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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1686/2023 e 1736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello, n. r.g. 1686/2023 e 1736/2023 promossa reciprocamente da:
(Cod. Fisc.: Parte_1 C.F._1 (già - (cod. fisc. e p.iva: Parte_2 CP_1 Controparte_2
), P.IVA_1
(Cod. Fisc.: Parte_3 C.F._2
(Cod. Fisc.: ) Parte_4 C.F._3
( ) in qualità di erede della Sig.ra già Parte_5 C.F._4 Persona_1 erede del Sig. –, Persona_2
(Cod. Fisc.: ) Parte_6 C.F._5
(Cod. Fisc.: ) Parte_7 C.F._6
(Cod. Fisc.: ) Parte_8 C.F._7
(Cod. Fisc.: ) Parte_9 C.F._8 (cod. fisc.: ) e (cod. fisc.: Parte_10 CodiceFiscale_9 Parte_11
) in qualità di eredi del Sig. CodiceFiscale_10 Persona_3 (cod. Fisc.: ), (cod. Fisc.:
[...] C.F._11 Parte_12
), (cod. Fisc.: ), C.F._12 Parte_13 C.F._13 Pt_14 (cod. Fisc.: e (cod. Fisc.:
[...] C.F._14 Parte_15
) in qualità di eredi del sig. C.F._15 Persona_4
(già Parte_16 Controparte_3 P.IVA_2 tutti con il patrocinio dell'avv. Alfonso CELLI
APPELLANTI e da
Controparte_4
pagina 1 di 19 , entrambe con il patrocinio P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
, con il patrocinio degli avv.ti Stefano ARGNANI ed Elisa Controparte_6 RIGHETTI
con il patrocinio dell'avv.Andrea ZAVATTA Controparte_7
con il patrocinio degli avv.ti Angelo RICCIO e Andrea Controparte_8 LASCARI
APPELLATO
Avverso la sentenza 778 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Gli appellante d altri hanno concluso come segue: Pt_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello incidentale proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Controparte_5 siccome tardivo ed inammissibile, ovvero perché infondato per tutte le ragioni diffusamente illustrate nell'atto di citazione in appello e nelle difese in atti;
- per tutte le ragioni illustrate nella narrativa che precede ed in tutti gli atti depositati nel giudizio, anche di primo grado, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 778/2023 del Tribunale di Bologna emessa in data 4 aprile 2023, pubblicata in data 06.04.2023 e non notificata, nella causa iscritta al n. 12405/2004 del Ruolo Generale, (a) condannare il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - in persona del Ministro e legale rappresentante pro-tempore -, ovvero la di Controparte_5
anche in solido tra loro e ciascuno per i propri titoli, a risarcire agli appellanti i danni subiti per il mancato CP_5 godimento pluriennale dei posti ormeggio loro assegnati a decorrere dal 01/09/2000 e fino alla data di effettiva reintegrazione nella piena disponibilità, nella misura di seguito indicata: Euro 57.224,31; Parte_1 Pt_2 Parte_2 Euro 238.017,00; Euro 98.960,61; Euro 57.224,40; (erede di Pt_16 Parte_16 Parte_4 Parte_5
) Euro 57.224,40; e (eredi Persona_1 Persona_3 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 di Euro 57.224,40; e (eredi di Euro 38.388,31; Persona_4 Parte_10 Parte_11 Persona_3 Pt_3 Euro 105.050,15; Euro 38.117,45; Euro 78.998,97; Euro 78.998,97
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 (cfr. paragrafo II.
2.1.3 che precede); ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta provata;
oltre a rivalutazione ed interessi legali dal 01.09.2000, ovvero in subordine dalla notifica dell'atto di citazione, fino al deposito della sentenza, nonché interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. maturati dopo il deposito della sentenza e fino all'effettivo pagamento;
(b) dichiarare l'intervento proposto dalla inammissibile e/o improponibile e, per l'effetto, Controparte_8 estrometterla dal presente giudizio di appello;
(c) condannare ex art. 96, co. 3, c.p.c. la intervenuta
[...]
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore -, al pagamento, a favore degli odierni appellanti, Controparte_8 della somma di Euro 200.000,00, ovvero di quella ritenuta equa e di giustizia;
(d) condannare ex art. 96, co. 3, c.p.c. il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - in persona del e legale rappresentante pro-tempore, al CP_9 pagamento, a favore degli odierni appellanti, della somma di Euro 200.000,00, ovvero di quella ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario. Nella causa rubricata al R.G. n. 1736/2023, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello incidentale proposto dal Controparte_10 Controparte_5 siccome tardivo ed inammissibile, ovvero rigettarlo perché infondato.
- per le ragioni tutte illustrate nella narrativa che precede e negli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado qui da intendersi integralmente richiamati, ogni altra domanda disattesa: - rigettare l'appello proposto dalla
[...] siccome inammissibile e, comunque, infondato;
- condannare ex art. 96, co. 3, c.p.c. la Controparte_8 [...]
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore -, al pagamento, a favore degli odierni appellanti, Controparte_8 della somma di Euro 100.000,00, ovvero di quella ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
L'appellante ha concluso come segue: Controparte_8 pagina 2 di 19 Nel procedimento R.G.n. 1686/2023 si precisano le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, rigettare l'appello R.G.n. 1683/2023 proposto da e altri, con vittoria di spese e Parte_1 competenze dei due gradi di giudizio. Nel procedimento R.G.n. 1736/2023 si precisano le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza impugnata, in epigrafe specificata, dichiarando la nullità della stessa per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sussistendo, per autonomo petitum sostanziale e causa petendi, la giurisdizione del Giudice amministrativo (TAR) anche in ordine alla disapplicazione ed asserita illegittimità delle ordinanze di sgombero adottate dalla di il 7 aprile 2000, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado ed in Controparte_5 CP_5 particolare le seguenti conclusioni: In via preliminare: a) accertare e dichiarare che la Società Controparte_11[... ha un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo dagli attori;
b) conseguentemente dichiarare l'ammissibilità dell'intervento volontario In via pregiudiziale di rito c) accertare e Controparte_12 dichiarare che la presente causa è connessa per l'oggetto e per il titolo a quella principale già pendente avanti alla Corte d'Appello di Bologna (R.G.n. 779/2006) e, pertanto, emettere i provvedimenti di cui all'art. 40 c.p.c.; d) accertare e dichiarare che dalla definizione del giudizio principale preventivamente azionato dagli attori avanti al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, ed oggi pendente avanti alla Corte d'Appello di Bologna (R.G.n. 779/2006), dipende la decisione della presente causa anche in relazione alla opponibilità dei contratti di ormeggio e alla ingiustizia del danno e, pertanto, sospendere il processo ex artt. 295, 336 e 337 c.p.c.; e) accertare e dichiarare l'irritualità e/o improcedibilità della riassunzione del presente giudizio promossa dagli attori prima del verificarsi della condizione per cui il procedimento stesso era stato a suo tempo sospeso ex art. 295 e 337 c.p.c., e pertanto si insiste per la sospensione dello stesso;
In subordine nel merito dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande proposte dagli attori. In ogni caso con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede la declaratoria di nullità della CTU che ha utilizzato documenti nuovi ed inammissibili e comunque si insiste sulla rinnovazione della CTU per le osservazioni esposte dai CTP e soprattutto per il fatto che non sono stati misurati i diversi posti ormeggio ai fini della risposta ai quesiti.
Il Ministero, e Capitaneria hanno concluso come segue: Nella causa d'appello R.G.N. 1686/2023: “In accoglimento del proposto appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 778/2023 pubblicata in data 06/04/2023, dichiarare per quanto di ragione inammissibili per difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) e della di le domande originariamente proposte dagli Controparte_5 CP_5 odierni appellanti nei confronti delle medesime Amministrazioni ovvero alternativamente respingere integralmente le medesime domande in quanto infondate in fatto e in diritto e respingersi, in ogni caso, l'appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Nella causa d'appello R.G.N. 1736/2023: “Contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 778/2023 pubblicata in data 06/04/2023, dichiarare per quanto di ragione inammissibili per difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) e della di le domande originariamente proposte Controparte_5 CP_5 dagli attori odierni appellanti nei confronti delle medesime Amministrazioni ovvero alternativamente respingere integralmente le medesime domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
per quanto di ragione ed in parte accogliere, in parte respingere e in parte decidere secondo giustizia l'appello proposto dalla società in Controparte_8 persona del l.r.p.t. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La ha concluso come segue: Controparte_6 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nella causa d'appello R.G. n. 1686/2023:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. relativamente al capo 2.2. della sentenza di primo grado – in quanto non oggetto di impugnazione, e, quindi, accertare e dichiarare passato in giudicato il suddetto capo;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la decadenza di tutte le domande non accolte nella sentenza di primo grado e non riproposte dagli odierni appellanti nei confronti dell'Ente regionale – in quanto si intendono rinunciate;
- nella denegata ipotesi in cui non siano accolte le suddette istanze, nel merito, accertare il totale difetto di legittimazione/titolarità passiva dell' , e comunque, l'esclusione di qualsivoglia responsabilità della Parte_17 [...] in accoglimento delle conclusioni già proposte dall' nel giudizio di primo grado e di seguito CP_13 Parte_17 riportate pedissequamente (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.): “1) in via preliminare accertare e dichiarare il totale difetto di legittimazione/titolarità passiva della con riferimento ad ogni domanda Controparte_13 avversaria;
2) nel merito rigettare le domande attoree, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate. In ogni caso con vittoria di spese”. Nella causa d'appello R.G. n. 1736/2023:
pagina 3 di 19 - in via preliminare, accertare e dichiarare che il capo 2.2. della sentenza di primo grado che ha accertato l'assenza di qualsivoglia responsabilità della in relazione ai fatti di causa, per tutte le ragioni suesposte, è Controparte_6 passato in giudicato;
- nella denegata ipotesi in cui non sia accolta la suddetta istanza, nel merito, accertare il totale difetto di legittimazione/titolarità passiva dell' , e comunque, l'esclusione di qualsivoglia responsabilità della Parte_17 CP_6 in accoglimento delle conclusioni già proposte dall' nel giudizio di primo grado e di seguito CP_13 Parte_17 riportate pedissequamente (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.): “1) in via preliminare accertare e dichiarare il totale difetto di legittimazione/titolarità passiva della con riferimento ad ogni domanda Controparte_13 avversaria;
2) nel merito rigettare le domande attoree, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate. In ogni caso con vittoria di spese”.
Il ha concluso come segue: Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
In via pregiudiziale in rito: Accertare e dichiarare passati in giudicato, ovvero confermare, i capi della sentenza che escludono qualsivoglia responsabilità del e comunque accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.346 Controparte_7 c.p.c., rinunziate le domande tutte rivolte nei suoi confronti, con il favore delle spese di lite.
In via subordinata di merito, rigettare comunque tutte le domande promosse nei suoi confronti per carenza di legittimazione passiva e/o perché infondate nel merito.
In ogni caso vinte le spese di lite (spese legali e di Ctp), oltre spese generali, IVA, CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato nel 2004 gli appellanti indicati in epigrafe (in taluni casi i danti causa, poi deceduti) citavano innanzi al Tribunale di Bologna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la ed il (unitamente ad altri, che non hanno coltivato Controparte_6 Controparte_7 il giudizio, dopo la prolungata sospensione) per sentire annullare e/o comunque dichiarare illegittime le ingiunzioni di sgombero emesse nei loro confronti dalla di e il Controparte_5 CP_5 provvedimento ministeriale in data 7 aprile 2000, con ogni conseguente effetto di legge;
accertare l'opponibilità dei contratti di ormeggio stipulati con la precedente concessionaria Parte_18 alle Amministrazioni tutte convenute disapplicando, in via incidentale, le ingiunzioni ed il provvedimento ministeriale di data 7 aprile 2000; - in ogni caso condannare: la di Controparte_5
o l'Amministrazione ritenuta competente a ripristinare lo stato preesistente dei luoghi e a CP_5 rimettere gli attori nel possesso dei posti di ormeggio;
a risarcire agli istanti i danni subiti per il mancato godimento dei posti ormeggio assegnati a decorrere dal 01/09/2000 e fino alla data di effettiva reintegrazione nella piena disponibilità, danni che allo stato si quantificano in €. 3.500,00 annuali per ciascun posto, o nella maggiore o minore somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Si costituivano con separate difese il Ministero delle Infrastrutture, il e la Controparte_7 e nel processo interveniva volontariamente, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., Controparte_6 anche (d'ora in poi , concessionaria della Darsena di Controparte_8 CP_8 Cesenatico ove erano ubicati i posti ormeggio assegnati agli appellanti fino al termine della concessione demaniale fissato nell'agosto 2024; sia gli appellati che l'intervenuta contestavano le domande formulate dagli appellanti.
Il giudizio veniva sospeso, per la pendenza di causa pregiudicanti, avente ad oggetto la asserita falsità di sottoscrizioni apposte ai contratti di ormeggio;
venuta meno la ragione di sospensione, con la formazione del giudicato, il giudizio poteva essere finalmente riassunto con atto del maggio 2021 e definito dal Tribunale di Bologna con sentenza del 4 aprile 2023, che, disapplicate le ingiunzioni di sgombero adottate dalla di in data 7.04.2000, condannava Ministero dei Controparte_5 CP_5 Trasporti a risarcire ai sensi dell'art. 2043 c.c. agli attori la complessiva somma di € 96.238,33, oltre interessi ex art.1284 co. 4 c.c., e oltre alle spese della lite, comprensive delle spese di Ctu.
Il Giudice premessa la complessità della vicenda, che imponeva la preliminare ed attenta perimetrazione del thema decidendum, anche per individuare correttamente i soggetti legittimati, dal pagina 4 di 19 lato passivo, prendeva le mosse dalla sentenza n.12087 del 2004 delle Sezioni Unite della Cassazione (adita dalla con regolamento di giurisdizione, a seguito della pronuncia del Consiglio di CP_8 Stato che aveva affermato la propria competenza a conoscere della dedotta illiceità dei provvedimenti di sgombero) che aveva attribuito la giurisdizione al giudice ordinario, perché gli atti emessi dalla autorità oggetto della domanda assumevano, come esclusivo loro presupposto, l'assenza di diritto in capo agli occupanti i posti barca, da ritenersi quindi occupanti abusivi, sine titulo, del bene pubblico.
L'oggetto della causa doveva quindi ritenersi limitato alla pretesa degli odierni attori di ottenere la tutela, perlomeno nella sua componente risarcitoria, di una vera e propria posizione di diritto soggettivo, rispetto alla quale i provvedimenti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti pubblici si sono posti quale “elemento di disturbo” nonché come strumento concreto della lesione.
Il Tribunale ha poi affermato che esulano, dal presente giudizio, gli aspetti che attengono alla opponibilità o meno dei contratti di ormeggio alla oggetto di altra causa instaurata nei CP_8 confronti di quest'ultima.
Esaminando il merito il Tribunale ha ritenuto effettivamente illegittimi i provvedimenti di sgombero emessi dalla Autorità Marittima, osservando:
1- che dell'avvenuta conclusione da parte della prima concessionaria di Parte_18 settantaquattro contratti di assegnazione di posti-ormeggio per tutta la durata della concessione (vale a dire sino al 2024) erano a conoscenza sia il Ministero che la , Controparte_5 avendo questi autorizzato nel 1990, a seguito del fallimento di il contratto Parte_18 di affitto di azienda con la COOPTUR Soc. Coop. a. r. l., nel quale si dava espressamente atto della indisponibilità dei settantaquattro posti-ormeggio, proprio perchè già assegnati;
2- che la mancanza di espressa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima alla stipula delle singole assegnazioni non poteva giustificava la emissione delle ingiunzioni di sgombero, peraltro non motivate dal difetto di autorizzazione, bensì dalla assenza di titolo (si adduce che
“il soggetto non ha titolo che legittimi l'occupazione del posto ormeggio”)
3- che al contrario il titolo esisteva e poteva essere legittimamente opposto non solo alla nuova concessionaria, ma anche alla Amministrazione Marittima, non potendo incidere la assenza di autorizzazione formale sulla validità del titolo posseduto dagli odierni appellati (vale a dire il contratto di ormeggio), ma, tutt'al più, ponendosi quale inadempimento della concessionaria, che avrebbe potuto legittimare una pronuncia di revoca o decadenza della concessione stessa;
4- che il titolo esistesse, e fosse noto, risultava anche dalla perizia estimativa del complesso aziendale della fallita soc. effettuata per la vendita giudiziaria e poi aggiornata Parte_18 nel 1994, che confermando il valore complessivo dei beni in Lire 7 miliardi, faceva espresso riferimento al fatto che, una settantina di posti ormeggio erano già assegnati a terzi fino a scadenza della concessione e che, nel calcolo della vendita dei posti barca del porto turistico, per quelli già occupati dagli assegnatari pluriennali, dovevano computarsi solo le entrate corrispondenti agli oneri per utilizzazione dei servizi di darsena e di utenze di banchina e pontili;
pertanto il prezzo base per l'asta pubblica fu stabilito non tenendo conto del valore commerciale dei 74 posti di ormeggio affittati fino al termine della concessione nel 2024 e per i quali il corrispettivo era stato già versato dal precedente concessionario.
Quindi, disapplicati in via incidentale i provvedimenti di sgombero adottati dall'Amministrazione Marittima in data 26.04.2000, il Tribunale respingeva la domanda di condanna della P.A. al ripristino del possesso dei posti ormeggio indicati nella premessa, visto il disposto degli artt.
4-5 All. E della Legge Abolitrice del Contenzioso Amministrativo, e ritenendo responsabile dell'illecito il Ministero dei Trasporti, quale autorità deputata al rilascio della concessione, con coinvolgimento della di solo quale organo periferico, lo ha condannato al risarcimento del Controparte_5 CP_5 pagina 5 di 19 danno.
Passando alla determinazione del danno risarcibile, il Tribunale ha ritenuto che gli attori non avessero assolto pienamente all'onere della prova, in ordine alla misura del danno patrimoniale subito, essendosi limitati ad allegare la misura del canone medio, di 3.500 euro all'anno per un posto barca a , CP_7 chiedendone il riconoscimento per tutti gli anni successivi all'allontanamento delle imbarcazioni dalla darsena, e per ciascuno di diportisti, senza alcuna distinzione tra le varie posizioni personali, ed ha rilevato che non avevano neppure chiesto il riconoscimento del danno non patrimoniale.
Più specificamente, ha ritenuto non condivisibile la indicazione del danno patito in misura pari al canone medio praticato a , rilevando, sul piano logico ancor prima che giuridico che quella CP_7
[... somma fosse incongrua, perché non era stata corrisposta, dai diportisti allontanatisi a favore di CP_8
laddove in tanto si può ritenere sussistente un danno patrimoniale, in quanto, in ragione dello CP_8 spostamento delle imbarcazioni, gli assegnatari si siano visti costretti a corrispondere canoni più elevati, presso altre strutture, con allegazioni pertanto di un danno differenziale.
Quindi, considerato che il Ctu aveva stimato in euro 962.383,37 il complessivo ammontare dei canoni di ormeggio, con riferimento ai diciassette posti barca, per il periodo dal 2000 al 2022; il danno che, ha ritenuto equo riconoscere agli attori, unitariamente considerati (salva ripartizione nei rapporti interni) e come individuati dal c.t.u. ammonta ad € 96.238,33, liquidato all'attualità, oltre agli interessi ex art.1284 co. 4 c.c.; ha poi condannato il Ministero a rimborsare le spese agli attori, compensandole tra le altre parti.
La decisione è stata tempestivamente impugnata dagli appellanti, (Rg.1686 del 2023) che hanno articolato tre motivi.
La medesima decisione è stata impugnata anche da (Rg.1736 del 2023) che ha CP_8 articolato 13 motivi di impugnazione.
Si sono costituiti, in entrambi i giudizi, con la medesima difesa, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e la di Controparte_5
proponendo appello incidentale, articolato in tre motivi, e la ed il CP_5 CP_6 CP_7
, per la mera integrazione del litisconsorzio processuale.
[...]
Le cause sono state riunite e, respinta la istanza di sospensione avanzata dalla difesa di CP_8 rinviate per la decisione alla udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note;
preso atto dell'avvenuto deposito delle note, la Corte ha trattenuto in decisione la causa.
-1- Eccezione di tardività dell'appello -
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello principale, sollevata dalla difesa della ma rilevabile anche di ufficio. CP_8
L'appello sarebbe tardivo, perché proposto dalla difesa degli attori in primo grado trascorsi oltre 30 gg dal deposito, da parte della medesima difesa, della istanza di correzione di errore materiale della sentenza, atto che ne presuppone la compiuta ed integrale conoscenza, e quindi determinerebbe l'applicazione dell'art.326 cpc.
La eccezione non merita accoglimento, e l'appello principale è ammissibile, perché proposto nel rispetto del termine lungo, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, unico rilevante nel caso di specie, in difetto di notificazione della sentenza.
E' invero principio consolidatissimo che la notificazione della sentenza cui fa riferimento l'art. 326 cpc, non può essere sostituita da forme di conoscenza legale del testo della sentenza differenti, e non ammette atti equipollenti;
la legge infatti ricollega la decorrenza del termine breve, non già alla conoscenza della sentenza, come dato fattuale, bensì al compimento della formale notificazione, la pagina 6 di 19 quale, oltre a portare a “conoscenza legale” del destinatario una copia conforme all'originale di esso integra anche un'attività di invito all'eventuale impugnazione, cui l'ordinamento correla appunto l'abbreviazione del termine per impugnare (vedi Cass.8596 del 2000, in tal senso, e vedi anche specifiche nell'affermare la irrilevanza del deposito della istanza di correzione dell'errore materiale, Cass. 17122 del 2011, e 4945 del 1996).
La Corte condivide pienamente gli orientamenti così autorevolmente espressi, attesa la evidente necessità che la disciplina processuale delle impugnazioni resti ancorata al disposto letterale delle norme, nel caso di specie assolutamente chiare, e tali da non richiedere alcuna attività interpretativa, per realizzare appieno il diritto di difesa, e il diritto ad un giusto processo.
- 2 - Ammissibilità dell'intervento di - CP_8
Per seguire l'ordine logico delle questioni preliminari, va esaminato il secondo motivo dell'appello principale della causa portante, in cui è dedotta la erroneità della sentenza del Tribunale, nella parte in cui ha esaminato l'intervento volontario spiegato dalla che doveva ritenersi invece CP_8 inammissibile, perché non «relativo all'oggetto sostanziale della originaria controversia, da individuare in relazione al petitum e alla causa petendi», né tanto meno «dipendente dal medesimo titolo dedotto nel processo, rimanendo irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto»
Il Tribunale di Bologna ha respinto l'eccezione, già sollevata in primo grado,ritenendo ammissibile l'intervento “alla luce della già esposta natura volontaria….. ai sensi dell'art. 105 c.p.c., pretendendo di vantare la stessa il proprio diritto nei confronti degli odierni attori»; vedi pag. 15), ma gli appellanti deducono la erroneità della motivazione, rilevando che nel caso di specie la materia del contendere concerne le condotte illecite e contrarie al principio del neminem laedere tenute dall'Amministrazione Marittima ed il conseguente obbligo di quest'ultima di risarcire il danno causato, con la conseguente estraneità della al giudizio, non avendo peraltro la stessa proposto alcuna domanda CP_8 autonoma, connessa o collegata con quelle proposte dalle altre parti, né tanto meno riferita allo stesso oggetto sostanziale, tale da giustificare l'opportunità del simultaneo processo;
sostengono che l'intervento spiegato dalla avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dal Tribunale CP_8 anche se qualificato come “adesivo dipendente”, attesa l'inesistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo all'interveniente.
Ora, ad avviso della Corte il motivo è solo parzialmente fondato, perché il primo giudice non ha correttamente qualificato l'intervento, e non ha verificato la esistenza dell'interesse né motivato sul punto;
l'intervento è tuttavia ammissibile, seppure nei limiti propri dell'intervento adesivo, dipendente.
La infatti, come ha ritenuto il Tribunale, in primo grado è intervenuta volontariamente, CP_8 senza, tuttavia, chiedere l'accertamento, positivo, o negativo, di fatti o circostanze, diverse da quelle dedotte dal ministero;
la conclusione letterale formulata nell'intervento, in cui chiede al Tribunale “di accertare e dichiarare che la ha un diritto relativo all'oggetto o Controparte_14 dipendente dal titolo” è invero volta solo ad affermare la propria legittimazione ad intervenire, ma al di là del frasario utilizzato è priva di contenuti;
nelle conclusioni di merito, infatti, la difesa della società ha chiesto il mero rigetto delle domande che gli attori avevano proposto contro il Ministero.
Pacifico essendo che gli attori in primo grado non avevano avanzato domande nei confronti di CP_8
neppure la società ne aveva avanzate, nei confronti delle parti di questo giudizio, anche per una
[...] evidente ragione ostativa, costituita dalla pendenza, tra la società e gli assegnatari degli ormeggi, di un separato e parallelo giudizio, che aveva ad oggetto specifico la opponibilità alla dei CP_8 contratti di ormeggio stipulati con gli attori dalla prima concessionaria.
Dunque l'intervento va certamente qualificato come adesivo dipendente, e la sua funzione è necessariamente limitata a sostenere le ragioni della amministrazione, con la conseguente preclusione della facoltà di proporre autonoma impugnazione (vedi, Cass. 22972 del 2022 “In tema di intervento pagina 7 di 19 volontario laddove l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti - bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente”; Cass. 27528 del 2016: L'intervento volontario in causa si qualifica come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti;
ne deriva che l'interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico.
Gli appellanti principali contestano anche un difetto di motivazione nella sentenza impugnata, per avere omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di interesse della all'intervento del CP_8 presente giudizio, che anche in questa sede ribadiscono.
Ora, ad avviso della Corte l'interesse sussiste: la società è infatti subentrata nella concessione demaniale, e dunque ha gestito e sfruttato economicamente i posti barca tramite assegnazione a nuovi utenti, in forza della concessione, e quindi per un diritto derivato, cosicchè l'accertamento del carattere illecito dello sgombero operato dal Ministero è correlato e connesso alla conformazione dell'ampiezza dei diritti della concessionaria.
Si tratta, tuttavia, di intervento dipendente, per quanto detto al paragrafo precedente, cosicchè la società non è ammessa a dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto, né, in sede di gravame, a proporre un'impugnazione autonoma;
il carattere “dipendente” dell'intervento, non consente infatti all'interveniente di sollevare eccezioni non comuni alla parte adiuvata, e così ampliare la materia del contendere (vedi anche Cass.S.U. 23299 del 2011, 23969 del 2013).
A seguito, tuttavia della impugnazione principale degli appellanti, ed incidentale del Ministero, debbono ritenersi ammissibili anche i motivi di appello articolati dalla nei limiti CP_8 consentiti dal carattere dipendente della impugnazione.
- 3 - La Giurisdizione -
Ciò premesso, si osserva che la difesa della società articola due motivi di impugnazione CP_8 attinenti alla giurisdizione, contestando che il Tribunale avesse competenza giurisdizionale a conoscere della domanda, sotto due profili: 1) perché la azione risarcitoria definita in primo grado con la sentenza appellata è un giudizio autonomo, e non di riassunzione, avendo le S.U. con la sentenza 12087 del 2004 cassato la sentenza del Consiglio di Stato senza rinvio;
2) perché il Tribunale aveva incidentalmente dichiarato illegittime le ingiunzioni di sgombero adottate dalla Controparte_5 nell'aprile del 2000, in presenza di posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo.
Ora, quanto detto circa i caratteri dell'intervento spiegato comporta, ad avviso della Corte, la inammissibilità della eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che il Ministero non ha sollevato la eccezione.
Anche volendo ritenerla ammissibile, o rilevabile di ufficio (il che non è visto l'attuale disposto dell'art.37 cpc) la eccezione è palesemente infondata, sotto entrambi i profili, e ad avviso della Corte contraria a buona fede, a seguito del tenore della sentenza 12087/04 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, che sul punto ha reso una motivazione ampia e chiarissima.
E' opportuno ricordare che la difesa della dopo avere contestato la competenza del CP_8 Giudice amministrativo, adito in un primo tempo dagli assegnatari degli ormeggi, che avevano dedotto la illegittimità delle ordinanza di sgombero, (in contraddittorio con le Amministrazioni interessate e la pagina 8 di 19 società concessionaria), ha poi impugnato, sollevando questione di giurisdizione ex art.362 cpc, la pronuncia resa dal Consiglio di Stato che aveva affermato la propria competenza giurisdizionale, e deciso nel merito;
proprio in esito al ricorso della le Sezioni Unite della Corte in data CP_8 03.06.2004, hanno dichiarato la competenza della Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere della controversia, cassando senza rinvio la sentenza n. ° 4147/03 del Consiglio di Stato.
Le Sezioni Unite hanno premesso che la questione non atteneva alla sussistenza o meno della giurisdizione esclusiva in materia di concessione, (perché oggetto della contesa non era il rapporto tra la amministrazione e la concessionaria, bensì le ordinanze di sgombero adottate dalla nei CP_5 confronti di soggetti qualificati come occupanti abusivi) bensì al riparto tra giurisdizione amministrativa generale di legittimità e giurisdizione ordinaria.
Quindi ha affermato che non era decisiva, a tal fine, la considerazione che fosse stato impugnato un atto amministrativo, deducendo i vizi tipici dell'atto amministrativo, e formulando istanza di annullamento, atteso che tutti tali elementi sono riconducibili al petitum, ma secondo la prospettazione della parte, laddove per il riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da identificarsi in funzione della causa petendi ossia della natura intrinseca della posizione soggettiva dedotta in giudizio, individuata con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa, cosicchè ove la causa petendi sia ricollegata ad una situazione soggettiva di diritto perfetto, non degradabile ad interesse legittimo, la giurisdizione spetta al G.O.
Infine, preso atto che nella fattispecie concreta gli assegnatari degli ormeggi facevano valere appunto la esistenza e validità dei contratti di ormeggio pluriennali, quindi diritti soggettivi perfetti, la Suprema Corte ha affermato la giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, escludendo che si trattasse di posizioni di interesse legittimo.
Poichè nella presente causa è dedotta la medesima causa petendi, ossia la esistenza e validità dei contratti di ormeggio pluriennali, quindi diritti soggettivi perfetti, anche se la domanda formulata in questo giudizio è stata necessariamente modificata, sotto il profilo del petitum, poiché a seguito della esecuzione delle ordinanze di sgombero, gli assegnatari dei posti barca si sono visti costretti, in questa sede, a chiedere il ripristino della situazione anteriore, ovvero in subordine il risarcimento del danno, va confermata la giurisdizione del giudice adito nel presente giudizio, e respinta la eccezione.
- 4 - Appello Incidentale del Ministero
Preso atto, quindi della tempestività dell'appello principale, e confermata la giurisdizione del Giudice Ordinario, occorre per ragioni di pregiudizialità esaminare l'appello incidentale del Ministero, volto ad ottenere la riforma della prima decisione, e quindi la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) e della di o comunque il rigetto delle domande Controparte_5 CP_5 originariamente proposte dagli attori odierni appellanti nei confronti delle medesime Amministrazioni.
1)
L'appellante incidentale impugna la decisione, per avere erroneamente ritenuto validi ed efficaci nonché opponibili nei confronti delle Amministrazioni (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di i contratti CP_5 di ormeggio conclusi dagli attori con la prima società concessionaria Nuova Marina S.p.a. (poi divenuta . Parte_18
Sostiene che tali contratti, privi della preventiva autorizzazione da parte della competente Autorità Marittima, che era prevista dall'art. 7, comma 1, dell'Atto di concessione n. 274 del 7 aprile 1977, sono nulli ad origine;
richiama, a sostegno della propria tesi, l'art. 823 c.c. e l'art. 46 Cod. Nav., e gli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 nonché art.1350 n. 13) c.c da cui si trae che pagina 9 di 19 l'autorizzazione in forma espressa e tipica secondo la disciplina propria della subconcessione a terzi del bene oggetto di concessione è necessaria ad substantiam.
Assume che la decisione di primo grado è anche in violazione degli artt. 30 e 36 integranti la causa contractus dei contratti di ormeggio, e che il primo giudice ha fatto erronea ricognizione ex artt. 115 e 116 c.p.c. della motivazione delle ordinanze di sgombero già emanate dalla di Controparte_5
incentrate in effetti sul difetto di autorizzazione prevista dall'art. 7 A.F. n. 275 del 7 aprile CP_5 1977 cit., a cui è conseguita l'erronea dichiarazione di illegittimità e disapplicazione in via incidentale delle ordinanze di sgombero emesse in data 26 aprile 2000 dalla di Controparte_5 CP_5
Il motivo (così come il motivo parzialmente sovrapponibile articolato dalla difesa al n.3) CP_8 è infondato, e la decisione di primo grado che ha respinto la eccezione di nullità e inefficacia dei contratti (vedi motivazione a pagg.12 e 13) va confermata, per i motivi già sostanzialmente esposti dal giudice di primo grado.
Invero, con atto 7.4.1977 n. 274, l'Amministrazione marittima (ossia la di Controparte_5 CP_5 aveva concesso alla Nuova Marina s.p.a. la temporanea occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima della superficie di mq. 51.392, a , con decorrenza dal 14.08.1974 e scadenza al 14 CP_7 agosto 2024, in forza di un canone annuo pari a vecchie £ 2.940.000,00, e la società concessionaria si era obbligata a costruire e conservare una darsena per i natanti da diporto, con il diritto, ai sensi dell'art. 7, di provvedere all'assegnazione di posti ormeggio agli utenti entro il limite di 9/10, riservando la parte residua ai natanti in transito.
La concessionaria Nuova Marina s.p.a., poi divenuta aveva concluso n. 74 contratti Parte_18 di assegnazione dei posti ormeggio per tutto il periodo della concessione, a fronte di un canone corrispettivo da calcolarsi fino allo scadere della predetta concessione, corrisposto anticipatamente dagli ormeggiatori. Residuavano come liberi ed affittabili o occupabili saltuariamente dai natanti da diporto in transito, n. 174 posti barca.
La originaria Concessione 274 del 7.4.1977, peraltro, era stata assentita precisamente allo scopo di costruire e gestire un approdo per natanti, come emerge palmare dal testo dell'art.7: “Il concessionario può utilizzare l'approdo, con facoltà di provvedere alla assegnazione dei posti ormeggio agli utenti, entro il limite dei 9/10. Dovranno essere sottoposte a preventivo esame ed approvazione della autorità marittima le modalità e condizioni di assegnazione dei posti barca. Il concessionario dovrà predisporre un regolamento”; la contrattazione posta in essere dalla concessionaria è quindi pienamente legittima, e per la assegnazione non è previsto alcun requisito di forma, né la previa autorizzazione di ogni singolo contratto;
la prescrizione della preventiva approvazione delle “modalità e condizioni di assegnazione” degli ormeggi e del “regolamento della darsena” è espressa in termini generali ed astratti, ed evidentemente diretta a imporre un controllo preventivo sulla attività del concessionario per la migliore gestione del bene, da parte della Amministrazione concedente, che potrà se del caso far valere l'inadempimento, ma non costituisce, viste le univoche espressioni letterali, un requisito di validità dei contratti di ormeggio.
Né rilevano l'art.823 cc, che definisce il demanio pubblico, restando incontestato che la darsena realizzata dalla concessionaria appartiene al ovvero gli articoli 16 e 17 del RD 2440 del CP_15 18.11.1923, che definiscono la forma dei contratti pubblici, e gli artt.30, 36 e 46 del Codice della Navigazione, che disciplinano la forma della concessione e della sub-concessione.
Il contratto di ormeggio è infatti un contratto in diritto atipico, ma socialmente tipico, per la diffusione che ha assunto negli ultimi decenni la nautica da diporto, con il quale un soggetto, concessionario di un'area demaniale e dello specchio d'acqua antistante, costituisce in favore di un altro soggetto, verso pagamento di un corrispettivo, il diritto di stazionare con un'unità da diporto in una determinata porzione dello specchio d'acqua (c.d. posto barca), nonché quello di fruire delle strutture (banchine, pagina 10 di 19 centri di ristoro, spiaggia) e delle attrezzature (bitte, anelli, catenari), e, eventualmente verso pagamento del costo, quello di ricevere alcuni servizi strumentali (assistenza all'ormeggio, al disormeggio e all'alaggio, asporto di rifiuti, servizio meteorologico, fornitura di energia e di acqua, allacciamento telefonico ecc cc).
E' opinione pacifica che il contratto di ormeggio non costituisca una sub-concessione, e quindi un contratto di diritto pubblico: plurime sono le argomentazioni, a sostegno di tale convincimento: per affermare la esistenza di una sub-concessione occorre infatti che il concessionario sostituisca altri a sé nell'esercizio delle attività assentite dalla concessione, di gestione e sfruttamento economico dell'opera, in favore della generalità, o di specifiche categorie di utenti, mentre dal contratto di ormeggio deriva al titolare del posto barca un mero diritto di godimento dello spazio assegnato e dei servizi eventualmente forniti.
Ne deriva che non sussistono, in relazione al singolo contratto di ormeggio, gli interessi pubblici che costituiscono il presupposto per il rilascio della concessione, e richiedono il rispetto della forma della concessione: l'ormeggio è invece un contratto di diritto privato, la cui stipulazione da parte del concessionario dell'approdo realizza uno degli aspetti tipici di esercizio della concessione, preventivamente contemplato ed autorizzato ad opera dell'autorità concedente;
è un contratto atipico nel quale confluiscono prestazioni costituenti il contenuto di vari contratti tipici, tra cui principalmente la locazione e il deposito, visto il corredo di obbligazioni connesse alla posizione del concessionario.
Dunque la tesi per cui i contratti stipulati sono nulli perché carenti della forma e delle autorizzazioni previste dalla concessione o dalla disciplina in materia di contratti pubblici non ha pregio.
Né può ritenersi che la Amministrazione fosse all'oscuro della esistenza dei contratti, ovvero che fosse giustificato il convincimento della sopravvenuta inefficacia, a seguito del fallimento.
E' pacifico e documentato, infatti, che a seguito del fallimento della dichiarato dal Parte_18 Tribunale di Forlì in data 11.10.1990, la Procedura fallimentare ottenne dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione l'autorizzazione al subingresso nella concessione amministrativa, ed esercitò provvisoriamente l'attività di impresa, rispettando e dando continuità ai contratti in essere.
Quindi, previa autorizzazione della , del 30.04.1991, concesse in affitto l'azienda Controparte_5 alla alle condizioni stabilite nel bando di gara 10.04.1991, tra le quali era previsto Controparte_16 l'affitto di tutto il complesso aziendale, con la precisazione espressa che 74 posti barca erano stati già precedentemente assegnati fino all'agosto 2024, e per tali ormeggi non spettavano alla affittuaria canoni bensì solo corrispettivi per i servizi.
Durante l'affitto, il Fallimento della concessionaria, (che era subentrato nella concessione, mai trasferita alla affittuaria), autorizzò anche dei cambi di intestazione dei contratti (vedi ad esempio nei confronti di ); quindi, dovendo liquidare il patrimonio aziendale nell'interesse dei Parte_1 creditori, dispose la vendita della azienda all'asta previa stima dei beni;
lo stimatore geometra Per_5 valutò l'azienda, (vedi doc.54 di parte attrice in primo grado) tenendo espressamente conto dei
[...] contratti di ormeggio in corso, fino allo spirare della concessione, e quindi riducendo, proprio in ragione dei vincoli negoziali già assunti dall'impresa in bonis e rispettati dal , il reddito Parte_19 atteso dalla azienda, e in definitiva il suo valore.
La affittuaria TU gestì poi il complesso fino all'epoca in cui, nel febbraio 1997, ne fu disposto il trasferimento a favore della risultata vincitrice della vendita all'incanto del compendio CP_8 in questione, svoltasi il 29.05.1996. In conformità a quanto previsto dall'avviso di vendita immobiliare 27.04.1996 l'aggiudicataria ottenne la “licenza di subingresso” n. 635 nella concessione già intestata alla sin dal 1977 ed in tutte le condizioni stabilite nell'annesso contratto “come se il Parte_18 medesimo fosse stato da lui direttamente sottoscritto”; licenza di subingresso autorizzata dalla di il 12.12.1996 e sottoscritta dalla subentrante per accettazione senza Controparte_5 CP_5 pagina 11 di 19 riserve delle condizioni contenute nella stessa e nel citato contratto annesso alla concessione originaria del 1977.
Il Ministero assume che la sentenza del Tribunale di Bologna è erronea nella parte in cui ha accertato il subingresso della società nuova concessionaria nella medesima posizione della originaria concessionaria fallita, quanto ai contratti di ormeggio di cui è causa, omettendo di rilevare che relativamente a tali contratti, in quanto di natura personale ovvero intuitu personae, non era configurabile ex art. 2558 c.c. tale subingresso.
L'argomento è palesemente infondato: il carattere strettamente personale dei contratti di ormeggio è infatti escluso dall'assenza di profili di fiducia, dall'irrilevanza delle caratteristiche soggettive dell'assegnatario, la cui prestazione principale era il pagamento del canone, (tra l'altro nel caso di specie anticipato, il che escludeva anche il rilievo dei profili di affidabilità finanziaria), dalla trasmissibilità del contratto, prevista salva preventiva approvazione della società, nel caso di cessione inter vivos, e senza limiti in caso di morte di una delle parti, all'art. 7) dei contratti.
E' evidente, dunque, l'assenza del “carattere personale” che avrebbe impedito il subingresso ex art. 2558 c.c. nella posizione della nuova concessionaria.
Come si è detto l'esistenza dei contratti era nota agli organi fallimentari, che vi avevano dato continuità, e li avevano evidenziati sin dal momento dell'affitto di azienda alla TU;
era nota anche alla , che aveva autorizzato l'affitto con provvedimento del 30.04.1991; pari Controparte_5 evidenza circa la esistenza e rilevanza dei contratti già stipulati venne conservata all'atto del trasferimento della azienda, di cui i contratti erano componenti essenziali, (oggetto di stima nella valutazione del compendio) come previsto dall'art.2558 cc.
Le autorità marittime, che avevano autorizzato sia l'affitto che il trasferimento, e quindi il subingresso della aggiudicataria della azienda nella concessione, erano pienamente informati della situazione degli assegnatari, e comunque potevano senz'altro prenderne debita e approfondita cognizione prima di emettere le ordinanze di sgombero, quando la società subentrata nella concessione sollevò il tema della occupazione degli ormeggi.
La emissione delle ordinanze, motivate proprio con riferimento alla situazione di “abusiva occupazione” del posto ormeggio ed in particolare dell'assenza “di un titolo che legittimi l'occupazione del posto”, e dunque sul presupposto che gli aventi titolo con la precedente gestione fallita non avrebbero potuto pretendere alcunché dal nuovo concessionario, si configura con un illecito colposo, fonte di danno ingiusto per i destinatari delle ordinanze e di responsabilità per la autorità.
2)
L'appellante incidentale deduce anche la erroneità della decisione nei capi in cui ha respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della convenuti nel giudizio di primo grado relativamente al danno in denegata ipotesi Controparte_5 risentito dagli odierni appellanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, art. 3, che ha attribuito la competenza legislativa ed amministrativa in materia di porti e aeroporti civili alle Regioni.
Deduce che il rilievo, fatto dal primo Giudice, secondo cui la legittimazione delle Amministrazioni locali, e , era sopravvenuto a causa già iniziata, è inconferente CP_13 Controparte_7 ed erroneo, perché se è vero che le ordinanze di sgombero, dalla cui emanazione sarebbe derivato il danno lamentato dagli odierni appellanti, sono state adottate dalla di è pur Controparte_5 CP_5 vero che, a seguito del sopra descritto passaggio di competenze normative ed amministrative relative ai porti civili dallo Stato alle Regioni (e da queste, per delega legislativa regionale, ai Comuni), la competenza amministrativa ad intervenire per rimuovere eventuali ipotizzate situazione di asserita pagina 12 di 19 illegittimità inizialmente determinate da tali ordinanze – e quindi, in ipotesi, per annullarle in via di autotutela o per revocarle – era transitata e spettava unicamente alle predette Amministrazioni locali.
Assume che la legittimazione passiva delle Amministrazioni locali in materia è divenuta incontrovertibile almeno a decorrere dalla pubblicazione, nell'anno 2007, delle sentenze della Corte costituzionale che hanno chiarito il tema (Corte Cost. sent. n. 255/2007; sent.n. 344/2007); ed in ogni caso, al più tardi, a seguito della pubblicazione della sentenza Cass.S.U., 19/07/2013, n. 17656.
Ora, l'accertamento della responsabilità del Ministero si fonda sulla condotta tenuta dal Ministero, che ha emesso le ingiunzioni di sgombero, generatore del fatto illecito e del danno ingiusto subito dagli assegnatari.
In seguito al trasferimento della titolarità di aree demaniali marittime e delle competenze amministrative e legislative dallo stato alle regioni, si è aperto un periodo di massima confusione, come rilevato dal Giudice di primo grado, e come ammesso dalla stessa difesa del Ministero, che in effetti richiama le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, emesse nel 2007 e nel 2013, quale momento chiarificatore del riparto di competenze.
Vi è pure da considerare che il Ministero, che sino al 2000 aveva gestito le aree demaniali oggetto di concessione, giungendo ad emettere le ordinanze di sgombero, non se ne è disinteressato, né ha mostrato ripensamenti, ma ha impugnato davanti il Consiglio di Stato la sentenza emessa dal Tar che aveva accertato l'illegittimità delle ingiunzioni di sgombero, e preso parte attiva CP_6 anche al giudizio avanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, continuando a resistere al riconoscimento delle posizioni soggettive degli assegnatari, e condizionando, con la strenua difesa dei provvedimenti di sgombero emessi ed eseguiti, anche la possibilità degli enti subentrati nella amministrazione di regolare diversamente i rapporti.
In tale situazione, non può ragionevolmente ascriversi agli enti subentrati nelle competenze amministrative la responsabilità per il perdurare delle conseguenze dannose ascrivibili alle ordinanze emesse;
tenuto conto del contesto, mancando senz'altro la prova della componente soggettiva dell'illecito, in capo al . Controparte_7
3)
Con il terzo motivo di appello incidentale il Ministero impugna la sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in ordine alle osservazioni critiche svolte dal Ct di parte alla relazione del CTU designato nel giudizio di primo grado.
Ora, il motivo è infondato: se è vero che la sentenza non ha fatto cenno alle critiche rivolte dal Ctp al Ctu, occorre prendere atto che il Ctu aveva risposto adeguatamente a quei rilievi critici, tramite l'ausiliario, rag. cui era stato affidato il profilo contabile dell'indagine, quindi la Persona_6 definizione di una serie di oneri, e all'esito, la indicazione del costo medio del posto barca al netto degli oneri di servizio, di gestione e di assicurazione per il periodo dal marzo 2000 fino all'attualità. La ragioniera ha infatti osservato che i rilievi critici in parte erano astratti, e non consideravano la concreta realtà documentale da analizzare, in parte invece non tenevano conto della formulazione del quesito, che indicava specificamente le tipologie di oneri da detrarre, senza assegnare al Ctu poteri di operare con maggiore ampiezza e discrezionalità. Dunque la critica sollevata all'operato del Ctu è infondata, e piuttosto la difesa avrebbe dovuto chiedere una modifica del quesito, a tempo debito.
La impugnazione incidentale del Ministero va quindi respinta, sotto tutti i profili, e la motivazione sopraestesa risulta assorbente rispetto a quei motivi di appello proposti anche dalla società, che attengono alla esistenza e opponibilità al Ministero dei contratti di ormeggio.
- 5 - Gli ulteriori motivi di impugnazione articolati dalla CP_8
pagina 13 di 19 a)
I motivi di impugnazione proposti dalla laddove tesi a far valere un diritto proprio che CP_8 la società, interveniente adesiva dipendente, non ha esercitato in questa sede, ma nella causa parallela, sono evidentemente inammissibili sia perché autonomi, sia per difetto di interesse;
non intersecano infatti il contenuto intrinseco della sentenza, come espressa nel dispositivo, che non decide in alcun modo nei confronti di neppure per le spese, bensì riguardano affermazioni incidentali CP_8 svolte in motivazione che rappresentano obiter dicta, avverso cui non è ammessa impugnazione, appunto per difetto di interesse, essendo tali affermazioni prive di effetti giuridici (principio pacifico;
vedi tra le altre Cass. 1770 del 2025).
Sono inammissibili per le ragioni esposte i motivi n.3), 6) e 13).
In particolare n.3) nella parte in cui l'interveniente deduce la violazione dell'art.101 e 112 cpc e degli artt.39 e 40 cpc, per avere il giudice accertato contro ed ultra petita che i contratti di
CP_8 CP_8 ormeggio sarebbero opponibili alla società mentre nella restante parte il motivo è
CP_8 assorbito dalla impugnazione incidentale del ministero, di cui si è già ampiamente trattato;
il motivo n.6) è integralmente inammissibile, poiché ivi si deduce la violazione degli artt.101 e 112, e l'erronea ricostruzione dei fatti di causa, laddove il Giudice affermerebbe che la con la propria
CP_8 condotta ha leso la sfera giuridica degli attori, vulnerando il diritto alla fruizione di posti barca;
il motivo n.13) del pari è integralmente inammissibile, perché deduce la violazione degli artt.101 e 112 cpc, nonché 1223, 1226, 1227 e 2043 cc, nella parte in cui il giudice avrebbe ritenuto sussistente una corresponsabilità della nella causazione del danno.
CP_8
b)
I motivi 4) e 5) con cui complessivamente si deduce la erroneità della decisione, perché avrebbe dato corso alla riassunzione (dopo la formazione del giudicato sulle querele di falso) senza disporre ulteriore sospensione, nonostante la pendenza della causa pregiudicante, tra gli appellanti principali e la CP_8
sono infondati.
[...]
Non sussiste infatti alcuna pregiudizialità tecnico - giuridica tra quella causa, volta a regolare il rapporto tra gli appellanti e la società, e questa, con cui gli appellanti chiedono la condanna del Ministero per avere emesso i provvedimenti di sgombero, in violazione di diritti soggettivi.
Il carattere pregiudiziale di una causa si ravvisa solo quando il suo oggetto costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, pendente tra le stesse parti. In altri termini la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cpc, quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata;
la pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto (Cass.27426/2009, 4183/2016, tra le altre).
Al contrario, per definizione, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause separatamente intentate dal danneggiato nei confronti di diversi soggetti ritenuti responsabili del danno, atteso che il rapporto di solidarietà nel debito è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che è escluso in radice il rischio di conflitto di giudicati (Cass.6982/2023 16077/2019).
c) il motivo n.7 con cui si deduce violazione degli artt.101 e 112, erronea ricostruzione dei fatti di causa, ed insufficiente motivazione, nella parte in cui ha ritenuto opponibili i contratti di ormeggio privi di pagina 14 di 19 data certa e di durata ultranovennale è inammissibile, atteso che la eccezione di inopponibilità dei contratti di ormeggio per la durata ultranovennale e la assenza di data certa e registrazione è nuova, mai sollevata in primo grado, né dal Ministero né dalla CP_8
d) con i motivi da 8) a 11) contesta le scelte processuali del Tribunale deducendo la CP_8 violazione degli artt.152, 153, 163, 165, 180, 183 e 184 cpc, nella parte in cui non ha rilevato la tardività di una serie di documenti prodotti dopo la riassunzione;
la violazione degli artt.210 e 213 cpc, e 2697 cc laddove il Tribunale aveva emesso ordini di esibizioni delle tariffe in corso per gli ormeggi alla e alla Amministrazione, accogliendo le richieste istruttorie degli attori, così CP_8 avvantaggiandoli in danno delle altre parti costituite;
la violazione degli artt.191 ss cpc, 2697 cc, erronea ed insufficiente motivazione, nella parte in cui ha ammesso la Ctu, sostanzialmente esplorativa, in assenza di un principio di prova sul danno;
violazione degli artt.115, 116, 156, 157, 159, 194, 195 cpc, 210 e 213 cpc e 2697 cc, nella parte in cui ha autorizzato il Ctu ad acquisire documentazione non prodotta, e nella parte in cui non ha accolto la eccezione di nullità della Ctu.
Ora, le eccezioni sono inammissibili oltre che in parte evidentemente infondate;
le contestazioni sulla erroneità delle scelte istruttorie operate dal giudice, infatti, possono tradursi in motivi di impugnazione ammissibili solo allegando che la prova acquisita o non acquisita in violazione della disciplina processuale abbia influito su di un punto decisivo, originando così una decisione contra ius (tra le tante vedi Cass.30721 e 18072 del 2024); l'appellante invece omette del tutto di allegare un CP_8 nesso tra la decisione istruttoria e il convincimento del giudice nel merito, assumendo in buona sostanza che la semplice acquisizione di documenti nuovi, determini automaticamente la nullità della decisione, il che nel nostro ordinamento non è.
Questa considerazione verosimilmente comporta la inammissibilità di tutti i motivi, e, certamente in particolare, dei motivi n.8, e n.11, con cui si contesta semplicemente l'avvenuto deposito, in sede di riassunzione, di documenti nuovi e tardivi, sia nel fascicolo, che nel corso della Ctu.
Il motivo attinente al carattere esplorativo della Ctu, disposta asseritamente in assenza di un principio di prova è poi e comunque marcatamente infondato: nel giudizio erano infatti stati depositati i contratti di ormeggio, idonei a fornire più di un principio di prova del danno patito dagli assegnatari, che si sono visti privare, nel 2000, del godimento del posto barca, di cui avevano anticipatamente pagato il canone, fino al 2024, come risulta appunto dai contratti di ormeggio depositati.
Del pari infondato il motivo attinente agli ordini di esibizioni delle tariffe in corso per gli ormeggi: l'appellante sostiene che accogliendo le richieste istruttorie degli attori, il Tribunale li ha avvantaggiati in danno delle altre parti, ma la norma processuale è chiara, e il Giudice ne ha fatto uso dando semplicemente corso alla richiesta di esibizione formulata da parte attrice nella memoria ex art.184 c.p.c. depositata in data 19.09.2005: dunque, seppure la documentazione non era in atti, lo strumento processuale per ottenerla era stato già esperito, dalla parte, tempestivamente, entro il termine decadenziale dettato dal legislatore.
D'altro canto, la circostanza che la causa sia stata sospesa, dal giugno 2007 al maggio 2021, in attesa della formazione del giudicato sulle querele di falso, rendeva evidentemente necessario, visto l'onere di provare il danno in tutto l'arco temporale di validità del contratto di ormeggio, acquisire documentazione aggiuntiva e aggiornata, in particolare in ordine alle tariffe applicate nelle darsene negli anni successivi alla originaria citazione in giudizio.
Conclusivamente, tutti i motivi di appello articolati dalla interveniente vanno dichiarati inammissibili o respinti.
- 6 - La impugnazione principale proposta dagli assegnatari degli ormeggi. pagina 15 di 19 Con il primo motivo hanno contestato la decisione, per la violazione degli artt. 1226 c.c., 115 e 116 c.p.c., 132 n. 4) c.p.c. con riferimento alla genericità e/o illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale ha ritenuto che gli attori non avessero assolto appieno lo specifico onere di prova circa il quantum del danno patito.
Il motivo è fondato: nell'atto di citazione in primo grado risulta pianamente esposto (vedi pag.3) che i contratti di assegnazione dei posti barca stipulati con prevedevano il pagamento Parte_18 anticipato del canone, calcolato per tutti gli anni, fino al termine della concessione, nel 2024; la domanda risarcitoria è stata formulata allegando genericamente un costo medio di 3.500 euro all'anno per ormeggio, e chiedendo la condanna della Amministrazione al risarcimento del danno sulla base del valore indicato, o nella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
inoltre la difesa attrice ha dettagliato fin dall'atto introduttivo tutti gli elementi di fatto (contratti, planimetrie e piantine descrittive della misura e posizione dei posti barca) che potevano condurre ad una valutazione specifica del valore contrattuale di ogni singolo ormeggio.
A parte il fatto che la circostanza non è stata specificamente contestata, dalla difesa del Ministero, l'anticipato pagamento del canone, per tutti gli anni di validità della concessione è comunque provato, dagli attori, qui appellanti principali, con questa ampia produzione documentale, tra cui in particolare i documenti, qui ridepositati unitamente all'appello, (tra cui di specifica rilevanza il Fascicolo 12405- 04 Parte 2 e il Fascicolo 12405-04 Parte 7 lett.H), che contengono i singoli contratti di assegnazione, tutti con pagamento anticipato del canone, e i provvedimenti di diffida e sgombero, assunti e posti in esecuzione, se non spontaneamente eseguiti, nel 2000.
Dunque è dimostrato che gli appellanti hanno perduto il godimento degli ormeggi, che si sarebbe protratto, a questo punto senza corrispettivo, se non per i servizi di banchina, fino al 2024.
In tale condizione il danno patrimoniale, secondo il diritto vivente, deve ritenersi presunto.
Seppure, infatti, è cristallizzato l'orientamento della Suprema Corte per cui il danno patrimoniale risarcibile va accertato e liquidato solo in presenza di una perdita patrimoniale effettivamente subita in conseguenza di un fatto illecito, laddove l'obbligazione risarcitoria non sorge se sussiste il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, (Cass. S.U. n. 576 del 2008), tuttavia di recente le Sezioni Unite (S.U. n. 33645 del 2022, confermata in seguito vedi 19849 del 2024) hanno ripreso e riesaminato il principio, in materia di lesione del diritto di proprietà, e del correlato godimento (in quel caso di trattava di occupazione abusiva, assimilabile per gli effetti, a parti inverse, alla fattispecie in esame): la Corte, chiamata a superare una difformità di orientamenti, circa la possibilità o meno di ritenere il danno “in re ipsa”, in caso di perdita del godimento, ha ribadito la validità della distinzione tra lesione del diritto (danno evento, a fronte del quale spetta il diritto al ripristino del bene), e danno da perdita del godimento (danno-conseguenza, a fronte del quale spetta il risarcimento del danno); ha peraltro concluso nel senso che quest'ultimo specifico pregiudizio, da perdita del godimento, può ritenersi
“danno presunto” o “danno normale”, tenendo conto della evoluzione giurisprudenziale, privilegiando in termini probatori la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865), e ammettendo ovviamente la prova contraria.
In definitiva, quindi, qualora la condotta illecita di un terzo comporti la perdita, totale o parziale, del diritto al godimento del bene, il danno patrimoniale si presume, e la liquidazione può avvenire tenendo conto del valore locativo: il godimento ha infatti un valore economico che, anche nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il criterio di liquidazione sia a risarcimento del danno diretto da perdita della facoltà di godimento che del danno indiretto da perdita della facoltà di cessione del godimento, (facoltà esercitata in concreto dagli assegnatari degli ormeggi in più occasioni dalla costituzione della darsena, come si rileva dai documenti prodotti che evidenziano plurimi cambi di intestazione dei posti barca). pagina 16 di 19 Nel caso in esame l'Amministrazione Marittima non ha mai contestato né il fatto che gli assegnatari odierni appellanti occupassero e godessero i posti ormeggio, né il valore della pretesa risarcitoria avanzata, indicata in €. 3.500,00 annuali per ciascun posto, (o nella maggiore o minore somma provata in corso di causa), né infine le istanze istruttorie degli attori, dirette all'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. da parte della delle tariffe in uso presso i porti turistici della zona, Controparte_5 dall'agosto 2000, e all'ammissione di Ctu.
Il Giudice coerentemente con le acquisizioni istruttorie, e i principi esposti, ha disposto Ctu, e il consulente ha indicato puntualmente i valori di mercato, per tutto il periodo di interesse, cosicchè sono stati acquisiti gli elementi concreti per una stima del danno calibrato su ognuno degli appellanti, al netto degli oneri di gestione sostenuti dalla società ; dunque la decisione di procedere ad CP_17 una liquidazione equitativa così ridotta consegue verosimilmente ad una distrazione o ad un errore insorti al momento della decisione, quando il giudice ha statuito che non sarebbe «dato nemmeno comprendersi il significato da ascriversi alla correlazione tra il danno patito ed il canone praticato a
, osservando che quella somma non è stata corrisposta dai diportisti allontanati…. ” , il CP_7 che non è vero, proprio perché gli assegnatari avevano anticipatamente pagato i canoni, al momento della originaria sottoscrizione dei contratti.
Dunque il danno va liquidato secondo le risultanze della Ctu, seppure nei limiti di quanto chiesto dagli attori, dopo lo svolgimento della Ctu, all'atto di precisare le conclusioni;
quanto alla attualizzazione del danno, che ha natura risarcitoria e quindi di valore, il consulente indica le somme totali per canoni dell'intero periodo, tuttavia maturati progressivamente, nell'arco degli anni di godimento perduto;
dunque la rivalutazione e gli interessi, con valutazione di carattere equitativo si calcolano sull'intera somma, e tuttavia a partire da un momento intermedio, che si fissa al 1.1.2013, e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
dalla pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali, ex art.1284 4° comma cc, mantenendo necessariamente la statuizione di primo grado, non impugnata sul punto.
- 7 - Domanda ex art.96 cpc
Con il terzo motivo gli appellanti deducono il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di condanna della e dell'Amministrazione Marittima ex art. 96, co. 3, c.p.c. CP_8
Deducono che la condotta processuale tenuta dalla intervenuta illegittimamente si è CP_8 dimostrata meramente speculativa, dilatoria e dannosa per il buon funzionamento della giustizia, e che anche la condotta processuale tenuta dall'Amministrazione Marittima integra i presupposti di cui all'art 96, co. 3, c.p.c., atteso che, pur di ostacolare il legittimo diritto degli appellanti ad ottenere la re- immissione nella legittima detenzione dei propri posti ormeggio, la difesa aveva appoggiato le istanze di sospensione, al fine di prolungare la durata della causa oltre i termini della concessione dei posti ormeggio, destinata a scadere nel 2024.
La domanda è senz'altro fondata, nei confronti della attesa la pluralità di condotte CP_8 sintomatiche del carattere abusivo dell'esercizio del diritto di difesa, mentre non può dirsi compiutamente provata nei confronti del Ministero, per le ragioni che si espongono brevemente.
La disciplina della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., introdotta dall'art.45 della legge 69 del 2009 ed entrata in vigore il 4 luglio 2009 è radicata nell'art. 111 Cost. - che ai commi 1 e 2 sancisce il principio del processo giusto, regolato dalla legge, e della sua ragionevole durata, e sanziona la mala fede o colpa grave, ossia le condotte difensive connotate da scopi o intendimenti abusivi, che si manifestano come strumentali ed eccedenti la normale funzione della difesa nel processo, (così Ord. 36591 del 2023, Ord. S.U. 32001 del 2022). La disciplina novellata è applicabile ratione temporis alla fase della riassunzione, in primo grado, e alla fase impugnatoria.
Ora la pertinacia di entrambe le difese (del Ministero e della concessionaria) nel contrastare la pagina 17 di 19 domanda degli assegnatari dei posti barca ha senz'altro raggiunto, se non superato, la massima estensione che deve riconoscersi al diritto di difesa, dal momento che il buon diritto degli assegnatari degli ormeggi era stato già ampiamente riconosciuto dalla giustizia amministrativa, in primo e secondo grado, e solo per questioni di giurisdizione il processo è stato azzerato, per iniziare ex novo avanti al giudice ordinario, ove peraltro la difesa della società e del Ministero ne hanno chiesto ed ottenuto la sospensione, in attesa del giudicato sulle querele di falso.
La difesa della ha tuttavia superato il limite di ogni possibile buona fede, ed esercizio CP_8 del diritto di difesa, laddove ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione, entrando in contraddizione con se stessa, verosimilmente allo scopo di ottenere ulteriori ritardi nella definizione del giudizio;
la somma dovuta ex art.96 3 ° comma cpc si definisce in 10.000 euro, e si riconosce in favore degli appellanti in solido;
tenuto conto che nella fase di impugnazione va applicato l'art.96 cpc novellato, e quindi anche il quarto comma, la va anche condannata al pagamento, in CP_8 favore della cassa delle ammende, di euro 500.
- 8 - Le spese
Le spese dei due gradi del giudizio sostenute dagli appellanti si pongono a carico del Ministero e della in solido, atteso che l'interventore adesivo condivide la soccombenza della parte CP_8 adiuvata;
vengono liquidate tenendo conto dell'importo della condanna;
la pronuncia va emessa a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Quanto alla liquidazione, si osserva che secondo il combinato disposto degli artt.4 e 5 DM 55 del 2014 le spese in caso di pluralità di parti con medesima posizione processuale si liquidano tenendo conto (ex art.10 cpc, e 2 DM 55 del 2014) della condanna più elevata, e applicando maggiorazioni del 30 % e del 10 %, a seconda del numero delle parti.
Dunque lo scaglione di valore da considerare è quello relativo alla condanna più elevata, e, sommando capitale e rivalutazione, va individuato nello scaglione da 260.000 a 520.000. Applicando gli aumenti spettanti, a fronte della maggiore attività spiegata dal difensore quando assiste più parti, può essere liquidato l'importo richiesto dal difensore, di 73.998,00 euro per il primo grado, e 90.703,90 euro per l'appello, a titolo di compensi, oltre accessori.
