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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 355/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 355/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NICCOLINI Parte_1 C.F._1 ALDO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ZOCCO EGLE (CF ) C.F._2
APPELLATO/I
*
Oggi 14 Maggio 2025, alle ore 12,41 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Laura Cioni. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: nessuno Per parte appellata: l'Avv. Egle Zocco
Il Collegio, preliminarmente, preso atto dell'assenza ingiustificata del procuratore di parte appellante, rigetta comunque l'istanza di rinvio formulata e motivata in ragione delle condizioni di salute della parte, non essendo la sua partecipazione personale necessaria ai fini dell'attività da svolgere alla presente udienza;
invita, dunque, la parte presente alla discussione.
L'Avv. Zocco si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
pagina 1 di 8 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 355/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NICCOLINI Parte_1 C.F._1 ALDO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ZOCCO EGLE (CF ) C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2109/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 07/07/2023
CONCLUSIONI
In data 14.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'E.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2109/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Micaela PICONE, nell'ambito del giudizio N.R. . 4982/2021, depositata in
pagina 2 di 8 cancelleria in data 7.07.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e qui si riportano: “In via preliminare, inaudita altera parte, e, in via residuale, previa convocazione di udienza all'uopo convocata, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 755/2020, emesso dal Tribunale di Firenze e, conseguentemente, dichiarare la nullità del precetto emesso da parte opposta sulla base dello stesso decreto, anche per la pendenza del procedimento di mediazione promosso dalla parte attrice Arch. - In via Pt_1 principale, accertare che nulla dovuto da a Parte_1 CP_1 Controparte_1 sulla base del decreto ingiuntivo n. 755/2020, di cui si chiede la revoca, per quanto esposto nel corpo dell'atto, in particolare per essere stato lo stesso emesso prima che il potesse CP_1 completamente espletare le sue difese, ricorrendo la notifica di dette delibere dal 15.02.2021. - In via subordinata, dichiarare l'annullamento nullità delle delibere citate per vizi formali esposti ed, in particolare, per omessa rituale convocazione delle assemblee che le hanno adottate e, per l'effetto, dichiarare che nulla dovuto dalla sig.ra al . - In via ulteriormente Pt_1 CP_1 subordinata, accertare e dichiarare che la sig.ra Arch. ha già corrisposto al la Pt_1 CP_1 cifra di € 5.500 da detrarre dal totale eventualmente dovuto per spese condominiali. - In via ulteriormente subordinata, compensare il credito dovuto dalla sig.ra al con la Pt_1 CP_1 somma di € 3.140,00 dovuta al medesimo Condominio all'attrice per attività professionali di cui alla fattura prodotta" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte di appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto da ex Parte_1 art. 348 bis cpc e, comunque, nel merito, rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. 2109/2023 del Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, il , proponendo Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 755/2021, con cui era stato a lei intimato il pagamento della somma di € 6.926,01, a titolo di oneri condominiali dovuti per anni 2017-2018-2019-2020.
1.1. – A sostegno dell'opposizione, eccepiva preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso in pendenza del procedimento di mediazione;
nel merito, deduceva: i) l'erroneità dei criteri di ripartizione delle spese, con specifico riferimento alla tabella A, nonché l'incertezza sull'approvazione delle tabelle millesimali da parte dell'assemblea condominiale;
ii) di aver già corrisposto la somma di € 5.500,00, di cui il non aveva tenuto conto;
iii) di non aver CP_1 ricevuto la convocazione per le assemblee condominiali tenutesi dal 2016 al 2021 di cui, quindi, chiedeva l'annullamento e/o la declaratoria di nullità; iv) di eccepire in compensazione il credito di
€ 3.140,00, derivante da un'attività professionale da lei espletata nei confronti del Condominio,
pagina 3 di 8 nonché la somma dovuta a titolo di risarcimento per i danni arrecati ai suoi immobili da infiltrazioni causate da parti condominiali.
