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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N.1250/2021
Il Giudice, letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 1250/2021 promosso da
E , rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Santoriello, giusta Parte_1 Parte_2
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTI nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Sabato Salvati, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
e di
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
preso atto che l'udienza del 2.4.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. r.g. 1250/2021 vertente
TRA E , rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Santoriello, giusta Parte_1 Parte_2
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Sabato Salvati, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
NONCHE'
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in
Con atto di citazione in appello gli appellanti proponevano appello avverso la sentenza resa dal
Giudice di Pace di Cava de' Tirreni n. 1072/2020, depositata il 14.9.2020, con la quale venivano rigettate le richieste risarcitorie attoree, patrimoniali e non, consequenziali al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo. Alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, chiedevano in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza gravata, la condanna di CP_1
in solido con l'appellata al pagamento della somma ivi indicata, a titolo
[...] Controparte_2
di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dal dì del dovuto sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, la quale nel contestare l'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto, per le argomentazioni meglio delineate nell'atto introduttivo, chiedeva dichiararsi il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese processuali anche del presente grado.
Celebrata la prima udienza ed integrato il contraddittorio nei confronti dell'appellata
[...]
non costituitasi, con la concessione del termine per la rinotifica dell'atto di appello, il CP_2
precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Disposto un differimento d'udienza, per esigenze di ruolo, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento ricalendarizzato veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 2.4.2025.
Orbene, tanto premesso, in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
evocata in giudizio e non costituitasi. CP_2
Nel merito l'appello va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
In punto di diritto, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, occorre evidenziare che il soggetto danneggiato deve fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dimostrando, all'uopo, non solo la dinamica dello specifico accadimento dedotto, ma anche il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente subìto ed oggetto della pretesa risarcitoria in base al disposto di cui all'art. 2697 C.C., per cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Invero, colui il quale promuova l'azione di risarcimento non solo deve provare le specifiche modalità del sinistro, ma anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il fatto che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 7026 del 23/05/2001).
Applicando le sopra menzionate coordinate ermeneutiche al caso de quo, devesi ritenere che, condivisibilmente, il primo Giudice abbia considerato non assolto, da parte attorea, l'onere probatorio. Invero, dall'esame del contenuto dei rispettivi atti introduttivi, della documentazione allegata, oltre che dalla valutazione degli esiti dell'attività istruttoria espletata nell'ambito del giudizio di primo grado, emerge una genericità e contraddittorietà in ordine alla esatta dinamica di verificazione del sinistro occorso. In primo luogo, manca la prova certa in ordine alla verificazione dei danni materiali riportati dal veicolo attoreo (Mercedes) in conseguenza dell'urto indiretto scaturito dall'impatto diretto con il veicolo antagonista (Fiat) condotto, nell'occasione, dalla convenuta contumace. Al riguardo, il c.t.u. nominato nel giudizio di prima fase, in sede peritale, ha evidenziato che molte abrasioni riscontrate sul veicolo attoreo fossero da retrodatare, in quanto ossidate, rispetto alla data di verificazione del sinistro oggetto di causa. Più nel dettaglio, è emerso che i danni riscontrati sul laterale destro del veicolo fossero incompatibili, per morfologia, altezza e conformazione, con il profilo del muro. In secondo luogo, il c.t.u. ha contestato la traiettoria compiuta dall'auto di parte attrice a seguito dell'urto diretto con il veicolo antagonista;
invero, l'auto su cui viaggiavano gli attori, avendo subito l'urto diretto sul laterale sinistro posteriore, avrebbe dovuto deviare la corsa verso sinistra, non già verso destra ove trovasi il muro, per come risulta dalla narrativa dell'atto introduttivo.
Sotto ulteriore angolo prospettico, quanto agli ulteriori pregiudizi non patrimoniali lamentati da parte attrice ( ) derivanti dall'occorso ed oggetto di espressa richiesta risarcitoria, il secondo Parte_2
c.t.u. incaricato di svolgere gli accertamenti peritali nel giudizio di prima fase ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra fatto e conseguenze dannose pregiudizievoli limitatamente al trauma contusivo del ginocchio sinistro dell'attore, non anche rispetto al trauma contusivo all'anca sinistra, stante la non riconducibilità di tale esito al sinistro stradale oggetto di causa.
Del tutto insufficienti, in quanto generici e lacunosi, appaiono gli esiti della prova orale espletata in primo grado. Pertanto, sulla scorta di quanto evidenziato, non è possibile ritenere, con carattere di certezza ed inequivocità, che i danni patrimoniali e non lamentati dagli odierni appellanti, siano causalmente riconducibili al sinistro stradale secondo la dinamica descritta in citazione. Inoltre,
l'assoluta prevalenza delle risultanze istruttorie caratterizzate da incongruenza, incertezza ed indeterminatezza, fanno deporre per il rigetto del gravame e per l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M.
37/2018, aggiornato al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento, per tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria, non celebratasi, avuto riguardo alla natura documentale della vertenza.
