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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva, nella causa civile iscritta al Registro Generale n. 871/2024, pendente tra:
, C.F. , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata preso lo studio dell'Avv. Maria Letizia Angelini Paroli sito in Spoleto, Via
Filitteria n. 27, che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Lorenzo Scofone del foro di
Genova;
CREDITORE ATTORE
e c.f. , CP_1 CodiceFiscale_1
DEBITORE ESECUTATO COMPROPRIETARIO CONTUMACE
nonché
C.F. e C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
, rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Messini e dall'Avv. Flavio Camilli, ed C.F._3
elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Foligno, Via Roncalli n. 19;
COMPROPRIETARI CONVENUTI
Nonché
, C.F. , Controparte_4 P.IVA_2
CREDITORE INTERVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 5 C.F. Controparte_5
; P.IVA_3
, C.F. , Controparte_6 P.IVA_4
CREDITORI ISCRITTI CONTUMACI
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione;
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni nel termine ex art. 189 c.p.c. assegnato
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. , quale creditore procedente in un'esecuzione immobiliare Parte_1
contro il Sig. ha proposto domanda di divisione endoesecutiva nei confronti del debitore CP_1
e delle comproprietarie non esecutate dei beni staggiti.
Più in particolare:
• promuoveva esecuzione immobiliare presso l'intestato Parte_1
Tribunale, portante RGE n. 65/2022, avverso la quota di 1/3 del diritto di piena proprietà intestata al signor dei beni così descritti: Catasto Fabbricati del Comune Foligno, CP_1
Foglio 220, Particella 561 Subalterno 1, Particella 614 Subalterni 2, 3 e 1; Catasto Terreni del medesimo Comune, Foglio 175, Particella 614;
• Con provvedimento del 20.04.2024, il G.E. sospendeva ex art. 600 c.p.c. la procedura esecutiva per l'introduzione della presente divisione, verificata l'impossibilità di una divisione in natura e l'inopportunità della vendita della singola quota;
• , quindi, introduceva la fase divisionale endoesecutiva con ricorso Parte_1
ex art. 281 decies c.p.c. nei confronti del debitore e delle comproprietarie per la CP_1
restante quota di 1/3 ciascuna intestata a e a Controparte_2 CP_3
Concludeva, quindi, chiedendo procedersi con la divisione, e in particolare con la vendita dei beni, accertata la non divisibilità in natura dei medesimi.
2. Si sono costituite in giudizio le comproprietarie non esecutate e Controparte_2 [...]
le quali hanno chiesto, invece, che venga disposta la divisione in natura tra le due CP_3
comproprietarie e il Sig. al quale dovrà essere assegnato il lotto n. 2 così come descritto CP_1 nell'integrazione peritale, e che contestualmente, stante il progetto di divisione in natura proposto, la pagina 2 di 5 Sig.ra versi a favore dell'esecutato una quota pari ad € 13.500,00 a titolo di conguaglio CP_3
per la minor quota assegnata a . CP_1
Il Sig. non si è costituito in giudizio, così come anche , CP_1 Controparte_4
ed , Controparte_7 Controparte_6
nonostante la regolarità delle notifiche loro indirizzate, di talché gli stessi sono stati dichiarati contumaci all'udienza cartolare del 16.10.2024.
3. Istruito il giudizio divisionale attraverso l'acquisizione della relazione di stima già svolta in sede esecutiva, tenuto conto della contumacia di alcuni dei litisconsorti necessari, è stata fissata l'udienza del 19.02.2025 per la rimessione in decisione sul diritto di procedere alla divisione, ai sensi dell'art. 785 c.p.c., oppure sull'adesione del creditore attore alla divisione in natura così come proposta dalle comproprietarie.
Con atto depositato il 03.12.2024 la ha dichiarato di non aderire al Parte_1
progetto di divisione proposto dalle comproprietarie e Controparte_2 CP_3
4. Anzitutto, secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito – cui questo Tribunale aderisce in modo costante, certamente per quanto riguarda, come nella specie, le divisioni endoesecutive, le quali sono tutte ricomprese nella competenza funzionale di questo giudice, unico giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale – “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.”
(così, per tutti, Trib. Bari, 6.10.2021, n. 6270).
E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n. 14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, anche la contumacia di anche uno solo dei condividenti, litisconsorti necessari del giudizio divisionale (come nella specie), non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale più snella e agile al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
Nella specie, poi, poiché, come detto, è insorta effettiva controversia sulle modalità con cui attuare la divisione (il creditore attore chiede la vendita dell'intero mentre le comproprietarie chiedono la pagina 3 di 5 divisione in natura, e comunque necessario procedere con sentenza, anche solo per dirimere la controversia in questione.
5. Ciò premesso, nella specie, anzitutto va detto che sussiste il diritto di procedere a divisione dei beni le cui quote sono state oggetto di pignoramento in sede esecutiva, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea, quanto al diritto di procedere alla divisione in senso ampio.
Come detto, tuttavia è insorta controversia quanto alle modalità concrete di attuazione della divisione medesima.
Più esattamente, il CTU in sede esecutiva aveva inizialmente suddiviso il complesso di beni in un unico lotto non comodamente divisibile in quanto “le caratteristiche dei beni pignorati […] non permettono un frazionamento senza il deprezzamento degli stessi” (pag. 15 perizia).
Poi, in seguito, il lotto unico è stato frazionato dal CTU e suddiviso in due lotti a seguito della richiesta del Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva RGE n. 65/2022: un primo lotto del valore di €
120.590,00 e un altro lotto – il secondo – del valore di € 39.440,00.
Nel giudizio in ordine alle modalità concrete di divisione deve tenersi conto che: parte creditrice si è limitata ad opporsi alla divisione in natura, non argomentando tuttavia a sostegno della propria posizione;
e invero, nel merito, esaminando la CTU integrativa effettuata in sede esecutiva si ricava che: la divisione in due lotti è possibile;
il valore risultante dei due lotti, sommato, è sostanzialmente parificabile a quello del lotto unico, e dunque non vi è un abbattimento di valore come inizialmente paventato;
non v'è dunque ragione oggettiva per non procedere alla divisione in natura, che è l'esito di per sé preferibile, ove possibile, mentre la vendita dell'intero è esito a carattere residuale, cui ricorrere quando ogni altro esito non sia possibile;
peraltro, è previsto un conguaglio di ingente valore a carico delle comproprietarie, che le stesse hanno dichiarato di essere disposte a versare, per cui non soltanto il creditore non è chiamato a pagare alcun conguaglio, ma ha anche il vantaggio di vedere incamerata immediatamente, in favore della procedura, una somma certa, anche prima degli esiti incerti quanto al possibile ricavato della vendita in sede esecutiva.
6. In definitiva, deve essere quindi dichiarata l'esistenza del diritto di procedere alla divisione in natura, seguendo la proposta delle comproprietarie (lotto 1 assegnato alle stesse pro quota;
lotto 2 assegnato al debitore, e quindi alla p.e. per la vendita;
conguaglio di euro 13.500,00 da versarsi a carico delle comproprietarie), subordinatamente all'effettivo versamento del conguaglio nel termine assegnato con la presente sentenza.
pagina 4 di 5 In via subordinata, in caso di mancato versamento, è fin d'ora accertato il diritto di procedere alla divisione mediante la vendita dell'intero, senza necessità di pronunciare nuova sentenza.
Allo stesso tempo, occorrerà dare incarico al CTU per eseguire il frazionamento indicato nell'integrazione di perizia per rendere autonomi i due lotti, una volta verificato che il versamento del conguaglio sia avvenuto.
7. La regolamentazione delle spese è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA la sussistenza del diritto di procedere a divisione, e in particolare:
in via principale, in natura, secondo il progetto divisionale proposto dalle comproprietarie non esecutate e a subordinatamente al versamento del conguaglio nel Controparte_2 CP_3
termine assegnato con coeva ordinanza;
in via residuale, qualora il conguaglio non sia versato, mediante la vendita dell'intero, senza necessità di nuovo accertamento;
DISPONE procedersi oltre con le operazioni divisionali, come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Spoleto, 5 marzo 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva, nella causa civile iscritta al Registro Generale n. 871/2024, pendente tra:
, C.F. , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata preso lo studio dell'Avv. Maria Letizia Angelini Paroli sito in Spoleto, Via
Filitteria n. 27, che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Lorenzo Scofone del foro di
Genova;
CREDITORE ATTORE
e c.f. , CP_1 CodiceFiscale_1
DEBITORE ESECUTATO COMPROPRIETARIO CONTUMACE
nonché
C.F. e C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
, rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Messini e dall'Avv. Flavio Camilli, ed C.F._3
elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Foligno, Via Roncalli n. 19;
COMPROPRIETARI CONVENUTI
Nonché
, C.F. , Controparte_4 P.IVA_2
CREDITORE INTERVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 5 C.F. Controparte_5
; P.IVA_3
, C.F. , Controparte_6 P.IVA_4
CREDITORI ISCRITTI CONTUMACI
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione;
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni nel termine ex art. 189 c.p.c. assegnato
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. , quale creditore procedente in un'esecuzione immobiliare Parte_1
contro il Sig. ha proposto domanda di divisione endoesecutiva nei confronti del debitore CP_1
e delle comproprietarie non esecutate dei beni staggiti.
Più in particolare:
• promuoveva esecuzione immobiliare presso l'intestato Parte_1
Tribunale, portante RGE n. 65/2022, avverso la quota di 1/3 del diritto di piena proprietà intestata al signor dei beni così descritti: Catasto Fabbricati del Comune Foligno, CP_1
Foglio 220, Particella 561 Subalterno 1, Particella 614 Subalterni 2, 3 e 1; Catasto Terreni del medesimo Comune, Foglio 175, Particella 614;
• Con provvedimento del 20.04.2024, il G.E. sospendeva ex art. 600 c.p.c. la procedura esecutiva per l'introduzione della presente divisione, verificata l'impossibilità di una divisione in natura e l'inopportunità della vendita della singola quota;
• , quindi, introduceva la fase divisionale endoesecutiva con ricorso Parte_1
ex art. 281 decies c.p.c. nei confronti del debitore e delle comproprietarie per la CP_1
restante quota di 1/3 ciascuna intestata a e a Controparte_2 CP_3
Concludeva, quindi, chiedendo procedersi con la divisione, e in particolare con la vendita dei beni, accertata la non divisibilità in natura dei medesimi.
2. Si sono costituite in giudizio le comproprietarie non esecutate e Controparte_2 [...]
le quali hanno chiesto, invece, che venga disposta la divisione in natura tra le due CP_3
comproprietarie e il Sig. al quale dovrà essere assegnato il lotto n. 2 così come descritto CP_1 nell'integrazione peritale, e che contestualmente, stante il progetto di divisione in natura proposto, la pagina 2 di 5 Sig.ra versi a favore dell'esecutato una quota pari ad € 13.500,00 a titolo di conguaglio CP_3
per la minor quota assegnata a . CP_1
Il Sig. non si è costituito in giudizio, così come anche , CP_1 Controparte_4
ed , Controparte_7 Controparte_6
nonostante la regolarità delle notifiche loro indirizzate, di talché gli stessi sono stati dichiarati contumaci all'udienza cartolare del 16.10.2024.
3. Istruito il giudizio divisionale attraverso l'acquisizione della relazione di stima già svolta in sede esecutiva, tenuto conto della contumacia di alcuni dei litisconsorti necessari, è stata fissata l'udienza del 19.02.2025 per la rimessione in decisione sul diritto di procedere alla divisione, ai sensi dell'art. 785 c.p.c., oppure sull'adesione del creditore attore alla divisione in natura così come proposta dalle comproprietarie.
Con atto depositato il 03.12.2024 la ha dichiarato di non aderire al Parte_1
progetto di divisione proposto dalle comproprietarie e Controparte_2 CP_3
4. Anzitutto, secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito – cui questo Tribunale aderisce in modo costante, certamente per quanto riguarda, come nella specie, le divisioni endoesecutive, le quali sono tutte ricomprese nella competenza funzionale di questo giudice, unico giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale – “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.”
(così, per tutti, Trib. Bari, 6.10.2021, n. 6270).
E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n. 14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, anche la contumacia di anche uno solo dei condividenti, litisconsorti necessari del giudizio divisionale (come nella specie), non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale più snella e agile al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
Nella specie, poi, poiché, come detto, è insorta effettiva controversia sulle modalità con cui attuare la divisione (il creditore attore chiede la vendita dell'intero mentre le comproprietarie chiedono la pagina 3 di 5 divisione in natura, e comunque necessario procedere con sentenza, anche solo per dirimere la controversia in questione.
5. Ciò premesso, nella specie, anzitutto va detto che sussiste il diritto di procedere a divisione dei beni le cui quote sono state oggetto di pignoramento in sede esecutiva, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea, quanto al diritto di procedere alla divisione in senso ampio.
Come detto, tuttavia è insorta controversia quanto alle modalità concrete di attuazione della divisione medesima.
Più esattamente, il CTU in sede esecutiva aveva inizialmente suddiviso il complesso di beni in un unico lotto non comodamente divisibile in quanto “le caratteristiche dei beni pignorati […] non permettono un frazionamento senza il deprezzamento degli stessi” (pag. 15 perizia).
Poi, in seguito, il lotto unico è stato frazionato dal CTU e suddiviso in due lotti a seguito della richiesta del Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva RGE n. 65/2022: un primo lotto del valore di €
120.590,00 e un altro lotto – il secondo – del valore di € 39.440,00.
Nel giudizio in ordine alle modalità concrete di divisione deve tenersi conto che: parte creditrice si è limitata ad opporsi alla divisione in natura, non argomentando tuttavia a sostegno della propria posizione;
e invero, nel merito, esaminando la CTU integrativa effettuata in sede esecutiva si ricava che: la divisione in due lotti è possibile;
il valore risultante dei due lotti, sommato, è sostanzialmente parificabile a quello del lotto unico, e dunque non vi è un abbattimento di valore come inizialmente paventato;
non v'è dunque ragione oggettiva per non procedere alla divisione in natura, che è l'esito di per sé preferibile, ove possibile, mentre la vendita dell'intero è esito a carattere residuale, cui ricorrere quando ogni altro esito non sia possibile;
peraltro, è previsto un conguaglio di ingente valore a carico delle comproprietarie, che le stesse hanno dichiarato di essere disposte a versare, per cui non soltanto il creditore non è chiamato a pagare alcun conguaglio, ma ha anche il vantaggio di vedere incamerata immediatamente, in favore della procedura, una somma certa, anche prima degli esiti incerti quanto al possibile ricavato della vendita in sede esecutiva.
6. In definitiva, deve essere quindi dichiarata l'esistenza del diritto di procedere alla divisione in natura, seguendo la proposta delle comproprietarie (lotto 1 assegnato alle stesse pro quota;
lotto 2 assegnato al debitore, e quindi alla p.e. per la vendita;
conguaglio di euro 13.500,00 da versarsi a carico delle comproprietarie), subordinatamente all'effettivo versamento del conguaglio nel termine assegnato con la presente sentenza.
pagina 4 di 5 In via subordinata, in caso di mancato versamento, è fin d'ora accertato il diritto di procedere alla divisione mediante la vendita dell'intero, senza necessità di pronunciare nuova sentenza.
Allo stesso tempo, occorrerà dare incarico al CTU per eseguire il frazionamento indicato nell'integrazione di perizia per rendere autonomi i due lotti, una volta verificato che il versamento del conguaglio sia avvenuto.
7. La regolamentazione delle spese è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA la sussistenza del diritto di procedere a divisione, e in particolare:
in via principale, in natura, secondo il progetto divisionale proposto dalle comproprietarie non esecutate e a subordinatamente al versamento del conguaglio nel Controparte_2 CP_3
termine assegnato con coeva ordinanza;
in via residuale, qualora il conguaglio non sia versato, mediante la vendita dell'intero, senza necessità di nuovo accertamento;
DISPONE procedersi oltre con le operazioni divisionali, come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Spoleto, 5 marzo 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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