1.2. – Si costituiva in giudizio il , contestando integralmente l'opposizione di cui CP_1 chiedeva il rigetto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, con la sentenza n. 2109/2023, pubblicata il 07/07/2023, rigettava l'opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni:
-) i crediti vantati dal traevano origine dalla delibera condominiale del 28.1.2021 con CP_1 cui era stato approvato il bilancio consuntivo ordinario per l'esercizio 2020/2021 ed il bilancio preventivo per l'esercizio 2021/2022;
-) tale delibera era stata regolarmente approvata e non era più suscettibile di essere annullata, con la conseguenza che non poteva essere più posta in discussione, stante anche l'erroneo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
-) in ogni caso, l'opposizione risultava infondata anche nel merito, dal momento che non erano state impugnate le delibere di approvazione delle tabelle millesimali e, in ogni caso, un'eventuale sentenza costitutiva delle nuove tabelle non avrebbe avuto efficacia retroattiva;
-) infondata era l'eccezione di compensazione, non avendo l'opponente dimostrato l'esistenza di un incarico professionale conferito dal Condominio.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Avverso tale sentenza proponeva appello , articolando un unico motivo Parte_1 con cui deduceva che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo parte attrice può ottenere
l'annullamento delle delibere assembleari poste a fondamento del titolo”.
2.1. – Si costituiva in giudizio il , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c.
2.2. – Con ordinanza del 19.12.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 14.5.2025, con termine fino al 7.5.2025 per il deposito di note conclusive.
Solo parte appellata ha depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'appello è inammissibile.
pagina 4 di 8 3.1. – Come noto, l'art. 342 c.p.c. (nel testo novellato dal d.l. 22-6-2012 n. 83 convertito nella l.
7-8-2012 n. 134) impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo
Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte» (così, con riguardo all'art. 434 c.p.c., Cass., 5-2-2015
n. 2143; con riguardo all'art. 342 c.p.c.,v. Cass., 5-5-2017 n. 10916; v. anche, Cass., sez. un., 6-
4-2017 n. 8895).
Perché si possa procedere all'esame dell'impugnazione è, quindi, necessaria l'allegazione di ragioni specifiche, che denuncino gli errori commessi dal giudice di prima istanza;
ragioni da correlare con la motivazione della sentenza impugnata.
Orbene, nella specie, mancano specifici motivi di impugnazione, non avendo l'appellante formulato controargomentazioni a fondamento del gravame in relazione alle ragioni spese, nella sentenza di primo grado, a giustificazione della decisione adottata.
Difatti, l'intero gravame si fonda unicamente sulla seguente frase “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo parte attrice può ottenere l'annullamento delle delibere assembleari poste a fondamento del titolo” (cfr. atto di appello, pag. 4), affermazione del tutto avulsa dal percorso motivazionale seguito nella sentenza gravata, non avendo l'appellante provveduto neppure ad indicare il contenuto della nuova valutazione richiesta e ad esplicitare, con riguardo agli elementi di fatto emergenti dal giudizio di primo grado, il rapporto di causa-effetto tra eventuali errori di diritto commessi dal giudice di prime cure e l'esito della lite.
3.2. – Peraltro, l'appellante ha affermato di voler impugnare solo la seguente parte della sentenza: “(Dall'esame della documentazione versata in atti dal Condominio emerge che i crediti vantati trovano fondamento nella delibera approvata dall'Assemblea condominiale del 28.01.2021 con cui è stato approvato il bilancio consuntivo ordinario per l'esercizio 2020 2021 ed il bilancio preventivo per l'esercizio 2021/2022 e relative ripartizioni. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito, legittimando, CP_1 senz'altro, la concessione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., n. 2729 del 9.12.2005). Alla luce di ciò, il credito azionato dal col decreto ingiuntivo si fonda su una delibera CP_1 regolarmente approvata e non più suscettibile di essere annullata, né di essere indirettamente
pagina 5 di 8 rimessa in discussione con la contestazione dei debiti risultanti dai riparti approvati stante
l'erroneo esperimento dei procedimenti di mediazioni quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
circostanza tempestivamente eccepita dal e non contestata CP_1 dall'opponente nelle difese successive. E ciò sufficiente per rigettare l'opposizione” (cfr. atto di appello, pag. 4-5).