Le spese tra gli appellanti, la e il si compensano, attesa la difficoltà oggettiva di CP_6 CP_7 individuare il soggetto passivo legittimato, tenuto conto del trasferimento di competenze dallo Stato agli enti territoriali, e considerato che in questo grado e sono stati raggiunti dalla CP_6 CP_7 notifica della impugnazione ai soli fini di integrare il contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 778/2023 del Tribunale di Bologna, che conferma nel resto:
- condanna il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, a risarcire agli appellanti i danni da mancato godimento pluriennale dei posti ormeggio loro assegnati a decorrere dal 01/09/2000 e fino al termine della concessione mediante il pagamento delle somme di seguito per ciascuno indicate:
Euro 57.224,31; Euro 238.017,00; Euro Parte_1 Pt_2 Parte_2 Pt_16 Parte_16 98.960,61; Euro 57.224,40; (erede di ) Euro Parte_4 Parte_5 Persona_1 57.224,40; e (eredi Persona_3 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 di Euro 57.224,40; e (eredi di Persona_4 Parte_10 Parte_11 Persona_3 Euro 38.388,31; Euro 105.050,15; Euro 38.117,45; Euro Parte_3 Parte_7 Parte_8 78.998,97; Euro 78.998,97, somme tutte da maggiorare della rivalutazione monetaria Parte_9 calcolata in base agli indici istat dei beni al consumo, e degli interessi legali sulle somme annualmente pagina 18 di 19 rivalutate, dal 1° gennaio 2013 alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. maturati dopo il deposito della sentenza e fino all'effettivo pagamento;
- condanna il Ministero e in solido, a rifondere agli appellanti le spese Controparte_8 di lite, che liquida in 73.998,00 euro per il primo grado e 90.703,90 euro per l'appello, a titolo di compensi, oltre accessori di legge (c.p.a., Iva e spese generali), con pagamento diretto al difensore, dichiaratosi antistatario;
- condanna la ex art.96 cpc 3° e 4° comma, a versare la somma di Controparte_8 10.000 euro agli appellanti in solido, e di 500 euro alla Cassa delle Ammende.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte del Ministero e dell'intervenuta dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_8 unificato, pari a quello dovuto rispettivamente per l'appello, e per l'intervento.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello, n. r.g. 1686/2023 e 1736/2023 promossa reciprocamente da:
(Cod. Fisc.: Parte_1 C.F._1 (già - (cod. fisc. e p.iva: Parte_2 CP_1 Controparte_2
), P.IVA_1
(Cod. Fisc.: Parte_3 C.F._2
(Cod. Fisc.: ) Parte_4 C.F._3
( ) in qualità di erede della Sig.ra già Parte_5 C.F._4 Persona_1 erede del Sig. –, Persona_2
(Cod. Fisc.: ) Parte_6 C.F._5
(Cod. Fisc.: ) Parte_7 C.F._6
(Cod. Fisc.: ) Parte_8 C.F._7
(Cod. Fisc.: ) Parte_9 C.F._8 (cod. fisc.: ) e (cod. fisc.: Parte_10 CodiceFiscale_9 Parte_11
) in qualità di eredi del Sig. CodiceFiscale_10 Persona_3 (cod. Fisc.: ), (cod. Fisc.:
[...] C.F._11 Parte_12
), (cod. Fisc.: ), C.F._12 Parte_13 C.F._13 Pt_14 (cod. Fisc.: e (cod. Fisc.:
[...] C.F._14 Parte_15
) in qualità di eredi del sig. C.F._15 Persona_4
(già Parte_16 Controparte_3 P.IVA_2 tutti con il patrocinio dell'avv. Alfonso CELLI
APPELLANTI e da
Controparte_4
pagina 1 di 19 , entrambe con il patrocinio P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
, con il patrocinio degli avv.ti Stefano ARGNANI ed Elisa Controparte_6 RIGHETTI
con il patrocinio dell'avv.Andrea ZAVATTA Controparte_7
con il patrocinio degli avv.ti Angelo RICCIO e Andrea Controparte_8 LASCARI
APPELLATO
Avverso la sentenza 778 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Gli appellante d altri hanno concluso come segue: Pt_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello incidentale proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Controparte_5 siccome tardivo ed inammissibile, ovvero perché infondato per tutte le ragioni diffusamente illustrate nell'atto di citazione in appello e nelle difese in atti;
- per tutte le ragioni illustrate nella narrativa che precede ed in tutti gli atti depositati nel giudizio, anche di primo grado, qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 778/2023 del Tribunale di Bologna emessa in data 4 aprile 2023, pubblicata in data 06.04.2023 e non notificata, nella causa iscritta al n. 12405/2004 del Ruolo Generale, (a) condannare il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - in persona del Ministro e legale rappresentante pro-tempore -, ovvero la di Controparte_5
anche in solido tra loro e ciascuno per i propri titoli, a risarcire agli appellanti i danni subiti per il mancato CP_5 godimento pluriennale dei posti ormeggio loro assegnati a decorrere dal 01/09/2000 e fino alla data di effettiva reintegrazione nella piena disponibilità, nella misura di seguito indicata: Euro 57.224,31; Parte_1 Pt_2 Parte_2 Euro 238.017,00; Euro 98.960,61; Euro 57.224,40; (erede di Pt_16 Parte_16 Parte_4 Parte_5
) Euro 57.224,40; e (eredi Persona_1 Persona_3 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 di Euro 57.224,40; e (eredi di Euro 38.388,31; Persona_4 Parte_10 Parte_11 Persona_3 Pt_3 Euro 105.050,15; Euro 38.117,45; Euro 78.998,97; Euro 78.998,97
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 (cfr. paragrafo II.
2.1.3 che precede); ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta provata;
oltre a rivalutazione ed interessi legali dal 01.09.2000, ovvero in subordine dalla notifica dell'atto di citazione, fino al deposito della sentenza, nonché interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. maturati dopo il deposito della sentenza e fino all'effettivo pagamento;
(b) dichiarare l'intervento proposto dalla inammissibile e/o improponibile e, per l'effetto, Controparte_8 estrometterla dal presente giudizio di appello;
(c) condannare ex art. 96, co. 3, c.p.c. la intervenuta
[...]
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore -, al pagamento, a favore degli odierni appellanti, Controparte_8 della somma di Euro 200.000,00, ovvero di quella ritenuta equa e di giustizia;
(d) condannare ex art. 96, co. 3, c.p.c. il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - in persona del e legale rappresentante pro-tempore, al CP_9 pagamento, a favore degli odierni appellanti, della somma di Euro 200.000,00, ovvero di quella ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario. Nella causa rubricata al R.G. n. 1736/2023, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello incidentale proposto dal Controparte_10 Controparte_5 siccome tardivo ed inammissibile, ovvero rigettarlo perché infondato.
- per le ragioni tutte illustrate nella narrativa che precede e negli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado qui da intendersi integralmente richiamati, ogni altra domanda disattesa: - rigettare l'appello proposto dalla
[...] siccome inammissibile e, comunque, infondato;
- condannare ex art. 96, co. 3, c.p.c. la Controparte_8 [...]
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore -, al pagamento, a favore degli odierni appellanti, Controparte_8 della somma di Euro 100.000,00, ovvero di quella ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
L'appellante ha concluso come segue: Controparte_8 pagina 2 di 19 Nel procedimento R.G.n. 1686/2023 si precisano le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, rigettare l'appello R.G.n. 1683/2023 proposto da e altri, con vittoria di spese e Parte_1 competenze dei due gradi di giudizio. Nel procedimento R.G.n. 1736/2023 si precisano le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza impugnata, in epigrafe specificata, dichiarando la nullità della stessa per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sussistendo, per autonomo petitum sostanziale e causa petendi, la giurisdizione del Giudice amministrativo (TAR) anche in ordine alla disapplicazione ed asserita illegittimità delle ordinanze di sgombero adottate dalla di il 7 aprile 2000, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado ed in Controparte_5 CP_5 particolare le seguenti conclusioni: In via preliminare: a) accertare e dichiarare che la Società Controparte_11[... ha un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo dagli attori;
b) conseguentemente dichiarare l'ammissibilità dell'intervento volontario In via pregiudiziale di rito c) accertare e Controparte_12 dichiarare che la presente causa è connessa per l'oggetto e per il titolo a quella principale già pendente avanti alla Corte d'Appello di Bologna (R.G.n. 779/2006) e, pertanto, emettere i provvedimenti di cui all'art. 40 c.p.c.; d) accertare e dichiarare che dalla definizione del giudizio principale preventivamente azionato dagli attori avanti al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, ed oggi pendente avanti alla Corte d'Appello di Bologna (R.G.n. 779/2006), dipende la decisione della presente causa anche in relazione alla opponibilità dei contratti di ormeggio e alla ingiustizia del danno e, pertanto, sospendere il processo ex artt. 295, 336 e 337 c.p.c.; e) accertare e dichiarare l'irritualità e/o improcedibilità della riassunzione del presente giudizio promossa dagli attori prima del verificarsi della condizione per cui il procedimento stesso era stato a suo tempo sospeso ex art. 295 e 337 c.p.c., e pertanto si insiste per la sospensione dello stesso;
In subordine nel merito dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande proposte dagli attori. In ogni caso con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede la declaratoria di nullità della CTU che ha utilizzato documenti nuovi ed inammissibili e comunque si insiste sulla rinnovazione della CTU per le osservazioni esposte dai CTP e soprattutto per il fatto che non sono stati misurati i diversi posti ormeggio ai fini della risposta ai quesiti.
Il Ministero, e Capitaneria hanno concluso come segue: Nella causa d'appello R.G.N. 1686/2023: “In accoglimento del proposto appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 778/2023 pubblicata in data 06/04/2023, dichiarare per quanto di ragione inammissibili per difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) e della di le domande originariamente proposte dagli Controparte_5 CP_5 odierni appellanti nei confronti delle medesime Amministrazioni ovvero alternativamente respingere integralmente le medesime domande in quanto infondate in fatto e in diritto e respingersi, in ogni caso, l'appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Nella causa d'appello R.G.N. 1736/2023: “Contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 778/2023 pubblicata in data 06/04/2023, dichiarare per quanto di ragione inammissibili per difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) e della di le domande originariamente proposte Controparte_5 CP_5 dagli attori odierni appellanti nei confronti delle medesime Amministrazioni ovvero alternativamente respingere integralmente le medesime domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
per quanto di ragione ed in parte accogliere, in parte respingere e in parte decidere secondo giustizia l'appello proposto dalla società in Controparte_8 persona del l.r.p.t. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La ha concluso come segue: Controparte_6 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nella causa d'appello R.G. n. 1686/2023:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. relativamente al capo 2.2. della sentenza di primo grado – in quanto non oggetto di impugnazione, e, quindi, accertare e dichiarare passato in giudicato il suddetto capo;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la decadenza di tutte le domande non accolte nella sentenza di primo grado e non riproposte dagli odierni appellanti nei confronti dell'Ente regionale – in quanto si intendono rinunciate;
- nella denegata ipotesi in cui non siano accolte le suddette istanze, nel merito, accertare il totale difetto di legittimazione/titolarità passiva dell' , e comunque, l'esclusione di qualsivoglia responsabilità della Parte_17 [...] in accoglimento delle conclusioni già proposte dall' nel giudizio di primo grado e di seguito CP_13 Parte_17 riportate pedissequamente (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.): “1) in via preliminare accertare e dichiarare il totale difetto di legittimazione/titolarità passiva della con riferimento ad ogni domanda Controparte_13 avversaria;
2) nel merito rigettare le domande attoree, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate. In ogni caso con vittoria di spese”. Nella causa d'appello R.G. n. 1736/2023:
pagina 3 di 19 - in via preliminare, accertare e dichiarare che il capo 2.2. della sentenza di primo grado che ha accertato l'assenza di qualsivoglia responsabilità della in relazione ai fatti di causa, per tutte le ragioni suesposte, è Controparte_6 passato in giudicato;
- nella denegata ipotesi in cui non sia accolta la suddetta istanza, nel merito, accertare il totale difetto di legittimazione/titolarità passiva dell' , e comunque, l'esclusione di qualsivoglia responsabilità della Parte_17 CP_6 in accoglimento delle conclusioni già proposte dall' nel giudizio di primo grado e di seguito CP_13 Parte_17 riportate pedissequamente (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.): “1) in via preliminare accertare e dichiarare il totale difetto di legittimazione/titolarità passiva della con riferimento ad ogni domanda Controparte_13 avversaria;
2) nel merito rigettare le domande attoree, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate. In ogni caso con vittoria di spese”.
Il ha concluso come segue: Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
In via pregiudiziale in rito: Accertare e dichiarare passati in giudicato, ovvero confermare, i capi della sentenza che escludono qualsivoglia responsabilità del e comunque accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.346 Controparte_7 c.p.c., rinunziate le domande tutte rivolte nei suoi confronti, con il favore delle spese di lite.
In via subordinata di merito, rigettare comunque tutte le domande promosse nei suoi confronti per carenza di legittimazione passiva e/o perché infondate nel merito.
In ogni caso vinte le spese di lite (spese legali e di Ctp), oltre spese generali, IVA, CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato nel 2004 gli appellanti indicati in epigrafe (in taluni casi i danti causa, poi deceduti) citavano innanzi al Tribunale di Bologna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la ed il (unitamente ad altri, che non hanno coltivato Controparte_6 Controparte_7 il giudizio, dopo la prolungata sospensione) per sentire annullare e/o comunque dichiarare illegittime le ingiunzioni di sgombero emesse nei loro confronti dalla di e il Controparte_5 CP_5 provvedimento ministeriale in data 7 aprile 2000, con ogni conseguente effetto di legge;
accertare l'opponibilità dei contratti di ormeggio stipulati con la precedente concessionaria Parte_18 alle Amministrazioni tutte convenute disapplicando, in via incidentale, le ingiunzioni ed il provvedimento ministeriale di data 7 aprile 2000; - in ogni caso condannare: la di Controparte_5
o l'Amministrazione ritenuta competente a ripristinare lo stato preesistente dei luoghi e a CP_5 rimettere gli attori nel possesso dei posti di ormeggio;
a risarcire agli istanti i danni subiti per il mancato godimento dei posti ormeggio assegnati a decorrere dal 01/09/2000 e fino alla data di effettiva reintegrazione nella piena disponibilità, danni che allo stato si quantificano in €. 3.500,00 annuali per ciascun posto, o nella maggiore o minore somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Si costituivano con separate difese il Ministero delle Infrastrutture, il e la Controparte_7 e nel processo interveniva volontariamente, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., Controparte_6 anche (d'ora in poi , concessionaria della Darsena di Controparte_8 CP_8 Cesenatico ove erano ubicati i posti ormeggio assegnati agli appellanti fino al termine della concessione demaniale fissato nell'agosto 2024; sia gli appellati che l'intervenuta contestavano le domande formulate dagli appellanti.
Il giudizio veniva sospeso, per la pendenza di causa pregiudicanti, avente ad oggetto la asserita falsità di sottoscrizioni apposte ai contratti di ormeggio;
venuta meno la ragione di sospensione, con la formazione del giudicato, il giudizio poteva essere finalmente riassunto con atto del maggio 2021 e definito dal Tribunale di Bologna con sentenza del 4 aprile 2023, che, disapplicate le ingiunzioni di sgombero adottate dalla di in data 7.04.2000, condannava Ministero dei Controparte_5 CP_5 Trasporti a risarcire ai sensi dell'art. 2043 c.c. agli attori la complessiva somma di € 96.238,33, oltre interessi ex art.1284 co. 4 c.c., e oltre alle spese della lite, comprensive delle spese di Ctu.
Il Giudice premessa la complessità della vicenda, che imponeva la preliminare ed attenta perimetrazione del thema decidendum, anche per individuare correttamente i soggetti legittimati, dal pagina 4 di 19 lato passivo, prendeva le mosse dalla sentenza n.12087 del 2004 delle Sezioni Unite della Cassazione (adita dalla con regolamento di giurisdizione, a seguito della pronuncia del Consiglio di CP_8 Stato che aveva affermato la propria competenza a conoscere della dedotta illiceità dei provvedimenti di sgombero) che aveva attribuito la giurisdizione al giudice ordinario, perché gli atti emessi dalla autorità oggetto della domanda assumevano, come esclusivo loro presupposto, l'assenza di diritto in capo agli occupanti i posti barca, da ritenersi quindi occupanti abusivi, sine titulo, del bene pubblico.
L'oggetto della causa doveva quindi ritenersi limitato alla pretesa degli odierni attori di ottenere la tutela, perlomeno nella sua componente risarcitoria, di una vera e propria posizione di diritto soggettivo, rispetto alla quale i provvedimenti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti pubblici si sono posti quale “elemento di disturbo” nonché come strumento concreto della lesione.
Il Tribunale ha poi affermato che esulano, dal presente giudizio, gli aspetti che attengono alla opponibilità o meno dei contratti di ormeggio alla oggetto di altra causa instaurata nei CP_8 confronti di quest'ultima.
Esaminando il merito il Tribunale ha ritenuto effettivamente illegittimi i provvedimenti di sgombero emessi dalla Autorità Marittima, osservando:
1- che dell'avvenuta conclusione da parte della prima concessionaria di Parte_18 settantaquattro contratti di assegnazione di posti-ormeggio per tutta la durata della concessione (vale a dire sino al 2024) erano a conoscenza sia il Ministero che la , Controparte_5 avendo questi autorizzato nel 1990, a seguito del fallimento di il contratto Parte_18 di affitto di azienda con la COOPTUR Soc. Coop. a. r. l., nel quale si dava espressamente atto della indisponibilità dei settantaquattro posti-ormeggio, proprio perchè già assegnati;
2- che la mancanza di espressa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima alla stipula delle singole assegnazioni non poteva giustificava la emissione delle ingiunzioni di sgombero, peraltro non motivate dal difetto di autorizzazione, bensì dalla assenza di titolo (si adduce che
“il soggetto non ha titolo che legittimi l'occupazione del posto ormeggio”)
3- che al contrario il titolo esisteva e poteva essere legittimamente opposto non solo alla nuova concessionaria, ma anche alla Amministrazione Marittima, non potendo incidere la assenza di autorizzazione formale sulla validità del titolo posseduto dagli odierni appellati (vale a dire il contratto di ormeggio), ma, tutt'al più, ponendosi quale inadempimento della concessionaria, che avrebbe potuto legittimare una pronuncia di revoca o decadenza della concessione stessa;
4- che il titolo esistesse, e fosse noto, risultava anche dalla perizia estimativa del complesso aziendale della fallita soc. effettuata per la vendita giudiziaria e poi aggiornata Parte_18 nel 1994, che confermando il valore complessivo dei beni in Lire 7 miliardi, faceva espresso riferimento al fatto che, una settantina di posti ormeggio erano già assegnati a terzi fino a scadenza della concessione e che, nel calcolo della vendita dei posti barca del porto turistico, per quelli già occupati dagli assegnatari pluriennali, dovevano computarsi solo le entrate corrispondenti agli oneri per utilizzazione dei servizi di darsena e di utenze di banchina e pontili;
pertanto il prezzo base per l'asta pubblica fu stabilito non tenendo conto del valore commerciale dei 74 posti di ormeggio affittati fino al termine della concessione nel 2024 e per i quali il corrispettivo era stato già versato dal precedente concessionario.
