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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 406/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3194/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009183422 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009183422 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009183422 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1780/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/12/2024 RGR 3194/2024, la ricorrente Ricorrente_1 difesa dal rag. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 4.507,30 più oneri accessori, per un importo complessivo di euro 10.355,43, relativa alla imposta IRPEF E
SANZIONI ANNO 2008, notificata il 9/10/2024.
Con il presente ricorso, la ricorrente deduce la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito preteso e la maturata decadenza in difetto di notifica dell'atto presupposto;
deduce altresì, il difetto di motivazione dell'atto impugnato con riferimento al calcolo degli interessi;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente e con riferimento alla prescrizione del credito azionato, evidenzia la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla normativa COVID19; evidenzia, altresì, il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso.
L'Agenzia Entrate intervenuta volontariamente, contesta gli addebiti mossi dal contribuente e chiede l'inammissibilità del ricorso.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, in quanto i motivi di ricorso vertono esclusivamente su vizi propri dell'atto impugnato (intimazione di pagamento).
Il Giudice non condivide il giudicato prodotto dall'ADER in merito al vizio di inammissibilità del ricorso , in quanto il vizio di inammissibilità, - previsto dal comma 6/bis dell'articolo 14 del D. lgs 546/1992 richiamato, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del Dlgs 220/2023, che prevede in caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti, - non prevede alcun vizio di inammissibilità del ricorso, giacché l'omessa chiamata in causa del soggetto che ha emesso l'atto richiamato nel procedimento, non determina l'inammissibilità del ricorso, bensì l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio stabilito dal Giudice. Nel caso di specie, i motivi di gravame vertono tutti su vizi propri dell'atto impugnato di competenza dell'ADER.
Nel merito il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato, in quanto l'agente della riscossione non ha prodotto la notifica dell'atto presupposto e cioè la cartella di pagamento contenuta nella intimazione di pagamento. L'agente della riscossione ha prodotto un preavviso di fermo amministrativo che non riguarda il titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva ( cartella di pagamento).
Pertanto, sotto il primo profilo, della sequenza procedimentale, la mancata notificazione della cartella di pagamento, comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione del preavviso di fermo amministrativo e, nel caso di specie, della intimazione di pagamento, e consente al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto. Pertanto, sussistendo il vizio di sequenza procedimentale e in difetto dell'atto presupposto ( cartella di pagamento), il procedimento di riscossione è viziato da nullità insanabile che consegue all'annullamento dell'atto escussivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia Entrate riscossione e l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 800,00 ciascuno, più oneri accessori
IVA e CPA.
Così deciso a Siracusa il 12 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Teodoro Argento
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3194/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009183422 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009183422 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009183422 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1780/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/12/2024 RGR 3194/2024, la ricorrente Ricorrente_1 difesa dal rag. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 4.507,30 più oneri accessori, per un importo complessivo di euro 10.355,43, relativa alla imposta IRPEF E
SANZIONI ANNO 2008, notificata il 9/10/2024.
Con il presente ricorso, la ricorrente deduce la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito preteso e la maturata decadenza in difetto di notifica dell'atto presupposto;
deduce altresì, il difetto di motivazione dell'atto impugnato con riferimento al calcolo degli interessi;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente e con riferimento alla prescrizione del credito azionato, evidenzia la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla normativa COVID19; evidenzia, altresì, il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso.
L'Agenzia Entrate intervenuta volontariamente, contesta gli addebiti mossi dal contribuente e chiede l'inammissibilità del ricorso.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, in quanto i motivi di ricorso vertono esclusivamente su vizi propri dell'atto impugnato (intimazione di pagamento).
Il Giudice non condivide il giudicato prodotto dall'ADER in merito al vizio di inammissibilità del ricorso , in quanto il vizio di inammissibilità, - previsto dal comma 6/bis dell'articolo 14 del D. lgs 546/1992 richiamato, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del Dlgs 220/2023, che prevede in caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti, - non prevede alcun vizio di inammissibilità del ricorso, giacché l'omessa chiamata in causa del soggetto che ha emesso l'atto richiamato nel procedimento, non determina l'inammissibilità del ricorso, bensì l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio stabilito dal Giudice. Nel caso di specie, i motivi di gravame vertono tutti su vizi propri dell'atto impugnato di competenza dell'ADER.
Nel merito il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato, in quanto l'agente della riscossione non ha prodotto la notifica dell'atto presupposto e cioè la cartella di pagamento contenuta nella intimazione di pagamento. L'agente della riscossione ha prodotto un preavviso di fermo amministrativo che non riguarda il titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva ( cartella di pagamento).
Pertanto, sotto il primo profilo, della sequenza procedimentale, la mancata notificazione della cartella di pagamento, comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione del preavviso di fermo amministrativo e, nel caso di specie, della intimazione di pagamento, e consente al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto. Pertanto, sussistendo il vizio di sequenza procedimentale e in difetto dell'atto presupposto ( cartella di pagamento), il procedimento di riscossione è viziato da nullità insanabile che consegue all'annullamento dell'atto escussivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia Entrate riscossione e l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 800,00 ciascuno, più oneri accessori
IVA e CPA.
Così deciso a Siracusa il 12 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Teodoro Argento