Tuttavia, la decisione gravata si componeva anche dei seguenti ulteriori passaggi argomentativi, idonei, da soli, a sorreggerla integralmente (“In ogni caso, e ad abundantiam, la pretesa dell'opponente di nulla dovere al stante l'erroneità dei coefficienti e dei criteri di CP_1 calcolo delle tabelle millesimali risulta inconferente. A prescindere dalla veridicità di tale assunto, si ricorda come per giurisprudenza “la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.” (Cass. 4844/2017). Né certamente è possibile in questa sede accertare la data di vigenza delle tabelle sia perché mai impugnate le delibere relative alla loro approvazione sia perché alcuna domanda in tal senso è stata formulata sia perché, come chiarito nella massima appena riportata, una eventuale sentenza costitutiva delle nuove tabelle non avrebbe efficacia retroattiva. Non trova accoglimento neanche l'eccezione di compensazione di € 3.140,00 asseritamente dovuta dal medesimo Condominio all'attrice opponente per sue attività professionali di cui alla fattura prodotta in atti. Nel presente giudizio il opposto CP_1 ha contestato il credito azionato dall'attrice sotto il profilo dell'an, rilevando il carattere arbitrario del medesimo. Inidonea la fattura del 2 gennaio 2019 prodotta da parte opponente in assenza di documentazione volta a dimostrare l'incarico conferito dal Condominio all'attrice e/o eventuali solleciti di pagamento a distanza di anni mai intervenuti. Pertanto, le ragioni creditorie avanzate dall'opponente non sono idonee ad estinguere per compensazione la pretesa creditoria, come tale rimasta incontestata, del ”). CP_1
Ciò costituisce un ulteriore motivo di inammissibilità dell'appello, giacché “quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (cfr. Cass. civ., n. 13880/2020).
3.3. – In allegato alle note di trattazione scritta depositate il 9.12.2024, l'appellante ha, poi, depositato documentazione medica concernenti le sue condizioni di salute al fine di giustificare la tardiva produzione in giudizio dei documenti da 4 a 7 allegati alle suddette note.
pagina 6 di 8 Ora, a prescindere dall'inammissibilità di tale produzione ex art. 345 c.p.c. (non potendo la stessa avvenire, per la prima volta, in questo grado di giudizio e non risultando, peraltro, che le condizioni di salute della parte impedissero il suo tempestivo deposito in prime cure), giova considerare come essa non sia assolutamente idonea a colmare le gravi lacune assertive che caratterizzano l'atto di appello.
In ogni caso, tale documentazione sembra riferirsi alla spesa di € 4.861,50, ripartita tra i condomini (tra cui anche la per alcuni lavori edili eseguiti nel 2017 a seguito delle Pt_1 infiltrazioni verificatesi nelle cantine poste nello stabile condominiale.
Ebbene, anche con il massimo sforzo interpretativo, non è dato comprendere come tale documentazione possa inficiare il ragionamento seguito dal giudice di primo grado nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Pt_1
3.4. – Sempre nelle suddette note di trattazione scritta, l'appellante ha chiesto, per la prima volta, la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, senza, tuttavia, articolare alcuna censura (che, in ogni caso, sarebbe stata tardivamente formulata) avverso il criterio di regolamentazione seguito dal tribunale (correttamente basato sulla soccombenza).
4 – Per quanto esposto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201-
26.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore medio) € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in considerazione della ridotta attività espletata.
4.2. – Sussistono, poi, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Difatti, la manifesta inammissibilità dell'impugnazione evidenzia la responsabilità processuale aggravata della parte che, quanto meno con “colpa grave”, non ha esitato ad introdurre un gravame a scopo meramente dilatorio (come dimostra pure l'ingiustificata assenza del suo difensore all'udienza di discussione), dopo aver letto le chiare motivazioni del tribunale.
pagina 7 di 8 Ne discende la condanna della parte soccombente al pagamento, a favore dell'appellato, di una somma equitativamente determinata in € 2.444,00, pari alla metà delle spese di lite sopra liquidate.
4.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2109/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 07/07/2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento della somma di € 2.444,00 ex art. 96, comma 3,
c.p.c.;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 14.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 355/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NICCOLINI Parte_1 C.F._1 ALDO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ZOCCO EGLE (CF ) C.F._2
APPELLATO/I
*
Oggi 14 Maggio 2025, alle ore 12,41 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Laura Cioni. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: nessuno Per parte appellata: l'Avv. Egle Zocco
Il Collegio, preliminarmente, preso atto dell'assenza ingiustificata del procuratore di parte appellante, rigetta comunque l'istanza di rinvio formulata e motivata in ragione delle condizioni di salute della parte, non essendo la sua partecipazione personale necessaria ai fini dell'attività da svolgere alla presente udienza;
invita, dunque, la parte presente alla discussione.
L'Avv. Zocco si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
pagina 1 di 8 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 355/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NICCOLINI Parte_1 C.F._1 ALDO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ZOCCO EGLE (CF ) C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2109/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 07/07/2023
CONCLUSIONI
In data 14.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'E.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2109/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Micaela PICONE, nell'ambito del giudizio N.R. . 4982/2021, depositata in
pagina 2 di 8 cancelleria in data 7.07.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e qui si riportano: “In via preliminare, inaudita altera parte, e, in via residuale, previa convocazione di udienza all'uopo convocata, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 755/2020, emesso dal Tribunale di Firenze e, conseguentemente, dichiarare la nullità del precetto emesso da parte opposta sulla base dello stesso decreto, anche per la pendenza del procedimento di mediazione promosso dalla parte attrice Arch. - In via Pt_1 principale, accertare che nulla dovuto da a Parte_1 CP_1 Controparte_1 sulla base del decreto ingiuntivo n. 755/2020, di cui si chiede la revoca, per quanto esposto nel corpo dell'atto, in particolare per essere stato lo stesso emesso prima che il potesse CP_1 completamente espletare le sue difese, ricorrendo la notifica di dette delibere dal 15.02.2021. - In via subordinata, dichiarare l'annullamento nullità delle delibere citate per vizi formali esposti ed, in particolare, per omessa rituale convocazione delle assemblee che le hanno adottate e, per l'effetto, dichiarare che nulla dovuto dalla sig.ra al . - In via ulteriormente Pt_1 CP_1 subordinata, accertare e dichiarare che la sig.ra Arch. ha già corrisposto al la Pt_1 CP_1 cifra di € 5.500 da detrarre dal totale eventualmente dovuto per spese condominiali. - In via ulteriormente subordinata, compensare il credito dovuto dalla sig.ra al con la Pt_1 CP_1 somma di € 3.140,00 dovuta al medesimo Condominio all'attrice per attività professionali di cui alla fattura prodotta" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte di appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto da ex Parte_1 art. 348 bis cpc e, comunque, nel merito, rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. 2109/2023 del Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, il , proponendo Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 755/2021, con cui era stato a lei intimato il pagamento della somma di € 6.926,01, a titolo di oneri condominiali dovuti per anni 2017-2018-2019-2020.
1.1. – A sostegno dell'opposizione, eccepiva preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso in pendenza del procedimento di mediazione;
nel merito, deduceva: i) l'erroneità dei criteri di ripartizione delle spese, con specifico riferimento alla tabella A, nonché l'incertezza sull'approvazione delle tabelle millesimali da parte dell'assemblea condominiale;
ii) di aver già corrisposto la somma di € 5.500,00, di cui il non aveva tenuto conto;
iii) di non aver CP_1 ricevuto la convocazione per le assemblee condominiali tenutesi dal 2016 al 2021 di cui, quindi, chiedeva l'annullamento e/o la declaratoria di nullità; iv) di eccepire in compensazione il credito di
€ 3.140,00, derivante da un'attività professionale da lei espletata nei confronti del Condominio,
pagina 3 di 8 nonché la somma dovuta a titolo di risarcimento per i danni arrecati ai suoi immobili da infiltrazioni causate da parti condominiali.
1.2. – Si costituiva in giudizio il , contestando integralmente l'opposizione di cui CP_1 chiedeva il rigetto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, con la sentenza n. 2109/2023, pubblicata il 07/07/2023, rigettava l'opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni:
-) i crediti vantati dal traevano origine dalla delibera condominiale del 28.1.2021 con CP_1 cui era stato approvato il bilancio consuntivo ordinario per l'esercizio 2020/2021 ed il bilancio preventivo per l'esercizio 2021/2022;
-) tale delibera era stata regolarmente approvata e non era più suscettibile di essere annullata, con la conseguenza che non poteva essere più posta in discussione, stante anche l'erroneo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
-) in ogni caso, l'opposizione risultava infondata anche nel merito, dal momento che non erano state impugnate le delibere di approvazione delle tabelle millesimali e, in ogni caso, un'eventuale sentenza costitutiva delle nuove tabelle non avrebbe avuto efficacia retroattiva;
-) infondata era l'eccezione di compensazione, non avendo l'opponente dimostrato l'esistenza di un incarico professionale conferito dal Condominio.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Avverso tale sentenza proponeva appello , articolando un unico motivo Parte_1 con cui deduceva che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo parte attrice può ottenere
l'annullamento delle delibere assembleari poste a fondamento del titolo”.
2.1. – Si costituiva in giudizio il , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c.
2.2. – Con ordinanza del 19.12.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 14.5.2025, con termine fino al 7.5.2025 per il deposito di note conclusive.
Solo parte appellata ha depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'appello è inammissibile.
pagina 4 di 8 3.1. – Come noto, l'art. 342 c.p.c. (nel testo novellato dal d.l. 22-6-2012 n. 83 convertito nella l.
7-8-2012 n. 134) impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo
Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte» (così, con riguardo all'art. 434 c.p.c., Cass., 5-2-2015
n. 2143; con riguardo all'art. 342 c.p.c.,v. Cass., 5-5-2017 n. 10916; v. anche, Cass., sez. un., 6-
4-2017 n. 8895).
Perché si possa procedere all'esame dell'impugnazione è, quindi, necessaria l'allegazione di ragioni specifiche, che denuncino gli errori commessi dal giudice di prima istanza;
ragioni da correlare con la motivazione della sentenza impugnata.
Orbene, nella specie, mancano specifici motivi di impugnazione, non avendo l'appellante formulato controargomentazioni a fondamento del gravame in relazione alle ragioni spese, nella sentenza di primo grado, a giustificazione della decisione adottata.
Difatti, l'intero gravame si fonda unicamente sulla seguente frase “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo parte attrice può ottenere l'annullamento delle delibere assembleari poste a fondamento del titolo” (cfr. atto di appello, pag. 4), affermazione del tutto avulsa dal percorso motivazionale seguito nella sentenza gravata, non avendo l'appellante provveduto neppure ad indicare il contenuto della nuova valutazione richiesta e ad esplicitare, con riguardo agli elementi di fatto emergenti dal giudizio di primo grado, il rapporto di causa-effetto tra eventuali errori di diritto commessi dal giudice di prime cure e l'esito della lite.
3.2. – Peraltro, l'appellante ha affermato di voler impugnare solo la seguente parte della sentenza: “(Dall'esame della documentazione versata in atti dal Condominio emerge che i crediti vantati trovano fondamento nella delibera approvata dall'Assemblea condominiale del 28.01.2021 con cui è stato approvato il bilancio consuntivo ordinario per l'esercizio 2020 2021 ed il bilancio preventivo per l'esercizio 2021/2022 e relative ripartizioni. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito, legittimando, CP_1 senz'altro, la concessione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., n. 2729 del 9.12.2005). Alla luce di ciò, il credito azionato dal col decreto ingiuntivo si fonda su una delibera CP_1 regolarmente approvata e non più suscettibile di essere annullata, né di essere indirettamente
pagina 5 di 8 rimessa in discussione con la contestazione dei debiti risultanti dai riparti approvati stante
l'erroneo esperimento dei procedimenti di mediazioni quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
circostanza tempestivamente eccepita dal e non contestata CP_1 dall'opponente nelle difese successive. E ciò sufficiente per rigettare l'opposizione” (cfr. atto di appello, pag. 4-5).
