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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 127/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 127/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23 ottobre
2024, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla Via Parioli Parte_1 C.F._1
n. 56, presso lo studio dell'avv. Arturo Innocenzo Carrabino (C.F.: , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F./P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Gela, nel Vico Santa Lucia n. 19, presso lo studio legale associato Panepinto, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panepinto (C.F.: giusta procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA nonché contro
(C.F. e P.IVA: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_3 CP_2
(C.F./P.IVA: ), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nel Corso Vittorio Emanuele
[...] P.IVA_2
n. 126, presso lo studio legale associato Panepinto, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panepinto
pagina 1 di 9 (C.F.: giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. su C.F._3 foglio separato;
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. I c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23 ottobre 2024, all'esito della quale parte attrice opponente, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria CP_3
anche in virtù della documentazione prodotta, per difetto di prova circa l'avvenuta cessione del
[...] credito, ha altresì rinunciato alla prima domanda di cui all'atto introduttivo del giudizio, confermando nel resto le domande per come già formulate e ha chiesto che la causa fosse posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. ha insistito, preliminarmente, nel richiamo del C.T.U., in subordine, ha precisato le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi depositati ed, in particolare, alle memorie di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 gennaio 2020, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 8 gennaio 2020, con il quale Controparte_1
e per essa, quale mandataria, ha intimato il pagamento della complessiva somma di
[...] Controparte_2 euro 42.045,17 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza del titolo stragiudiziale costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 17 dicembre 2012 tra e Controparte_1 Pt_1
con garanzia ipotecaria prestata da .
[...] Controparte_4
A sostegno della propria opposizione, l'attore ha dedotto:
1. l'illiceità della condotta tenuta dalla banca nella fase genetica e nell'esecuzione del rapporto di mutuo, oltre che la responsabilità aggravata per aver agito in giudizio con mala fede, con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per mancanza della causa tipica, nonché per la natura simulata e/o novata del mutuo, dal momento che il capitale finanziato è stato impiegato per finalità estranee a quelle dedotte espressamente in contratto (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. l'usurarietà del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) per effetto del superamento dei limiti
(c.d. tasso soglia) imposti dalla Legge n. 108/1996 e la correlativa rideterminazione del saldo debitorio in ragione della conversione forzosa del mutuo oneroso in mutuo gratuito (motivo da pagina 2 di 9 qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, nel merito, dichiararsi la nullità, illegittimità o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Si è costituita in giudizio l'opposta e per essa, quale mandataria, la società Controparte_1 [...]
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata CP_2 opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 23 ottobre 2023, si è costituita in giudizio la società cessionaria rappresentata dalla procuratrice quale successore a titolo Controparte_3 Controparte_2 particolare della a seguito della cessione pro-soluto ed in blocco ai sensi dell'art. 58 Controparte_1
T.U.B. dei crediti vantati da quest'ultima, ivi compreso quello azionato in executivis contro Pt_1
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie;
in accoglimento della richiesta di parte opponente, con ordinanza emessa in data 24 marzo 2022, è stato assegnato incarico al C.T.U. dott. Persona_1
La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
**************
Prima di passare all'esame del merito della controversia, ritiene questo Giudice che sia necessario verificare la legittimazione delle parti ad agire.
Il contratto di mutuo, odierno titolo esecutivo, è stato stipulato in data 17 dicembre 2012 tra Pt_1
e Quest'ultima ha poi ceduto il credito a come si
[...] Controparte_1 Controparte_3 evince dalla produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla G.U. in data 19 aprile 2022 – foglio delle inserzioni nr. 45: nel predetto avviso, infatti, sono contenuti tutti i dati necessari e sufficienti per l'individuazione del contratto di mutuo odierno titolo esecutivo tra quelli ceduti;
nello specifico, la cessione ha riguardato l'acquisto pro soluto da di “taluni crediti (per Controparte_1 capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_1 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 1 gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati
“a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999” (cfr. avviso ex art. 58 pubblicato Pt_2 sulla G.U. il 19 aprile 2022). Ebbene, il contratto di mutuo con il signor è stato Parte_1 evidentemente stipulato dopo l'anno 1950 e, alla data della cessione il credito vantato dalla mutuante,
pagina 3 di 9 poteva definirsi “a sofferenza”, dovendosi intendere tale – sulla base di ordinarie nozioni di senso comune – il rapporto di mutuo in cui il mutuatario abbia omesso il pagamento delle rate e che, pertanto, si caratterizza per l'attraversare una fase patologica del rapporto obbligatorio tra le parti.
Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Giudice, per ritenere la sussistenza in seno all'avviso di cessione degli elementi necessari ad identificare il rapporto ceduto, in ossequio a quanto statuito anche dalla Suprema Corte, che sul punto si è così pronunciata “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cassazione
Civile sez. III, 20/07/2023, n. 21821). Ne consegue l'irrilevanza delle censure mosse da parte opponente circa il valore probatorio dell'avviso in G.U. e la mancata allegazione del contratto di cessione: tale dato, infatti, non è da considerarsi necessario per affermare l'avvenuta prova della cessione del contratto di mutuo odierno titolo esecutivo. Ne consegue che la è Controparte_3 pienamente legittimata ad agire in giudizio.
Tanto chiarito, nel merito, deve essere affrontata, prioritariamente, la questione relativa alla rinuncia del primo motivo di opposizione.
Occorre, infatti, evidenziare che, all'udienza del 23 ottobre 2024, la difesa di parte attrice ha formulato espressa rinuncia alla prima domanda di cui all'atto introduttivo del giudizio. In tal caso, la facoltà di rinunciare alla domanda rientra tra i poteri liberamente esercitabili dal difensore nell'ambito dell'espletamento del mandato conferito dalla parte rappresentata.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha, più volte, affermato che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, “qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte” (cfr. Cass. Civ. n. 1439/2002). Essa non richiede neanche l'osservanza di forme rigorose (in tal senso, cfr. Cass. Civ. n. 21848/2013).
Pertanto, a fronte della rinuncia espressamente formulata dall'opponente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle domande di cui al primo motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di opposizione, l'attore denuncia la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per pagina 4 di 9 mancanza della causa tipica, nonché per la natura simulata e/o novata del mutuo.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Non può, invero, accogliersi la tesi difensiva di parte opponente, secondo cui il mutuo in questione sarebbe da considerarsi privo di causa e, dunque, invalido ai sensi dell'art. 1418, comma II c.c., poiché la provvista del mutuo sarebbe stata impiegata per finalità estranee a quelle dedotte in contratto, che erano volte a favorire la conservazione e la ripresa dell'attività produttiva dell'impresa mutuataria.
Al riguardo, va evidenziato come le norme che introducono agevolazioni per l'accesso al credito di determinate categorie di soggetti non modificano la causa del contratto di mutuo, che continua, pertanto, ad essere la dazione di una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili. Come chiarito, inoltre, dalla Suprema Corte, non è da considerarsi illegittima la finalità di contrarre un mutuo al fine di ripianare una precedente esposizione debitoria nei confronti della parte mutuante (cfr. Cass., sez. 3, sent. nr.
23149/2022, secondo cui: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.”). Trattasi, nella fattispecie, di contratto con causa lecita: sul punto, deve, altresì, richiamarsi la recente sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025, con la quale le Sezioni Unite hanno ribadito la piena validità del mutuo anche nell'ipotesi in cui le somme erogate siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante. Il Supremo
Collegio ha infatti affermato che: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.”.
D'altronde, considerata la carenza di prova in ordine all'intento simulatorio perseguito dalle parti, non è possibile sostenere - neanche mediante il ricorso alle presunzioni ex art. 2729 c.c. - la sussistenza di un accordo tra le parti teso ad un presunto ripianamento di debiti pregressi e ad asserite esigenze di liquidità delle parti contraenti ovvero di terzi estranei al rapporto contrattuale. Ne discende il rigetto del superiore motivo di opposizione.