Quindi, disapplicati in via incidentale i provvedimenti di sgombero adottati dall'Amministrazione Marittima in data 26.04.2000, il Tribunale respingeva la domanda di condanna della P.A. al ripristino del possesso dei posti ormeggio indicati nella premessa, visto il disposto degli artt.
4-5 All. E della Legge Abolitrice del Contenzioso Amministrativo, e ritenendo responsabile dell'illecito il Ministero dei Trasporti, quale autorità deputata al rilascio della concessione, con coinvolgimento della di solo quale organo periferico, lo ha condannato al risarcimento del Controparte_5 CP_5 pagina 5 di 19 danno.
Passando alla determinazione del danno risarcibile, il Tribunale ha ritenuto che gli attori non avessero assolto pienamente all'onere della prova, in ordine alla misura del danno patrimoniale subito, essendosi limitati ad allegare la misura del canone medio, di 3.500 euro all'anno per un posto barca a , CP_7 chiedendone il riconoscimento per tutti gli anni successivi all'allontanamento delle imbarcazioni dalla darsena, e per ciascuno di diportisti, senza alcuna distinzione tra le varie posizioni personali, ed ha rilevato che non avevano neppure chiesto il riconoscimento del danno non patrimoniale.
Più specificamente, ha ritenuto non condivisibile la indicazione del danno patito in misura pari al canone medio praticato a , rilevando, sul piano logico ancor prima che giuridico che quella CP_7
[... somma fosse incongrua, perché non era stata corrisposta, dai diportisti allontanatisi a favore di CP_8
laddove in tanto si può ritenere sussistente un danno patrimoniale, in quanto, in ragione dello CP_8 spostamento delle imbarcazioni, gli assegnatari si siano visti costretti a corrispondere canoni più elevati, presso altre strutture, con allegazioni pertanto di un danno differenziale.
Quindi, considerato che il Ctu aveva stimato in euro 962.383,37 il complessivo ammontare dei canoni di ormeggio, con riferimento ai diciassette posti barca, per il periodo dal 2000 al 2022; il danno che, ha ritenuto equo riconoscere agli attori, unitariamente considerati (salva ripartizione nei rapporti interni) e come individuati dal c.t.u. ammonta ad € 96.238,33, liquidato all'attualità, oltre agli interessi ex art.1284 co. 4 c.c.; ha poi condannato il Ministero a rimborsare le spese agli attori, compensandole tra le altre parti.
La decisione è stata tempestivamente impugnata dagli appellanti, (Rg.1686 del 2023) che hanno articolato tre motivi.
La medesima decisione è stata impugnata anche da (Rg.1736 del 2023) che ha CP_8 articolato 13 motivi di impugnazione.
Si sono costituiti, in entrambi i giudizi, con la medesima difesa, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e la di Controparte_5
proponendo appello incidentale, articolato in tre motivi, e la ed il CP_5 CP_6 CP_7
, per la mera integrazione del litisconsorzio processuale.
[...]
Le cause sono state riunite e, respinta la istanza di sospensione avanzata dalla difesa di CP_8 rinviate per la decisione alla udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note;
preso atto dell'avvenuto deposito delle note, la Corte ha trattenuto in decisione la causa.
-1- Eccezione di tardività dell'appello -
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello principale, sollevata dalla difesa della ma rilevabile anche di ufficio. CP_8
L'appello sarebbe tardivo, perché proposto dalla difesa degli attori in primo grado trascorsi oltre 30 gg dal deposito, da parte della medesima difesa, della istanza di correzione di errore materiale della sentenza, atto che ne presuppone la compiuta ed integrale conoscenza, e quindi determinerebbe l'applicazione dell'art.326 cpc.
La eccezione non merita accoglimento, e l'appello principale è ammissibile, perché proposto nel rispetto del termine lungo, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, unico rilevante nel caso di specie, in difetto di notificazione della sentenza.
E' invero principio consolidatissimo che la notificazione della sentenza cui fa riferimento l'art. 326 cpc, non può essere sostituita da forme di conoscenza legale del testo della sentenza differenti, e non ammette atti equipollenti;
la legge infatti ricollega la decorrenza del termine breve, non già alla conoscenza della sentenza, come dato fattuale, bensì al compimento della formale notificazione, la pagina 6 di 19 quale, oltre a portare a “conoscenza legale” del destinatario una copia conforme all'originale di esso integra anche un'attività di invito all'eventuale impugnazione, cui l'ordinamento correla appunto l'abbreviazione del termine per impugnare (vedi Cass.8596 del 2000, in tal senso, e vedi anche specifiche nell'affermare la irrilevanza del deposito della istanza di correzione dell'errore materiale, Cass. 17122 del 2011, e 4945 del 1996).
La Corte condivide pienamente gli orientamenti così autorevolmente espressi, attesa la evidente necessità che la disciplina processuale delle impugnazioni resti ancorata al disposto letterale delle norme, nel caso di specie assolutamente chiare, e tali da non richiedere alcuna attività interpretativa, per realizzare appieno il diritto di difesa, e il diritto ad un giusto processo.
- 2 - Ammissibilità dell'intervento di - CP_8
Per seguire l'ordine logico delle questioni preliminari, va esaminato il secondo motivo dell'appello principale della causa portante, in cui è dedotta la erroneità della sentenza del Tribunale, nella parte in cui ha esaminato l'intervento volontario spiegato dalla che doveva ritenersi invece CP_8 inammissibile, perché non «relativo all'oggetto sostanziale della originaria controversia, da individuare in relazione al petitum e alla causa petendi», né tanto meno «dipendente dal medesimo titolo dedotto nel processo, rimanendo irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto»
Il Tribunale di Bologna ha respinto l'eccezione, già sollevata in primo grado,ritenendo ammissibile l'intervento “alla luce della già esposta natura volontaria….. ai sensi dell'art. 105 c.p.c., pretendendo di vantare la stessa il proprio diritto nei confronti degli odierni attori»; vedi pag. 15), ma gli appellanti deducono la erroneità della motivazione, rilevando che nel caso di specie la materia del contendere concerne le condotte illecite e contrarie al principio del neminem laedere tenute dall'Amministrazione Marittima ed il conseguente obbligo di quest'ultima di risarcire il danno causato, con la conseguente estraneità della al giudizio, non avendo peraltro la stessa proposto alcuna domanda CP_8 autonoma, connessa o collegata con quelle proposte dalle altre parti, né tanto meno riferita allo stesso oggetto sostanziale, tale da giustificare l'opportunità del simultaneo processo;
sostengono che l'intervento spiegato dalla avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dal Tribunale CP_8 anche se qualificato come “adesivo dipendente”, attesa l'inesistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo all'interveniente.
Ora, ad avviso della Corte il motivo è solo parzialmente fondato, perché il primo giudice non ha correttamente qualificato l'intervento, e non ha verificato la esistenza dell'interesse né motivato sul punto;
l'intervento è tuttavia ammissibile, seppure nei limiti propri dell'intervento adesivo, dipendente.
La infatti, come ha ritenuto il Tribunale, in primo grado è intervenuta volontariamente, CP_8 senza, tuttavia, chiedere l'accertamento, positivo, o negativo, di fatti o circostanze, diverse da quelle dedotte dal ministero;
la conclusione letterale formulata nell'intervento, in cui chiede al Tribunale “di accertare e dichiarare che la ha un diritto relativo all'oggetto o Controparte_14 dipendente dal titolo” è invero volta solo ad affermare la propria legittimazione ad intervenire, ma al di là del frasario utilizzato è priva di contenuti;
nelle conclusioni di merito, infatti, la difesa della società ha chiesto il mero rigetto delle domande che gli attori avevano proposto contro il Ministero.
Pacifico essendo che gli attori in primo grado non avevano avanzato domande nei confronti di CP_8
neppure la società ne aveva avanzate, nei confronti delle parti di questo giudizio, anche per una
[...] evidente ragione ostativa, costituita dalla pendenza, tra la società e gli assegnatari degli ormeggi, di un separato e parallelo giudizio, che aveva ad oggetto specifico la opponibilità alla dei CP_8 contratti di ormeggio stipulati con gli attori dalla prima concessionaria.
Dunque l'intervento va certamente qualificato come adesivo dipendente, e la sua funzione è necessariamente limitata a sostenere le ragioni della amministrazione, con la conseguente preclusione della facoltà di proporre autonoma impugnazione (vedi, Cass. 22972 del 2022 “In tema di intervento pagina 7 di 19 volontario laddove l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti - bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente”; Cass. 27528 del 2016: L'intervento volontario in causa si qualifica come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti;
ne deriva che l'interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico.
Gli appellanti principali contestano anche un difetto di motivazione nella sentenza impugnata, per avere omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di interesse della all'intervento del CP_8 presente giudizio, che anche in questa sede ribadiscono.
Ora, ad avviso della Corte l'interesse sussiste: la società è infatti subentrata nella concessione demaniale, e dunque ha gestito e sfruttato economicamente i posti barca tramite assegnazione a nuovi utenti, in forza della concessione, e quindi per un diritto derivato, cosicchè l'accertamento del carattere illecito dello sgombero operato dal Ministero è correlato e connesso alla conformazione dell'ampiezza dei diritti della concessionaria.
Si tratta, tuttavia, di intervento dipendente, per quanto detto al paragrafo precedente, cosicchè la società non è ammessa a dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto, né, in sede di gravame, a proporre un'impugnazione autonoma;
il carattere “dipendente” dell'intervento, non consente infatti all'interveniente di sollevare eccezioni non comuni alla parte adiuvata, e così ampliare la materia del contendere (vedi anche Cass.S.U. 23299 del 2011, 23969 del 2013).
A seguito, tuttavia della impugnazione principale degli appellanti, ed incidentale del Ministero, debbono ritenersi ammissibili anche i motivi di appello articolati dalla nei limiti CP_8 consentiti dal carattere dipendente della impugnazione.
- 3 - La Giurisdizione -
Ciò premesso, si osserva che la difesa della società articola due motivi di impugnazione CP_8 attinenti alla giurisdizione, contestando che il Tribunale avesse competenza giurisdizionale a conoscere della domanda, sotto due profili: 1) perché la azione risarcitoria definita in primo grado con la sentenza appellata è un giudizio autonomo, e non di riassunzione, avendo le S.U. con la sentenza 12087 del 2004 cassato la sentenza del Consiglio di Stato senza rinvio;
2) perché il Tribunale aveva incidentalmente dichiarato illegittime le ingiunzioni di sgombero adottate dalla Controparte_5 nell'aprile del 2000, in presenza di posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo.
Ora, quanto detto circa i caratteri dell'intervento spiegato comporta, ad avviso della Corte, la inammissibilità della eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che il Ministero non ha sollevato la eccezione.
Anche volendo ritenerla ammissibile, o rilevabile di ufficio (il che non è visto l'attuale disposto dell'art.37 cpc) la eccezione è palesemente infondata, sotto entrambi i profili, e ad avviso della Corte contraria a buona fede, a seguito del tenore della sentenza 12087/04 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, che sul punto ha reso una motivazione ampia e chiarissima.
E' opportuno ricordare che la difesa della dopo avere contestato la competenza del CP_8 Giudice amministrativo, adito in un primo tempo dagli assegnatari degli ormeggi, che avevano dedotto la illegittimità delle ordinanza di sgombero, (in contraddittorio con le Amministrazioni interessate e la pagina 8 di 19 società concessionaria), ha poi impugnato, sollevando questione di giurisdizione ex art.362 cpc, la pronuncia resa dal Consiglio di Stato che aveva affermato la propria competenza giurisdizionale, e deciso nel merito;
proprio in esito al ricorso della le Sezioni Unite della Corte in data CP_8 03.06.2004, hanno dichiarato la competenza della Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere della controversia, cassando senza rinvio la sentenza n. ° 4147/03 del Consiglio di Stato.
Le Sezioni Unite hanno premesso che la questione non atteneva alla sussistenza o meno della giurisdizione esclusiva in materia di concessione, (perché oggetto della contesa non era il rapporto tra la amministrazione e la concessionaria, bensì le ordinanze di sgombero adottate dalla nei CP_5 confronti di soggetti qualificati come occupanti abusivi) bensì al riparto tra giurisdizione amministrativa generale di legittimità e giurisdizione ordinaria.
Quindi ha affermato che non era decisiva, a tal fine, la considerazione che fosse stato impugnato un atto amministrativo, deducendo i vizi tipici dell'atto amministrativo, e formulando istanza di annullamento, atteso che tutti tali elementi sono riconducibili al petitum, ma secondo la prospettazione della parte, laddove per il riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da identificarsi in funzione della causa petendi ossia della natura intrinseca della posizione soggettiva dedotta in giudizio, individuata con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa, cosicchè ove la causa petendi sia ricollegata ad una situazione soggettiva di diritto perfetto, non degradabile ad interesse legittimo, la giurisdizione spetta al G.O.
Infine, preso atto che nella fattispecie concreta gli assegnatari degli ormeggi facevano valere appunto la esistenza e validità dei contratti di ormeggio pluriennali, quindi diritti soggettivi perfetti, la Suprema Corte ha affermato la giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, escludendo che si trattasse di posizioni di interesse legittimo.
Poichè nella presente causa è dedotta la medesima causa petendi, ossia la esistenza e validità dei contratti di ormeggio pluriennali, quindi diritti soggettivi perfetti, anche se la domanda formulata in questo giudizio è stata necessariamente modificata, sotto il profilo del petitum, poiché a seguito della esecuzione delle ordinanze di sgombero, gli assegnatari dei posti barca si sono visti costretti, in questa sede, a chiedere il ripristino della situazione anteriore, ovvero in subordine il risarcimento del danno, va confermata la giurisdizione del giudice adito nel presente giudizio, e respinta la eccezione.
- 4 - Appello Incidentale del Ministero
Preso atto, quindi della tempestività dell'appello principale, e confermata la giurisdizione del Giudice Ordinario, occorre per ragioni di pregiudizialità esaminare l'appello incidentale del Ministero, volto ad ottenere la riforma della prima decisione, e quindi la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) e della di o comunque il rigetto delle domande Controparte_5 CP_5 originariamente proposte dagli attori odierni appellanti nei confronti delle medesime Amministrazioni.
1)
L'appellante incidentale impugna la decisione, per avere erroneamente ritenuto validi ed efficaci nonché opponibili nei confronti delle Amministrazioni (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di i contratti CP_5 di ormeggio conclusi dagli attori con la prima società concessionaria Nuova Marina S.p.a. (poi divenuta . Parte_18
Sostiene che tali contratti, privi della preventiva autorizzazione da parte della competente Autorità Marittima, che era prevista dall'art. 7, comma 1, dell'Atto di concessione n. 274 del 7 aprile 1977, sono nulli ad origine;
richiama, a sostegno della propria tesi, l'art. 823 c.c. e l'art. 46 Cod. Nav., e gli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 nonché art.1350 n. 13) c.c da cui si trae che pagina 9 di 19 l'autorizzazione in forma espressa e tipica secondo la disciplina propria della subconcessione a terzi del bene oggetto di concessione è necessaria ad substantiam.
Assume che la decisione di primo grado è anche in violazione degli artt. 30 e 36 integranti la causa contractus dei contratti di ormeggio, e che il primo giudice ha fatto erronea ricognizione ex artt. 115 e 116 c.p.c. della motivazione delle ordinanze di sgombero già emanate dalla di Controparte_5
incentrate in effetti sul difetto di autorizzazione prevista dall'art. 7 A.F. n. 275 del 7 aprile CP_5 1977 cit., a cui è conseguita l'erronea dichiarazione di illegittimità e disapplicazione in via incidentale delle ordinanze di sgombero emesse in data 26 aprile 2000 dalla di Controparte_5 CP_5
Il motivo (così come il motivo parzialmente sovrapponibile articolato dalla difesa al n.3) CP_8 è infondato, e la decisione di primo grado che ha respinto la eccezione di nullità e inefficacia dei contratti (vedi motivazione a pagg.12 e 13) va confermata, per i motivi già sostanzialmente esposti dal giudice di primo grado.
Invero, con atto 7.4.1977 n. 274, l'Amministrazione marittima (ossia la di Controparte_5 CP_5 aveva concesso alla Nuova Marina s.p.a. la temporanea occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima della superficie di mq. 51.392, a , con decorrenza dal 14.08.1974 e scadenza al 14 CP_7 agosto 2024, in forza di un canone annuo pari a vecchie £ 2.940.000,00, e la società concessionaria si era obbligata a costruire e conservare una darsena per i natanti da diporto, con il diritto, ai sensi dell'art. 7, di provvedere all'assegnazione di posti ormeggio agli utenti entro il limite di 9/10, riservando la parte residua ai natanti in transito.
La concessionaria Nuova Marina s.p.a., poi divenuta aveva concluso n. 74 contratti Parte_18 di assegnazione dei posti ormeggio per tutto il periodo della concessione, a fronte di un canone corrispettivo da calcolarsi fino allo scadere della predetta concessione, corrisposto anticipatamente dagli ormeggiatori. Residuavano come liberi ed affittabili o occupabili saltuariamente dai natanti da diporto in transito, n. 174 posti barca.
La originaria Concessione 274 del 7.4.1977, peraltro, era stata assentita precisamente allo scopo di costruire e gestire un approdo per natanti, come emerge palmare dal testo dell'art.7: “Il concessionario può utilizzare l'approdo, con facoltà di provvedere alla assegnazione dei posti ormeggio agli utenti, entro il limite dei 9/10. Dovranno essere sottoposte a preventivo esame ed approvazione della autorità marittima le modalità e condizioni di assegnazione dei posti barca. Il concessionario dovrà predisporre un regolamento”; la contrattazione posta in essere dalla concessionaria è quindi pienamente legittima, e per la assegnazione non è previsto alcun requisito di forma, né la previa autorizzazione di ogni singolo contratto;
la prescrizione della preventiva approvazione delle “modalità e condizioni di assegnazione” degli ormeggi e del “regolamento della darsena” è espressa in termini generali ed astratti, ed evidentemente diretta a imporre un controllo preventivo sulla attività del concessionario per la migliore gestione del bene, da parte della Amministrazione concedente, che potrà se del caso far valere l'inadempimento, ma non costituisce, viste le univoche espressioni letterali, un requisito di validità dei contratti di ormeggio.
Né rilevano l'art.823 cc, che definisce il demanio pubblico, restando incontestato che la darsena realizzata dalla concessionaria appartiene al ovvero gli articoli 16 e 17 del RD 2440 del CP_15 18.11.1923, che definiscono la forma dei contratti pubblici, e gli artt.30, 36 e 46 del Codice della Navigazione, che disciplinano la forma della concessione e della sub-concessione.
Il contratto di ormeggio è infatti un contratto in diritto atipico, ma socialmente tipico, per la diffusione che ha assunto negli ultimi decenni la nautica da diporto, con il quale un soggetto, concessionario di un'area demaniale e dello specchio d'acqua antistante, costituisce in favore di un altro soggetto, verso pagamento di un corrispettivo, il diritto di stazionare con un'unità da diporto in una determinata porzione dello specchio d'acqua (c.d. posto barca), nonché quello di fruire delle strutture (banchine, pagina 10 di 19 centri di ristoro, spiaggia) e delle attrezzature (bitte, anelli, catenari), e, eventualmente verso pagamento del costo, quello di ricevere alcuni servizi strumentali (assistenza all'ormeggio, al disormeggio e all'alaggio, asporto di rifiuti, servizio meteorologico, fornitura di energia e di acqua, allacciamento telefonico ecc cc).
E' opinione pacifica che il contratto di ormeggio non costituisca una sub-concessione, e quindi un contratto di diritto pubblico: plurime sono le argomentazioni, a sostegno di tale convincimento: per affermare la esistenza di una sub-concessione occorre infatti che il concessionario sostituisca altri a sé nell'esercizio delle attività assentite dalla concessione, di gestione e sfruttamento economico dell'opera, in favore della generalità, o di specifiche categorie di utenti, mentre dal contratto di ormeggio deriva al titolare del posto barca un mero diritto di godimento dello spazio assegnato e dei servizi eventualmente forniti.
Ne deriva che non sussistono, in relazione al singolo contratto di ormeggio, gli interessi pubblici che costituiscono il presupposto per il rilascio della concessione, e richiedono il rispetto della forma della concessione: l'ormeggio è invece un contratto di diritto privato, la cui stipulazione da parte del concessionario dell'approdo realizza uno degli aspetti tipici di esercizio della concessione, preventivamente contemplato ed autorizzato ad opera dell'autorità concedente;
è un contratto atipico nel quale confluiscono prestazioni costituenti il contenuto di vari contratti tipici, tra cui principalmente la locazione e il deposito, visto il corredo di obbligazioni connesse alla posizione del concessionario.
Dunque la tesi per cui i contratti stipulati sono nulli perché carenti della forma e delle autorizzazioni previste dalla concessione o dalla disciplina in materia di contratti pubblici non ha pregio.
Né può ritenersi che la Amministrazione fosse all'oscuro della esistenza dei contratti, ovvero che fosse giustificato il convincimento della sopravvenuta inefficacia, a seguito del fallimento.
E' pacifico e documentato, infatti, che a seguito del fallimento della dichiarato dal Parte_18 Tribunale di Forlì in data 11.10.1990, la Procedura fallimentare ottenne dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione l'autorizzazione al subingresso nella concessione amministrativa, ed esercitò provvisoriamente l'attività di impresa, rispettando e dando continuità ai contratti in essere.
Quindi, previa autorizzazione della , del 30.04.1991, concesse in affitto l'azienda Controparte_5 alla alle condizioni stabilite nel bando di gara 10.04.1991, tra le quali era previsto Controparte_16 l'affitto di tutto il complesso aziendale, con la precisazione espressa che 74 posti barca erano stati già precedentemente assegnati fino all'agosto 2024, e per tali ormeggi non spettavano alla affittuaria canoni bensì solo corrispettivi per i servizi.
Durante l'affitto, il Fallimento della concessionaria, (che era subentrato nella concessione, mai trasferita alla affittuaria), autorizzò anche dei cambi di intestazione dei contratti (vedi ad esempio nei confronti di ); quindi, dovendo liquidare il patrimonio aziendale nell'interesse dei Parte_1 creditori, dispose la vendita della azienda all'asta previa stima dei beni;
lo stimatore geometra Per_5 valutò l'azienda, (vedi doc.54 di parte attrice in primo grado) tenendo espressamente conto dei
[...] contratti di ormeggio in corso, fino allo spirare della concessione, e quindi riducendo, proprio in ragione dei vincoli negoziali già assunti dall'impresa in bonis e rispettati dal , il reddito Parte_19 atteso dalla azienda, e in definitiva il suo valore.
La affittuaria TU gestì poi il complesso fino all'epoca in cui, nel febbraio 1997, ne fu disposto il trasferimento a favore della risultata vincitrice della vendita all'incanto del compendio CP_8 in questione, svoltasi il 29.05.1996. In conformità a quanto previsto dall'avviso di vendita immobiliare 27.04.1996 l'aggiudicataria ottenne la “licenza di subingresso” n. 635 nella concessione già intestata alla sin dal 1977 ed in tutte le condizioni stabilite nell'annesso contratto “come se il Parte_18 medesimo fosse stato da lui direttamente sottoscritto”; licenza di subingresso autorizzata dalla di il 12.12.1996 e sottoscritta dalla subentrante per accettazione senza Controparte_5 CP_5 pagina 11 di 19 riserve delle condizioni contenute nella stessa e nel citato contratto annesso alla concessione originaria del 1977.
Il Ministero assume che la sentenza del Tribunale di Bologna è erronea nella parte in cui ha accertato il subingresso della società nuova concessionaria nella medesima posizione della originaria concessionaria fallita, quanto ai contratti di ormeggio di cui è causa, omettendo di rilevare che relativamente a tali contratti, in quanto di natura personale ovvero intuitu personae, non era configurabile ex art. 2558 c.c. tale subingresso.
L'argomento è palesemente infondato: il carattere strettamente personale dei contratti di ormeggio è infatti escluso dall'assenza di profili di fiducia, dall'irrilevanza delle caratteristiche soggettive dell'assegnatario, la cui prestazione principale era il pagamento del canone, (tra l'altro nel caso di specie anticipato, il che escludeva anche il rilievo dei profili di affidabilità finanziaria), dalla trasmissibilità del contratto, prevista salva preventiva approvazione della società, nel caso di cessione inter vivos, e senza limiti in caso di morte di una delle parti, all'art. 7) dei contratti.
E' evidente, dunque, l'assenza del “carattere personale” che avrebbe impedito il subingresso ex art. 2558 c.c. nella posizione della nuova concessionaria.
Come si è detto l'esistenza dei contratti era nota agli organi fallimentari, che vi avevano dato continuità, e li avevano evidenziati sin dal momento dell'affitto di azienda alla TU;
era nota anche alla , che aveva autorizzato l'affitto con provvedimento del 30.04.1991; pari Controparte_5 evidenza circa la esistenza e rilevanza dei contratti già stipulati venne conservata all'atto del trasferimento della azienda, di cui i contratti erano componenti essenziali, (oggetto di stima nella valutazione del compendio) come previsto dall'art.2558 cc.
Le autorità marittime, che avevano autorizzato sia l'affitto che il trasferimento, e quindi il subingresso della aggiudicataria della azienda nella concessione, erano pienamente informati della situazione degli assegnatari, e comunque potevano senz'altro prenderne debita e approfondita cognizione prima di emettere le ordinanze di sgombero, quando la società subentrata nella concessione sollevò il tema della occupazione degli ormeggi.
La emissione delle ordinanze, motivate proprio con riferimento alla situazione di “abusiva occupazione” del posto ormeggio ed in particolare dell'assenza “di un titolo che legittimi l'occupazione del posto”, e dunque sul presupposto che gli aventi titolo con la precedente gestione fallita non avrebbero potuto pretendere alcunché dal nuovo concessionario, si configura con un illecito colposo, fonte di danno ingiusto per i destinatari delle ordinanze e di responsabilità per la autorità.
2)
L'appellante incidentale deduce anche la erroneità della decisione nei capi in cui ha respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della convenuti nel giudizio di primo grado relativamente al danno in denegata ipotesi Controparte_5 risentito dagli odierni appellanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, art. 3, che ha attribuito la competenza legislativa ed amministrativa in materia di porti e aeroporti civili alle Regioni.
Deduce che il rilievo, fatto dal primo Giudice, secondo cui la legittimazione delle Amministrazioni locali, e , era sopravvenuto a causa già iniziata, è inconferente CP_13 Controparte_7 ed erroneo, perché se è vero che le ordinanze di sgombero, dalla cui emanazione sarebbe derivato il danno lamentato dagli odierni appellanti, sono state adottate dalla di è pur Controparte_5 CP_5 vero che, a seguito del sopra descritto passaggio di competenze normative ed amministrative relative ai porti civili dallo Stato alle Regioni (e da queste, per delega legislativa regionale, ai Comuni), la competenza amministrativa ad intervenire per rimuovere eventuali ipotizzate situazione di asserita pagina 12 di 19 illegittimità inizialmente determinate da tali ordinanze – e quindi, in ipotesi, per annullarle in via di autotutela o per revocarle – era transitata e spettava unicamente alle predette Amministrazioni locali.
Assume che la legittimazione passiva delle Amministrazioni locali in materia è divenuta incontrovertibile almeno a decorrere dalla pubblicazione, nell'anno 2007, delle sentenze della Corte costituzionale che hanno chiarito il tema (Corte Cost. sent. n. 255/2007; sent.n. 344/2007); ed in ogni caso, al più tardi, a seguito della pubblicazione della sentenza Cass.S.U., 19/07/2013, n. 17656.
Ora, l'accertamento della responsabilità del Ministero si fonda sulla condotta tenuta dal Ministero, che ha emesso le ingiunzioni di sgombero, generatore del fatto illecito e del danno ingiusto subito dagli assegnatari.
In seguito al trasferimento della titolarità di aree demaniali marittime e delle competenze amministrative e legislative dallo stato alle regioni, si è aperto un periodo di massima confusione, come rilevato dal Giudice di primo grado, e come ammesso dalla stessa difesa del Ministero, che in effetti richiama le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, emesse nel 2007 e nel 2013, quale momento chiarificatore del riparto di competenze.
Vi è pure da considerare che il Ministero, che sino al 2000 aveva gestito le aree demaniali oggetto di concessione, giungendo ad emettere le ordinanze di sgombero, non se ne è disinteressato, né ha mostrato ripensamenti, ma ha impugnato davanti il Consiglio di Stato la sentenza emessa dal Tar che aveva accertato l'illegittimità delle ingiunzioni di sgombero, e preso parte attiva CP_6 anche al giudizio avanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, continuando a resistere al riconoscimento delle posizioni soggettive degli assegnatari, e condizionando, con la strenua difesa dei provvedimenti di sgombero emessi ed eseguiti, anche la possibilità degli enti subentrati nella amministrazione di regolare diversamente i rapporti.
In tale situazione, non può ragionevolmente ascriversi agli enti subentrati nelle competenze amministrative la responsabilità per il perdurare delle conseguenze dannose ascrivibili alle ordinanze emesse;
tenuto conto del contesto, mancando senz'altro la prova della componente soggettiva dell'illecito, in capo al . Controparte_7
3)
Con il terzo motivo di appello incidentale il Ministero impugna la sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in ordine alle osservazioni critiche svolte dal Ct di parte alla relazione del CTU designato nel giudizio di primo grado.
Ora, il motivo è infondato: se è vero che la sentenza non ha fatto cenno alle critiche rivolte dal Ctp al Ctu, occorre prendere atto che il Ctu aveva risposto adeguatamente a quei rilievi critici, tramite l'ausiliario, rag. cui era stato affidato il profilo contabile dell'indagine, quindi la Persona_6 definizione di una serie di oneri, e all'esito, la indicazione del costo medio del posto barca al netto degli oneri di servizio, di gestione e di assicurazione per il periodo dal marzo 2000 fino all'attualità. La ragioniera ha infatti osservato che i rilievi critici in parte erano astratti, e non consideravano la concreta realtà documentale da analizzare, in parte invece non tenevano conto della formulazione del quesito, che indicava specificamente le tipologie di oneri da detrarre, senza assegnare al Ctu poteri di operare con maggiore ampiezza e discrezionalità. Dunque la critica sollevata all'operato del Ctu è infondata, e piuttosto la difesa avrebbe dovuto chiedere una modifica del quesito, a tempo debito.
La impugnazione incidentale del Ministero va quindi respinta, sotto tutti i profili, e la motivazione sopraestesa risulta assorbente rispetto a quei motivi di appello proposti anche dalla società, che attengono alla esistenza e opponibilità al Ministero dei contratti di ormeggio.
- 5 - Gli ulteriori motivi di impugnazione articolati dalla CP_8
pagina 13 di 19 a)
I motivi di impugnazione proposti dalla laddove tesi a far valere un diritto proprio che CP_8 la società, interveniente adesiva dipendente, non ha esercitato in questa sede, ma nella causa parallela, sono evidentemente inammissibili sia perché autonomi, sia per difetto di interesse;
non intersecano infatti il contenuto intrinseco della sentenza, come espressa nel dispositivo, che non decide in alcun modo nei confronti di neppure per le spese, bensì riguardano affermazioni incidentali CP_8 svolte in motivazione che rappresentano obiter dicta, avverso cui non è ammessa impugnazione, appunto per difetto di interesse, essendo tali affermazioni prive di effetti giuridici (principio pacifico;
vedi tra le altre Cass. 1770 del 2025).
Sono inammissibili per le ragioni esposte i motivi n.3), 6) e 13).
In particolare n.3) nella parte in cui l'interveniente deduce la violazione dell'art.101 e 112 cpc e degli artt.39 e 40 cpc, per avere il giudice accertato contro ed ultra petita che i contratti di
CP_8 CP_8 ormeggio sarebbero opponibili alla società mentre nella restante parte il motivo è
CP_8 assorbito dalla impugnazione incidentale del ministero, di cui si è già ampiamente trattato;
il motivo n.6) è integralmente inammissibile, poiché ivi si deduce la violazione degli artt.101 e 112, e l'erronea ricostruzione dei fatti di causa, laddove il Giudice affermerebbe che la con la propria
CP_8 condotta ha leso la sfera giuridica degli attori, vulnerando il diritto alla fruizione di posti barca;
il motivo n.13) del pari è integralmente inammissibile, perché deduce la violazione degli artt.101 e 112 cpc, nonché 1223, 1226, 1227 e 2043 cc, nella parte in cui il giudice avrebbe ritenuto sussistente una corresponsabilità della nella causazione del danno.
CP_8
b)
I motivi 4) e 5) con cui complessivamente si deduce la erroneità della decisione, perché avrebbe dato corso alla riassunzione (dopo la formazione del giudicato sulle querele di falso) senza disporre ulteriore sospensione, nonostante la pendenza della causa pregiudicante, tra gli appellanti principali e la CP_8
sono infondati.
[...]
Non sussiste infatti alcuna pregiudizialità tecnico - giuridica tra quella causa, volta a regolare il rapporto tra gli appellanti e la società, e questa, con cui gli appellanti chiedono la condanna del Ministero per avere emesso i provvedimenti di sgombero, in violazione di diritti soggettivi.
Il carattere pregiudiziale di una causa si ravvisa solo quando il suo oggetto costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, pendente tra le stesse parti. In altri termini la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cpc, quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata;
la pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto (Cass.27426/2009, 4183/2016, tra le altre).
Al contrario, per definizione, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause separatamente intentate dal danneggiato nei confronti di diversi soggetti ritenuti responsabili del danno, atteso che il rapporto di solidarietà nel debito è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che è escluso in radice il rischio di conflitto di giudicati (Cass.6982/2023 16077/2019).
c) il motivo n.7 con cui si deduce violazione degli artt.101 e 112, erronea ricostruzione dei fatti di causa, ed insufficiente motivazione, nella parte in cui ha ritenuto opponibili i contratti di ormeggio privi di pagina 14 di 19 data certa e di durata ultranovennale è inammissibile, atteso che la eccezione di inopponibilità dei contratti di ormeggio per la durata ultranovennale e la assenza di data certa e registrazione è nuova, mai sollevata in primo grado, né dal Ministero né dalla CP_8
d) con i motivi da 8) a 11) contesta le scelte processuali del Tribunale deducendo la CP_8 violazione degli artt.152, 153, 163, 165, 180, 183 e 184 cpc, nella parte in cui non ha rilevato la tardività di una serie di documenti prodotti dopo la riassunzione;
la violazione degli artt.210 e 213 cpc, e 2697 cc laddove il Tribunale aveva emesso ordini di esibizioni delle tariffe in corso per gli ormeggi alla e alla Amministrazione, accogliendo le richieste istruttorie degli attori, così CP_8 avvantaggiandoli in danno delle altre parti costituite;
la violazione degli artt.191 ss cpc, 2697 cc, erronea ed insufficiente motivazione, nella parte in cui ha ammesso la Ctu, sostanzialmente esplorativa, in assenza di un principio di prova sul danno;
violazione degli artt.115, 116, 156, 157, 159, 194, 195 cpc, 210 e 213 cpc e 2697 cc, nella parte in cui ha autorizzato il Ctu ad acquisire documentazione non prodotta, e nella parte in cui non ha accolto la eccezione di nullità della Ctu.
Ora, le eccezioni sono inammissibili oltre che in parte evidentemente infondate;
le contestazioni sulla erroneità delle scelte istruttorie operate dal giudice, infatti, possono tradursi in motivi di impugnazione ammissibili solo allegando che la prova acquisita o non acquisita in violazione della disciplina processuale abbia influito su di un punto decisivo, originando così una decisione contra ius (tra le tante vedi Cass.30721 e 18072 del 2024); l'appellante invece omette del tutto di allegare un CP_8 nesso tra la decisione istruttoria e il convincimento del giudice nel merito, assumendo in buona sostanza che la semplice acquisizione di documenti nuovi, determini automaticamente la nullità della decisione, il che nel nostro ordinamento non è.
Questa considerazione verosimilmente comporta la inammissibilità di tutti i motivi, e, certamente in particolare, dei motivi n.8, e n.11, con cui si contesta semplicemente l'avvenuto deposito, in sede di riassunzione, di documenti nuovi e tardivi, sia nel fascicolo, che nel corso della Ctu.
Il motivo attinente al carattere esplorativo della Ctu, disposta asseritamente in assenza di un principio di prova è poi e comunque marcatamente infondato: nel giudizio erano infatti stati depositati i contratti di ormeggio, idonei a fornire più di un principio di prova del danno patito dagli assegnatari, che si sono visti privare, nel 2000, del godimento del posto barca, di cui avevano anticipatamente pagato il canone, fino al 2024, come risulta appunto dai contratti di ormeggio depositati.
Del pari infondato il motivo attinente agli ordini di esibizioni delle tariffe in corso per gli ormeggi: l'appellante sostiene che accogliendo le richieste istruttorie degli attori, il Tribunale li ha avvantaggiati in danno delle altre parti, ma la norma processuale è chiara, e il Giudice ne ha fatto uso dando semplicemente corso alla richiesta di esibizione formulata da parte attrice nella memoria ex art.184 c.p.c. depositata in data 19.09.2005: dunque, seppure la documentazione non era in atti, lo strumento processuale per ottenerla era stato già esperito, dalla parte, tempestivamente, entro il termine decadenziale dettato dal legislatore.
D'altro canto, la circostanza che la causa sia stata sospesa, dal giugno 2007 al maggio 2021, in attesa della formazione del giudicato sulle querele di falso, rendeva evidentemente necessario, visto l'onere di provare il danno in tutto l'arco temporale di validità del contratto di ormeggio, acquisire documentazione aggiuntiva e aggiornata, in particolare in ordine alle tariffe applicate nelle darsene negli anni successivi alla originaria citazione in giudizio.
Conclusivamente, tutti i motivi di appello articolati dalla interveniente vanno dichiarati inammissibili o respinti.
- 6 - La impugnazione principale proposta dagli assegnatari degli ormeggi. pagina 15 di 19 Con il primo motivo hanno contestato la decisione, per la violazione degli artt. 1226 c.c., 115 e 116 c.p.c., 132 n. 4) c.p.c. con riferimento alla genericità e/o illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale ha ritenuto che gli attori non avessero assolto appieno lo specifico onere di prova circa il quantum del danno patito.
Il motivo è fondato: nell'atto di citazione in primo grado risulta pianamente esposto (vedi pag.3) che i contratti di assegnazione dei posti barca stipulati con prevedevano il pagamento Parte_18 anticipato del canone, calcolato per tutti gli anni, fino al termine della concessione, nel 2024; la domanda risarcitoria è stata formulata allegando genericamente un costo medio di 3.500 euro all'anno per ormeggio, e chiedendo la condanna della Amministrazione al risarcimento del danno sulla base del valore indicato, o nella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
inoltre la difesa attrice ha dettagliato fin dall'atto introduttivo tutti gli elementi di fatto (contratti, planimetrie e piantine descrittive della misura e posizione dei posti barca) che potevano condurre ad una valutazione specifica del valore contrattuale di ogni singolo ormeggio.
A parte il fatto che la circostanza non è stata specificamente contestata, dalla difesa del Ministero, l'anticipato pagamento del canone, per tutti gli anni di validità della concessione è comunque provato, dagli attori, qui appellanti principali, con questa ampia produzione documentale, tra cui in particolare i documenti, qui ridepositati unitamente all'appello, (tra cui di specifica rilevanza il Fascicolo 12405- 04 Parte 2 e il Fascicolo 12405-04 Parte 7 lett.H), che contengono i singoli contratti di assegnazione, tutti con pagamento anticipato del canone, e i provvedimenti di diffida e sgombero, assunti e posti in esecuzione, se non spontaneamente eseguiti, nel 2000.
Dunque è dimostrato che gli appellanti hanno perduto il godimento degli ormeggi, che si sarebbe protratto, a questo punto senza corrispettivo, se non per i servizi di banchina, fino al 2024.
In tale condizione il danno patrimoniale, secondo il diritto vivente, deve ritenersi presunto.
Seppure, infatti, è cristallizzato l'orientamento della Suprema Corte per cui il danno patrimoniale risarcibile va accertato e liquidato solo in presenza di una perdita patrimoniale effettivamente subita in conseguenza di un fatto illecito, laddove l'obbligazione risarcitoria non sorge se sussiste il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, (Cass. S.U. n. 576 del 2008), tuttavia di recente le Sezioni Unite (S.U. n. 33645 del 2022, confermata in seguito vedi 19849 del 2024) hanno ripreso e riesaminato il principio, in materia di lesione del diritto di proprietà, e del correlato godimento (in quel caso di trattava di occupazione abusiva, assimilabile per gli effetti, a parti inverse, alla fattispecie in esame): la Corte, chiamata a superare una difformità di orientamenti, circa la possibilità o meno di ritenere il danno “in re ipsa”, in caso di perdita del godimento, ha ribadito la validità della distinzione tra lesione del diritto (danno evento, a fronte del quale spetta il diritto al ripristino del bene), e danno da perdita del godimento (danno-conseguenza, a fronte del quale spetta il risarcimento del danno); ha peraltro concluso nel senso che quest'ultimo specifico pregiudizio, da perdita del godimento, può ritenersi
“danno presunto” o “danno normale”, tenendo conto della evoluzione giurisprudenziale, privilegiando in termini probatori la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865), e ammettendo ovviamente la prova contraria.
In definitiva, quindi, qualora la condotta illecita di un terzo comporti la perdita, totale o parziale, del diritto al godimento del bene, il danno patrimoniale si presume, e la liquidazione può avvenire tenendo conto del valore locativo: il godimento ha infatti un valore economico che, anche nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il criterio di liquidazione sia a risarcimento del danno diretto da perdita della facoltà di godimento che del danno indiretto da perdita della facoltà di cessione del godimento, (facoltà esercitata in concreto dagli assegnatari degli ormeggi in più occasioni dalla costituzione della darsena, come si rileva dai documenti prodotti che evidenziano plurimi cambi di intestazione dei posti barca). pagina 16 di 19 Nel caso in esame l'Amministrazione Marittima non ha mai contestato né il fatto che gli assegnatari odierni appellanti occupassero e godessero i posti ormeggio, né il valore della pretesa risarcitoria avanzata, indicata in €. 3.500,00 annuali per ciascun posto, (o nella maggiore o minore somma provata in corso di causa), né infine le istanze istruttorie degli attori, dirette all'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. da parte della delle tariffe in uso presso i porti turistici della zona, Controparte_5 dall'agosto 2000, e all'ammissione di Ctu.
Il Giudice coerentemente con le acquisizioni istruttorie, e i principi esposti, ha disposto Ctu, e il consulente ha indicato puntualmente i valori di mercato, per tutto il periodo di interesse, cosicchè sono stati acquisiti gli elementi concreti per una stima del danno calibrato su ognuno degli appellanti, al netto degli oneri di gestione sostenuti dalla società ; dunque la decisione di procedere ad CP_17 una liquidazione equitativa così ridotta consegue verosimilmente ad una distrazione o ad un errore insorti al momento della decisione, quando il giudice ha statuito che non sarebbe «dato nemmeno comprendersi il significato da ascriversi alla correlazione tra il danno patito ed il canone praticato a
, osservando che quella somma non è stata corrisposta dai diportisti allontanati…. ” , il CP_7 che non è vero, proprio perché gli assegnatari avevano anticipatamente pagato i canoni, al momento della originaria sottoscrizione dei contratti.
Dunque il danno va liquidato secondo le risultanze della Ctu, seppure nei limiti di quanto chiesto dagli attori, dopo lo svolgimento della Ctu, all'atto di precisare le conclusioni;
quanto alla attualizzazione del danno, che ha natura risarcitoria e quindi di valore, il consulente indica le somme totali per canoni dell'intero periodo, tuttavia maturati progressivamente, nell'arco degli anni di godimento perduto;
dunque la rivalutazione e gli interessi, con valutazione di carattere equitativo si calcolano sull'intera somma, e tuttavia a partire da un momento intermedio, che si fissa al 1.1.2013, e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
dalla pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali, ex art.1284 4° comma cc, mantenendo necessariamente la statuizione di primo grado, non impugnata sul punto.
- 7 - Domanda ex art.96 cpc
Con il terzo motivo gli appellanti deducono il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di condanna della e dell'Amministrazione Marittima ex art. 96, co. 3, c.p.c. CP_8
Deducono che la condotta processuale tenuta dalla intervenuta illegittimamente si è CP_8 dimostrata meramente speculativa, dilatoria e dannosa per il buon funzionamento della giustizia, e che anche la condotta processuale tenuta dall'Amministrazione Marittima integra i presupposti di cui all'art 96, co. 3, c.p.c., atteso che, pur di ostacolare il legittimo diritto degli appellanti ad ottenere la re- immissione nella legittima detenzione dei propri posti ormeggio, la difesa aveva appoggiato le istanze di sospensione, al fine di prolungare la durata della causa oltre i termini della concessione dei posti ormeggio, destinata a scadere nel 2024.
La domanda è senz'altro fondata, nei confronti della attesa la pluralità di condotte CP_8 sintomatiche del carattere abusivo dell'esercizio del diritto di difesa, mentre non può dirsi compiutamente provata nei confronti del Ministero, per le ragioni che si espongono brevemente.
La disciplina della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., introdotta dall'art.45 della legge 69 del 2009 ed entrata in vigore il 4 luglio 2009 è radicata nell'art. 111 Cost. - che ai commi 1 e 2 sancisce il principio del processo giusto, regolato dalla legge, e della sua ragionevole durata, e sanziona la mala fede o colpa grave, ossia le condotte difensive connotate da scopi o intendimenti abusivi, che si manifestano come strumentali ed eccedenti la normale funzione della difesa nel processo, (così Ord. 36591 del 2023, Ord. S.U. 32001 del 2022). La disciplina novellata è applicabile ratione temporis alla fase della riassunzione, in primo grado, e alla fase impugnatoria.
Ora la pertinacia di entrambe le difese (del Ministero e della concessionaria) nel contrastare la pagina 17 di 19 domanda degli assegnatari dei posti barca ha senz'altro raggiunto, se non superato, la massima estensione che deve riconoscersi al diritto di difesa, dal momento che il buon diritto degli assegnatari degli ormeggi era stato già ampiamente riconosciuto dalla giustizia amministrativa, in primo e secondo grado, e solo per questioni di giurisdizione il processo è stato azzerato, per iniziare ex novo avanti al giudice ordinario, ove peraltro la difesa della società e del Ministero ne hanno chiesto ed ottenuto la sospensione, in attesa del giudicato sulle querele di falso.
La difesa della ha tuttavia superato il limite di ogni possibile buona fede, ed esercizio CP_8 del diritto di difesa, laddove ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione, entrando in contraddizione con se stessa, verosimilmente allo scopo di ottenere ulteriori ritardi nella definizione del giudizio;
la somma dovuta ex art.96 3 ° comma cpc si definisce in 10.000 euro, e si riconosce in favore degli appellanti in solido;
tenuto conto che nella fase di impugnazione va applicato l'art.96 cpc novellato, e quindi anche il quarto comma, la va anche condannata al pagamento, in CP_8 favore della cassa delle ammende, di euro 500.
- 8 - Le spese
Le spese dei due gradi del giudizio sostenute dagli appellanti si pongono a carico del Ministero e della in solido, atteso che l'interventore adesivo condivide la soccombenza della parte CP_8 adiuvata;
vengono liquidate tenendo conto dell'importo della condanna;
la pronuncia va emessa a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Quanto alla liquidazione, si osserva che secondo il combinato disposto degli artt.4 e 5 DM 55 del 2014 le spese in caso di pluralità di parti con medesima posizione processuale si liquidano tenendo conto (ex art.10 cpc, e 2 DM 55 del 2014) della condanna più elevata, e applicando maggiorazioni del 30 % e del 10 %, a seconda del numero delle parti.
Dunque lo scaglione di valore da considerare è quello relativo alla condanna più elevata, e, sommando capitale e rivalutazione, va individuato nello scaglione da 260.000 a 520.000. Applicando gli aumenti spettanti, a fronte della maggiore attività spiegata dal difensore quando assiste più parti, può essere liquidato l'importo richiesto dal difensore, di 73.998,00 euro per il primo grado, e 90.703,90 euro per l'appello, a titolo di compensi, oltre accessori.
Le spese tra gli appellanti, la e il si compensano, attesa la difficoltà oggettiva di CP_6 CP_7 individuare il soggetto passivo legittimato, tenuto conto del trasferimento di competenze dallo Stato agli enti territoriali, e considerato che in questo grado e sono stati raggiunti dalla CP_6 CP_7 notifica della impugnazione ai soli fini di integrare il contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 778/2023 del Tribunale di Bologna, che conferma nel resto:
- condanna il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, a risarcire agli appellanti i danni da mancato godimento pluriennale dei posti ormeggio loro assegnati a decorrere dal 01/09/2000 e fino al termine della concessione mediante il pagamento delle somme di seguito per ciascuno indicate:
Euro 57.224,31; Euro 238.017,00; Euro Parte_1 Pt_2 Parte_2 Pt_16 Parte_16 98.960,61; Euro 57.224,40; (erede di ) Euro Parte_4 Parte_5 Persona_1 57.224,40; e (eredi Persona_3 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 di Euro 57.224,40; e (eredi di Persona_4 Parte_10 Parte_11 Persona_3 Euro 38.388,31; Euro 105.050,15; Euro 38.117,45; Euro Parte_3 Parte_7 Parte_8 78.998,97; Euro 78.998,97, somme tutte da maggiorare della rivalutazione monetaria Parte_9 calcolata in base agli indici istat dei beni al consumo, e degli interessi legali sulle somme annualmente pagina 18 di 19 rivalutate, dal 1° gennaio 2013 alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. maturati dopo il deposito della sentenza e fino all'effettivo pagamento;
- condanna il Ministero e in solido, a rifondere agli appellanti le spese Controparte_8 di lite, che liquida in 73.998,00 euro per il primo grado e 90.703,90 euro per l'appello, a titolo di compensi, oltre accessori di legge (c.p.a., Iva e spese generali), con pagamento diretto al difensore, dichiaratosi antistatario;
- condanna la ex art.96 cpc 3° e 4° comma, a versare la somma di Controparte_8 10.000 euro agli appellanti in solido, e di 500 euro alla Cassa delle Ammende.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte del Ministero e dell'intervenuta dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_8 unificato, pari a quello dovuto rispettivamente per l'appello, e per l'intervento.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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