Tuttavia, la decisione gravata si componeva anche dei seguenti ulteriori passaggi argomentativi, idonei, da soli, a sorreggerla integralmente (“In ogni caso, e ad abundantiam, la pretesa dell'opponente di nulla dovere al stante l'erroneità dei coefficienti e dei criteri di CP_1 calcolo delle tabelle millesimali risulta inconferente. A prescindere dalla veridicità di tale assunto, si ricorda come per giurisprudenza “la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.” (Cass. 4844/2017). Né certamente è possibile in questa sede accertare la data di vigenza delle tabelle sia perché mai impugnate le delibere relative alla loro approvazione sia perché alcuna domanda in tal senso è stata formulata sia perché, come chiarito nella massima appena riportata, una eventuale sentenza costitutiva delle nuove tabelle non avrebbe efficacia retroattiva. Non trova accoglimento neanche l'eccezione di compensazione di € 3.140,00 asseritamente dovuta dal medesimo Condominio all'attrice opponente per sue attività professionali di cui alla fattura prodotta in atti. Nel presente giudizio il opposto CP_1 ha contestato il credito azionato dall'attrice sotto il profilo dell'an, rilevando il carattere arbitrario del medesimo. Inidonea la fattura del 2 gennaio 2019 prodotta da parte opponente in assenza di documentazione volta a dimostrare l'incarico conferito dal Condominio all'attrice e/o eventuali solleciti di pagamento a distanza di anni mai intervenuti. Pertanto, le ragioni creditorie avanzate dall'opponente non sono idonee ad estinguere per compensazione la pretesa creditoria, come tale rimasta incontestata, del ”). CP_1
Ciò costituisce un ulteriore motivo di inammissibilità dell'appello, giacché “quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (cfr. Cass. civ., n. 13880/2020).
3.3. – In allegato alle note di trattazione scritta depositate il 9.12.2024, l'appellante ha, poi, depositato documentazione medica concernenti le sue condizioni di salute al fine di giustificare la tardiva produzione in giudizio dei documenti da 4 a 7 allegati alle suddette note.
pagina 6 di 8 Ora, a prescindere dall'inammissibilità di tale produzione ex art. 345 c.p.c. (non potendo la stessa avvenire, per la prima volta, in questo grado di giudizio e non risultando, peraltro, che le condizioni di salute della parte impedissero il suo tempestivo deposito in prime cure), giova considerare come essa non sia assolutamente idonea a colmare le gravi lacune assertive che caratterizzano l'atto di appello.
In ogni caso, tale documentazione sembra riferirsi alla spesa di € 4.861,50, ripartita tra i condomini (tra cui anche la per alcuni lavori edili eseguiti nel 2017 a seguito delle Pt_1 infiltrazioni verificatesi nelle cantine poste nello stabile condominiale.
Ebbene, anche con il massimo sforzo interpretativo, non è dato comprendere come tale documentazione possa inficiare il ragionamento seguito dal giudice di primo grado nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Pt_1
3.4. – Sempre nelle suddette note di trattazione scritta, l'appellante ha chiesto, per la prima volta, la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, senza, tuttavia, articolare alcuna censura (che, in ogni caso, sarebbe stata tardivamente formulata) avverso il criterio di regolamentazione seguito dal tribunale (correttamente basato sulla soccombenza).
4 – Per quanto esposto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201-
26.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore medio) € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in considerazione della ridotta attività espletata.
4.2. – Sussistono, poi, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Difatti, la manifesta inammissibilità dell'impugnazione evidenzia la responsabilità processuale aggravata della parte che, quanto meno con “colpa grave”, non ha esitato ad introdurre un gravame a scopo meramente dilatorio (come dimostra pure l'ingiustificata assenza del suo difensore all'udienza di discussione), dopo aver letto le chiare motivazioni del tribunale.
pagina 7 di 8 Ne discende la condanna della parte soccombente al pagamento, a favore dell'appellato, di una somma equitativamente determinata in € 2.444,00, pari alla metà delle spese di lite sopra liquidate.
4.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2109/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 07/07/2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento della somma di € 2.444,00 ex art. 96, comma 3,
c.p.c.;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 14.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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