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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2415/2022 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 2415/2022 CC da:
(già (P.IVA ), di seguito ONroparte_1 ONroparte_2 P.IVA_1
ON solo con il patrocinio dell'avv. Monica Fazio (C.F. del Foro di Milano e C.F._1 dell'avv. Ivano Fazio (C.F. ) del Foro di Milano, giusta procura in atti;
C.F._2
contro
(C.F. ), di seguito solo con il patrocinio ONroparte_3 P.IVA_2 CP_3 dell'avv. prof. Luigi Garofalo del Foro di Treviso, giusta procura in atti.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 855/2022, pubblicata in data 23.05.2022, emessa nel procedimento r.g. n. 5394/2020 dal Tribunale di Treviso.
In punto: cessione del credito vantato verso la PA - opponibilità al debitore.
1 CONCLUSIONI
ONr Per
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n.
855/2022 pubblicata il 23 maggio 2022, con la quale il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunziando in contraddittorio sulla causa civile iscritta al n. RG. 5394/2020, condannare il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore ONroparte_3
di di € 33.349,50 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto CP_1
sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del
7/03/24, ad € 24.763,99 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 3.690,16 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 6 e riepilogate nell'elenco sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, azionate nel presente giudizio.
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc e ci si oppone alle avversarie istanze.”;
per il Comune:
“ - in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande nuove formulate da nel foglio di p.c. datato 8 marzo 2024 (ci si riferisce alla richiesta di condanna al ONroparte_1
2 pagamento degli interessi sulla somma di 3.690,16 euro, che da ultimo vengono richiesti “dalla data di notifica dell'atto di citazione” invece che “con decorrenza dalla data di notifica del presente atto”
[d'appello], così come originariamente domandati;
e alla richiesta, con riguardo alla condanna al pagamento di 120 euro, di pagamento degli “interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, azionate nel presente giudizio”, domanda mai formulata prima d'ora);
- ancora preliminarmente, in accoglimento dell'appello promosso dal , in ONroparte_3
parziale riforma della sentenza n. 855/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 23 maggio
2022:
- accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione di data 30 luglio 2020 per violazione degli artt. 125 e 163 c.p.c., e, per l'effetto, dichiararsi inammissibile e/o infondata la pretesa articolata da
oggi tramite l'atto in parola;
conseguentemente, ONroparte_2 ONroparte_1
accertare e dichiarare che il nulla deve a già ONroparte_3 ONroparte_1 [...]
in forza delle fatture indicate per estremi nei documenti allegati all'atto di ONroparte_2
citazione di primo grado, nonché per interessi e spese ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002;
- in via subordinata: dichiararsi la nullità dell'atto di citazione di data 30 luglio 2020 per violazione degli artt. 125 e 163 c.p.c., e, per l'effetto, dichiararsi in parte qua inammissibile e/o infondata la pretesa articolata da oggi tramite l'atto in parola, ONroparte_2 ONroparte_1
limitatamente alle fatture mai ricevute dal (e indicate alle pp.
6-7 della ONroparte_3
comparsa di risposta di primo grado); conseguentemente, accertare e dichiarare che il
[...]
nulla deve a già in forza delle fatture CP_3 ONroparte_1 ONroparte_2 indicate per estremi nei documenti allegati all'atto di citazione di primo grado, nonché per interessi e spese ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002;
- in via ulteriormente subordinata rispetto al primo punto e, per quanto sovrapponibile, al secondo punto: accertarsi e dichiararsi che la condotta di oggi ONroparte_2 ONroparte_1
meglio descritta in atti, si è posta in aperto spregio dei doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e costituisce abuso del diritto e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi
l'inammissibilità dell'atto di citazione di data 30 luglio 2020 di oggi ONroparte_2
conseguentemente, accertare e dichiarare che il nulla deve ONroparte_1 ONroparte_3
a già in forza delle fatture indicate per estremi nei ONroparte_1 ONroparte_2 documenti allegati all'atto di citazione di primo grado, nonché per interessi e spese ex art. 6, d.lgs. n.
231/2002;
3 - nel merito: respingersi in ogni parte, in quanto inammissibile e comunque infondata, l'impugnazione promossa da con atto di citazione in appello di data 16 dicembre 2022 (anche per ONroparte_1
quanto riguarda la quantificazione degli interessi sulla sorte capitale così come precisata nel foglio di
p.c. dell'8 marzo 2024), e anche per l'effetto, se del caso anche in accoglimento delle domande e delle eccezioni rimaste assorbite dalla sentenza del Tribunale di Treviso e riproposte nel presente giudizio, confermarsi la sentenza impugnata (salvo nella parte espressamente gravata dal
[...]
con l'appello incidentale proposto in questa sede) e quindi confermarsi che il CP_3 [...]
nulla deve a già in forza delle fatture CP_3 ONroparte_1 ONroparte_2 indicate per estremi nei documenti allegati all'atto di citazione di primo grado, nonché per interessi e spese ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002;
- ancora nel merito: in accoglimento dell'appello promosso dal , in parziale ONroparte_3
riforma della sentenza n. 855/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 23 maggio 2022:
- respingersi in ogni parte, in quanto inammissibile e comunque infondata, l'impugnazione promossa da con atto di citazione in appello di data 16 dicembre 2022, e anche per l'effetto, se ONroparte_1
del caso anche in accoglimento delle domande e delle eccezioni che dovessero ritenersi implicitamente rigettate dalla sentenza del Tribunale di Treviso e qui riproposte, confermarsi la sentenza impugnata
(salvo nella parte espressamente gravata dal con l'appello incidentale ONroparte_3
proposto in questa sede) e quindi confermarsi che il nulla deve a ONroparte_3 CP_1
già in forza delle fatture indicate per estremi nei documenti
[...] ONroparte_2 allegati all'atto di citazione di primo grado, nonché per interessi e spese ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002;
- accertarsi e dichiararsi che la condotta di oggi ONroparte_2 ONroparte_1
meglio descritta in atti, si è posta in aperto spregio dei doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e costituisce abuso del diritto e, per l'effetto, condannarsi
[...]
a risarcire in via contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale il danno ONroparte_2
arrecato al , in una cifra non inferiore a 5.000 euro, ovvero nella diversa CP_3 ONroparte_3
somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, aumentata di interessi e rivalutazione, anche ai fini del suo calcolo in compensazione rispetto all'eventuale credito vantato da CP_1
già
[...] ONroparte_2
- accertarsi e dichiararsi che oggi ha agito in giudizio ONroparte_2 ONroparte_1 con malafede e/o con colpa grave e, per l'effetto, condannarsi già ONroparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. e/o dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al risarcimento dei ONroparte_2
danni patiti dal , pari a una somma non inferiore a 5.000 euro, ovvero nella ONroparte_3
diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che verrà liquidata, anche
4 equitativamente, da codesto Tribunale, aumentata di interessi e rivalutazione, anche ai fini del suo calcolo in compensazione rispetto all'eventuale credito vantato da ,. già CP_1 [...]
ONroparte_2
- spese, anche generali, compensi di lite e contributo unificato in ogni caso integralmente rifusi, per entrambi i gradi di giudizio, con condanna di già al ONroparte_1 ONroparte_2
pagamento di una somma non inferiore a 5.000 euro, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata equitativamente da codesta Corte, ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
- in via istruttoria: ferma ogni più ampia istanza già formulata in atti e, nella specie, nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. e all'udienza del 15 aprile 2021, ammettersi, senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova, tutti i mezzi istruttori a prova diretta e contraria richiesti dal e dunque, in particolare, la prova per ONroparte_3
testi sui seguenti capitoli: 1) essere vero che nei giorni 10 e 11 novembre 2020 l'ing. ha esaminato Persona_1
le convenzioni Consip sottoscritte dal Comune di per la fornitura di energia da parte di SO;
2) essere CP_3 vero che nei giorni 10 e 11 novembre 2020 l'ing. ha esaminato la scrittura privata transattiva tra SO Persona_1
Energia s.p.a. e il Comune di , di data 10 febbraio 2014 (cfr. doc. 2 che si rammostra al teste); 3) essere vero CP_3 che nei giorni 10 e 11 novembre 2020 l'ing. ha esaminato la corrispondenza intercorsa tra SO, Persona_1
, IFA e il relativa agli anni 2014, 2015 e 2016 (cfr. docc. 3, 7, 13, 14, 18, ONroparte_2 ONroparte_3
19, 20, 22-26 che si rammostrano al teste); 4) essere vero che nei giorni 10 e 11 novembre 2020 l'ing. Persona_1 ha esaminato gli accordi di cessione di crediti sottoscritti da SO, e IFA relativi agli anni 2014, ONroparte_2
2015 e 2016; 5) essere vero che l'ing. ha impiegato 10 ore del suo orario lavorativo per svolgere le Persona_1 attività di cui ai capitoli 1-2-3-4; 6) essere vero che nei giorni 16, 17, 18, 19, 20 novembre 2020 il dott. ha Persona_2 preso in esame la corrispondenza intercorsa tra SO, , IFA e il relativa ONroparte_2 ONroparte_3 agli anni 2014, 2015 e 2016 (cfr. docc.
3-26 che si rammostrano al teste); 7) essere vero che nei giorni 16, 17, 18, 19, 20
novembre 2020 il dott. ha preso in esame gli accordi di cessione di crediti sottoscritti da SO, Persona_2 [...]
e IFA relativi agli anni 2014, 2015 e 2016; 8) essere vero che il dott. ha impiegato 5 ore del CP_2 Persona_2 suo orario lavorativo per svolgere le attività di cui ai capitoli 6-7; 9) essere vero che nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 2020 il dott. ha preso in esame i documenti allegati all'atto di citazione di Persona_2 ONroparte_2 datato 30 luglio 2020, ossia i docc. da 3 a 8 di controparte (che si rammostrano al teste); 10) essere vero che nei
[...] giorni 23 e 24 novembre 2020 il dott. ha cercato negli archivi del le fatture Persona_2 ONroparte_3 indicate nella fattura n. 0200057892 del 30 aprile 2013, nella fattura n. 0200066927 dell'8 ottobre 2013 e nel documento contabile n. ED90003194 (cfr. doc. 4 avversario, pp. 11-29, e doc. 7 avversario, che si rammostrano al teste); 11) essere
vero che nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2020 il dott. ha preso in esame le fatture indicate nella fattura n. Persona_2
0200057892 del 30 aprile 2013, nella fattura n. 0200066927 dell'8 ottobre 2013 e nel documento contabile n. ED90003194
(cfr. doc. 4 avversario, pp. 11-29, e doc. 7 avversario, che si rammostrano al teste); 12) essere vero che nei giorni 26 e 27 novembre 2020 il dott. ha cercato i mandati di pagamento relativi alle fatture n. 5700448428 del 24 febbraio Persona_2
2015 e n. 5750274978 del 17 novembre 2015; 13) essere vero che il dott. ha impiegato 15 ore lavorative per Persona_2 Per_ svolgere le attività di cui ai capitoli 9-10-11-12; 14) essere vero che nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 febbraio 2021 il dott.
5 ha cercato negli archivi del i provvedimenti di liquidazione, i mandati di pagamento e le Per_2 ONroparte_3 quietanze relativi ai documenti contabili indicati nella fattura n. 0200057892 del 30 aprile 2013, nella fattura n.
0200066927 dell'8 ottobre 2013 e nel documento contabile n. ED90003194 (cfr. docc. 31-98, che si rammostrano al teste);
15) essere vero che nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 febbraio 2021 il dott. ha elaborato tre rendicontazioni relative Persona_2 ai documenti contabili indicati nella fattura n. 0200057892 del 30 aprile 2013, nella fattura n. 0200066927 dell'8 ottobre
2013 e nel documento contabile n. ED90003194 (cfr. doc. 4 avversario, pp. 11-29, e doc. 7 avversario, che si rammostrano al teste;
cfr. docc. 31-98, che si rammostrano al teste); 16) essere vero che il dott. ha impiegato 80 ore del Persona_2 suo orario lavorativo ed extra-lavorativo per svolgere le attività di cui ai capitoli 14-15; 17) essere vero che nei giorni 17 e
27 novembre 2020 la dott. ha esaminato il lavoro compiuto dal dott. descritto nei capitoli 6- Testimone_1 Persona_2
7-9-10-11-12; 18) essere vero che nei giorni 11 e 12 febbraio 2021 la dott. ha esaminato il lavoro compiuto Testimone_1 dal dott. descritto nei capitoli 14-15; 19) essere vero che la dott. ha impiegato 10 ore del suo Persona_2 Testimone_1 orario di lavoro per svolgere le attività di cui ai capitoli 17-18. Si indicano come testi l'ing. , il dott. Persona_1
e la dott. tutti dipendenti del Comune di all'epoca dei fatti;
Persona_2 Testimone_1 CP_3
- in via istruttoria: ferma ogni più ampia istanza già formulata in atti e, nella specie, nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. e all'udienza del 15 aprile 2021, precisato che l'istanza in parola non vale quale accettazione dell'inversione dell'onere della prova, accogliersi
l'istanza formulata dal all'udienza del 15 aprile 2021 e ammettere il ONroparte_3 [...]
a produrre la documentazione a prova contraria esibita all'udienza del 15 aprile ONroparte_3
2021 per provare il pagamento da parte del delle fatture elencate nel doc. 18 ONroparte_3
di dimesso con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e concedere ONroparte_2
al un termine a tal fine;
- ancora in via istruttoria: rigettarsi tutte le istanze ONroparte_3
istruttorie avanzate da nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e nel corso ONroparte_1 dell'udienza del 15 aprile 2021, e reiterate con atto di citazione in appello di data 16 dicembre 2022;
- spese, anche generali, compensi di lite e contributo unificato in ogni caso integralmente rifusi, per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ed iscritto a ruolo in data 07.09.2020, la conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Treviso il , affinché venisse condannato al pagamento ONroparte_3
in suo favore - innanzitutto - della somma capitale di € 33.349,50 (di cui € 30.428,13 corrispondenti a fatture non saldate cedute da IFI SPA ed € 2.921,37 per la fattura ceduta da SO Energia SPA) nonché dell'ulteriore somma di € 13.783,33 (quantificata alla data del 30.07.2020) per interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.Lgs n. 231/2002, oltre agli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c..
6 L'altro importo richiesto era pari ad € 3.690,16 (da maggiorare degli interessi anatocistici), corrispondente al mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture relative alla fornitura di energia elettrica in favore del CP_3
Infine, venivano pretese € 120,00 (€ 40,00 x 3), quale risarcimento per le spese di recupero, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, delle tre fatture costituenti la sorte capitale di cui sopra.
L'istituto bancario affermava di essere creditore di tali importi in quanto cessionario dei diritti vantati dalle società (sub-cedente di SO Energia SPA) ed SO Energia Parte_2
SPA nei confronti del , in virtù di distinti atti di cessione regolarmente ONroparte_3
notificati al medesimo Ente.
2. Il Comune si costituiva in data 28.11.2020, eccependo - preliminarmente in rito - la nullità dell'atto introduttivo avversario ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, c. 1, e 163, c. 3 nn. 3 e 4, c.p.c. - non essendo stata svolta la ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda, non essendo stati esaustivamente esplicitati i rapporti creditori sottostanti, non essendo state prodotte in giudizio tutte le fatture alla base della pretesa creditoria azionata, non essendo stati dimostrati i requisiti della legittimazione ad agire in giudizio - nonché la nullità parziale dell'atto per assenza dei fatti costitutivi della domanda e per mancanza di documenti contabili che l' non aveva mai ricevuto da Pt_3
controparte.
L'Amministrazione deduceva - nel merito - che il diritto di credito avanzato era da considerarsi prescritto e - comunque - veniva contestato nell'an e nel quantum.
A quest'ultimo proposito, il Comune evidenziava che - nel lasso temporale 2010/2014 - si era avvalso delle convenzioni sottoscritte da SO con l'Ente Consip per l'erogazione dell'energia elettrica nella sede comunale;
nel quadriennio, si erano verificati plurimi disservizi, al punto che il ed SO CP_3
(in data 10.02.2014) avevano sottoscritto un accordo conciliativo, in cui la fornitrice - ammettendo gli inadempimenti in cui era incorsa - riconosceva (con relativa nota di credito) € 30.000,00 a titolo di indennizzo e si impegnava a “non emettere alcun conguaglio inerente i periodi di fornitura contestati” ed a non avanzare nessuna altra pretesa in relazione alle prestazioni oggetto della transazione.
ON Pertanto, le pretese di azionate sulla base delle forniture erogate in detto periodo dovevano essere respinte.
Il contestava gli interessi moratori applicati (v. ritardato pagamento di fatture non ancora CP_3 saldate e di quelle già saldate), gli interessi anatocistici e la debenza di € 40,00 per ciascuna fattura indicata nei documenti prodotti.
7 L'Ente spiegava che, ai sensi dell'art. 117, c. 3, del D.Lgs. n. 163/2006 (v. “codice appalti” all'epoca vigente), aveva sempre manifestato il suo “diniego” in relazione alle cessioni del credito che le erano state notificate;
di qui l'inefficacia e l'inopponibilità delle medesime cessioni.
Con domanda riconvenzionale, il chiedeva il risarcimento del danno ONroparte_3 quantificato in € 5.000,00 - o nella somma ritenuta di giustizia - a causa dell'abusivo esercizio del ON diritto di credito da parte di , in violazione della buona fede oggettiva e con gravoso eccesso di lavoro per i dipendenti dell'Amministrazione.
3. Concesse le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., il Giudice Istruttore riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni;
espletato tale incombente in data 30.09.2021, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Con Sentenza N° 855/2022, pubblicata in data 23.05.2022, il Tribunale di Treviso ha respinto le domande attoree ed ha altresì rigettato sia la domanda posta in via riconvenzionale sia la condanna ex art. 96 c.p.c., compensando le spese di lite per metà.
5. Il Giudicante ha deciso secondo il principio della c.d. ragione più liquida, pronunciandosi sulla questione reputata di più agevole risoluzione, ossia quella dell'inopponibilità delle cessioni di credito ON invocate da nei confronti del . ONroparte_3
Il Tribunale ha osservato che la cessione di crediti nei confronti della P.A. è soggetta ad una normativa speciale che deroga la disciplina codicistica ex artt. 1260 e ss. c.c.; pertanto, ha applicato l'art. 117
D.Lgs. n. 163/2006 ed ha individuato nelle molteplici “note di riscontro” allegate dal il CP_3
“rifiuto” alle cessioni da esprimere entro 45 giorni dalla notifica delle stesse.
Rispetto alla domanda riconvenzionale del il Giudice di prime cure ha ritenuto di doverla CP_3
respingere sulla base del principio di autoresponsabilità e diligenza ex art. 1227 c. 2 c.c..
Infine, non è stato ritenuto applicabile l'art. 96 c.p.c. a causa della soccombenza reciproca delle parti. ONr 6. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 28.12.2022, ha proposto Appello avverso tale pronuncia, soffermandosi su un unico motivo di doglianza.
L'appellante ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, ai sensi dell'art. ON 115 c.p.c., non avesse preso specifica posizione circa la mancata prova della notifica delle “note di riscontro” del per esprimere il “dissenso” alle cessioni. CP_3
Secondo la ricostruzione della l'onere probatorio a suo carico è stato correttamente assolto CP_2 depositando in giudizio le cessioni del credito con le relative prove di invio all'Ente, mentre quest'ultimo non ha dimostrato di avere comunicato alla i dinieghi, con evidente violazione CP_2 dell'art. 2697 c.c..
8 L'appellante ha evidenziato che il convincimento del Giudice di I Grado si è fondato su una non corretta interpretazione delle norme che regolano il contratto di factoring quando uno dei soggetti coinvolti è la Pubblica Amministrazione.
ON
si è preoccupata di analizzare la ratio del quadro normativo di riferimento ed ha messo in risalto che - nel caso in esame -, derivando i crediti ceduti da fatture per somministrazione di energia elettrica, il contratto fra il e la società cedente non poteva essere caratterizzato dall'effettivo pericolo CP_3
che la prestazione restasse inadempiuta, poiché ogni singola fornitura esauriva i suoi effetti nel momento in cui avveniva l'erogazione dell'energia.
In via istruttoria, la ha reiterato le istanze formulate in I Grado, concernenti la testimonianza di CP_2 due dipendenti dell'Ente e l'interrogatorio formale del Sindaco su circostanze inserite in un unico capitolo.
7. In data 10.03.2023, si è costituito in II Grado il , eccependo l'infondatezza ONroparte_3 dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
Parte appellata ha poi ripresentato le eccezioni e le difese svolte in I Grado e rimaste assorbite dal tenore della Sentenza ancorata al principio della ragione più liquida che ha reso superflua la disamina delle altre questioni.
Il ha formulato sei motivi di Appello Incidentale: CP_3 con il primo motivo, ha censurato sia l'affermazione del Tribunale per cui l'art. 117 D.Lgs. n.
163/2006 non sarebbe stato applicabile perché gli atti di cessione del credito contenevano un esplicito riferimento alla L. n. 52/1991, sia la convinzione che tale articolo poteva applicarsi solo nel caso in cui i rapporti di fornitura di energia elettrica fossero ancora in corso al momento del rifiuto delle cessioni da parte dell'Ente; ON con il secondo motivo, ha evidenziato che - in relazione alla domanda riconvenzionale di danno per avere impiegato parte dei dipendenti comunali nella ricerca della documentazione necessaria a sostenere la difesa in giudizio - non ha sollevato un'eccezione in senso stretto ex art. 1227, c. 2, cc, come affermato in Sentenza;
ad ogni modo, si sarebbe trattato di eccezione tardiva, poiché sollevata dalla solo in comparsa conclusionale;
CP_2
ON con il terzo motivo, ha ritenuto che il Giudicante non si sarebbe reso conto che - in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. - ha formulato un'opposizione meramente generica e formale alla domanda riconvenzionale, non avendo specificatamente contestato i fatti allegati dal quindi, il CP_3
Tribunale ha erroneamente disapplicato il contenuto dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1227. c. 2, c.c.; con il quarto motivo, ha stigmatizzato la considerazione del Giudice di prime cure secondo cui il
“danno prospettato sarebbe stato evitato se detta contabilità fosse stata tenuta in modo ordinato” e che
9 sarebbe ascrivibile ad una normale diligenza “l'attività di tenuta della contabilità ordinariamente rientrante nel mansionario dei funzionari a ciò preposti nell'ambito degli uffici”, rimarcando come ON
abbia reso volutamente difficile la ricostruzione da parte del della posizione debitoria CP_3
contestata, per avere azionato fatture mai comunicate al e per avere riportato in modo erroneo CP_3
la loro numerazione o le scadenze;
con il quinto motivo, ha sostenuto che le ragioni per cui il Giudice non ha emesso la condanna ex art. 96 c.p.c. sono errate;
è stata respinta la domanda del sulla base della soccombenza reciproca CP_3
che avrebbe reso inapplicabile la condanna per responsabilità aggravata;
invece, secondo il CP_3
ON
doveva essere considerata del tutto soccombente, dato che la sua domanda è stata respinta in toto, mentre il rigetto della riconvenzionale è legato a ragioni nettamente diverse da quelle che hanno indotto il Tribunale a non accogliere la pretesa della CP_2
con il sesto motivo, ha denunciato l'erroneità della pronuncia in punto di condanna alle spese di lite.
In via istruttoria, il ha riproposto le istanze formulate in I Grado nella seconda e terza memoria CP_3
ex art. 183 c.p.c., unitamente alla richiesta di accoglimento dell'istanza di ammissione documentale formulata durante l'udienza tenutasi in data 15.04.2021.
8. Precisate le conclusioni e depositate le note finali ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione il 27.01.2025.
§§§
9. Il gravame principale è infondato e va respinto.
a. La disciplina riguardante la cessione dei crediti vantati nei confronti di una Pubblica
Amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto a quella codicistica della cessione del credito fra privati di cui agli artt. 1260 e ss. c.c..
Tuttavia, nel presente giudizio, non possono essere assunti come riferimenti normativi né l'art. 70 del
R.D. n. 2240/1923 (v. Legge della contabilità dello Stato), né l'art.
9 - Allegato E - della L. n.
2248/1865 (dal primo richiamato), in quanto - come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità - il loro contenuto non è suscettibile di applicazione analogica od estensiva con riguardo ad
Amministrazioni diverse da quella Statale (v. ex multiis, Cass. Civ. n. 30658/2017, Cass. Civ. n.
32788/2019, Cass. Civ. n. 24758/2021, Cass. Civ. 29420/2023).
Difatti, le norme che riconoscono alla P.A. delle prerogative che limitano l'autonomia negoziale devono sempre essere interpretate - nonché applicate - in senso restrittivo, secondo l'art. 41, c. 1, Cost.
(v. da ultimo Cass. Civ. n. 25284/23); pertanto, non sono estendibili agli Enti territoriali come il
Comune di . CP_3
10 b. La regolamentazione da applicare va ricercata - invece - nell'art. 117, c. 3, del D.Lgs. n. 163/2006
(v. “Codice dei contratti pubblici” vigente ratione temporis).
Nonostante la presenza della norma nell'ambito del c.d. codice degli appalti, quanto all'ambito oggettivo di applicazione, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata nel senso della sua estensione a tutti i rapporti di durata, compreso quello che rileva nel caso odierno, ossia la somministrazione/fornitura di energia elettrica.
In base al menzionato art. 117, la cessione del credito è efficace ed opponibile alla P.A. qualora quest'ultima “non la rifiuti” con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.
Il Legislatore non ha stabilito in questa ipotesi - come per la normativa riservata allo Stato - uno specifico “atto di adesione” da parte della Pubblica Amministrazione, bensì soltanto un “silenzio- assenso”, salva la facoltà di esprimere un esplicito “dissenso”.
Inoltre, a differenza della c.d. disciplina Statale (v. art.
9 - Allegato E di cui sopra), la quale richiede l'adesione dell'Amministrazione quando oggetto di cessione sono somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti (sempre che si tratti di contratti in corso di esecuzione), l'art 117 in parola non richiede che le prestazioni oggetto del contratto di durata debbano essere ancora in corso;
pertanto, non assume rilievo il fatto che sia stata provata o meno la prosecuzione del contratto avente ad oggetto l'erogazione della corrente elettrica all'Ente Comunale di CP_3
c. A questo punto, deve essere accertato se il abbia espresso o meno il suo dissenso entro il CP_3
termine di legge di cui si è detto.
ON Come correttamente evidenziato dal Giudice di I Grado, ha contestato solo in sede di comparsa conclusionale che le dichiarazioni di rifiuto redatte dal - in risposta alle comunicazioni delle CP_3
varie cessioni - siano state tempestivamente notificate dal medesimo CP_3
Quindi, in ordine agli elementi estintivi del credito eccepiti e parzialmente provati dall'Ente, tramite l'allegazione delle note di riscontro formulate a seguito della notifica delle cessioni (v. docc. nn. 3-6, ON 13, 24, 25, fascicolo ), nulla ha replicato nella prima difesa utile, stante la CP_3 CP_4 genericità dell'inciso difensivo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Per il principio di “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c., la Banca avrebbe dovuto prendere posizione - in modo chiaro ed analitico - su tale aspetto;
invece, non avendo puntualmente argomentato, ha reso pacifico e non bisognoso di prova il fatto che le cessioni sono state tutte prontamente “rifiutate” dall'Ente locale.
11 d. Dall'accertamento della “non debenza” dei crediti per sorte capitale, discende il rigetto della condanna al pagamento degli interessi moratori, degli interessi anatocistici e delle somme pretese ai sensi dell'art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 231/2002.
10. Il rigetto del gravame principale e la conferma della Sentenza impugnata superano la necessità di un esame puntuale nel merito di tutte le pretese, le deduzioni ed eccezioni formulate dal CP_3
innanzi al Tribunale e riproposte con la comparsa di costituzione in appello.
11. Per venire all'analisi dei motivi di appello incidentale formulati dal , ONroparte_3
giova osservare quanto segue.
A. Il primo motivo d'appello incidentale [sull'art. 117] risulta assorbito dal rigetto dell'appello principale.
B. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello incidentale [sull'art. 1227, c. 2, c.c.] sono connessi fra loro e possono essere trattati congiuntamente.
ON
non ha sollevato una specifica eccezione di cui all'art. 1227, c. 2, c.c. nel giudizio di merito davanti al Tribunale.
Infatti, contrariamente al concorso di colpa fra creditore e debitore di cui al c. 1 del suddetto articolo (v. ex multiis Cass. Civ. n. 20142/2022 e Cass. Civ. n. 4770/2023), il rilievo della possibilità per il creditore di evitare l'aggravamento del danno con una condotta sussumibile nei canoni dell'ordinaria diligenza deve essere articolato nelle forme dell'eccezione di parte in senso stretto, la quale va sollevata tempestivamente nel giudizio di merito (v. Cass. Civ. n. 14853/2007, Cass. Civ. n. 15750/2015).
ON Nel corso della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, non ha dedotto alcuna eccezione specifica rispetto alla domanda riconvenzionale, violando la decadenza di cui all'art. 183, c. 5, c.p.c.
(nella formulazione pre-Cartabia); anche nella prima memoria successiva l'unica difesa avanzata è stata di mera forma e generica, dato che l'Istituto Bancario si è espresso semplicemente “ci si oppone alla domanda riconvenzionale - del tutto infondata-”.
Ad ogni modo, va osservato che il Comune di non è riuscito a provare il danno subito, in CP_3 quanto sono stati allegati i contratti di lavoro dei dipendenti adibiti alla mansione di “ricerca” dei documenti per cui è causa e le attestazioni vidimate dalla dirigente di settore comprovanti il monte ore di straordinario per svolgere le attività questione, ma non è stato rinvenuto nulla circa il fatto che tali ore siano state effettivamente retribuite in busta paga, posto che potrebbero anche essere state oggetto di “recupero” oppure potrebbero non essere state retribuite perché comunque superiori a una soglia limite prestabilita dall'Ente territoriale.
12 Inoltre, la richiesta risarcitoria pari ad almeno € 5.000,00 non solo non è stata sufficientemente dimostrata, ma non corrisponde nemmeno alla somma algebrica delle singole voci di costo riportate nella comparsa di costituzione in appello (v. p. 71).
C. A proposito delle istanze istruttorie del si deve considerare che i capitoli di prova CP_3 formulati, sui quali dovrebbero riferire i dipendenti dell'Ente, afferiscono a circostanze che sono già state documentate e che non comporterebbero alcun apporto dirimente per la decisione.
D. Rispetto al quinto motivo d'appello incidentale [sulla condotta processuale ingiustificata], la Corte
ON reputa di dover condannare l'appellante ex art. 96, c. 3., c.p.c., perché risulta oggettivo il fatto che non ha inteso soppesare in modo avveduto le c.d. opposizioni mosse dal alle cessioni di crediti CP_3
aventi ad oggetto la riscossione - pur sempre - di danaro pubblico.
La somma da addebitare per lite temeraria può essere determinata in via equitativa, considerando l'entità delle spese di lite, nella misura congrua di € 5.000,00.
E. Il sesto motivo d'appello incidentale [sulle spese legali] risulta fondato.
ON Le questioni concernenti le pretese di sono state più articolate di quelle riguardanti la domanda riconvenzionale del in I Grado;
pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di CP_3
lite per 1/3 e non per 1/2.
12. Difatti, sulla base di una valutazione unitaria del I e del II Grado, va operata una compensazione
ON delle spese di lite per 1/3, mentre i residui 2/3 sono a carico di ed a favore del CP_3
13. Le spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri fra medi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm. ii., rispetto allo scaglione “52.000,00 a 260.000,00” in cui rientra il decisum, avuto riguardo alle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello principale.
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della Sentenza di I ON Grado che conferma nel resto, CONDANNA al pagamento ex art. 96, c. 3, c.p.c. in favore del della somma di € 5.000,00. ONroparte_3
ON
3. COMPENSA per 1/3 le spese del I Grado e dell'Appello, ponendo i residui 2/3 a carico di ed a favore del , quota liquidata in € 9.402,00 (oltre iva-cpa-spese ONroparte_3
13 generali come per legge) per il I Grado ed in € 6.660,67 (oltre iva-cpa-spese generali come per legge) per il II Grado.
4. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 28.01.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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