Nulla per le spese in favore dell'appellata rimasta contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_2 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellata CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
nulla per le spese in favore dell'appellata rimasta contumace;
dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,7.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N.1250/2021
Il Giudice, letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 1250/2021 promosso da
E , rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Santoriello, giusta Parte_1 Parte_2
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTI nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Sabato Salvati, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
e di
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
preso atto che l'udienza del 2.4.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. r.g. 1250/2021 vertente
TRA E , rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Santoriello, giusta Parte_1 Parte_2
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Sabato Salvati, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
NONCHE'
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in
Con atto di citazione in appello gli appellanti proponevano appello avverso la sentenza resa dal
Giudice di Pace di Cava de' Tirreni n. 1072/2020, depositata il 14.9.2020, con la quale venivano rigettate le richieste risarcitorie attoree, patrimoniali e non, consequenziali al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo. Alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, chiedevano in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza gravata, la condanna di CP_1
in solido con l'appellata al pagamento della somma ivi indicata, a titolo
[...] Controparte_2
di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dal dì del dovuto sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, la quale nel contestare l'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto, per le argomentazioni meglio delineate nell'atto introduttivo, chiedeva dichiararsi il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese processuali anche del presente grado.
Celebrata la prima udienza ed integrato il contraddittorio nei confronti dell'appellata
[...]
non costituitasi, con la concessione del termine per la rinotifica dell'atto di appello, il CP_2
precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Disposto un differimento d'udienza, per esigenze di ruolo, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento ricalendarizzato veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 2.4.2025.
Orbene, tanto premesso, in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
evocata in giudizio e non costituitasi. CP_2
Nel merito l'appello va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
In punto di diritto, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, occorre evidenziare che il soggetto danneggiato deve fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dimostrando, all'uopo, non solo la dinamica dello specifico accadimento dedotto, ma anche il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente subìto ed oggetto della pretesa risarcitoria in base al disposto di cui all'art. 2697 C.C., per cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Invero, colui il quale promuova l'azione di risarcimento non solo deve provare le specifiche modalità del sinistro, ma anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il fatto che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 7026 del 23/05/2001).
Applicando le sopra menzionate coordinate ermeneutiche al caso de quo, devesi ritenere che, condivisibilmente, il primo Giudice abbia considerato non assolto, da parte attorea, l'onere probatorio. Invero, dall'esame del contenuto dei rispettivi atti introduttivi, della documentazione allegata, oltre che dalla valutazione degli esiti dell'attività istruttoria espletata nell'ambito del giudizio di primo grado, emerge una genericità e contraddittorietà in ordine alla esatta dinamica di verificazione del sinistro occorso. In primo luogo, manca la prova certa in ordine alla verificazione dei danni materiali riportati dal veicolo attoreo (Mercedes) in conseguenza dell'urto indiretto scaturito dall'impatto diretto con il veicolo antagonista (Fiat) condotto, nell'occasione, dalla convenuta contumace. Al riguardo, il c.t.u. nominato nel giudizio di prima fase, in sede peritale, ha evidenziato che molte abrasioni riscontrate sul veicolo attoreo fossero da retrodatare, in quanto ossidate, rispetto alla data di verificazione del sinistro oggetto di causa. Più nel dettaglio, è emerso che i danni riscontrati sul laterale destro del veicolo fossero incompatibili, per morfologia, altezza e conformazione, con il profilo del muro. In secondo luogo, il c.t.u. ha contestato la traiettoria compiuta dall'auto di parte attrice a seguito dell'urto diretto con il veicolo antagonista;
invero, l'auto su cui viaggiavano gli attori, avendo subito l'urto diretto sul laterale sinistro posteriore, avrebbe dovuto deviare la corsa verso sinistra, non già verso destra ove trovasi il muro, per come risulta dalla narrativa dell'atto introduttivo.
Sotto ulteriore angolo prospettico, quanto agli ulteriori pregiudizi non patrimoniali lamentati da parte attrice ( ) derivanti dall'occorso ed oggetto di espressa richiesta risarcitoria, il secondo Parte_2
c.t.u. incaricato di svolgere gli accertamenti peritali nel giudizio di prima fase ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra fatto e conseguenze dannose pregiudizievoli limitatamente al trauma contusivo del ginocchio sinistro dell'attore, non anche rispetto al trauma contusivo all'anca sinistra, stante la non riconducibilità di tale esito al sinistro stradale oggetto di causa.
Del tutto insufficienti, in quanto generici e lacunosi, appaiono gli esiti della prova orale espletata in primo grado. Pertanto, sulla scorta di quanto evidenziato, non è possibile ritenere, con carattere di certezza ed inequivocità, che i danni patrimoniali e non lamentati dagli odierni appellanti, siano causalmente riconducibili al sinistro stradale secondo la dinamica descritta in citazione. Inoltre,
l'assoluta prevalenza delle risultanze istruttorie caratterizzate da incongruenza, incertezza ed indeterminatezza, fanno deporre per il rigetto del gravame e per l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M.
37/2018, aggiornato al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento, per tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria, non celebratasi, avuto riguardo alla natura documentale della vertenza.
Nulla per le spese in favore dell'appellata rimasta contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_2 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellata CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
nulla per le spese in favore dell'appellata rimasta contumace;
dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,7.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire