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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
I SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Ausiliario dr. Marco Vezzani, designato dal Presidente della Corte, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento promosso a norma della Legge 24 marzo 2001 n.89 avente ad oggetto “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo”, iscritto al numero di R.G. 11/2025 V.G. da:
Sig. (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Matteotti n. 36, rappresentato e difeso dall' Avv. Ennio Abrusci (C.F.
) e dall'Avv. Federico Bordogna (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._3 sito in Milano (MI), Via G. Doninzetti n. 38, giusta delega in calce al ricorso per equa riparazione ex lege n. 89/2001;
p.e.c.: Email_1
[...] Email_2
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente
*******
Visto il ricorso depositato il 23 febbraio 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto condannarsi il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 risarcimento per equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto della violazione dell'art. 6 par.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e legge 89/2001, per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata della procedura concorsuale pendente dinanzi al Tribunale di
Trento e relativa al fallimento della società Parte_2 dichiarato con sentenza n. 15/2015 del 19 febbraio 2015 e chiuso con decreto del
22 agosto 2024.
Vista la documentazione allegata al ricorso;
Ritenuta la propria competenza ex art.3 della L. 24/03/2001 nr.89 e ss.mm.ii.
Rilevato che il ricorso deve ritenersi tempestivo, poiché è stata dichiarata la chiusura della procedura concorsuale nell'agosto 2024 e tempestivamente depositato il ricorso entro il termine di sei mesi dall'esecutività del decreto di chiusura del fallimento (art. 4 L. 24.3.2001 n. 89 con modifiche L. 134/2012).
Rilevato che il ricorrente ha dimostrato di essere stato ammesso al passivo in data 04 giugno 2015 all'udienza di verifica dei crediti, iscritto al cronologico n.
121 al grado chirografario per l'importo di Euro 11.800,29.
Rilevato che pertanto la procedura concorsuale avanti al Tribunale di Trento, conclusa con decreto il 22 agosto 2024, dalla data di deposito della domanda di ammissione al passivo concorsuale, avvenuta in data 05 maggio 2015, ha avuto una durata di 9 anni e 3 mesi, e ciò anche in considerazione della sospensione del decorso dei termini di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020, eccedendo quindi di 3 anni la durata prevista dall'art. 2 comma 2 bis della L.89/2001 per le procedure fallimentari.
Ritenuto che ai sensi dell'art.2 bis della L.89/2001, per la determinazione dell'indennizzo, deve farsi riferimento ad una serie di parametri tra i quali: l'esito del processo, il comportamento delle parti, la natura degli interessi coinvolti ed il valore e la rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti.
Che nel caso in esame, il ricorrente, ammesso al passivo al rango chirografario, non ha dato prova di aver manifestato nei confronti degli organi della procedura concorsuale uno specifico interesse alla definizione della stessa, né ha provato di aver subito una effettiva lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza immediata e diretta della lungaggine della procedura concorsuale.
Ritenuto che, nel caso di specie, l'indennizzo vada liquidato in ragione delle tre annualità trascorse di eccessiva durata del procedimento (3 anni e 3 mesi equivalenti ex lege a 3 anni) e quindi di Euro 400,00 x 3 = Euro 1.200,00 in applicazione dei parametri di legge.
Ritenuto che
, per l'effetto, la domanda è fondata nei limiti suindicati, con conseguente liquidazione del compenso professionale per il presente procedimento monitorio ai sensi del comma 1 bis dell'art.4 del D.M. 55/2014.
Per questi motivi
, il Giudice Designato,
INGIUNGE al , in persona del Ministro in carica, di pagare senza Controparte_1 dilazione, a titolo di equa riparazione, al Sig. (C.F. Parte_1
), la somma di Euro 1.200,00 oltre agli interessi in misura C.F._1 pari al saggio legale dalla domanda al saldo;
condanna il , in persona del Ministro in carica, a rifondere alla Controparte_1 ricorrente le spese del procedimento, liquidate in Euro 473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori Avv. Federico Bordogna e Avv. Ennio Abrusci che ne hanno fatto richiesta ex art.93 c.p.c., ed Euro 27,00 per spese non imponibili.
Autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 3, comma 5, della l. n.
89/2001; avvisa la parte ingiunta che può proporre opposizione con ricorso a questa Corte
d'Appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto ai sensi dell'art.
5-ter della l. 89/2001.
Si comunichi.
Così deciso in data 25 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario designato
Dr. Marco Vezzani
I SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Ausiliario dr. Marco Vezzani, designato dal Presidente della Corte, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento promosso a norma della Legge 24 marzo 2001 n.89 avente ad oggetto “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo”, iscritto al numero di R.G. 11/2025 V.G. da:
Sig. (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Matteotti n. 36, rappresentato e difeso dall' Avv. Ennio Abrusci (C.F.
) e dall'Avv. Federico Bordogna (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._3 sito in Milano (MI), Via G. Doninzetti n. 38, giusta delega in calce al ricorso per equa riparazione ex lege n. 89/2001;
p.e.c.: Email_1
[...] Email_2
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente
*******
Visto il ricorso depositato il 23 febbraio 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto condannarsi il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 risarcimento per equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto della violazione dell'art. 6 par.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e legge 89/2001, per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata della procedura concorsuale pendente dinanzi al Tribunale di
Trento e relativa al fallimento della società Parte_2 dichiarato con sentenza n. 15/2015 del 19 febbraio 2015 e chiuso con decreto del
22 agosto 2024.
Vista la documentazione allegata al ricorso;
Ritenuta la propria competenza ex art.3 della L. 24/03/2001 nr.89 e ss.mm.ii.
Rilevato che il ricorso deve ritenersi tempestivo, poiché è stata dichiarata la chiusura della procedura concorsuale nell'agosto 2024 e tempestivamente depositato il ricorso entro il termine di sei mesi dall'esecutività del decreto di chiusura del fallimento (art. 4 L. 24.3.2001 n. 89 con modifiche L. 134/2012).
Rilevato che il ricorrente ha dimostrato di essere stato ammesso al passivo in data 04 giugno 2015 all'udienza di verifica dei crediti, iscritto al cronologico n.
121 al grado chirografario per l'importo di Euro 11.800,29.
Rilevato che pertanto la procedura concorsuale avanti al Tribunale di Trento, conclusa con decreto il 22 agosto 2024, dalla data di deposito della domanda di ammissione al passivo concorsuale, avvenuta in data 05 maggio 2015, ha avuto una durata di 9 anni e 3 mesi, e ciò anche in considerazione della sospensione del decorso dei termini di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020, eccedendo quindi di 3 anni la durata prevista dall'art. 2 comma 2 bis della L.89/2001 per le procedure fallimentari.
Ritenuto che ai sensi dell'art.2 bis della L.89/2001, per la determinazione dell'indennizzo, deve farsi riferimento ad una serie di parametri tra i quali: l'esito del processo, il comportamento delle parti, la natura degli interessi coinvolti ed il valore e la rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti.
Che nel caso in esame, il ricorrente, ammesso al passivo al rango chirografario, non ha dato prova di aver manifestato nei confronti degli organi della procedura concorsuale uno specifico interesse alla definizione della stessa, né ha provato di aver subito una effettiva lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza immediata e diretta della lungaggine della procedura concorsuale.
Ritenuto che, nel caso di specie, l'indennizzo vada liquidato in ragione delle tre annualità trascorse di eccessiva durata del procedimento (3 anni e 3 mesi equivalenti ex lege a 3 anni) e quindi di Euro 400,00 x 3 = Euro 1.200,00 in applicazione dei parametri di legge.
Ritenuto che
, per l'effetto, la domanda è fondata nei limiti suindicati, con conseguente liquidazione del compenso professionale per il presente procedimento monitorio ai sensi del comma 1 bis dell'art.4 del D.M. 55/2014.
Per questi motivi
, il Giudice Designato,
INGIUNGE al , in persona del Ministro in carica, di pagare senza Controparte_1 dilazione, a titolo di equa riparazione, al Sig. (C.F. Parte_1
), la somma di Euro 1.200,00 oltre agli interessi in misura C.F._1 pari al saggio legale dalla domanda al saldo;
condanna il , in persona del Ministro in carica, a rifondere alla Controparte_1 ricorrente le spese del procedimento, liquidate in Euro 473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori Avv. Federico Bordogna e Avv. Ennio Abrusci che ne hanno fatto richiesta ex art.93 c.p.c., ed Euro 27,00 per spese non imponibili.
Autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 3, comma 5, della l. n.
89/2001; avvisa la parte ingiunta che può proporre opposizione con ricorso a questa Corte
d'Appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto ai sensi dell'art.
5-ter della l. 89/2001.
Si comunichi.
Così deciso in data 25 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario designato
Dr. Marco Vezzani