Sentenza 9 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/06/2021, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00771/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2008, proposto da
Azienda U.L.S.S. n. 12 ENna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in EN, Piazzale Roma, 464;
contro
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Roma, Soprintendenza Beni Ambientali e Archit. del ET, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Direttore Regionale per I Beni Culturali e Paesaggistici Del ET (Ministero per i Beni e Attività Culturali) del 25 febbraio 2008; della nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del ET (Ministero per i Beni e Attività Culturali) del 7 marzo 2008 n. prot. 2822; del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di EN e GU (Ministero per i Beni e Attività Culturali) espresso con nota prot. 15938 del 30 novembre 2007 (e relativi allegati); del parere della Soprintendenza per i beni archeologici del ET (Ministero per i Beni e Attività Culturali) espresso con nota prot. 3419 VIII del 18 febbraio 2008 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 8 giugno 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente.
Il processo amministrativo è connotato dalla natura soggettiva della giurisdizione esercitata, risultando nella disponibilità della parte l’introduzione del giudizio così come la sua prosecuzione (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2020, n. 1986; Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 992).
Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo - in ossequio al principio dispositivo - è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 1 luglio 2020, n. 2782; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 giugno 2020, n. 745; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 25 giugno 2020, n. 7114; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 28 maggio 2020, n. 954).
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in EN nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marina Perrelli, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO