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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. IO Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di OR AT n. 1530/2020, pubblicata il 21.10.2020, iscritto al n. 1744/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede in Nola, Via Seminario n. Parte_1 P.IVA_1
22, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. , rappresentata e difesa, in virtù CP_1 di procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Gennaro VA (c.f. ), CodiceFiscale_1
IO VA (c.f. ) e CA VA (c.f. CodiceFiscale_2 C.F._3
), per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in
[...]
mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in OR del Greco, Via Controparte_2 P.IVA_2
Marconi n. 66, non costituita,
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 15.4.2021, la ha impugnato Parte_1
davanti a questa Corte la sentenza n. 1530/2020, pubblicata il 21.10.2020, con cui il Tribunale di OR AT aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 418/2018, dell'importo di 415.018,42 € oltre Parte interessi, e condannato l' opponente al pagamento della minor somma di 317.964,82 € oltre interessi contrattuali, oltre alla rifusione del 50% delle spese di lite, compensando la residua metà.
Parte Il Tribunale aveva infatti affermato che era fondata l'eccezione dell' di superamento del tetto di spesa di struttura (non di macroarea) relativamente alle prestazioni domiciliari, essendo stato fatturato a tale titolo l'importo di 1.271.402,16 € rispetto al limite di spesa contenuto in contratto di
850.000,00 €, per cui, mentre la residua somma ingiunta a titolo di prestazioni ambulatoriali e semiresidenziali era dovuta, non essendosi superati i relativi indicati tetti di spesa, doveva escludersi la possibilità di pagamento di quanto richiesto per prestazioni domiciliari;
gli importi indicati quali
Parte tetti di spesa era indicati in contratto e gli importi fatturati erano stati indicati dall' e non erano stati specificamente contestati dal Centro sanitario.
Deduceva l'appellante con un primo motivo di impugnazione l'erroneità della sentenza per non aver rilevato che tutte le prestazioni riabilitative erano disciplinate dall'art. 26 della legge
833/1978, per cui doveva considerarsi un unico tetto di spesa massimo, pari a 4.173.500,00 €, da ritenersi peraltro non rigido ma orientativo, suscettibile di modifiche anche in relazione ai fatturati degli altri centri sanitari appartenenti alla stessa macroarea. Affermava altresì che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, essa aveva dichiarato di contestare il contenuto della nota n.
174/2018, riportata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con cui erano stati riportati gli importi asseritamente fatturati.
Come secondo motivo ribadiva essere la prova del superamento del tetto di spesa a carico
Parte dell' in omaggio al principio della vicinanza della prova, e avere essa contestato detto superamento, per cui doveva essere l'appellata a provare di aver già liquidato e corrisposto ogni importo fino al tetto di spesa convenuto.
Col terzo motivo contestava la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% in quanto non proporzionale al contenuto della condanna, che era pari ai ¾ dell'importo ingiunto, e contestava la mancata liquidazione delle spese del procedimento monitorio.
Non si costituiva in giudizio l' pur nella ritualità della notifica dell'appello. Pt_2
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il consigliere relatore, alla udienza collegiale dell'
1.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione del termine ridotto di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale, ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellante solo unitamente alla comparsa conclusionale, in violazione del disposto dell'art. 345, comma 3, c.p.c..
Nel merito, l'appello è in parte infondato ed in parte inammissibile e deve pertanto essere respinto.
Appare infondata e contrastante con quanto espressamente indicato in contratto l'affermazione della necessità di considerazione di un unico tetto di spesa, laddove i tetti di spesa erano invece stati appositamente tenuti distinti in relazione ad ogni tipo di prestazione, pur tutte rientranti tra quelle indicate dall'art. 26 della legge 833/1978. Oltretutto, se pure volesse considerarsi un unico globale tetto di spesa, pari a 4.173.500,00 €, esso sarebbe stato comunque superato, in quanto Part risultano fatturate, come dedotto dall' e non specificamente contestato, prestazioni per totali
4.336.261,21 €.
Generica è poi l'affermazione secondo cui detti tetti di spesa sarebbero non vincolanti ma solo orientativi, di guisa che potrebbero altrimenti tranquillamente essere superati, laddove invece essi sono stabiliti in maniera indefettibile e vincolante, come affermato dal tribunale. Se poi con il motivo di appello si fosse voluto intendere che economie di spesa in altri settori/branche avrebbero potuto comportare un aumento dei tetti di spesa in oggetto, l'affermazione è comunque generica e priva di prova.
Infondate sono poi tutte le deduzioni inerenti la applicazione della regressione tariffaria e della necessità dei tavoli tecnici, essendo questi necessari in presenza di superamento dei tetti di spesa di macroarea e non, come nella fattispecie, di struttura, in relazione alla quale nemmeno è sostenibile Parte essere la prova a carico dell' per motivi di “vicinanza di prova”, atteso che nessuno più del Centro sanitario è in grado di sapere con precisione quanto ha fatturato nel corso dell'anno. Parte Né ancora coglie nel segno l'appellante quando afferma essere a carico dell' la prova di aver liquidato e pagato l'intero tetto di spesa assegnato, posto che nella fattispecie non è in discussione l'avvenuto pagamento o meno degli importi liquidati, bensì il pagamento degli importi fatturati oltre il tetto di spesa, per i quali espressamente le parti in contratto hanno convenuto nulla essere dovuto: in contratto è infatti previsto un limite di spesa corrispondente al fatturato, che non può essere superato, da ciò derivando la impossibilità di riconoscere pagamenti per le prestazioni fatturate oltre il limite di spesa e quindi per quelle in oggetto.
Correttamente, poi, il tribunale ha fondato la prova del superamento del tetto di spesa sulla Parte mancata specifica contestazione dei dati esposti dall' essendosi limitato il a sostenere Pt_3 che era a carico della controparte l'onere della prova ma senza alcunchè dedurre in ordine al fatturato dell'anno, di cui era perfettamente a conoscenza, a fronte di precise indicazioni e dati resi dalla controparte.
Rispetto a questo accertamento compiuto dal tribunale il motivo di appello si presenta
Parte assolutamente generico, continuando l'appellante a sostenere essere a carico dell' l'onere della prova ma senza prendere alcuna posizione sul punto e quindi senza dedurre specificamente in ordine all'ammontare del suo fatturato, che nemmeno indica nel suo eventuale, diverso, importo corretto. E' evidente che, a fronte di una specifica indicazione di importi fatturati, l'opposta non poteva trincerarsi dietro una astratta applicazione dei principi in materia di onere probatorio ma doveva provvedere a contestare specificamente quanto da controparte affermato, eventualmente anche producendo le fatture in oggetto a dimostrazione di importi diversi fatturati.
L'allegazione, poi, della esistenza di economie su altre branche che avrebbero aumentato il tetto di spesa di quelle in oggetto è inammissibile in quanto generica e comunque è rimasta sfornita di prova (cfr sul punto Cass. 13884/2020, secondo cui “In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile”).
Infondato infine è il motivo di appello inerente la compensazione al 50% delle spese di lite.
La parziale compensazione non è contestabile, alla luce della avvenuta revoca del decreto ingiuntivo Parte e della condanna dell' al pagamento di un importo inferiore a quanto previsto, e sfuggendo la compensazione ad un rigido criterio percentuale. Nemmeno è accoglibile la censura inerente la dedotta mancata liquidazione delle spese del giudizio monitorio, posto che il giudizio monitorio e quello di opposizione fanno parte di un unico processo e possono soggiacere ad un'unica liquidazione e non risulta dalla sentenza che nella liquidazione non si sia tenuto conto anche della prima fase, né
l'appellante specifica alcunchè al riguardo.
Nulla per le spese, attesa la contumacia della convenuta. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di OR AT n. Parte_1
1530/2020, pubblicata il 21.10.2020, in contraddittorio con l' , così provvede: Controparte_3
1) Dichiara la contumacia della appellata.
2) Respinge l'appello, nulla per le spese. 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 23.10.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo