione al giudicato.
Chiede, pertanto, che questo Tribunale ordini all'Amministrazione di conformarsi al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, nomini un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, con vittoria di spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti si evince che la sentenza n. 1312/2025 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, è stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione resistente in data 8 giugno 2025.
Alla data di notifica del presente ricorso per ottemperanza (12 novembre 2025) era, dunque, ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato, perdurante alla data odierna, impone di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.
Per il caso di ulteriore inerzia, deve essere nominato, sin d'ora, un Commissario ad acta che, decorso inutilmente il predetto termine, provveda in via sostitutiva, compiendo tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato entro l'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dal suo insediamento.
Si individua quale Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Direzione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l'effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 1312/2025 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a istanza di parte;
- nomina, per il caso di persistente inadempimento, quale Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dal suo insediamento;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, quali procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE HE, Presidente
AN TI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | LE HE |
IL SEGRETARIO