Con riferimento, poi, all'usurarietà dei tassi d'interesse applicati nel contratto di mutuo per cui è causa, le relative doglianze appaiono parzialmente fondate. pagina 5 di 9 In premessa, ritiene questo Giudice di dover chiarire che per l'accertamento del superamento del tasso soglia deve aversi riguardo al momento della stipula del contratto e devono tenersi distinti gli interessi corrispettivi da quelli moratori. Il superamento del tasso-soglia, infatti, non può conseguire dalla sommatoria degli interessi corrispettivi a quelli moratori, avendo gli stessi natura diversa e non potendo coesistere (cfr. Cass. ord. nr. 31615/2021 – Rv. 662738).
Nel caso in esame, invero, deve farsi applicazione dei criteri di calcolo fissati dalla Suprema Corte, così come espressamente indicati nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite (cfr. Cassazione Civile, S.U.,
18/09/2020, n. 19597, secondo cui: “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”).
Va, altresì, precisato che ai fini della determinazione del T.A.E.G. non può tenersi conto degli oneri connessi all'estinzione anticipata del mutuo. Non può, infatti, condividersi la tesi difensiva dell'opponente, secondo cui nel computo del T.A.E.G. effettivo andrebbero incluse anche le commissioni da addebitare al mutuatario nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
Al riguardo, pare opportuno richiamarsi il recente arresto Cassazione Civile sez. III, 07.03.2022, n. 7352, sulla scorta del quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “Non sono accumunabili, nella comparazione necessaria alla verifica (del superamento) delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In particolare è impossibile cumulare la commissione di estinzione di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Diversamente, i secondi costituiscono una clausola penale risarcitoria volta
a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interesse corrispettivi. Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.”. Pertanto, in accordo con i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte, la soglia di usura va determinata escludendo dal computo del T.A.E.G. gli oneri, le spese e qualsiasi altro costo inerente all'estinzione anticipata del mutuo.
pagina 6 di 9 Di converso, vanno certamente incluse nel calcolo del T.A.E.G. le spese sostenute dal mutuatario per la sottoscrizione della polizza assicurativa connessa al finanziamento.
Ed invero, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, co. IV c.p. essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (cfr. Cassazione Civile sez. I, 14/07/2023 n. 20247; Cassazione Civile sez. II,
21/06/2023 n. 17839; Cassazione Civile sez. III, 15/06/2023 n. 17187; Cassazione Civile sez. VI,
01/02/2022 n. 3025; Cassazione Civile sez. VI, 26/11/2021 n. 37058). In tal caso, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie de qua. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per il finanziatore.
Nessun rilievo ha poi l'assunto secondo cui la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2012 i “costi assicurativi”, atteso che in nessun caso il Giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica e ciò in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile Sez. Un., 18/09/2020, n. 19597).
Tanto chiarito, deve verificarsi, dunque, se ciascun tasso di interesse ha superato il corrispondente tasso soglia indicato al momento della stipula del contratto di mutuo in esame, ovvero nel dicembre 2012.
Per quanto attiene al tasso di mora, lo stesso è individuato all'art. 3 del predetto contratto nel tasso corrispettivo pari al 7,27% aumentato di 2,0 punti percentuali;
si badi bene, tale tasso non è la risultanza della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora bensì è il prodotto dell'applicazione dei criteri di calcolo contrattualmente pattuiti. Il tasso per gli interessi di mora, dunque, è pari al 9,27% inferiore, quindi, al tasso soglia del 13,30% che va calcolato aggiungendo 2,1 punti percentuali al tasso soglia per gli interessi corrispettivi (T.E.G.M. aumentato della metà, ancora aumentato del 2,1%, come da indicazione della Banca d'Italia; cfr. Cass. Sez. U. sent. nr. 19597/2020 – Rv. 658833, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, pagina 7 di 9 comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.”).
In punto di interessi corrispettivi, all'art. 2 del contratto di mutuo del 17 dicembre 2012, le parti hanno pattuito l'applicazione di un tasso di interesse corrispettivo fisso pari al 7,27%, con un T.A.E.G. contrattuale pari all'11.97%. Esaminati i tassi soglia di riferimento (mutuo ipotecario a tasso fisso periodo ottobre – dicembre 2012), risulta che quelli applicati sono superiori al tasso-soglia usura pari al 10,675%.
Anche i calcoli compiuti dal C.T.U. pervengono ad un T.A.E.G. effettivo pari all'11,83%, comunque superiore alla soglia fissata dalla legge.
L'accertamento della natura usuraria del tasso d'interesse corrispettivo e l'illegittimità delle relative pattuizioni contrattuali comporta, pertanto, la conversione ex lege del mutuo in questione in prestito gratuito a norma dell'art. 1815, co. II c.c.
Sotto tale profilo, la consulenza tecnica d'ufficio risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico con riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra espressi. Devono pertanto richiamarsi per condividerle le conclusioni cui il nominato C.T.U. è giunto affermando che i tassi degli interessi corrispettivi pattuiti superano il tasso soglia (cfr. pagg. 14 e 15 della relazione di C.T.U.).
Le risultanze della detta C.T.U., in esito alla quale l'ausiliare incaricato ha compiuto la ricostruzione del piano di ammortamento e la rideterminazione del saldo debitorio (cfr. pag. 19 e ss. della relazione di
C.T.U.) sono, dunque, pienamente condivisibili e vanno trasfuse nella decisione. Il debito residuo complessivo, attualizzato alla data del 31 luglio 2022, comprensivo degli ulteriori interessi maturati con decorrenza dalla data di notifica del precetto, va così rideterminato nella misura di euro 33.572,22. Col corollario, accordato dalla giurisprudenza di legittimità, che, se viene riscontra come eccessiva la somma portata nel precetto, l'eccessività non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2014, n. 7207).
Per tutte le ragioni dianzi esposte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite e spese di CTU – liquidate con decreto emesso in data 25 settembre 2023 - sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e dichiara il diritto della parte Parte_1 creditrice a procedere esecutivamente per la somma pari ad euro 33.572,22 alla data del 31 luglio pagina 8 di 9 2022;
2) spese di lite e spese di CTU – liquidate con decreto emesso in data 25 settembre 2023 - compensate.
Gela, 14 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 127/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23 ottobre
2024, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla Via Parioli Parte_1 C.F._1
n. 56, presso lo studio dell'avv. Arturo Innocenzo Carrabino (C.F.: , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F./P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Gela, nel Vico Santa Lucia n. 19, presso lo studio legale associato Panepinto, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panepinto (C.F.: giusta procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA nonché contro
(C.F. e P.IVA: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_3 CP_2
(C.F./P.IVA: ), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nel Corso Vittorio Emanuele
[...] P.IVA_2
n. 126, presso lo studio legale associato Panepinto, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panepinto
pagina 1 di 9 (C.F.: giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. su C.F._3 foglio separato;
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. I c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23 ottobre 2024, all'esito della quale parte attrice opponente, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria CP_3
anche in virtù della documentazione prodotta, per difetto di prova circa l'avvenuta cessione del
[...] credito, ha altresì rinunciato alla prima domanda di cui all'atto introduttivo del giudizio, confermando nel resto le domande per come già formulate e ha chiesto che la causa fosse posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. ha insistito, preliminarmente, nel richiamo del C.T.U., in subordine, ha precisato le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi depositati ed, in particolare, alle memorie di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 gennaio 2020, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 8 gennaio 2020, con il quale Controparte_1
e per essa, quale mandataria, ha intimato il pagamento della complessiva somma di
[...] Controparte_2 euro 42.045,17 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza del titolo stragiudiziale costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 17 dicembre 2012 tra e Controparte_1 Pt_1
con garanzia ipotecaria prestata da .
[...] Controparte_4
A sostegno della propria opposizione, l'attore ha dedotto:
1. l'illiceità della condotta tenuta dalla banca nella fase genetica e nell'esecuzione del rapporto di mutuo, oltre che la responsabilità aggravata per aver agito in giudizio con mala fede, con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per mancanza della causa tipica, nonché per la natura simulata e/o novata del mutuo, dal momento che il capitale finanziato è stato impiegato per finalità estranee a quelle dedotte espressamente in contratto (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. l'usurarietà del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) per effetto del superamento dei limiti
(c.d. tasso soglia) imposti dalla Legge n. 108/1996 e la correlativa rideterminazione del saldo debitorio in ragione della conversione forzosa del mutuo oneroso in mutuo gratuito (motivo da pagina 2 di 9 qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, nel merito, dichiararsi la nullità, illegittimità o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Si è costituita in giudizio l'opposta e per essa, quale mandataria, la società Controparte_1 [...]
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata CP_2 opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 23 ottobre 2023, si è costituita in giudizio la società cessionaria rappresentata dalla procuratrice quale successore a titolo Controparte_3 Controparte_2 particolare della a seguito della cessione pro-soluto ed in blocco ai sensi dell'art. 58 Controparte_1
T.U.B. dei crediti vantati da quest'ultima, ivi compreso quello azionato in executivis contro Pt_1
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie;
in accoglimento della richiesta di parte opponente, con ordinanza emessa in data 24 marzo 2022, è stato assegnato incarico al C.T.U. dott. Persona_1
La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
**************
Prima di passare all'esame del merito della controversia, ritiene questo Giudice che sia necessario verificare la legittimazione delle parti ad agire.
Il contratto di mutuo, odierno titolo esecutivo, è stato stipulato in data 17 dicembre 2012 tra Pt_1
e Quest'ultima ha poi ceduto il credito a come si
[...] Controparte_1 Controparte_3 evince dalla produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla G.U. in data 19 aprile 2022 – foglio delle inserzioni nr. 45: nel predetto avviso, infatti, sono contenuti tutti i dati necessari e sufficienti per l'individuazione del contratto di mutuo odierno titolo esecutivo tra quelli ceduti;
nello specifico, la cessione ha riguardato l'acquisto pro soluto da di “taluni crediti (per Controparte_1 capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_1 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 1 gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati
“a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999” (cfr. avviso ex art. 58 pubblicato Pt_2 sulla G.U. il 19 aprile 2022). Ebbene, il contratto di mutuo con il signor è stato Parte_1 evidentemente stipulato dopo l'anno 1950 e, alla data della cessione il credito vantato dalla mutuante,
pagina 3 di 9 poteva definirsi “a sofferenza”, dovendosi intendere tale – sulla base di ordinarie nozioni di senso comune – il rapporto di mutuo in cui il mutuatario abbia omesso il pagamento delle rate e che, pertanto, si caratterizza per l'attraversare una fase patologica del rapporto obbligatorio tra le parti.
Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Giudice, per ritenere la sussistenza in seno all'avviso di cessione degli elementi necessari ad identificare il rapporto ceduto, in ossequio a quanto statuito anche dalla Suprema Corte, che sul punto si è così pronunciata “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cassazione
Civile sez. III, 20/07/2023, n. 21821). Ne consegue l'irrilevanza delle censure mosse da parte opponente circa il valore probatorio dell'avviso in G.U. e la mancata allegazione del contratto di cessione: tale dato, infatti, non è da considerarsi necessario per affermare l'avvenuta prova della cessione del contratto di mutuo odierno titolo esecutivo. Ne consegue che la è Controparte_3 pienamente legittimata ad agire in giudizio.
Tanto chiarito, nel merito, deve essere affrontata, prioritariamente, la questione relativa alla rinuncia del primo motivo di opposizione.
Occorre, infatti, evidenziare che, all'udienza del 23 ottobre 2024, la difesa di parte attrice ha formulato espressa rinuncia alla prima domanda di cui all'atto introduttivo del giudizio. In tal caso, la facoltà di rinunciare alla domanda rientra tra i poteri liberamente esercitabili dal difensore nell'ambito dell'espletamento del mandato conferito dalla parte rappresentata.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha, più volte, affermato che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, “qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte” (cfr. Cass. Civ. n. 1439/2002). Essa non richiede neanche l'osservanza di forme rigorose (in tal senso, cfr. Cass. Civ. n. 21848/2013).
Pertanto, a fronte della rinuncia espressamente formulata dall'opponente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle domande di cui al primo motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di opposizione, l'attore denuncia la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per pagina 4 di 9 mancanza della causa tipica, nonché per la natura simulata e/o novata del mutuo.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Non può, invero, accogliersi la tesi difensiva di parte opponente, secondo cui il mutuo in questione sarebbe da considerarsi privo di causa e, dunque, invalido ai sensi dell'art. 1418, comma II c.c., poiché la provvista del mutuo sarebbe stata impiegata per finalità estranee a quelle dedotte in contratto, che erano volte a favorire la conservazione e la ripresa dell'attività produttiva dell'impresa mutuataria.
Al riguardo, va evidenziato come le norme che introducono agevolazioni per l'accesso al credito di determinate categorie di soggetti non modificano la causa del contratto di mutuo, che continua, pertanto, ad essere la dazione di una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili. Come chiarito, inoltre, dalla Suprema Corte, non è da considerarsi illegittima la finalità di contrarre un mutuo al fine di ripianare una precedente esposizione debitoria nei confronti della parte mutuante (cfr. Cass., sez. 3, sent. nr.
23149/2022, secondo cui: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.”). Trattasi, nella fattispecie, di contratto con causa lecita: sul punto, deve, altresì, richiamarsi la recente sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025, con la quale le Sezioni Unite hanno ribadito la piena validità del mutuo anche nell'ipotesi in cui le somme erogate siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante. Il Supremo
Collegio ha infatti affermato che: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.”.
D'altronde, considerata la carenza di prova in ordine all'intento simulatorio perseguito dalle parti, non è possibile sostenere - neanche mediante il ricorso alle presunzioni ex art. 2729 c.c. - la sussistenza di un accordo tra le parti teso ad un presunto ripianamento di debiti pregressi e ad asserite esigenze di liquidità delle parti contraenti ovvero di terzi estranei al rapporto contrattuale. Ne discende il rigetto del superiore motivo di opposizione.
Con riferimento, poi, all'usurarietà dei tassi d'interesse applicati nel contratto di mutuo per cui è causa, le relative doglianze appaiono parzialmente fondate. pagina 5 di 9 In premessa, ritiene questo Giudice di dover chiarire che per l'accertamento del superamento del tasso soglia deve aversi riguardo al momento della stipula del contratto e devono tenersi distinti gli interessi corrispettivi da quelli moratori. Il superamento del tasso-soglia, infatti, non può conseguire dalla sommatoria degli interessi corrispettivi a quelli moratori, avendo gli stessi natura diversa e non potendo coesistere (cfr. Cass. ord. nr. 31615/2021 – Rv. 662738).
Nel caso in esame, invero, deve farsi applicazione dei criteri di calcolo fissati dalla Suprema Corte, così come espressamente indicati nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite (cfr. Cassazione Civile, S.U.,
18/09/2020, n. 19597, secondo cui: “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”).
Va, altresì, precisato che ai fini della determinazione del T.A.E.G. non può tenersi conto degli oneri connessi all'estinzione anticipata del mutuo. Non può, infatti, condividersi la tesi difensiva dell'opponente, secondo cui nel computo del T.A.E.G. effettivo andrebbero incluse anche le commissioni da addebitare al mutuatario nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
Al riguardo, pare opportuno richiamarsi il recente arresto Cassazione Civile sez. III, 07.03.2022, n. 7352, sulla scorta del quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “Non sono accumunabili, nella comparazione necessaria alla verifica (del superamento) delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In particolare è impossibile cumulare la commissione di estinzione di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Diversamente, i secondi costituiscono una clausola penale risarcitoria volta
a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interesse corrispettivi. Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.”. Pertanto, in accordo con i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte, la soglia di usura va determinata escludendo dal computo del T.A.E.G. gli oneri, le spese e qualsiasi altro costo inerente all'estinzione anticipata del mutuo.
pagina 6 di 9 Di converso, vanno certamente incluse nel calcolo del T.A.E.G. le spese sostenute dal mutuatario per la sottoscrizione della polizza assicurativa connessa al finanziamento.
Ed invero, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, co. IV c.p. essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (cfr. Cassazione Civile sez. I, 14/07/2023 n. 20247; Cassazione Civile sez. II,
21/06/2023 n. 17839; Cassazione Civile sez. III, 15/06/2023 n. 17187; Cassazione Civile sez. VI,
01/02/2022 n. 3025; Cassazione Civile sez. VI, 26/11/2021 n. 37058). In tal caso, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie de qua. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per il finanziatore.
Nessun rilievo ha poi l'assunto secondo cui la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2012 i “costi assicurativi”, atteso che in nessun caso il Giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica e ciò in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile Sez. Un., 18/09/2020, n. 19597).
Tanto chiarito, deve verificarsi, dunque, se ciascun tasso di interesse ha superato il corrispondente tasso soglia indicato al momento della stipula del contratto di mutuo in esame, ovvero nel dicembre 2012.
Per quanto attiene al tasso di mora, lo stesso è individuato all'art. 3 del predetto contratto nel tasso corrispettivo pari al 7,27% aumentato di 2,0 punti percentuali;
si badi bene, tale tasso non è la risultanza della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora bensì è il prodotto dell'applicazione dei criteri di calcolo contrattualmente pattuiti. Il tasso per gli interessi di mora, dunque, è pari al 9,27% inferiore, quindi, al tasso soglia del 13,30% che va calcolato aggiungendo 2,1 punti percentuali al tasso soglia per gli interessi corrispettivi (T.E.G.M. aumentato della metà, ancora aumentato del 2,1%, come da indicazione della Banca d'Italia; cfr. Cass. Sez. U. sent. nr. 19597/2020 – Rv. 658833, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, pagina 7 di 9 comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.”).
In punto di interessi corrispettivi, all'art. 2 del contratto di mutuo del 17 dicembre 2012, le parti hanno pattuito l'applicazione di un tasso di interesse corrispettivo fisso pari al 7,27%, con un T.A.E.G. contrattuale pari all'11.97%. Esaminati i tassi soglia di riferimento (mutuo ipotecario a tasso fisso periodo ottobre – dicembre 2012), risulta che quelli applicati sono superiori al tasso-soglia usura pari al 10,675%.
Anche i calcoli compiuti dal C.T.U. pervengono ad un T.A.E.G. effettivo pari all'11,83%, comunque superiore alla soglia fissata dalla legge.
L'accertamento della natura usuraria del tasso d'interesse corrispettivo e l'illegittimità delle relative pattuizioni contrattuali comporta, pertanto, la conversione ex lege del mutuo in questione in prestito gratuito a norma dell'art. 1815, co. II c.c.
Sotto tale profilo, la consulenza tecnica d'ufficio risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico con riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra espressi. Devono pertanto richiamarsi per condividerle le conclusioni cui il nominato C.T.U. è giunto affermando che i tassi degli interessi corrispettivi pattuiti superano il tasso soglia (cfr. pagg. 14 e 15 della relazione di C.T.U.).
Le risultanze della detta C.T.U., in esito alla quale l'ausiliare incaricato ha compiuto la ricostruzione del piano di ammortamento e la rideterminazione del saldo debitorio (cfr. pag. 19 e ss. della relazione di
C.T.U.) sono, dunque, pienamente condivisibili e vanno trasfuse nella decisione. Il debito residuo complessivo, attualizzato alla data del 31 luglio 2022, comprensivo degli ulteriori interessi maturati con decorrenza dalla data di notifica del precetto, va così rideterminato nella misura di euro 33.572,22. Col corollario, accordato dalla giurisprudenza di legittimità, che, se viene riscontra come eccessiva la somma portata nel precetto, l'eccessività non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2014, n. 7207).
Per tutte le ragioni dianzi esposte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite e spese di CTU – liquidate con decreto emesso in data 25 settembre 2023 - sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e dichiara il diritto della parte Parte_1 creditrice a procedere esecutivamente per la somma pari ad euro 33.572,22 alla data del 31 luglio pagina 8 di 9 2022;
2) spese di lite e spese di CTU – liquidate con decreto emesso in data 25 settembre 2023 - compensate.
Gela, 14 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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